Decreto presidenziale 11 dicembre 2023
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 13810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13810 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12953 del 2023, proposto da CE AT, PI AM, IO OR, MM AD, VI EL, GI EV, NE IT IA LC, ES RI, ON UÒ, LE LT, LA AM, CE OS, NE GI, UN EL, PP NI, NC UR, IA NZ, IS IC, PP AR, AR AT NI, RI RO, AR OL, MI DO LV, INA NO, RI GL, IA ST, RI AL, IA ES BE, IA TE AR, AR RC, VI RE, GR LÀ, EN US BA, DA LE, ME LL, NC TI, EM ER, LI EL, GR IV, AT NI, AU SE, VA OL, IA TI, EL UN, OF BU, DR PI CO, AR AB, AB AC, RT MA, EL AG, BE MP, IA AN, LA AR, IAteresa AP, OP CA, IA RA AP, RC OT, BE CA, EC CA, RAno CA, IN CAino, NZ LI, OF NA, NC IL, NC LA, AI AS, LI OL CA, LU EL, LI NC CA, HA IN, IA OF VO, EL AN, PP OP CE, AR ER, LU CH, LI RI, AL CH, PP NC, OT AN, AR LL, AR ET, DE NI, IAntonietta IA NO, SA IO, AB RL, AB LA, PP CO, IA ON TT, AR LE, EF IA CO, IA LL, IO IG, ON IO, IN NS, MA NI, EL NT, IN NT, LI IN, AR RR, IO OR, MA TA, IA PI ST, AN D'AN, RO D'AR, IA D'DD, AR D’LI, NI D'LO, IA DA, NZ AN, ON IA De AR, OB De AR, LE De AR, LU PI De CE, DI De LI, VI De IN, DR De MA, TE De SO, GI De BE, IR De VI, NA FA EB, IA AR DE UD, NA DE AS, EL DEl’AQ, AN DEl'OL, AS MA EL, EL Di BA, AN Di IS, EM Di AR, NC Di SO, LI Di AN, IA Di OM, OF Di GI, ON Di CE, PP PI Di MA, VA Di NI, IA Di CC, LA Di CA, GI DO, IAm DI, OT OS, IA RE, KL IArita IO, SI FA, TT HI, GI LI, SE LI, CO VA IL GL, IO AR, NC RR, PP EM, AN GU, LIbetta FO, OF OR, IE SC, GIna NC, LA RR, TT SI, RT IE, FA GI IA CC FA, NA SC, GI US, AS AR, AN LA, RI AL, NZ NO, TA GA, GI GA, RI AR, ID TAnce AS, NA AR SO, EL AV, DR MM, EF IT RO, LU NC, IN IA GE, LU TA, GI AR, MA EC, NC GI, AR AN, RC DA, AU AN, LU IR, LE GI, AI NO, ED GO, SA AT, IA RI, VI ES, RO EL, MA IE, DE OB, DE AN, CA ON, EL AN, AN IN, IN IS, NR BE, PP La TA, PP La RR, IO La RC, TE La CC, AR La SP, NC LA, AU MB, LL LA, AO LA, PP OL LA AZ, YA OS, SY NE, SA RD CH, LU TO SC, RO TI, IA IT TA, AL LU LI, OF LL IC, OF ZA, AR IA LO, TAnza LU, IA NC CC, IR RÌ, KO RÌ, AR IA, UE MM, CO AL, OF CO, TA MA, DR VA, EC VA, NI CH, AR MA, RI GL, NZ PP NO, LA ON, AR LL, AL TA, NI RT, SI AR, SS MA, LA AS, NA TE, EL RI, ARh IA HE LI, NR CC ME, IO IA ME, GI CU, MA TE, JE ME, LI IC, RO EL, OT IO, GI OR, RI IL, AR EL, Di GU NA AR EO AN NA, LA AB, VA MI, IAchiara MI, GI LI, TAntino IC, SArio GN, NA AN, IA RI, CA RA, NZ RA, ON MO, IO UL, NA UL, EL UR, AI IA PI CH AD, GI MU, RA NA, SI AR, IApaola RR, OF ET, NI COtti, SI NAmaria IA IC, RO GR, AU GR, ZO TE NO, LI TO IL, ARlina EL UN, UL TI CH, NC NN, NZ OR, EM RI, EC IZ, NI SA RS, DE AG, OF FA NAN GL, RI TI, OF EM NO, AN EL, LA IA NI, AT AU, RI EC, LE PI PE, NU EP, OP RI, RI RN, RO IA, MA PE, LA OS, OT EN, LA PE, AS ZZ, IA PIzza, RI ON, TA PI, AR PI, AR IA TI, IN DD, GI RI, ON PR, EL CA, SA SE CA, LE IS, AR NI, GIna Re, ER SI, MA RE, AR OL, AO IZ, RB DI, RI AN, SAla OM, CO EO, RO SS, MA US, LA SA, IL ON, AT ZZ, IA GI TA, KA ZZ, AL CI, AR CA, AR AL, IA NC AL, NC LL, NC ZI, US RR, IO OF MB, OF IA SC, ELe TA, TA SAria LL, IR SE, TA IN RO, IAna AR, LU AN RB, NC PI NO, LI OL, IA LD, AU SP, LA ON, SI AL, LI PI, AN AM, VI TT, IA UD, IT UD, KL Sula, EL SU, MA DD, PP RI, NA IC, DE NI, AR MB, TA LO, LL ON, DR TE, DR AN, MA TI, IAcristina DA, ELe AR OD, NE OS, LA TA, GI AK, KA MO, OF US, US LL, NC VA, LA NA, LI VA, LU RR, RI SO, ID NI, AN UC, SI CI, AR GI, LO GL, IA VI, RI RO, LU IA, AB TO, IA ZA, ID ZI e MM RD, rappresentati e difesi dagli avvocati NC Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
IArita IO KL, non costituita in giudizio;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del IO dei Ministri, Università degli Studi di BA “Aldo Moro”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania “LU Vanvitelli”, Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi di Catania, Università della Calabria, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di AR, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi dell’AQ, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Milano “Statale”, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli “ER II”, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati NZ Canullo e LA Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ateneo in Modena, via dell’Università, 4;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati BE Toniolo, Sabrina Visentin e KA Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonché dagli avvocati LA Tranquilli e Adele Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ateneo in Roma, via Cracovia, 50;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NA Terracciano e LA Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NA Terracciano in Roma, piazza San AR, 101;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Hayat Riadi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale cisiaonline.it, mediante a quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “ Modalità di svolgimento del test ‘TOLC’ e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria ”;
- del D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante “ Definizione dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia ”;
- del D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “ Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2023-2024 ” e relativi allegati;
- del D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e relativi allegati;
- del D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero ” e relativi allegati;
- dell’Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “ Tabella A posti UE Medicina ” e “ Tabella B posti residenti estero Medicina ” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto « Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero » pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- dell’Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024;
- del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l’art. 13 recante “ Nuove modalità e contenuti per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025 ”;
- dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art. 6- ter , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “ Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni ” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “ fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023 ” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023/2024;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione europea;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale Cisia online ;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Presidenza del IO dei Ministri, dell’Università degli Studi di BA “Aldo Moro”, dell’Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Brescia, dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Università degli Studi della Campania “LU Vanvitelli”, dell’Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio”, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Catania, dell’Università della Calabria, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di AR, dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Università degli Studi di Foggia, dell’Università degli Studi di Genova, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi dell’AQ, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, dell’Università degli Studi di Milano “Statale”, dell’Università degli Studi del Molise, dell’Università degli Studi di Napoli “ER II”, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’Università degli Studi di Pisa, dell’Università degli Studi Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università degli Studi del Salento, dell’Università degli Studi di Sassari, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Torino, dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Trento, dell’Università degli Studi di Udine, dell’Università degli Studi di Verona, dell’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. LU Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno preso parte, nel corso dell’anno 2023, alla procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, svoltasi per la prima volta con l’utilizzo del test TOLC come modalità di selezione nazionale.
1.1. Il nuovo sistema, profondamente innovativo rispetto al modello precedentemente vigente, si è articolato in due sessioni, una tenutasi nel mese di aprile e una nel mese di luglio, con possibilità per ciascun candidato di sostenere entrambe le prove e scegliere, ai fini della collocazione in graduatoria, il punteggio migliore tra quelli ottenuti.
2. I ricorrenti non si sono collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale pubblicata il 5 settembre 2023 e, ritenendo che la procedura concorsuale presenti gravi vizi, hanno impugnato l’intera disciplina e i suoi atti attuativi, lamentando un complesso di irregolarità riferite, in particolare, alla legittimità del sistema di calcolo del punteggio equalizzato, alla ripetizione dei quesiti tra le sessioni, alla rigida scansione temporale per sezioni nella prova, alla determinazione del numero di posti disponibili e al mancato accesso agli atti e agli elaborati.
2.1. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
Il particolare, il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, l’Università degli Studi Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” hanno depositato memorie difensive con le quali hanno svolto difese pregiudiziali e di merito.
I Ministeri resistenti, la Presidenza del IO dei Ministri e le restanti Università si sono invece costituiti solo formalmente ovvero hanno limitato la propria attività defensionale alla mera produzione di documentazione rilevante e al deposito di relazioni di causa predisposte dall’amministrazione.
2.2. Nel corso del giudizio, una parte dei ricorrenti – segnatamente, i ricorrenti OF EM NO, OP RI, ES RI, LA AM, IA NZ, PP AR, AR AT NI, GR RE, AT NI, RAno CA, IN CAino, NC IL, EL AN, AB LA, IA LL, IO IG, IN NT, IO OR, NA FA EB, LU PI De CE, VI De IN, TE De SO, AN DEl’OL, AS MA EL, KL IArita IO, SE LI, NC RR, RT IE, GI GA, RI AR, RO EL, DE OB, NR BE, AR La SP, AO LA, EL RI, NR CC ME, MA TE, AR EL, NI COtti, LI TO IL, DE AG, RI TI, RI EC, AS ZZ, IA PIzza, GIna Re, LA SA, IO OF MB, ELe TA, IAna AR, SI AL, VI TT, AR GI, IA VI, IA ZA e RI SI – ha rinunciato al ricorso, come da dichiarazioni versate in atti.
2.3. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che il ricorso in esame sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti ES RI, LA AM, IA NZ, PP AR, AR AT NI, GR RE, AT NI, RAno CA, IN CAino, NC IL, EL AN, AB LA, IA LL, IO IG, IN NT, IO OR, NA FA EB, LU PI De CE, VI De IN, TE De SO, AN DEl’OL, AS MA EL, KL IArita IO, SE LI, NC RR, RT IE, GI GA, RI AR, RO EL, DE OB, NR BE, AR La SP, AO LA, EL RI, NR CC ME, MA TE, AR EL, NI COtti, LI TO IL, DE AG, RI TI, RI EC, AS ZZ, IA PIzza, GIna Re, LA SA, IO OF MB, ELe TA, IAna AR, SI AL, VI TT, AR GI, IA VI, IA ZA e ER SI, tenuto conto delle dichiarazioni di rinuncia al ricorso versate in atti e non notificate alle controparti processuali ovvero notificate tardivamente rispetto a quanto previsto dall’articolo 84, comma 3, c.p.a.
3.1. Il presente giudizio, invece, deve essere dichiarato estinto nei confronti dei ricorrenti OF EM NO e OP RI, avendo essi debitamente notificato alle controparti processuali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 84 c.p.a., i rispettivi atti di rinuncia al ricorso.
4. Quanto ai restanti ricorrenti, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalle amministrazioni resistenti, ivi compresa quella relativa alla presunta eterogeneità delle posizioni nel ricorso collettivo, ritenendo che le questioni sostanziali dedotte siano infondate nel merito, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, espresso in maniera particolarmente ampia ed esaustiva dalla Sezione Settima del IO di Stato nelle sentenze nn. 8004 e 8005 del 4 ottobre 2024, che hanno definito contenziosi identici, concernenti la medesima procedura selettiva TOLC-MED, TOLC-VET o TOLC-OD.
4.1. Il Collegio osserva che le censure relative al meccanismo di attribuzione del punteggio equalizzato ruotano attorno alla contestazione dell’algoritmo statistico utilizzato per correggere il punteggio grezzo ottenuto da ciascun candidato in base alle risposte date.
I ricorrenti lamentano l’arbitrarietà del coefficiente di equalizzazione, che sarebbe stato calcolato in modo opaco, applicato uniformemente a prove di diversa difficoltà e potenzialmente idoneo ad attribuire punteggi superiori al massimo teorico previsto.
Sennonché, tali censure sono già state oggetto di attento scrutinio da parte del IO di Stato, che ha escluso qualsiasi irragionevolezza del sistema, chiarendone la struttura e la finalità.
4.2. Come ricostruito dalla giurisprudenza di appello, il punteggio equalizzato è costituito dalla somma del punteggio derivante dalle risposte fornite ai 50 quesiti (secondo la nota modulazione: +1 per ogni risposta esatta, 0 per ogni omessa, -0,25 per ogni errata) e di un coefficiente correttivo volto a compensare il diverso livello di difficoltà della prova affrontata, misurato secondo un modello statistico basato sulla media delle risposte ottenute nella sessione di calibrazione, coincidente con la sessione di aprile.
L’utilizzo di tale coefficiente ha la funzione di neutralizzare gli effetti distorsivi derivanti dalla diversificazione dei quesiti e dalla casualità nella composizione delle prove, consentendo di mantenere un criterio omogeneo e comparabile tra candidati che hanno sostenuto prove non identiche, ma statisticamente confrontabili.
Le contestazioni sollevate si basano, per lo più, su un fraintendimento della natura del punteggio equalizzato, che non costituisce una semplice proiezione del punteggio grezzo, ma un indice composito che mira ad esprimere il posizionamento relativo del candidato rispetto alla difficoltà media della prova.
4.3. Quanto alla doglianza concernente la ripetizione dei quesiti tra le sessioni, essa è parimenti infondata.
Il sistema di selezione fondato sul TOLC è strutturato in modo tale da prevedere una banca dati condivisa, con quesiti che possono essere ripetuti tra sessioni, ma sempre estratti in forma casuale e riassemblati in modo personalizzato per ciascun candidato.
La possibilità che alcuni quesiti si ripetano è un effetto voluto del modello, volto a garantire una comparabilità tra le prove e una continuità nella misurazione delle performance .
Non è stata dimostrata, né allegata in termini giuridicamente apprezzabili, l’esistenza di una lesione concreta e individuale della par condicio dei ricorrenti, né è configurabile una responsabilità dell’amministrazione per la presunta circolazione informale dei quesiti.
A tal riguardo, va evidenziato che le deduzioni di parte ricorrente si fondano essenzialmente sulla produzione di schermate (“ screenshot ”) tratte da pagine web , forum e gruppi social , prive di attestazione di autenticità e, comunque, inidonee a dimostrare sia l’effettiva diffusione anticipata dei contenuti della prova, sia la lesività di tale eventuale circostanza sulla posizione soggettiva dei candidati.
In difetto di un elemento di prova oggettivo e circostanziato, non può ritenersi provata né l’anomalia procedimentale né il concreto pregiudizio subito dai ricorrenti.
Come osservato in sede di appello, il sistema prevedeva la possibilità per ciascun candidato di partecipare a entrambe le sessioni e di avvalersi del punteggio migliore, il che rende la struttura della procedura equa e non penalizzante.
4.4. Con riguardo alla censura relativa alla scansione temporale della prova, il Collegio ritiene che anche tale motivo sia infondato.
La suddivisione della prova in sezioni tematiche con tempi prestabiliti, prevista dall’articolo 4, comma 7, del d.d. n. 1925/2022, costituisce una scelta metodologica pienamente legittima, tesa a garantire una valutazione completa e bilanciata delle competenze richieste.
La possibilità di svolgere le sezioni in tempi differenziati, ma non cumulabili, non incide negativamente sull’autonomia del candidato, il quale resta libero di utilizzare per intero o solo parzialmente il tempo assegnato per ciascuna sezione.
Non risulta leso il principio di ragionevolezza, né quello di imparzialità, posto che le condizioni operative della prova erano eguali per tutti e chiaramente previste nella normativa di riferimento.
4.5. Anche per quanto concerne la determinazione del fabbisogno formativo e del numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea magistrale in questione, il Collegio ritiene che le doglianze siano infondate.
La determinazione del contingente di posti è frutto di un procedimento amministrativo complesso e multilivello, fondato sull’articolo 6- ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che attribuisce al Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca e le Regioni, il compito di individuare annualmente il fabbisogno di professionisti sanitari.
Il fabbisogno, sulla base delle proiezioni demografiche, dei dati occupazionali, delle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e delle capacità formative delle Università, è stato definito con l’Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2023 (Rep. atti n. 149/CSR), cui è seguita l’adozione dei dd.mm. n. 75/2023 e n. 993/2023.
La giurisprudenza ha più volte affermato che si tratta di una valutazione connotata da elevata discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei presupposti, elementi che nel caso di specie non risultano neppure allegati.
4.6. Con riferimento alla questione del mancato accesso agli atti sollevata con il terzo motivo di ricorso, non risulta che i ricorrenti abbiano attivato il rimedio giurisdizionale previsto dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo, che costituisce lo strumento processuale approntato per la tutela in sede giudiziaria del diritto di accesso.
In tale contesto, l’istanza istruttoria formulata nel presente giudizio non può surrogare la mancata instaurazione del relativo procedimento autonomo, né integrare una legittima via alternativa per l’acquisizione coattiva della documentazione.
4.6.1. In ogni caso, le richieste di accesso appaiono, nella loro formulazione, eccessivamente ampie e prive della necessaria specificità, risolvendosi in un’istanza massiva e indifferenziata volta ad ottenere l’ostensione di documentazione tecnica altamente riservata, quali la banca dati completa dei quesiti, gli algoritmi di equalizzazione e gli atti preparatori (cfr. docc. 17 e 18 della produzione dei ricorrenti).
Trattasi di elementi afferenti al cuore tecnico e strutturale del sistema selettivo, la cui divulgazione indiscriminata porrebbe gravi problemi di sicurezza, attendibilità e futura efficacia delle prove.
Ne deriva la necessità di un bilanciamento tra l’interesse conoscitivo del singolo candidato e le superiori esigenze di riservatezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
4.6.2. Peraltro, ai ricorrenti è stata resa accessibile, tramite l’area riservata del portale TOLC, una dettagliata restituzione individuale (“Andamento TOLC”), contenente il punteggio equalizzato, il dettaglio per sezione, il numero di risposte corrette, errate e omesse, nonché ulteriori dati utili alla verifica della regolarità della prova e alla valutazione dell’operato amministrativo (cfr. pag. 20 della memoria di Cisia del 19 ottobre 2023).
In assenza di un concreto e attuale pregiudizio – neppure allegato – e in difetto di attivazione del rimedio giurisdizionale specifico, non può ritenersi sussistente un diritto incondizionato all’ostensione integrale di atti e documenti che attengono all’architettura tecnica dell’intero sistema concorsuale.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere:
- dichiarato improcedibile per i ricorrenti ES RI, LA AM, IA NZ, PP AR, AR AT NI, GR RE, AT NI, RAno CA, IN CAino, NC IL, EL AN, AB LA, IA LL, IO IG, IN NT, IO OR, NA FA EB, LU PI De CE, VI De IN, TE De SO, AN DEl’OL, AS MA EL, KL IArita IO, SE LI, NC RR, RT IE, GI GA, RI AR, RO EL, DE OB, NR BE, AR La SP, AO LA, EL RI, NR CC ME, MA TE, AR EL, NI COtti, LI TO IL, DE AG, RI TI, RI EC, AS ZZ, IA PIzza, GIna Re, LA SA, IO OF MB, ELe TA, IAna AR, SI AL, VI TT, AR GI, IA VI, IA ZA e ER SI;
- respinto per tutti gli altri ricorrenti che non vi hanno rinunciato.
Il giudizio, inoltre, risulta estinto per i ricorrenti EM NO e OP RI, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, lett. c) , c.p.a.
6. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza devono essere poste a carico dei ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso e liquidate nei confronti del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella misura indicata in dispositivo.
Nei confronti delle altre amministrazioni resistenti, invece, può esserne disposta la compensazione in ragione della loro costituzione solo formale nel presente giudizio ovvero, per quel che concerne la posizione del Ministero dell’Università e della Ricerca, per l’esiguo apporto defensionale, limitato al mero deposito, da parte dell’Avvocatura erariale, di documentazione rilevante e di una relazione di causa redatta dalla amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile nei confronti dei ricorrenti ES RI, LA AM, IA NZ, PP AR, AR AT NI, GR RE, AT NI, RAno CA, IN CAino, NC IL, EL AN, AB LA, IA LL, IO IG, IN NT, IO OR, NA FA EB, LU PI De CE, VI De IN, TE De SO, AN DEl’OL, AS MA EL, KL IArita IO, SE LI, NC RR, RT IE, GI GA, RI AR, RO EL, DE OB, NR BE, AR La SP, AO LA, EL RI, NR CC ME, MA TE, AR EL, NI COtti, LI TO IL, DE AG, RI TI, RI EC, AS ZZ, IA PIzza, GIna Re, LA SA, IO OF MB, ELe TA, IAna AR, SI AL, VI TT, AR GI, IA VI, IA ZA e ER SI;
- dichiara estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti EM NO e OP RI;
- lo rigetta nei confronti di tutti gli altri ricorrenti.
Condanna i ricorrenti che non hanno rinunciato al ricorso alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – Cisia, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che liquida per ciascuna di tali parti processuali in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE Stanizzi, Presidente
NA Vigliotti, Primo Referendario
LU Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Biffaro | LE Stanizzi |
IL SEGRETARIO