TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente Cron. N°
SENTENZA Rep. N° Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 4320/2023 R.G. promossa da:
TI TA
- Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione
Udienza di precisazione delle conclusioni: 7 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per TI TA: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così statuire:
In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva delle n. 62 cartelle esattoriali, dei n. 12 avvisi di addebito e dei n. 4 avvisi di accertamento indicati nell'elenco alle pagg. 1 e 2 dell'Intimazione di pagamento impugnata e posti a fondamento della stessa per tutti i motivi indicati nel presente atto.
Nel merito
1)- in via principale: Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'Intimazione di pagamento opposta n. 04820239001948971/000, per omessa preventive idonea notifica delle n. 62 cartelle esattoriali, dei n. 12 avvisi di addebito e dei n. 4 avvisi di accertamento indicati nell'elenco alle pagg. 1 e 2 dell'Intimazione impugnata e posti a fondamento della stessa;
2)- in subordine: Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'Intimazione di pagamento opposta n. 04820239001948971/000 accertando l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti di per tutti i motivi dedotti in atto, laddove dovesse risultare che le cartelle, gli avvisi di CP_2 addebito e gli avvisi di accertamento siano stati effettivamente e regolarmente notificati;
3)- in ogni caso: Dichiarare che non ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di CP_2 per tutti i titoli posti a fondamento dell'impugnata Intimazione di pagamento n. Parte_1 04820239001948971/000, eventualmente rideterminado l'esatto ammontare delle somme che a seguito dell'espletanda istruttoria dovessero in qualche modo risultare ancora dovute, ordinando la cancellazione dei ruoli ingiustamente iscritti a carico dell'opponente. 4)- sempre in ogni caso: Porre a carico di chi di ragione le spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con riserva di ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione ai sensi degli artt. 171- ter c.p.c e ss. c.p.c..
1 Con espressa riserva di ogni diversa domanda e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria, e di ogni opportuna produzione.”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova in Controparte_3 composizione monocratica, respinta ogni diversa istanza
Domande preliminari: A) Preliminarmente, considerato che le cartelle e/o gli avvisi di addebito recanti i numeri dell'elenco sub “c” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 9, 10, 11 (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, riguardano crediti contributivi di o , ai sensi dell'art. 426 cpc disporre il passaggio dal rito ordinario CP_4 CP_5 al rito speciale;
B) Sempre in via preliminare ma graduata, disporre la chiamata in causa di ai fini della CP_4 conferma degli avvisi di addebito specificati dai seguenti numeri d'ordine della elencazione sub “c”: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 e quindi lo spostamento della prima udienza;
C) Sempre in via preliminare, ma principale, revocare - in tutto o in parte - la sospensione per assenza di giurisdizione circa i crediti tributari indicati, cfr elencazione sub “c”, con i numeri 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78 e comunque per difetto di competenza circa i crediti contributivi ed in ogni caso per carenza dei presupposti del fumus e del periculum circa tutti i crediti;
Domande nel merito:
D) Nel merito, anche con sentenza parziale o come meglio visto, dichiarare ex art. 37 cpc il difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti tributari che, ai sensi dell'art. 2 del dlgs 546/92 sono di competenza del Giudice Tributario e precisamente le cartelle o avvisi di accertamento, recenti i numeri (cfr elencazione sub “c”): 8 (per la parte erariale), 11 (per la parte erariale), 19, 24 (per la parte erariale), 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76,
77 e 78; E) Nel merito respinta ogni altra istanza, dichiarare la domanda del sig. Parte_1 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata. F) Vinte le spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/22 e dei quali si chiede la distrazione.”
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 2 maggio 2023 il Sig. promuoveva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023 con la quale, ai sensi dell'art. 50 del dpr 602/73, (di seguito gli sollecitava Controparte_1 CP_2
il pagamento di n. 78 atti esattoriali tra cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di CP_4
accertamento, per un importo totale di euro 24.672.306,47, eccependo le seguenti motivazioni.
In primo luogo, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento, oltre che l'esistenza dei titoli indicati nella stessa.
Eccepiva, poi, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento riferibili alle annualità ricomprese tra il 2002 ed il 2005; nonché la violazione dello Statuto dei Diritti dei
2 Contribuenti per omesso sgravio delle debenze dovute in conseguenza del procedimento penale che lo aveva interessato davanti al Tribunale di Genova.
L'opponente, infatti, in qualità di titolare di una ditta individuale - dichiarata fallita nel 2014 – era stato imputato in un processo penale per reati fiscali concluso con Sentenza del Tribunale di Genova n.
1461/2017 del 29 marzo 2017 con assoluzione piena ex art. 530 c.p. dello stesso.
Eccepiva, dunque, l'omesso sgravio degli importi indicati negli avvisi di pagamento
(TL3012605919/2018 per euro 189.565,08, TL3073204402/2014 per euro 543.739,54,
TL3012604417014 per euro 14.150.693,92 e TL3012601532/2015 per euro 1.771.354,95) alla luce della sua totale assoluzione in ambito penale.
Ancora, l'omesso sgravio di euro 70.000,00 che l'opponente avrebbe corrisposto ad nel 2016 CP_2
ed il mancato stralcio/rottamazione dei debiti tributari in applicazione alla normativa vigente.
Chiedeva, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle n. 62 cartelle esattoriali, n.12 avvisi di addebito e n. 4 avvisi di accertamento, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
0482239001948971000 in questa sede opposta.
Con comparsa del 31 agosto 2023 si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando le eccezioni avversarie e deducendo al riguardo quanto segue.
Preliminarmente, il difetto di giurisdizione della A.G.O. ai sensi dell'art. 37 c.p.c. per i crediti di natura tributaria, che nell'intimazione di pagamento ammonterebbero a circa 22 milioni sul totale di 24,6 milioni, di competenza esclusiva della giurisdizione tributaria ( n. 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78, elencati al sub c, della comparsa di costituzione riguardanti IVA, Irpef e Irap ed in misura minore crediti di altri enti, ma sempre tributari) .
Per i crediti di natura contributiva ed , invece, questi necessiterebbero di un passaggio dal CP_4 CP_5 rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (in particolare quelli elencati al sub c dai nn.
1 a 18, 20 a 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e dal 70 al 74). Con la precisazione che in alcuni casi si tratta di cartelle multiruolo.
La competenza della settima sezione civile della Giustizia Ordinaria sarebbe residuale (e solo per le cartelle n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60 relative a sanzioni e ammende penali).
Nel merito, deduceva l'infondatezza del primo motivo oppositivo per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento poiché il aveva già proposto opposizione avverso le Pt_1 cartelle di cui al presente giudizio ai n. da 1 a 22, 25 e 26 per le stesse motivazioni nell'ambito di un pignoramento immobiliare R.G. 1048/2012 per euro 4.913.382,61 (allegati n. 3, 4 e 5 alla
3 costituzione), oltre alla presenza di altre sentenze in sede di contenzioso tributario che respingevano definitivamente le stesse eccezioni (allegati n. 6, 7, 8, 9, 10 alla costituzione).
Per le restanti cartelle sarebbe avvenuta, comunque, regolare notifica all'opponente (allegati da n. 11 a
n. 19 della costituzione); fermo restando che il TI non ha mai opposto l'intimazione di pagamento precedentemente inviata e specificatamente l'intimazione n. 048.2019.90130599.21.000 notificata il 4 marzo 2020 (allegato n. 15 costituzione) che intimava il pagamento degli stessi titoli (di cui al sub c della costituzione n. 1, da 3 a 50, da 52 a 56, da 63 a 78, il che renderebbe inammissibile il ricorso avverso la successiva intimazione (opposta in questa sede), poiché tali eccezioni sarebbero dovute essere proposte in precedenza.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione sarebbe, quindi, smentita sia sulla base delle suddette produzioni, sia rispetto al fatto che l'intimazione di pagamento n. 048.2019.90130599.21.000 notificata il 4 marzo 2020 (allegato n. 15 costituzione) è atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla questione relativa al procedimento penale, anche questo motivo risulterebbe infondato poiché l'assoluzione penale non esclude che la condotta continui ad integrare violazione delle norme tributarie, con conseguente persistenza del relativo debito tributario.
Quanto ai 70.000 euro faceva notare come nell'ultima intimazione di pagamento (2023) alcuni CP_2
titoli, rispetto al 2020, non sono più richiesti a riprova che alcuni movimenti nella situazione dell'opponente ci siano stati e che di questi se ne sia tenuto conto.
Circa l'eccezione relativa al mancato sgravio dei carichi inferiori ai mille euro (49, 50, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61) parte opposta rilevava che queste non rientrerebbero nel cd. “stralcio” di cui all'art. 1 comma 222 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 in quanto successive al 31 dicembre 2015.
Sulla scorta delle suddette deduzioni chiedeva di dichiarare ex art. 37 c.p.c. il difetto di CP_2
giurisdizione dei crediti tributari e di respingere le eccezioni avversarie.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, insistendo come in atti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che con ordinanza del 28 dicembre 2023, la scrivente riteneva la necessità di trasmettere gli atti oggetto del presente procedimento al Presidente del Tribunale per il mutamento di rito. Disponendo come di seguito.
(…) “ Ritenuta la necessità di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per quanto attiene agli avvisi di addebito recanti i seguenti numeri dell'elenco sub “c” della comparsa di costituzione
e risposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (parzialmente essendo cartella multiruolo) , 9, 10, 11(parzialmente
4 essendo cartella multiruolo), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24(parzialmente essendo cartella multiruolo), 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73 e 74 in quanto
riguardanti crediti contributivi ed per le quali deve disporsi il mutamento del rito e CP_4 CP_5 quindi di competenza del giudice del Lavoro;
” (…).
La scrivente, dunque, accoglieva sul punto le deduzioni di parte opposta circa la propria incompetenza a pronunciarsi sui crediti di natura contributiva ed , già trasmessi al Giudice del Lavoro. CP_4 CP_5
Analoga decisione va presa con riferimento alle cartelle n. 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78 di cui all'elenco sub c della comparsa di costituzione che riguardano tributi IVA, Irpef, Irap ed in misura minore crediti di altri enti, ma pur sempre di natura tributaria, stante la devoluzione pacifica di tali opposizioni al
Giudice Tributario.
Ne consegue che la competenza della scrivente si limita alle cartelle n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60, tutte riferibili ad ammende e/o sanzioni giudiziali ed in particolare:
34. Cartella 04820130029667110000 per euro 1.237,08, Sanzioni Tribunale Penale Chiavari riferibili alla sentenza n. 62/2012 del 23/01/2012;
44. Cartella 04820150021637633000 per euro 7.079,88 Sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento al provvedimento n. 258 DC emesso il 5 febbraio 2014;
45. Cartella 04820150025674540000 per euro 221,88 Sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento al provvedimento n. 1749 DC emesso l'1settembre 2014;
52. Cartella 04820170022316802000 per euro 8.273,88 Ammenda e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza n. 5254 del 22 novembre 2013;
53. Cartella 04820170022316903000 per euro 1.214,28 Ammenda e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza 4413 del 21 ottobre 2013; 60. Cartella 04820200007042810000 per euro 5.305,88 Ammende e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza 6464 del 6 dicembre 2016. Tutto ciò premesso, si ritiene l'opposizione inammissibile con riferimento a tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023, ad eccezione di quelle sopra elencate ai nn. 34, 44, 45, 52, 53 e 60.
2. Quanto al primo motivo oppositivo, ovvero l'omessa notifica delle singole cartelle, si rileva quanto segue.
Partendo dalla cartella più recente la n. 04820200007042810000 (al n. 60 dell'elenco sub c) risulta in atti (allegato n. 20 della comparsa di costituzione) la regolarità della notifica avvenuta con ritiro personale da parte dell'odierno opponente in data 07 marzo 2022.
5 Quanto alle restanti cartelle (e dunque i nn. 34, 44, 45, 52 e 53), occorre premettere che queste, oltre che nell'intimazione in questa sede opposta, sono già state portate a conoscenza del con Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 0482019901305992100 (allegato n. 14 comparsa di costituzione) del
2020, come da schermata che segue.
6 Risulta in atti (allegati nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19 della comparsa di costituzione) che per la suddetta intimazione di pagamento sono stati effettuati tre tentativi di notifica all'opponente, specificatamente in data 28 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 5 febbraio 2020. Tutti e tre si sono rivelati infruttuosi per irreperibilità del destinatario. Si è, dunque, proceduto al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comunicato con raccomandata a/r n. 573347291071 che è stata ritirata a mano dello stesso in data 4 marzo 2020, come si riporta di seguito. Pt_1
7 Vero è che tra la documentazione allegata da dalla quale risulta il dettaglio delle singole CP_2
cartelle di pagamento e i relativi estratti di ruolo, non si rinvengono le cartoline di notificazione delle singole cartelle di pagamento, ma tale eccezione doveva essere sollevata avverso l'intimazione di pagamento precedente e specificamente avverso l'intimazione n. 0482019901305992100 del 2020.
L'odierno opponente non ha, invece, impugnato tale atto.
Decade, dunque, la possibilità di sollevare la questione per il successivo atto di intimazione del 2023 in questa sede opposto.
Il TI era, infatti, a conoscenza degli atti sottesi e per tale motivo l'eventuale difetto di notifica si intende sanato.
Alla luce della validità della notifica delle intimazioni di pagamento sia del 2020 che del 2023, la scrivente rigetta, pertanto, l'opposizione sul punto.
3. Quanto all'asserita intervenuta prescrizione, occorre considerare che la prescrizione per gli atti giudiziari ha termine decennale.
La cartella n. 60 si riferisce ad ammende e sanzioni del Tribunale Penale di Genova alla luce della sentenza n. 6464 del 6 dicembre 2016, dunque, il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica del 07 marzo 2022 e di nuovo con la notifica dell'intimazione n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023 ed oggetto dell'odierna opposizione.
Stessa cosa può dirsi per le rimanenti cartelle.
Anche in questo caso, infatti, con l'intimazione di pagamento n. 0482019901305992100 si è interrotta la prescrizione decennale delle somme dovute, delle quali era, peraltro, già a conoscenza Pt_1
avendo incardinato più di un giudizio per chiederne la nullità.
Tenuto ancora conto che, prima dell'intimazione del 2020, in data 4 febbraio 2016, aveva CP_2 notificato un'altra intimazione di pagamento n. 48.2016.90009389.41.000 (allegati n. 22 e 23 della nota di deposito del 11 settembre 2023) e che tale intimazione risulta notificata con ritiro a mani dello
8 stesso TI e, come si evince dalla documentazione di cui agli allegati forniti da questa CP_2
conteneva la cartella n. 34, ovvero la più risalente (riferibile sanzione erogata sulla scorta di un procedimento penale del 2012), anche per quest'ultima non risulta prescritta.
La prescrizione è stata, quindi, più volte interrotta per tutte le cartelle di pagamento in questione.
Si rigetta anche sul secondo motivo oppositivo.
4. Circa la mancata applicazione dello stralcio ai sensi art. 1, commi da 222 a 230, Legge n.
197/2022 si rileva che per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l'annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi e non le predette sanzioni, che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”.
5. Quanto alla corresponsione del TI di una somma di 70.000 euro circa a seguito di precedenti vendite di beni gravati da ipoteche, con la nota di deposito del 9 luglio 2024 (allegati nn. 25,
26, 27) fornisce attestazione di pagamento delle suddette somme, evidentemente scomputate CP_2 dall'importo residuo a debito.
6. Si rigetta anche il motivo relativo all'eccepito omesso sgravio degli importi indicati negli avvisi di pagamento (TL3012605919/2018 per euro189.565,08, TL3073204402/2014 per euro 543.739,54,
TL3012604417014 per euro 14.150.693,92 e TL3012601532/2015 per euro 1.771.354,95) a seguito di assoluzione totale in sede penale, poiché le cartelle in questione non si riferiscono al procedimento penale concluso con sentenza n. 1461/2017 del 29 marzo 2017, bensì a quelli conclusi tra il 2012 ed il
2016 come già ribadito in precedenza e da come si evince dal dettaglio delle singole cartelle di pagamento stesse.
7. Tanto premesso, la scrivente rigetta l'opposizione mossa dal con riferimento alle cartelle Pt_1
di pagamento n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, riconoscendo i parametri minimi in ragione della decisione in rito quanto alla maggioranza dei titoli opposti, liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 ed in relazione all'importo intimato (scaglione da 16.000.001 a
32.000.000 euro) come da dettaglio che segue.
9 Per un totale di euro 29.073,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- Ribadisce la competenza esclusiva del Giudice del Lavoro per gli avvisi di addebito già trasmessi con ordinanza del 28 dicembre 2023;
- Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l'opposizione con riferimento a tutte le cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 ad esclusione di quelle ai nn. 34, 44, 45, 52, 53 e 60 di cui all'elenco sub c della comparsa di costituzione e risposta;
- Rigetta l'opposizione per il resto;
- Condanna alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 29.073,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese in favore del legale antistatario.
Genova, il 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Fasc. N° In persona della Dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente Cron. N°
SENTENZA Rep. N° Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 4320/2023 R.G. promossa da:
TI TA
- Attore in opposizione
Contro
Controparte_1
- Convenuto in opposizione
Udienza di precisazione delle conclusioni: 7 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per TI TA: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, così statuire:
In via preliminare Sospendere l'efficacia esecutiva delle n. 62 cartelle esattoriali, dei n. 12 avvisi di addebito e dei n. 4 avvisi di accertamento indicati nell'elenco alle pagg. 1 e 2 dell'Intimazione di pagamento impugnata e posti a fondamento della stessa per tutti i motivi indicati nel presente atto.
Nel merito
1)- in via principale: Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'Intimazione di pagamento opposta n. 04820239001948971/000, per omessa preventive idonea notifica delle n. 62 cartelle esattoriali, dei n. 12 avvisi di addebito e dei n. 4 avvisi di accertamento indicati nell'elenco alle pagg. 1 e 2 dell'Intimazione impugnata e posti a fondamento della stessa;
2)- in subordine: Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'Intimazione di pagamento opposta n. 04820239001948971/000 accertando l'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti di per tutti i motivi dedotti in atto, laddove dovesse risultare che le cartelle, gli avvisi di CP_2 addebito e gli avvisi di accertamento siano stati effettivamente e regolarmente notificati;
3)- in ogni caso: Dichiarare che non ha diritto ad agire in via esecutiva nei confronti di CP_2 per tutti i titoli posti a fondamento dell'impugnata Intimazione di pagamento n. Parte_1 04820239001948971/000, eventualmente rideterminado l'esatto ammontare delle somme che a seguito dell'espletanda istruttoria dovessero in qualche modo risultare ancora dovute, ordinando la cancellazione dei ruoli ingiustamente iscritti a carico dell'opponente. 4)- sempre in ogni caso: Porre a carico di chi di ragione le spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Con riserva di ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione ai sensi degli artt. 171- ter c.p.c e ss. c.p.c..
1 Con espressa riserva di ogni diversa domanda e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria, e di ogni opportuna produzione.”
Per : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova in Controparte_3 composizione monocratica, respinta ogni diversa istanza
Domande preliminari: A) Preliminarmente, considerato che le cartelle e/o gli avvisi di addebito recanti i numeri dell'elenco sub “c” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 9, 10, 11 (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, (parzialmente essendo cartella “multiruolo”), 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, riguardano crediti contributivi di o , ai sensi dell'art. 426 cpc disporre il passaggio dal rito ordinario CP_4 CP_5 al rito speciale;
B) Sempre in via preliminare ma graduata, disporre la chiamata in causa di ai fini della CP_4 conferma degli avvisi di addebito specificati dai seguenti numeri d'ordine della elencazione sub “c”: 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 e quindi lo spostamento della prima udienza;
C) Sempre in via preliminare, ma principale, revocare - in tutto o in parte - la sospensione per assenza di giurisdizione circa i crediti tributari indicati, cfr elencazione sub “c”, con i numeri 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78 e comunque per difetto di competenza circa i crediti contributivi ed in ogni caso per carenza dei presupposti del fumus e del periculum circa tutti i crediti;
Domande nel merito:
D) Nel merito, anche con sentenza parziale o come meglio visto, dichiarare ex art. 37 cpc il difetto di giurisdizione con riguardo ai crediti tributari che, ai sensi dell'art. 2 del dlgs 546/92 sono di competenza del Giudice Tributario e precisamente le cartelle o avvisi di accertamento, recenti i numeri (cfr elencazione sub “c”): 8 (per la parte erariale), 11 (per la parte erariale), 19, 24 (per la parte erariale), 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76,
77 e 78; E) Nel merito respinta ogni altra istanza, dichiarare la domanda del sig. Parte_1 inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata. F) Vinte le spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/22 e dei quali si chiede la distrazione.”
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 2 maggio 2023 il Sig. promuoveva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023 con la quale, ai sensi dell'art. 50 del dpr 602/73, (di seguito gli sollecitava Controparte_1 CP_2
il pagamento di n. 78 atti esattoriali tra cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di CP_4
accertamento, per un importo totale di euro 24.672.306,47, eccependo le seguenti motivazioni.
In primo luogo, l'omessa notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento, oltre che l'esistenza dei titoli indicati nella stessa.
Eccepiva, poi, l'estinzione per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento riferibili alle annualità ricomprese tra il 2002 ed il 2005; nonché la violazione dello Statuto dei Diritti dei
2 Contribuenti per omesso sgravio delle debenze dovute in conseguenza del procedimento penale che lo aveva interessato davanti al Tribunale di Genova.
L'opponente, infatti, in qualità di titolare di una ditta individuale - dichiarata fallita nel 2014 – era stato imputato in un processo penale per reati fiscali concluso con Sentenza del Tribunale di Genova n.
1461/2017 del 29 marzo 2017 con assoluzione piena ex art. 530 c.p. dello stesso.
Eccepiva, dunque, l'omesso sgravio degli importi indicati negli avvisi di pagamento
(TL3012605919/2018 per euro 189.565,08, TL3073204402/2014 per euro 543.739,54,
TL3012604417014 per euro 14.150.693,92 e TL3012601532/2015 per euro 1.771.354,95) alla luce della sua totale assoluzione in ambito penale.
Ancora, l'omesso sgravio di euro 70.000,00 che l'opponente avrebbe corrisposto ad nel 2016 CP_2
ed il mancato stralcio/rottamazione dei debiti tributari in applicazione alla normativa vigente.
Chiedeva, dunque, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle n. 62 cartelle esattoriali, n.12 avvisi di addebito e n. 4 avvisi di accertamento, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n.
0482239001948971000 in questa sede opposta.
Con comparsa del 31 agosto 2023 si costituiva in giudizio Controparte_3
contestando le eccezioni avversarie e deducendo al riguardo quanto segue.
Preliminarmente, il difetto di giurisdizione della A.G.O. ai sensi dell'art. 37 c.p.c. per i crediti di natura tributaria, che nell'intimazione di pagamento ammonterebbero a circa 22 milioni sul totale di 24,6 milioni, di competenza esclusiva della giurisdizione tributaria ( n. 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78, elencati al sub c, della comparsa di costituzione riguardanti IVA, Irpef e Irap ed in misura minore crediti di altri enti, ma sempre tributari) .
Per i crediti di natura contributiva ed , invece, questi necessiterebbero di un passaggio dal CP_4 CP_5 rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (in particolare quelli elencati al sub c dai nn.
1 a 18, 20 a 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e dal 70 al 74). Con la precisazione che in alcuni casi si tratta di cartelle multiruolo.
La competenza della settima sezione civile della Giustizia Ordinaria sarebbe residuale (e solo per le cartelle n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60 relative a sanzioni e ammende penali).
Nel merito, deduceva l'infondatezza del primo motivo oppositivo per omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento poiché il aveva già proposto opposizione avverso le Pt_1 cartelle di cui al presente giudizio ai n. da 1 a 22, 25 e 26 per le stesse motivazioni nell'ambito di un pignoramento immobiliare R.G. 1048/2012 per euro 4.913.382,61 (allegati n. 3, 4 e 5 alla
3 costituzione), oltre alla presenza di altre sentenze in sede di contenzioso tributario che respingevano definitivamente le stesse eccezioni (allegati n. 6, 7, 8, 9, 10 alla costituzione).
Per le restanti cartelle sarebbe avvenuta, comunque, regolare notifica all'opponente (allegati da n. 11 a
n. 19 della costituzione); fermo restando che il TI non ha mai opposto l'intimazione di pagamento precedentemente inviata e specificatamente l'intimazione n. 048.2019.90130599.21.000 notificata il 4 marzo 2020 (allegato n. 15 costituzione) che intimava il pagamento degli stessi titoli (di cui al sub c della costituzione n. 1, da 3 a 50, da 52 a 56, da 63 a 78, il che renderebbe inammissibile il ricorso avverso la successiva intimazione (opposta in questa sede), poiché tali eccezioni sarebbero dovute essere proposte in precedenza.
Anche l'eccezione di intervenuta prescrizione sarebbe, quindi, smentita sia sulla base delle suddette produzioni, sia rispetto al fatto che l'intimazione di pagamento n. 048.2019.90130599.21.000 notificata il 4 marzo 2020 (allegato n. 15 costituzione) è atto interruttivo della prescrizione.
Quanto alla questione relativa al procedimento penale, anche questo motivo risulterebbe infondato poiché l'assoluzione penale non esclude che la condotta continui ad integrare violazione delle norme tributarie, con conseguente persistenza del relativo debito tributario.
Quanto ai 70.000 euro faceva notare come nell'ultima intimazione di pagamento (2023) alcuni CP_2
titoli, rispetto al 2020, non sono più richiesti a riprova che alcuni movimenti nella situazione dell'opponente ci siano stati e che di questi se ne sia tenuto conto.
Circa l'eccezione relativa al mancato sgravio dei carichi inferiori ai mille euro (49, 50, 52, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 61) parte opposta rilevava che queste non rientrerebbero nel cd. “stralcio” di cui all'art. 1 comma 222 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 in quanto successive al 31 dicembre 2015.
Sulla scorta delle suddette deduzioni chiedeva di dichiarare ex art. 37 c.p.c. il difetto di CP_2
giurisdizione dei crediti tributari e di respingere le eccezioni avversarie.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 7 maggio 2025, insistendo come in atti.
Il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che con ordinanza del 28 dicembre 2023, la scrivente riteneva la necessità di trasmettere gli atti oggetto del presente procedimento al Presidente del Tribunale per il mutamento di rito. Disponendo come di seguito.
(…) “ Ritenuta la necessità di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale per quanto attiene agli avvisi di addebito recanti i seguenti numeri dell'elenco sub “c” della comparsa di costituzione
e risposta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (parzialmente essendo cartella multiruolo) , 9, 10, 11(parzialmente
4 essendo cartella multiruolo), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24(parzialmente essendo cartella multiruolo), 25, 27, 33, 37, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73 e 74 in quanto
riguardanti crediti contributivi ed per le quali deve disporsi il mutamento del rito e CP_4 CP_5 quindi di competenza del giudice del Lavoro;
” (…).
La scrivente, dunque, accoglieva sul punto le deduzioni di parte opposta circa la propria incompetenza a pronunciarsi sui crediti di natura contributiva ed , già trasmessi al Giudice del Lavoro. CP_4 CP_5
Analoga decisione va presa con riferimento alle cartelle n. 8, 11, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 75, 76, 77 e 78 di cui all'elenco sub c della comparsa di costituzione che riguardano tributi IVA, Irpef, Irap ed in misura minore crediti di altri enti, ma pur sempre di natura tributaria, stante la devoluzione pacifica di tali opposizioni al
Giudice Tributario.
Ne consegue che la competenza della scrivente si limita alle cartelle n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60, tutte riferibili ad ammende e/o sanzioni giudiziali ed in particolare:
34. Cartella 04820130029667110000 per euro 1.237,08, Sanzioni Tribunale Penale Chiavari riferibili alla sentenza n. 62/2012 del 23/01/2012;
44. Cartella 04820150021637633000 per euro 7.079,88 Sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento al provvedimento n. 258 DC emesso il 5 febbraio 2014;
45. Cartella 04820150025674540000 per euro 221,88 Sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento al provvedimento n. 1749 DC emesso l'1settembre 2014;
52. Cartella 04820170022316802000 per euro 8.273,88 Ammenda e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza n. 5254 del 22 novembre 2013;
53. Cartella 04820170022316903000 per euro 1.214,28 Ammenda e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza 4413 del 21 ottobre 2013; 60. Cartella 04820200007042810000 per euro 5.305,88 Ammende e sanzioni Tribunale Penale Genova fa riferimento alla sentenza 6464 del 6 dicembre 2016. Tutto ciò premesso, si ritiene l'opposizione inammissibile con riferimento a tutte le cartelle contenute nell'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023, ad eccezione di quelle sopra elencate ai nn. 34, 44, 45, 52, 53 e 60.
2. Quanto al primo motivo oppositivo, ovvero l'omessa notifica delle singole cartelle, si rileva quanto segue.
Partendo dalla cartella più recente la n. 04820200007042810000 (al n. 60 dell'elenco sub c) risulta in atti (allegato n. 20 della comparsa di costituzione) la regolarità della notifica avvenuta con ritiro personale da parte dell'odierno opponente in data 07 marzo 2022.
5 Quanto alle restanti cartelle (e dunque i nn. 34, 44, 45, 52 e 53), occorre premettere che queste, oltre che nell'intimazione in questa sede opposta, sono già state portate a conoscenza del con Pt_1
l'intimazione di pagamento n. 0482019901305992100 (allegato n. 14 comparsa di costituzione) del
2020, come da schermata che segue.
6 Risulta in atti (allegati nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19 della comparsa di costituzione) che per la suddetta intimazione di pagamento sono stati effettuati tre tentativi di notifica all'opponente, specificatamente in data 28 gennaio 2020, 30 gennaio 2020 e 5 febbraio 2020. Tutti e tre si sono rivelati infruttuosi per irreperibilità del destinatario. Si è, dunque, proceduto al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comunicato con raccomandata a/r n. 573347291071 che è stata ritirata a mano dello stesso in data 4 marzo 2020, come si riporta di seguito. Pt_1
7 Vero è che tra la documentazione allegata da dalla quale risulta il dettaglio delle singole CP_2
cartelle di pagamento e i relativi estratti di ruolo, non si rinvengono le cartoline di notificazione delle singole cartelle di pagamento, ma tale eccezione doveva essere sollevata avverso l'intimazione di pagamento precedente e specificamente avverso l'intimazione n. 0482019901305992100 del 2020.
L'odierno opponente non ha, invece, impugnato tale atto.
Decade, dunque, la possibilità di sollevare la questione per il successivo atto di intimazione del 2023 in questa sede opposto.
Il TI era, infatti, a conoscenza degli atti sottesi e per tale motivo l'eventuale difetto di notifica si intende sanato.
Alla luce della validità della notifica delle intimazioni di pagamento sia del 2020 che del 2023, la scrivente rigetta, pertanto, l'opposizione sul punto.
3. Quanto all'asserita intervenuta prescrizione, occorre considerare che la prescrizione per gli atti giudiziari ha termine decennale.
La cartella n. 60 si riferisce ad ammende e sanzioni del Tribunale Penale di Genova alla luce della sentenza n. 6464 del 6 dicembre 2016, dunque, il termine di prescrizione è stato interrotto con la notifica del 07 marzo 2022 e di nuovo con la notifica dell'intimazione n. 048.2023.90019489.71.000 del 12 aprile 2023 ed oggetto dell'odierna opposizione.
Stessa cosa può dirsi per le rimanenti cartelle.
Anche in questo caso, infatti, con l'intimazione di pagamento n. 0482019901305992100 si è interrotta la prescrizione decennale delle somme dovute, delle quali era, peraltro, già a conoscenza Pt_1
avendo incardinato più di un giudizio per chiederne la nullità.
Tenuto ancora conto che, prima dell'intimazione del 2020, in data 4 febbraio 2016, aveva CP_2 notificato un'altra intimazione di pagamento n. 48.2016.90009389.41.000 (allegati n. 22 e 23 della nota di deposito del 11 settembre 2023) e che tale intimazione risulta notificata con ritiro a mani dello
8 stesso TI e, come si evince dalla documentazione di cui agli allegati forniti da questa CP_2
conteneva la cartella n. 34, ovvero la più risalente (riferibile sanzione erogata sulla scorta di un procedimento penale del 2012), anche per quest'ultima non risulta prescritta.
La prescrizione è stata, quindi, più volte interrotta per tutte le cartelle di pagamento in questione.
Si rigetta anche sul secondo motivo oppositivo.
4. Circa la mancata applicazione dello stralcio ai sensi art. 1, commi da 222 a 230, Legge n.
197/2022 si rileva che per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l'annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi e non le predette sanzioni, che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”.
5. Quanto alla corresponsione del TI di una somma di 70.000 euro circa a seguito di precedenti vendite di beni gravati da ipoteche, con la nota di deposito del 9 luglio 2024 (allegati nn. 25,
26, 27) fornisce attestazione di pagamento delle suddette somme, evidentemente scomputate CP_2 dall'importo residuo a debito.
6. Si rigetta anche il motivo relativo all'eccepito omesso sgravio degli importi indicati negli avvisi di pagamento (TL3012605919/2018 per euro189.565,08, TL3073204402/2014 per euro 543.739,54,
TL3012604417014 per euro 14.150.693,92 e TL3012601532/2015 per euro 1.771.354,95) a seguito di assoluzione totale in sede penale, poiché le cartelle in questione non si riferiscono al procedimento penale concluso con sentenza n. 1461/2017 del 29 marzo 2017, bensì a quelli conclusi tra il 2012 ed il
2016 come già ribadito in precedenza e da come si evince dal dettaglio delle singole cartelle di pagamento stesse.
7. Tanto premesso, la scrivente rigetta l'opposizione mossa dal con riferimento alle cartelle Pt_1
di pagamento n. 34, 44, 45, 52, 53 e 60.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, riconoscendo i parametri minimi in ragione della decisione in rito quanto alla maggioranza dei titoli opposti, liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 ed in relazione all'importo intimato (scaglione da 16.000.001 a
32.000.000 euro) come da dettaglio che segue.
9 Per un totale di euro 29.073,00 oltre rimborso forfettario, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- Ribadisce la competenza esclusiva del Giudice del Lavoro per gli avvisi di addebito già trasmessi con ordinanza del 28 dicembre 2023;
- Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l'opposizione con riferimento a tutte le cartelle di pagamento contenute nell'intimazione di pagamento n. 048.2023.90019489.71.000 ad esclusione di quelle ai nn. 34, 44, 45, 52, 53 e 60 di cui all'elenco sub c della comparsa di costituzione e risposta;
- Rigetta l'opposizione per il resto;
- Condanna alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi euro 29.073,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese in favore del legale antistatario.
Genova, il 27.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi
10