Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05541/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5541 del 2024, proposto da
RA IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, n. 4630/2022 pubblicata il 29/09/2022 RG n. 12485/2021, e notificata il 02/02/2023, con formula esecutiva rilasciata il 11/10/2022, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’ottemperanda sentenza (n. 4630/2022 pubblicata il 29/09/2022 RG n. 12485/2021, e notificata il 02/02/2023, con formula esecutiva rilasciata il 11/10/2022) il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ha così statuito “a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all’art 7 del CCNL 15.3.2001 per gli anni scolastici 2016/2017 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della complessiva somma di € 2137,00 oltre gli interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo; 3 b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre CU IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione”.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 2.2.2023, passando successivamente in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come si evince dall'attestazione del 5.11.2024 rilasciata dal Tribunale di Napoli Nord.
Con ricorso depositato il 7.11.2024, parte ricorrente ha domandato che della suddetta decisione fosse disposta l'esecuzione.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 21.11.2024.
All'udienza camerale del 11.2.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Vanno premessi i condivisi orientamenti giurisprudenziali in base ai quali:
"- in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica, essendo in caso contrario inammissibile la domanda di ottemperanza d'una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico (arg. ex Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 25 maggio 2020, n. 315; Cons. Stato sez. IV, 15 maggio 2020, n. 3098);
- il giudizio di ottemperanza, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono evidentemente a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, vede i poteri del giudice amministrativo, proprio perché privo di giurisdizione sulla res litigiosa, limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 173; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 dicembre 2020, n. 2062; T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 671; T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 agosto 2020, n. 513)".
Orbene, nel caso in esame, è possibile affermare che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione della sentenza ottemperanda è possibile procedere alla quantificazione delle somme dovute con un'operazione meramente matematica e, al contempo, che la presente decisione è limitata alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza.
3.- Ciò posto, il ricorso merita di essere accolto nei termini di seguito specificati.
Invero, risulta rispettato il disposto dell'art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell'azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
Il Collegio rileva inoltre, in base alla documentazione in atti, che è stato rispettato il disposto dell'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., risultando la detta sentenza, munita di formula esecutiva in data, notificata al Ministero intimato il 11.10.2022.
La medesima decisione è passata in cosa giudicata come da attestazione della Cancelleria del Tribunale Civile del 5.11.2024.
In assenza di autonomo adempimento da parte del Ministero, atteso che l’esecuzione del giudicato civile presuppone l'integrale espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, va dichiarato l'obbligo dello stesso di conformarsi al giudicato de quo, provvedendo al pagamento delle somme così come statuito nel dispositivo della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
L'Amministrazione intimata dovrà provvedere all'ottemperanza della sentenza in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio provvede, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo in un Dirigente designato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato, che darà corso alla compiuta ottemperanza (entro il successivo termine di sessanta giorni), compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Va poi osservato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli, n. 9145/05; T.A.R. Campania – Napoli, n. 12998/03; C.d.S., sez. IV, n. 2490/01; C.d.S., sez. IV, n. 175/87); in particolare, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 14.07.2009, n. 1268). Pertanto, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.
Va inoltre accolta, nei limiti e nei termini che seguono, anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro per l’ulteriore violazione del giudicato, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In particolare, l'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in linea capitale dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l'obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 4630/2022 pubblicata il 30/10/2023, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d'ora quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero intimato, con facoltà di delega, che - su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione - provvederà al compimento degli atti necessari all'esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo alla interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. secondo le modalità e nei limiti indicati in motivazione, trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull'attività svolta;
condanna il Ministero intimato al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Davide Soricelli |
IL SEGRETARIO