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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/06/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5263/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5263/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: Opposizione
a Decreto ingiuntivo e pendente tra
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Giu- Parte_1 C.F._1
seppe Laudante, elett.te domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Salvo
D'Acquisto n. 5 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
), rappresentata e difesa dall'avv.to Mi- CP_1 C.F._2
chele Emiliano, presso il cui studio in Crispano alla via Salvatore di Giacomo n. 1, risulta elettivamente domiciliata giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Conclusioni: Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
18.02.2025, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e concludevano come da note scritte che espressamente si richiamano e la causa, con ordinanza del
10.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2020 del 5-2-2020 con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro CP_1
1 N. 5263/2020 R.G.A.C.
10.000,00 oltre interessi e spese di lite relative al procedimento monitorio, chieden- done la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Alla base della ingiunzione de qua, parte opposta deduceva di aver corri- sposto in data 9-10-2008 al fratello, a titolo di prestito, la somma di euro 10.000,00 mediante assegno bancario n. 5001197193 intestato a e che, tuttavia, Parte_1 seppur compulsato, quest'ultimo non aveva provveduto alla restituzione dell'im- porto.
A fondamento dell'opposizione, non contestava di aver ri- Parte_1 cevuto il pagamento, tuttavia eccepiva che la somma era stata “corrisposta ad estin- zione di obbligazioni assunte dalla stessa relative a lavori edili eseguiti in econo- mia presso la abitazione di essa . Lavori che avevano ad oggetto la CP_1
realizzazione di un camino, sistemazione di balconi ed altro, che furono quantificati bonariamente secondo una stima per difetto in €. 10.000,00 per il solo rimborso delle spese sostenute, attesi i rapporti di consanguineità”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) revocare il decreto in- giuntivo n. 643/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in danno dell'odierna opponente, in quanto emesso in violazione delle previsioni di legge, atteso che l'as- segno in questione prova solo la dazione di denaro dalla signora CP_1
al signor ma non costituisce prova del diritto alla ripetizione;
2) a Parte_1
seguito della espletanda istruttoria rigettare la eventuale domanda di ripetizione in quanto infondata, con riserva di argomentare a contrario;
3) condannare la si- gnora al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con CP_1
attribuzione.”
2. Si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti operata CP_1 dall'opponente e insistendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
3. Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È noto, che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia che la consegna è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.
2 N. 5263/2020 R.G.A.C.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “la parte che chieda la restitu- zione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del
28/07/2014, Rv. 632574; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003, Rv.
565953). - il quadro non muta neppure quando il convenuto ammetta di aver rice- vuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, poiché tale difesa "... non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sa- rebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere pro- batorio a carico dell'attore" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013, Rv.
625490; Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, Rv. 651538). - in ogni caso, dunque, l'attore che agisca per la restituzione di una somma di denaro, allegando che essa sia stata consegnata al convenuto a titolo di mutuo, ha l'onere di dimo- strare tanto la consegna effettiva della somma, che il titolo della sua dazione, appunto a titolo di mutuo.” (Cassazione civile, sez. II, 09/07/2021, n. 19578).
4. Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione la consegna del denaro, mentre è contestata la causale del pagamento che, come detto, è stato imputato dall'opponente al corrispettivo versato da in favore del fratello per CP_1 le opere edili da quest'ultimo realizzate presso l'abitazione della sorella CP_1
[...]
Ebbene, dall'istruttoria espletata deve ritenersi che l'attore abbia fornito prova dell'esistenza del contratto di mutuo e, per tal verso, della fondatezza della domanda restitutoria.
4.1 In particolare, i testi escussi all'udienza del 31.01.2023 (su iniziativa di
), e hanno confermato il capo 1 della CP_1 Testimone_1 Parte_2 memoria istruttoria del 16-6-2021 che “il sig. nel mese di ottobre Parte_1
2008, riferendo di avere difficoltà economiche, chiese un prestito di 10.000,00 €
3 N. 5263/2020 R.G.A.C.
alla sorella con l'impegno che avrebbe restituito quanto prima il CP_1 predetto importo” e che tale circostanza era stata loro riferita dall'attrice.
4.2 Di contro, deve ritenersi che, anche a seguito dell'espletamento della prova orale, non risulti dimostrata la causale del pagamento dedotta dall'opponente.
E ciò in quanto i testi escussi su iniziativa di Parte_1 Parte_3
e , fratelli delle parti in causa, non hanno confermato che il
[...] Parte_4
pagamento fu effettuato quale corrispettivo per i lavori eseguiti da Parte_1 nell'immobile di proprietà di . CP_1
In particolare, ha dichiarato di non sapere se “nel pe- Testimone_2
riodo tra il 2007 ed il 2008 la signora chiese, al fratello di CP_1 Pt_1 provvedere all'acquisto e al montaggio di un focolare completo di canna fumaria
e comignolo e di una “boiserie” in legno a cornice dello stesso all'interno dell'abi- tazione, sita in Succivo (CE) alla via Enna nr 9”, tuttavia ha riferito di aver assistito allo scarico del materiale che, a detta dello stesso, fu acquistato dal fratello Pt_1
Il teste ha poi aggiunto che “il camino fu montato da mio fratello mio Pt_1 fratello , mio cognato che si chiama , ed in parte anch'io.” Pt_4 Persona_1
(cfr. verb.ud. 12-12-2023); precisava inoltre di non essere a conoscenza degli ulte- riori presunti lavori eseguiti da presso l'abitazione della sorella Parte_1 [...]
e, soprattutto, se la somma consegnata da quest'ultima al fratello CP_2 Pt_1
era corrispettivo per il pagamento dei lavori edili.
L'altro testimone escusso su iniziativa dell'opponente, , Parte_4 anch'egli fratello delle parti in causa, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esecuzione dei lavori da parte di tuttavia, ha dichiarato: “Io so Parte_1
solo che mia sorella mi chiamò per dare una mano il sabato quando ero di riposo.
In particolare, mia sorella mi chiese un aiuto per dare un aiuto ad Persona_1
che è mio cognato e a montare il camino. Preciso che io sono Parte_5 un muratore. Ricordo che un paio di sabati sono andato e c'era il marito di CP_1
e mio fratello Circa l'acquisto del camino e del materiale non so nulla. Pt_5
Il materiale edile e il camino quanto sono arrivato già era lì.” (cfr. verb.ud. 18-6-
2024).
4.3. Ebbene, alla luce di quanto emerso dalle prove testimoniali, tenuto conto delle non univoche dichiarazioni dei testi indicati dall'opponente, non può
4 N. 5263/2020 R.G.A.C.
ritenersi provato che il pagamento effettuato da in favore del fratello CP_1
fosse diretto al rimborso dei costi sostenuti da quest'ultimo per l'ac- Parte_1
quisto del camino e per il successivo montaggio presso l'abitazione della sorella.
Ed infatti, in primo luogo, nessuno dei due testimoni (fratelli delle parti) ha dichiarato di essere a conoscenza dell'accordo intercorso tra le parti per l'acquisto del camino da parte di per conto della sorella. Parte_1
In secondo luogo, ambo i testi sono concordi nell'affermare che il montag- gio dello stesso non fu esclusivamente frutto dell'opera di ma anche Parte_1
degli altri fratelli nonché di marito di . Persona_1 CP_1
Se a ciò si aggiunge che il teste , escusso su iniziativa dello Parte_4
stesso opponente, non ha confermato di aver assistito al montaggio da parte di
[...]
non può ritenersi dimostrata l'attività espletata dal medesimo in fa- Parte_6
vore della sorella.
Peraltro, occorre evidenziare che a fronte della prova fornita dall'opposta, era onere dell'opponente provare la sussistenza dell'accordo.
Ed infatti, tenuto conto del vincolo familiare, il sol fatto di aver eseguito lavori presso l'abitazione della sorella non può di certo escludere uno scopo liberale e non idoneo all'estinzione dell'obbligazione di restituzione della somma ricevuta.
Infine, un ulteriore elemento che induce a ritenere indimostrato il rapporto dedotto dall'opponente è possibile rinvenirlo dalla circostanza che nonostante la ricezione dei solleciti di pagamento, mai alcun riscontro veniva fornito dal mede- simo volto a contestare la pretesa restitutoria di (cfr. ricorso moni- CP_1
torio e relativi allegati).
Per tal verso, quindi, sussistono elementi sufficienti a ritenere la sussistenza del rapporto di mutuo, con conseguente obbligo restitutorio in capo a Parte_1
[...]
Pertanto, l'opposizione va reietta e ciò comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore della causa e l'attività svolta, con attribuzione all'avvocato Michele Emi- liano, dichiaratosi antistatario.
5 N. 5263/2020 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando il decreto per cui è causa, che va dichia- rato definitivamente esecutivo;
2) condanna alla integrale rifusione in favore di parte opposta Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro=5.077,00= per com- pensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele
Emiliano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 4-6-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5263/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: Opposizione
a Decreto ingiuntivo e pendente tra
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Giu- Parte_1 C.F._1
seppe Laudante, elett.te domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Salvo
D'Acquisto n. 5 giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
), rappresentata e difesa dall'avv.to Mi- CP_1 C.F._2
chele Emiliano, presso il cui studio in Crispano alla via Salvatore di Giacomo n. 1, risulta elettivamente domiciliata giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta
Conclusioni: Nelle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
18.02.2025, i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e concludevano come da note scritte che espressamente si richiamano e la causa, con ordinanza del
10.03.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di re- plica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 643/2020 del 5-2-2020 con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro CP_1
1 N. 5263/2020 R.G.A.C.
10.000,00 oltre interessi e spese di lite relative al procedimento monitorio, chieden- done la revoca con vittoria delle spese di giudizio.
Alla base della ingiunzione de qua, parte opposta deduceva di aver corri- sposto in data 9-10-2008 al fratello, a titolo di prestito, la somma di euro 10.000,00 mediante assegno bancario n. 5001197193 intestato a e che, tuttavia, Parte_1 seppur compulsato, quest'ultimo non aveva provveduto alla restituzione dell'im- porto.
A fondamento dell'opposizione, non contestava di aver ri- Parte_1 cevuto il pagamento, tuttavia eccepiva che la somma era stata “corrisposta ad estin- zione di obbligazioni assunte dalla stessa relative a lavori edili eseguiti in econo- mia presso la abitazione di essa . Lavori che avevano ad oggetto la CP_1
realizzazione di un camino, sistemazione di balconi ed altro, che furono quantificati bonariamente secondo una stima per difetto in €. 10.000,00 per il solo rimborso delle spese sostenute, attesi i rapporti di consanguineità”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) revocare il decreto in- giuntivo n. 643/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in danno dell'odierna opponente, in quanto emesso in violazione delle previsioni di legge, atteso che l'as- segno in questione prova solo la dazione di denaro dalla signora CP_1
al signor ma non costituisce prova del diritto alla ripetizione;
2) a Parte_1
seguito della espletanda istruttoria rigettare la eventuale domanda di ripetizione in quanto infondata, con riserva di argomentare a contrario;
3) condannare la si- gnora al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con CP_1
attribuzione.”
2. Si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti operata CP_1 dall'opponente e insistendo, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
3. Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È noto, che l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, ossia che la consegna è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione, atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali.
2 N. 5263/2020 R.G.A.C.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: “la parte che chieda la restitu- zione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del
28/07/2014, Rv. 632574; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003, Rv.
565953). - il quadro non muta neppure quando il convenuto ammetta di aver rice- vuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, poiché tale difesa "... non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sa- rebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere pro- batorio a carico dell'attore" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013, Rv.
625490; Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, Rv. 651538). - in ogni caso, dunque, l'attore che agisca per la restituzione di una somma di denaro, allegando che essa sia stata consegnata al convenuto a titolo di mutuo, ha l'onere di dimo- strare tanto la consegna effettiva della somma, che il titolo della sua dazione, appunto a titolo di mutuo.” (Cassazione civile, sez. II, 09/07/2021, n. 19578).
4. Nel caso di specie, non è oggetto di contestazione la consegna del denaro, mentre è contestata la causale del pagamento che, come detto, è stato imputato dall'opponente al corrispettivo versato da in favore del fratello per CP_1 le opere edili da quest'ultimo realizzate presso l'abitazione della sorella CP_1
[...]
Ebbene, dall'istruttoria espletata deve ritenersi che l'attore abbia fornito prova dell'esistenza del contratto di mutuo e, per tal verso, della fondatezza della domanda restitutoria.
4.1 In particolare, i testi escussi all'udienza del 31.01.2023 (su iniziativa di
), e hanno confermato il capo 1 della CP_1 Testimone_1 Parte_2 memoria istruttoria del 16-6-2021 che “il sig. nel mese di ottobre Parte_1
2008, riferendo di avere difficoltà economiche, chiese un prestito di 10.000,00 €
3 N. 5263/2020 R.G.A.C.
alla sorella con l'impegno che avrebbe restituito quanto prima il CP_1 predetto importo” e che tale circostanza era stata loro riferita dall'attrice.
4.2 Di contro, deve ritenersi che, anche a seguito dell'espletamento della prova orale, non risulti dimostrata la causale del pagamento dedotta dall'opponente.
E ciò in quanto i testi escussi su iniziativa di Parte_1 Parte_3
e , fratelli delle parti in causa, non hanno confermato che il
[...] Parte_4
pagamento fu effettuato quale corrispettivo per i lavori eseguiti da Parte_1 nell'immobile di proprietà di . CP_1
In particolare, ha dichiarato di non sapere se “nel pe- Testimone_2
riodo tra il 2007 ed il 2008 la signora chiese, al fratello di CP_1 Pt_1 provvedere all'acquisto e al montaggio di un focolare completo di canna fumaria
e comignolo e di una “boiserie” in legno a cornice dello stesso all'interno dell'abi- tazione, sita in Succivo (CE) alla via Enna nr 9”, tuttavia ha riferito di aver assistito allo scarico del materiale che, a detta dello stesso, fu acquistato dal fratello Pt_1
Il teste ha poi aggiunto che “il camino fu montato da mio fratello mio Pt_1 fratello , mio cognato che si chiama , ed in parte anch'io.” Pt_4 Persona_1
(cfr. verb.ud. 12-12-2023); precisava inoltre di non essere a conoscenza degli ulte- riori presunti lavori eseguiti da presso l'abitazione della sorella Parte_1 [...]
e, soprattutto, se la somma consegnata da quest'ultima al fratello CP_2 Pt_1
era corrispettivo per il pagamento dei lavori edili.
L'altro testimone escusso su iniziativa dell'opponente, , Parte_4 anch'egli fratello delle parti in causa, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esecuzione dei lavori da parte di tuttavia, ha dichiarato: “Io so Parte_1
solo che mia sorella mi chiamò per dare una mano il sabato quando ero di riposo.
In particolare, mia sorella mi chiese un aiuto per dare un aiuto ad Persona_1
che è mio cognato e a montare il camino. Preciso che io sono Parte_5 un muratore. Ricordo che un paio di sabati sono andato e c'era il marito di CP_1
e mio fratello Circa l'acquisto del camino e del materiale non so nulla. Pt_5
Il materiale edile e il camino quanto sono arrivato già era lì.” (cfr. verb.ud. 18-6-
2024).
4.3. Ebbene, alla luce di quanto emerso dalle prove testimoniali, tenuto conto delle non univoche dichiarazioni dei testi indicati dall'opponente, non può
4 N. 5263/2020 R.G.A.C.
ritenersi provato che il pagamento effettuato da in favore del fratello CP_1
fosse diretto al rimborso dei costi sostenuti da quest'ultimo per l'ac- Parte_1
quisto del camino e per il successivo montaggio presso l'abitazione della sorella.
Ed infatti, in primo luogo, nessuno dei due testimoni (fratelli delle parti) ha dichiarato di essere a conoscenza dell'accordo intercorso tra le parti per l'acquisto del camino da parte di per conto della sorella. Parte_1
In secondo luogo, ambo i testi sono concordi nell'affermare che il montag- gio dello stesso non fu esclusivamente frutto dell'opera di ma anche Parte_1
degli altri fratelli nonché di marito di . Persona_1 CP_1
Se a ciò si aggiunge che il teste , escusso su iniziativa dello Parte_4
stesso opponente, non ha confermato di aver assistito al montaggio da parte di
[...]
non può ritenersi dimostrata l'attività espletata dal medesimo in fa- Parte_6
vore della sorella.
Peraltro, occorre evidenziare che a fronte della prova fornita dall'opposta, era onere dell'opponente provare la sussistenza dell'accordo.
Ed infatti, tenuto conto del vincolo familiare, il sol fatto di aver eseguito lavori presso l'abitazione della sorella non può di certo escludere uno scopo liberale e non idoneo all'estinzione dell'obbligazione di restituzione della somma ricevuta.
Infine, un ulteriore elemento che induce a ritenere indimostrato il rapporto dedotto dall'opponente è possibile rinvenirlo dalla circostanza che nonostante la ricezione dei solleciti di pagamento, mai alcun riscontro veniva fornito dal mede- simo volto a contestare la pretesa restitutoria di (cfr. ricorso moni- CP_1
torio e relativi allegati).
Per tal verso, quindi, sussistono elementi sufficienti a ritenere la sussistenza del rapporto di mutuo, con conseguente obbligo restitutorio in capo a Parte_1
[...]
Pertanto, l'opposizione va reietta e ciò comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore della causa e l'attività svolta, con attribuzione all'avvocato Michele Emi- liano, dichiaratosi antistatario.
5 N. 5263/2020 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione confermando il decreto per cui è causa, che va dichia- rato definitivamente esecutivo;
2) condanna alla integrale rifusione in favore di parte opposta Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro=5.077,00= per com- pensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Michele
Emiliano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 4-6-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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