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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/08/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1515/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14/05/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, tra in proprio (C.F. ) e quale socio Parte_1 C.F._1 accomandatario l.r.p.t. della (C.F. Parte_2
) (oggi, ) e P.IVA_1 Parte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NAVA MARIO Parte_2 P.IVA_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Magenta, via Mazzini 68 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. NAVA MARIO, giusta delega in atti
-APPELLANTI- contro
(C.F. CP_1 C.F._3
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il
14/11/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: pagina 1 di 10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare in totale riforma della impugnata sentenza n. 9005/2014 emessa nella causa r.g. 42787/22 del Tribunale Di Milano sezione terza civile – Dr.ssa Galioto: IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'esecuzione, previa fissazione di udienza a tale scopo, avviata dall'avv. CP_1
nei confronti del sig. e della in
[...] Parte_1 Parte_2 persona del suo socio accomandatario sig. ora Parte_1 Parte_2 Parte_1 con atto di precetto 26.7.16 notificato il 1.8.16 e sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli richiamati nel predetto atto di precetto e quelli di cui all'atto di opposizione. NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto 26.7.16 notificato il 1.8.16 da parte dell'avv. per i motivi indicati in atti;
CP_1
2) per l'effetto e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'avv. nei confronti della CP_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante prof. , ora
[...] Parte_1
e del prof. per i motivi di cui in atti;
Parte_2 Parte_1
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'avv. di nei confronti del sig. ; CP_1 CP_1 Parte_1
4) accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo n. 5180/14 Tribunale di Milano e della sentenza n. 6384/14 del Giudice di Pace di Milano e relativo atto di citazione 30.1.14 e conseguentemente dichiarare non dovuta alcuna somma da parte del sig. e della e c. ora Parte_1 Parte_2 [...]
. in base ai titoli indicati in atti di cui all'impugnato atto di precetto 26.7.16 Parte_2 notificato il 1.8.16.
5) Previa occorrendo sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello avente r.g. 20289/17 Trib. Milano sez. IV civ G.I. Dr. Tombesi e della causa di revocazione avanti al G.d.P. Milano r.g 71170/15 dr. Bargero.
6) Revocare la condanna alle spese e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle prove tutte dedotte nelle memorie nn. 2 e 3 del giudizio r.g. 42787/22 e di quello r.g. 47252/2016 che di seguito si riportano. Si insiste, innanzitutto, per l'ammissione delle prove tecniche grafologiche che avranno quale oggetto quanto segue: 1) quanto alla sentenza n. 6384/14 emessa dal Giudice di Pace di Milano le due procure utilizzate per l'introduzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dell'avv. Contessa e che sono state poi addotte a giustificazione della pretesa che ha poi condotto alla sentenza n. 6384/14 del Giudice di Pace di Milano. Quali scritture di comparazione si indicano quelle contenute nelle due relazioni grafo tecniche prodotte (in doc. 10 e 27, 28). 2) Si tratta infatti della procura manoscritta datata 20.4.2013 (già prodotta sub doc. 12, 13 e 44 acquisita attraverso un accesso alla cancelleria del tribunale di Brescia e quella datata pagina 2 di 10 22.4.2013 (doc. 13 e 44) prodotta in sede di costituzione avanti al Giudice di Pace di Milano nella causa di revocazione attualmente pendente;
tali documenti sono allegati alle perizie grafologiche qui prodotte. Tali documenti sono già stati prodotti in copia sub doc. 12 e 13 e se ne chiede l'acquisizione in originale e chiedendo ammissione di c.t.u sulla copia utilizzando gli stessi documenti di comparazione utilizzati nella perizia grafologica 27.2.15 doc. 27 e quelli che verranno acquisiti in sede di perizia;
3) quanto al decreto ingiuntivo n. 5180/14 è stato posto in contestazione il mandato professionale 9.1.13 (doc. 13, 14) che è stato posto a fondamento del ricorso per ingiunzione e che risulta prodotto nel fascicolo tematico del procedimento r.g 3012/2014 avanti al tribunale di Milano. Anche in questo caso si chiede l'ammissione della consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la artificiosità del documento costituente mandato professionale e si rimanda in proposito alla relazione grafiche prodotte sub doc. 10 e 27,28. Quali scritture di comparazione, per tutti i documenti da periziare, si indicano quelle contenute nelle due anzidette relazioni grafo tecniche (in doc. 10 e 27, 28). Si fa presente che la presente difesa ha prodotto i documenti allegati sia nella perizia informatica doc. 10 che quelle grafologiche anzidette. Si chiede dunque ammissione di ctu grafologiche e tecniche su tutti gli argomenti sopra trattati come sopra indicate. Si chiede inoltre disporsi l'esibizione e/o l'acquisizione degli originali della procura 20.4.2013 e 22.4.2013.e del contratto di conferimento di incarico 9.1.2013 acquisendolo da fascicolo telematico del decreto ingiuntivo. Si chiede occorrendo ammissione di prova orale per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che l'Avv. Contessa in data 09/03/2012 aveva chiesto alla il pagamento di € Pt_2
3.800 a saldo delle vertenze MD (ex DeAdis) e AR rispettivamente presso la Corte d'Appello di Milano e di Roma;
2. Vero che in data 14.3.13 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. 1630/13 Pt_2 emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'avv. Contessa (doc. 38);
3. Vero che l'Avv. , si era proposto, essendo in corso altri rapporti professionali, CP_1 con di risolvere in via stragiudiziale i contrasti nati fra la medesima e l'Avv. Antonio Pt_2
Contessa di Brescia;
4. Vero che la che aveva già provveduto al pagamento di tutte le prestazioni Pt_2 professionali fornite dall'Avv. Contessa si era rifiutata di pagare.
5. Vero che l'avv. che, si offrì gratuitamente ed a titolo di amicizia, di intervenire con CP_1
i suoi buoni uffici per una soluzione pacifica della questione sollevata dall'avv. Contessa generata, a suo parere, da un equivoco.
6. Vero che fu l'avv. ad affermare più volte questo di fronte all'Ing. CP_1 Persona_1 ed al Prof. . Parte_1
7. Vero che l'Avv. , ascoltate le ragioni della in merito alle reali prestazioni CP_1 Pt_2 professionali fornite dall'Avv. Contessa, chiese comunque la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti per poter risolvere, come già detto, pacificamente ed in via stragiudiziale il contrasto.
pagina 3 di 10 8. Vero che la consegnò tutta la documentazione nel settembre 2013 nella convinzione Pt_2 che la controversia sarebbe stata risolta stragiudizialmente;
9. Vero che una volta avviata la causa di opposizione a decreto ingiuntivo contro l'avv. Contessa con procure recanti firme apocrife del sig. l'avv. , pur Parte_3 CP_1 essendone in possesso, presentava al Giudice una parte dei pagamenti.
10. Vero che in conseguenza di ciò, il Giudice Dr. Giuseppe Ondei ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con l'ordinanza del 27/09/2013 – (doc.39).
11. Vero che la è stata tenuta all'oscuro degli sviluppi del procedimento r.g. 8099/13 Pt_2 sino a quando il Giudice Ondei ha emesso l'ordinanza di provvisoria esecuzione del 27/09/2013.
12. Vero che a questo punto pochi giorni dopo Il Prof. , fondatore e legale Parte_1 rappresentante della e l'Ing. , CTP della si sono recati Pt_2 Persona_1 Pt_2 dal Giudice Ondei per produrre i documenti comprovanti gli avvenuti pagamenti, ed il Giudice ha fatto loro presente che non poteva accogliere tale documentazione direttamente dalle loro mani, ma che avrebbe dovuto essere un avvocato e presentarla.
13. Vero che dopo questo incontro il prof. e l'Ing. si sono recati Parte_1 Per_1 immediatamente presso lo studio dell'Avv. , per informarlo sui fatti, e lo stesso, alla CP_1 loro presenza, ha telefonato all'Avv. Contessa sostenendo con quest'ultimo che è stato tutto un equivoco e lo ha informato in modo preciso e circostanziato sull'esistenza di documenti in suo possesso che comprovavano che i pagamenti sono stati effettuati.
14. Vero che l'Avv. si è impegnato inoltre a trasmetterli al Giudice immediatamente. CP_1
15. Vero che tuttavia i documenti sono stati prodotti solo parzialmente con le memorie ex art. 183 cpc.
16. Vero che nella prima metà di dicembre 2013 la ha informato la Parte_4 Pt_2 che il suo conto corrente è stato pignorato dall'Avv. Contessa (doc. 40).
17. Vero che l'Avv. venne subito contattato per chiedere ragione di tutto ciò non ha CP_1 dato conto del suo operato rimettendo i suoi mandati e restituendo tutte le pratiche ciò che avvenne nel dicembre del 2013.
18. Vero che a questo punto la si è vista costretta ad incaricare altro legale, l'avv. Pt_2
Duranti prima e l'avv. Placanica poi, il quale ha tentato la produzione ed il riordino della documentazione completa dei pagamenti, per poi disertare le udienze e abbandonare la causa producendo gravi danni alla Pt_2
19. Vero è che l'avv. Placanica non ha provveduto, per come si era impegnato a fare a correggere il verbale di interrogatorio dell'Ing. del 02/10/2014, né lo ha fatto, come Per_1 si era impegnato a fare, nell'udienza successiva del novembre 2014, nella quale non si è presentato.
20. Vero è che nell'udienza del novembre 2014, non presentandosi, non ha assistito la teste
. Testimone_1
21. Vero è che l'avv. Placanica è stato sostituito dagli Avv.ti Serenella Ruggeri e Manlio Manuali.
22. Vero che gli Avv. Serenella Ruggeri e Manlio Manuali non si sono presentati all'udienza di precisazioni conclusionali del 05/03/2015, e hanno nominato un sostituto, l'avv. Luisa RE dello Studio Paolo Pagliuca di Brescia.
pagina 4 di 10 23. Vero che il sostituto Avv. Luisa RE assieme alla collega Dr.sa Roberta Frati si è presentato puntualmente alle ore 9,00 – alla Sezione III Civile del Tribunale di Brescia – all'appuntamento con il legale rappresentante della e con il Parte_5
CTP della Ing. per come concordato, e alle ore 9,30, ore di rito Pt_2 Persona_1 si sono presentati tutti davanti all'aula del Giudice Ondei.
24. Vero è che le avv.sse Luisa RE e la Dott.ssa Roberta Frati hanno più volte chiamato ad alta voce la causa - Avv. Contesssa per verificare la presenza della controparte Pt_2 ed invitarla a sostenere l'udienza.
25. Vero è che, non avendo ricevuto risposta, le sostitute si sono comunque trattenute avanti all'aula del Giudice sino alle 10,30, ripetendo ancora una volta la chiamata prima di allontanarsi, chiamata rimasta senza risposta.
26. Vero è che le sostitute si sono allontanate per prendere parte ad altra udienza avanti altro Giudice durata fino alle ore 11,05.
27. Vero è che l'Avv. Contessa, in ritardo di oltre un'ora, pochi minuti dopo che le sostitute avv. RE e Dott.ssa Frati si erano momentaneamente allontanate, si è presentato per la prima volta alle ore 10,40, per poi allontanarsi e ripresentarsi alle 11,00 chiedendo al Giudice di aprire l'udienza.
28. Vero è che il Prof. della alla presenza dell'Ing. , è Parte_1 Pt_2 Per_1 intervenuto rappresentando al Giudice Giuseppe Ondei che l'avv.ssa sostituta era momentaneamente impegnata in altra causa e che sarebbe ritornata entro pochi minuti, facendo anche presente che la si era presentata puntualmente con i propri avvocati Pt_2 alle 9,30, orario di rito e che l'avv. Cointessa era assente ed è rimasto tale sino alle ore 10,40.
29. Vero è che l'avv. Contessa ha insistito per chiudere l'udienza ed il Giudice gliel'ha concesso, nonostante il Prof. avesse insistito nell'affermare che il proprio avvocato, Parte_1 impegnato in altra udienza stava arrivando.
30. Vero è che le sostitute Avv.sse RE e Dott.ssa Frati sono giunte alle ore 11,10 ed hanno trovato chiusa l'udienza, hanno manifestato il loro disappunto Ed hanno cercato di rintracciare anche telefonicamente l'avv. Contessa e sono rimaste di fronte all'aula fino alle ore 13,00.
31. Vero è che a causa di ciò la sentenza si è risolta negativamente con una soccombenza e la condanna alle spese legali con la sentenza n. 1582/15 emessa dal Tribunale di Brescia.
32. Vero è che il sig. si è recato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Parte_1
Milano in data 17.6.2015 per richiedere l'accesso e la estrazione dei documenti ed atti del fascicolo rg 6492/14.
33. Vero è che nell'occasione rilevava che il fascicolo diparte dell'avv. era stato CP_1 ritirato fin dal maggio 2014 e che il fascicolo d'ufficio mancava degli atti fondamentali di causa.
34. Vero è che è stato necessario richiedere la ricostruzione del fascicolo d'ufficio con ripetute istanze per ottenerlo il 03/07/2015, ma privo dei documenti attestanti le avvenute notifiche alla
Pt_2
35. Vero che in data 15.7.2015 il sig. e l'Ing. si è recato presso la Parte_1 Per_1 cancelleria del Tribunale di Brescia ottenendo la copia del fascicolo d'ufficio dal quale mancava la procura manoscritta del 20.3.2013;
pagina 5 di 10 36. Vero è che tale procura, richiesta il 15/07/2015, è stata consegnata il 28/07/2015 dalla Cancelleria in originale, riscontrandone la falsità.
37. Vero è che il 31/07/2015 la ed i signori e Prof. Pt_2 Parte_3 [...]
, legali rappresentanti legali della hanno presentato denuncia alla Procura Parte_1 Pt_2 della Repubblica di Milano R.G.N.R. n. 29.324/2015, trasferita per competenza alla Procura della Repubblica di Brescia R.G.N.R. n. 5.785/2016.
38. Vero che per le vertenze avanti alla Commissione Tributaria relative all'impugnazione della sentenza n. 113/12/12 era stato conferito verbalmente senza pattuizione di compensi.
39. Vero che la casella di posta elettronica è rimasta inattiva senza Email_1 ricevere messaggi dal 29.12.2012 al 16.7.2014;
40. Vero che la ha eseguito i pagamenti di cui ai docc 17 e 28; Pt_2
41. Vero che ho redatto le perizie grafologiche prodotte sub doc.27 e 28 nonché all. 33 e 34 di cui alla perizia sub doc. 10.
42. Vero che ho redatto la perizia sub doc. 10.
43. Vero che il sig. ha venduto i beni di cui al doc. 51 qui prodotto costituiti Parte_1 da gioielli di famiglia per far fronte alle difficoltà economiche della dopo gli atti di Pt_2 pignoramento dell'avv. . CP_1
44. Vero che da luglio 2015 viene effettuata la trattenuta di 1/5 sulle somme spettanti a titolo di pensione del prof. . Parte_1
Si indicano a testi: 1) ing. di Milano;
2) sig. di Persona_1 Parte_3
Milano; 3) sig.ra di Milano4) ; 5) dr.ssa Testimone_1 Parte_6 Tes_2
su cap. 41.
[...]
Si chiede dunque ammissione di ctu grafologiche e tecniche su tutti gli argomenti sopra trattati come sopra indicate. Si chiede inoltre disporsi l'esibizione e/o l'acquisizione degli originali della procura 20.4.2013 e 22.4.2013.e del contratto di conferimento di incarico 9.1.2013 acquisendolo dal fascicolo telematico del decreto ingiuntivo SULLE NOTIFICHE VIA PEC Quanto alle notifiche a mezzo pec, fermi restando quanto dedotto nelle memorie n. 1 e 2 della causa r.g 42787/22 e 47252/16 a cui si rimanda così come si rimanda in toto alla perizia prodotta sub doc. 10 ed ai suoi allegati, chiedendo eventuale c.t.u, da cui risulti comprovata la non veridicità delle notifiche via pec ossia le ricevute di consegna con la conseguenza che i titoli sono inesistenti per mancata notifica. In particolare, si tratta delle notifiche pec che hanno originato i seguenti titoli: 1) il Decreto ingiuntivo n. 5.180/2014, sarebbe stato notificato il 14/02/2014, promosso dall'Avv. nei confronti della concesso dal Giudice Dr.ssa CP_1 Pt_2
ROSSELLA MILONE del Tribunale di Milano (doc 10 17,18 e 24). 2) L'atto di citazione, con il quale l'Avv. e la collega Avv. DANIELA CP_1
VIGGIANO hanno instaurato la R.G. 6.492/2014 nei confronti della presso il Pt_2
Giudice di Pace di Milano, che ha poi portato alla sentenza 6384/14 Dr.ssa MARIA RITA MAGNOLI che sarebbe stato notificato il 31/01/2014 (docc. 10 17, 18 e 22). 3) la sentenza n. 6.384/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano sarebbe stata notificata il 30/05/2014 (doc. 10, 17, 18 e 23).
pagina 6 di 10 Si rimanda dunque in toto alla perizia qui prodotta sub doc. 10 ed ai suoi allegati, chiedendo eventuale c.t.u, da cui risulta comprovata la non veridicità delle notifiche con la conseguenza che i titoli sono inesistenti per mancata notifica”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal precetto in data 26/07/2016 notificato l'1/08/2016 dall'Avv. a , in proprio e in qualità di l.r.p.t. della CP_1 Parte_1 [...]
” (ora ”; in seguito, per brevità, Parte_2 Parte_2
), avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € Pt_2
8.271,09, a titolo di spese processuali liquidate, da un lato, dal Tribunale di Milano con ordinanza pubblicata il 20/07/2016 nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. rubricato al n. 20272/2016 R.G. e, dall'altro lato, dalla Corte d'Appello di
Milano con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. pubblicata il 7/07/2016 nell'ambito del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione iscritto al n. 987/2016 R.G..
1.1. Avverso detto precetto proponeva opposizione , in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario della eccependo la nullità del precetto per il mancato inserimento Pt_2 dell'avvertimento di cui all'art. 480, c. 2, c.p.c. (concernente la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento), per incertezza sulla parte da escutere, per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale (quanto al solo in proprio), per la Parte_1 mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo sulla cui base erano state emesse le due ordinanze azionate e, infine, per l'intervenuto pagamento della somma di € 17.925,82, a copertura dell'intero dovuto al . CP_1
1.2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti e qualificate preliminarmente alcune domande come proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e altre ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il
Tribunale di Milano, nella persona del dott. Giuseppe Fiengo, decideva con sentenza n.
10947/2018, pubblicata il 29/10/2018, con la quale rigettava tutte le domande formulate dagli opponenti, condannandoli, per l'effetto, alla rifusione delle spese, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
2. Avverso detta sentenza ed esclusivamente in relazione ai capi qualificati ex art. 617 c.p.c., gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, chiedendo, sulla base dei dieci motivi enucleati, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
2.1 La Suprema Corte decideva con sentenza n. 23343/2022, pubblicata il 26/07/2022, con la quale rigettava il primo motivo, dichiarava inammissibili i motivi ottavo e nono, accoglieva il terzo motivo -atteso che il giudice di merito aveva omesso la motivazione sull'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, essendosi limitato a richiamare per pagina 7 di 10 relationem il provvedimento emesso dal giudice collegiale in sede di reclamo, senza compiere alcun autonomo vaglio critico- e dichiarava assorbiti i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, con cui la parte ricorrente aveva censurato la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione all'esecuzione, stante, in tesi, la contestazione dell'an del diritto all'esecuzione forzata, dell'omessa valutazione dell'applicazione del beneficium excussionis e del difetto di indicazione delle parti, per mancata specificazione del titolo di responsabilità di;
pertanto, la Suprema Corte Parte_1 cassava la sentenza in relazione al solo terzo motivo accolto e rinviava al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
3. , in proprio e in qualità di l.r.p.t. della riassumeva il giudizio Parte_1 Pt_2 dinanzi al Tribunale di Milano, con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che venisse accertata e dichiarata la “nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità” dell'atto di precetto e che, per l'effetto, venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'Avv. ; in ogni caso, chiedeva, CP_1 per un verso, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'Avv. e, per altro verso, di accertare e dichiarare la “nullità ed inesistenza” CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo n. 5180/14 del Tribunale di Milano e della sentenza n.
6384/14 del Giudice di Pace di Milano, con conseguente declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti in base ai titoli posti a fondamento del precetto impugnato.
3.1 Nella contumacia dell'Avv. , il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa CP_1
Marianna Galioto, decideva con sentenza n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, con la quale, rilevato come il perimetro dello scrutinio di competenza del giudice del rinvio fosse limitato a detto thema decidendum (omessa motivazione sull'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale), restando quindi “esclusi i motivi non accolti o dichiarati inammissibili,
o i temi che non hanno formato oggetto di impugnazione, che rimangono dunque estranei al giudizio di rinvio, per intervenuto giudicato, anche implicito (in senso conforme, Cass. 4096 del 2007; n. 5137 del 2009)”, e rilevato, altresì, come il giudizio di rinvio rappresentasse la prosecuzione del giudizio di merito originario, evidenziava che, vertendosi in ipotesi di società in accomandita semplice, spettava al creditore provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (v, per tutte, Cass. n. 28709/2020), prova che nella specie era stata pienamente raggiunta. Pertanto, rigettava l'opposizione agli atti esecutivi, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite, nonché ex art. 96, c. 3 c.p.c.
4. Avverso detta sentenza gli opponenti hanno interposto appello con atto di citazione notificato il 14/05/2024, chiedendone la riforma sulla base di sei motivi (peraltro, relativi anche a pagina 8 di 10 questioni non oggetto di rinvio, in quanto già rigettate e/o dichiarate inammissibili dalla
Suprema Corte), con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025, nella contumacia dell'Avv. , il Presidente CP_1 istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Occorre premettere che il rinvio c.d. prosecutorio ex art. 383, c. 1, c.p.c. si verifica quando la Cassazione, accogliendo un ricorso, non decide nel merito, ma rinvia la causa ad altro giudice, di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, affinché emetta una nuova pronuncia in conformità al principio di diritto enunciato.
In questa ipotesi, la sentenza emessa dal giudice del rinvio non può essere appellata, ma può essere solo impugnata in Cassazione per motivi di legittimità (diversamente dal particolare caso del rinvio c.d. restitutorio ex art. 383, c. 3 c.p.c. che si verifica qualora la Cassazione rilevi una nullità del giudizio di primo grado).
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, “nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario” (cfr. Cass. SS.UU. n. 11844/2016).
5.1. Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di rinvio
“vero e proprio” cioè di tipo “prosecutorio”, posto che - come evidenziato sub § 4.1 della pronuncia di rinvio della Suprema Corte - la cassazione dell'originaria sentenza venne pronunciata in considerazione della motivazione per relationem del primo giudice ritenuta al di sotto del minimo costituzionale ex art. 111 co. 6 Cost. e, quindi, in ragione di un vizio che si concreta, secondo principio assurto a diritto vivente, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all'esistenza della motivazione in sé.
Orbene, in ragione del carattere “prosecutorio” del giudizio di rinvio, si deve pertanto ritenere che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio dalla cassazione non possa essere altro che il ricorso per cassazione.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
6. Nulla sulle spese stante la contumacia della controparte.
6.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 Parte_2
(ora, ) - avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1-quater.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio dell'1/07/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14/05/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, tra in proprio (C.F. ) e quale socio Parte_1 C.F._1 accomandatario l.r.p.t. della (C.F. Parte_2
) (oggi, ) e P.IVA_1 Parte_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. NAVA MARIO Parte_2 P.IVA_2
(C.F. , elettivamente domiciliati in Magenta, via Mazzini 68 presso lo C.F._2 studio dell'Avv. NAVA MARIO, giusta delega in atti
-APPELLANTI- contro
(C.F. CP_1 C.F._3
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il
14/11/2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: pagina 1 di 10 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare in totale riforma della impugnata sentenza n. 9005/2014 emessa nella causa r.g. 42787/22 del Tribunale Di Milano sezione terza civile – Dr.ssa Galioto: IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'esecuzione, previa fissazione di udienza a tale scopo, avviata dall'avv. CP_1
nei confronti del sig. e della in
[...] Parte_1 Parte_2 persona del suo socio accomandatario sig. ora Parte_1 Parte_2 Parte_1 con atto di precetto 26.7.16 notificato il 1.8.16 e sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli richiamati nel predetto atto di precetto e quelli di cui all'atto di opposizione. NEL MERITO: 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto 26.7.16 notificato il 1.8.16 da parte dell'avv. per i motivi indicati in atti;
CP_1
2) per l'effetto e comunque accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'avv. nei confronti della CP_1 Parte_2
in persona del suo legale rappresentante prof. , ora
[...] Parte_1
e del prof. per i motivi di cui in atti;
Parte_2 Parte_1
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'avv. di nei confronti del sig. ; CP_1 CP_1 Parte_1
4) accertare e dichiarare la nullità ed inesistenza della notifica e del decreto ingiuntivo n. 5180/14 Tribunale di Milano e della sentenza n. 6384/14 del Giudice di Pace di Milano e relativo atto di citazione 30.1.14 e conseguentemente dichiarare non dovuta alcuna somma da parte del sig. e della e c. ora Parte_1 Parte_2 [...]
. in base ai titoli indicati in atti di cui all'impugnato atto di precetto 26.7.16 Parte_2 notificato il 1.8.16.
5) Previa occorrendo sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello avente r.g. 20289/17 Trib. Milano sez. IV civ G.I. Dr. Tombesi e della causa di revocazione avanti al G.d.P. Milano r.g 71170/15 dr. Bargero.
6) Revocare la condanna alle spese e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni in separato giudizio. Con vittoria di spese diritti ed onorari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione delle prove tutte dedotte nelle memorie nn. 2 e 3 del giudizio r.g. 42787/22 e di quello r.g. 47252/2016 che di seguito si riportano. Si insiste, innanzitutto, per l'ammissione delle prove tecniche grafologiche che avranno quale oggetto quanto segue: 1) quanto alla sentenza n. 6384/14 emessa dal Giudice di Pace di Milano le due procure utilizzate per l'introduzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dell'avv. Contessa e che sono state poi addotte a giustificazione della pretesa che ha poi condotto alla sentenza n. 6384/14 del Giudice di Pace di Milano. Quali scritture di comparazione si indicano quelle contenute nelle due relazioni grafo tecniche prodotte (in doc. 10 e 27, 28). 2) Si tratta infatti della procura manoscritta datata 20.4.2013 (già prodotta sub doc. 12, 13 e 44 acquisita attraverso un accesso alla cancelleria del tribunale di Brescia e quella datata pagina 2 di 10 22.4.2013 (doc. 13 e 44) prodotta in sede di costituzione avanti al Giudice di Pace di Milano nella causa di revocazione attualmente pendente;
tali documenti sono allegati alle perizie grafologiche qui prodotte. Tali documenti sono già stati prodotti in copia sub doc. 12 e 13 e se ne chiede l'acquisizione in originale e chiedendo ammissione di c.t.u sulla copia utilizzando gli stessi documenti di comparazione utilizzati nella perizia grafologica 27.2.15 doc. 27 e quelli che verranno acquisiti in sede di perizia;
3) quanto al decreto ingiuntivo n. 5180/14 è stato posto in contestazione il mandato professionale 9.1.13 (doc. 13, 14) che è stato posto a fondamento del ricorso per ingiunzione e che risulta prodotto nel fascicolo tematico del procedimento r.g 3012/2014 avanti al tribunale di Milano. Anche in questo caso si chiede l'ammissione della consulenza tecnica grafologica al fine di accertare la artificiosità del documento costituente mandato professionale e si rimanda in proposito alla relazione grafiche prodotte sub doc. 10 e 27,28. Quali scritture di comparazione, per tutti i documenti da periziare, si indicano quelle contenute nelle due anzidette relazioni grafo tecniche (in doc. 10 e 27, 28). Si fa presente che la presente difesa ha prodotto i documenti allegati sia nella perizia informatica doc. 10 che quelle grafologiche anzidette. Si chiede dunque ammissione di ctu grafologiche e tecniche su tutti gli argomenti sopra trattati come sopra indicate. Si chiede inoltre disporsi l'esibizione e/o l'acquisizione degli originali della procura 20.4.2013 e 22.4.2013.e del contratto di conferimento di incarico 9.1.2013 acquisendolo da fascicolo telematico del decreto ingiuntivo. Si chiede occorrendo ammissione di prova orale per interrogatorio formale e testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che l'Avv. Contessa in data 09/03/2012 aveva chiesto alla il pagamento di € Pt_2
3.800 a saldo delle vertenze MD (ex DeAdis) e AR rispettivamente presso la Corte d'Appello di Milano e di Roma;
2. Vero che in data 14.3.13 veniva notificato alla il decreto ingiuntivo n. 1630/13 Pt_2 emesso dal Tribunale di Brescia a favore dell'avv. Contessa (doc. 38);
3. Vero che l'Avv. , si era proposto, essendo in corso altri rapporti professionali, CP_1 con di risolvere in via stragiudiziale i contrasti nati fra la medesima e l'Avv. Antonio Pt_2
Contessa di Brescia;
4. Vero che la che aveva già provveduto al pagamento di tutte le prestazioni Pt_2 professionali fornite dall'Avv. Contessa si era rifiutata di pagare.
5. Vero che l'avv. che, si offrì gratuitamente ed a titolo di amicizia, di intervenire con CP_1
i suoi buoni uffici per una soluzione pacifica della questione sollevata dall'avv. Contessa generata, a suo parere, da un equivoco.
6. Vero che fu l'avv. ad affermare più volte questo di fronte all'Ing. CP_1 Persona_1 ed al Prof. . Parte_1
7. Vero che l'Avv. , ascoltate le ragioni della in merito alle reali prestazioni CP_1 Pt_2 professionali fornite dall'Avv. Contessa, chiese comunque la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti per poter risolvere, come già detto, pacificamente ed in via stragiudiziale il contrasto.
pagina 3 di 10 8. Vero che la consegnò tutta la documentazione nel settembre 2013 nella convinzione Pt_2 che la controversia sarebbe stata risolta stragiudizialmente;
9. Vero che una volta avviata la causa di opposizione a decreto ingiuntivo contro l'avv. Contessa con procure recanti firme apocrife del sig. l'avv. , pur Parte_3 CP_1 essendone in possesso, presentava al Giudice una parte dei pagamenti.
10. Vero che in conseguenza di ciò, il Giudice Dr. Giuseppe Ondei ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con l'ordinanza del 27/09/2013 – (doc.39).
11. Vero che la è stata tenuta all'oscuro degli sviluppi del procedimento r.g. 8099/13 Pt_2 sino a quando il Giudice Ondei ha emesso l'ordinanza di provvisoria esecuzione del 27/09/2013.
12. Vero che a questo punto pochi giorni dopo Il Prof. , fondatore e legale Parte_1 rappresentante della e l'Ing. , CTP della si sono recati Pt_2 Persona_1 Pt_2 dal Giudice Ondei per produrre i documenti comprovanti gli avvenuti pagamenti, ed il Giudice ha fatto loro presente che non poteva accogliere tale documentazione direttamente dalle loro mani, ma che avrebbe dovuto essere un avvocato e presentarla.
13. Vero che dopo questo incontro il prof. e l'Ing. si sono recati Parte_1 Per_1 immediatamente presso lo studio dell'Avv. , per informarlo sui fatti, e lo stesso, alla CP_1 loro presenza, ha telefonato all'Avv. Contessa sostenendo con quest'ultimo che è stato tutto un equivoco e lo ha informato in modo preciso e circostanziato sull'esistenza di documenti in suo possesso che comprovavano che i pagamenti sono stati effettuati.
14. Vero che l'Avv. si è impegnato inoltre a trasmetterli al Giudice immediatamente. CP_1
15. Vero che tuttavia i documenti sono stati prodotti solo parzialmente con le memorie ex art. 183 cpc.
16. Vero che nella prima metà di dicembre 2013 la ha informato la Parte_4 Pt_2 che il suo conto corrente è stato pignorato dall'Avv. Contessa (doc. 40).
17. Vero che l'Avv. venne subito contattato per chiedere ragione di tutto ciò non ha CP_1 dato conto del suo operato rimettendo i suoi mandati e restituendo tutte le pratiche ciò che avvenne nel dicembre del 2013.
18. Vero che a questo punto la si è vista costretta ad incaricare altro legale, l'avv. Pt_2
Duranti prima e l'avv. Placanica poi, il quale ha tentato la produzione ed il riordino della documentazione completa dei pagamenti, per poi disertare le udienze e abbandonare la causa producendo gravi danni alla Pt_2
19. Vero è che l'avv. Placanica non ha provveduto, per come si era impegnato a fare a correggere il verbale di interrogatorio dell'Ing. del 02/10/2014, né lo ha fatto, come Per_1 si era impegnato a fare, nell'udienza successiva del novembre 2014, nella quale non si è presentato.
20. Vero è che nell'udienza del novembre 2014, non presentandosi, non ha assistito la teste
. Testimone_1
21. Vero è che l'avv. Placanica è stato sostituito dagli Avv.ti Serenella Ruggeri e Manlio Manuali.
22. Vero che gli Avv. Serenella Ruggeri e Manlio Manuali non si sono presentati all'udienza di precisazioni conclusionali del 05/03/2015, e hanno nominato un sostituto, l'avv. Luisa RE dello Studio Paolo Pagliuca di Brescia.
pagina 4 di 10 23. Vero che il sostituto Avv. Luisa RE assieme alla collega Dr.sa Roberta Frati si è presentato puntualmente alle ore 9,00 – alla Sezione III Civile del Tribunale di Brescia – all'appuntamento con il legale rappresentante della e con il Parte_5
CTP della Ing. per come concordato, e alle ore 9,30, ore di rito Pt_2 Persona_1 si sono presentati tutti davanti all'aula del Giudice Ondei.
24. Vero è che le avv.sse Luisa RE e la Dott.ssa Roberta Frati hanno più volte chiamato ad alta voce la causa - Avv. Contesssa per verificare la presenza della controparte Pt_2 ed invitarla a sostenere l'udienza.
25. Vero è che, non avendo ricevuto risposta, le sostitute si sono comunque trattenute avanti all'aula del Giudice sino alle 10,30, ripetendo ancora una volta la chiamata prima di allontanarsi, chiamata rimasta senza risposta.
26. Vero è che le sostitute si sono allontanate per prendere parte ad altra udienza avanti altro Giudice durata fino alle ore 11,05.
27. Vero è che l'Avv. Contessa, in ritardo di oltre un'ora, pochi minuti dopo che le sostitute avv. RE e Dott.ssa Frati si erano momentaneamente allontanate, si è presentato per la prima volta alle ore 10,40, per poi allontanarsi e ripresentarsi alle 11,00 chiedendo al Giudice di aprire l'udienza.
28. Vero è che il Prof. della alla presenza dell'Ing. , è Parte_1 Pt_2 Per_1 intervenuto rappresentando al Giudice Giuseppe Ondei che l'avv.ssa sostituta era momentaneamente impegnata in altra causa e che sarebbe ritornata entro pochi minuti, facendo anche presente che la si era presentata puntualmente con i propri avvocati Pt_2 alle 9,30, orario di rito e che l'avv. Cointessa era assente ed è rimasto tale sino alle ore 10,40.
29. Vero è che l'avv. Contessa ha insistito per chiudere l'udienza ed il Giudice gliel'ha concesso, nonostante il Prof. avesse insistito nell'affermare che il proprio avvocato, Parte_1 impegnato in altra udienza stava arrivando.
30. Vero è che le sostitute Avv.sse RE e Dott.ssa Frati sono giunte alle ore 11,10 ed hanno trovato chiusa l'udienza, hanno manifestato il loro disappunto Ed hanno cercato di rintracciare anche telefonicamente l'avv. Contessa e sono rimaste di fronte all'aula fino alle ore 13,00.
31. Vero è che a causa di ciò la sentenza si è risolta negativamente con una soccombenza e la condanna alle spese legali con la sentenza n. 1582/15 emessa dal Tribunale di Brescia.
32. Vero è che il sig. si è recato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Parte_1
Milano in data 17.6.2015 per richiedere l'accesso e la estrazione dei documenti ed atti del fascicolo rg 6492/14.
33. Vero è che nell'occasione rilevava che il fascicolo diparte dell'avv. era stato CP_1 ritirato fin dal maggio 2014 e che il fascicolo d'ufficio mancava degli atti fondamentali di causa.
34. Vero è che è stato necessario richiedere la ricostruzione del fascicolo d'ufficio con ripetute istanze per ottenerlo il 03/07/2015, ma privo dei documenti attestanti le avvenute notifiche alla
Pt_2
35. Vero che in data 15.7.2015 il sig. e l'Ing. si è recato presso la Parte_1 Per_1 cancelleria del Tribunale di Brescia ottenendo la copia del fascicolo d'ufficio dal quale mancava la procura manoscritta del 20.3.2013;
pagina 5 di 10 36. Vero è che tale procura, richiesta il 15/07/2015, è stata consegnata il 28/07/2015 dalla Cancelleria in originale, riscontrandone la falsità.
37. Vero è che il 31/07/2015 la ed i signori e Prof. Pt_2 Parte_3 [...]
, legali rappresentanti legali della hanno presentato denuncia alla Procura Parte_1 Pt_2 della Repubblica di Milano R.G.N.R. n. 29.324/2015, trasferita per competenza alla Procura della Repubblica di Brescia R.G.N.R. n. 5.785/2016.
38. Vero che per le vertenze avanti alla Commissione Tributaria relative all'impugnazione della sentenza n. 113/12/12 era stato conferito verbalmente senza pattuizione di compensi.
39. Vero che la casella di posta elettronica è rimasta inattiva senza Email_1 ricevere messaggi dal 29.12.2012 al 16.7.2014;
40. Vero che la ha eseguito i pagamenti di cui ai docc 17 e 28; Pt_2
41. Vero che ho redatto le perizie grafologiche prodotte sub doc.27 e 28 nonché all. 33 e 34 di cui alla perizia sub doc. 10.
42. Vero che ho redatto la perizia sub doc. 10.
43. Vero che il sig. ha venduto i beni di cui al doc. 51 qui prodotto costituiti Parte_1 da gioielli di famiglia per far fronte alle difficoltà economiche della dopo gli atti di Pt_2 pignoramento dell'avv. . CP_1
44. Vero che da luglio 2015 viene effettuata la trattenuta di 1/5 sulle somme spettanti a titolo di pensione del prof. . Parte_1
Si indicano a testi: 1) ing. di Milano;
2) sig. di Persona_1 Parte_3
Milano; 3) sig.ra di Milano4) ; 5) dr.ssa Testimone_1 Parte_6 Tes_2
su cap. 41.
[...]
Si chiede dunque ammissione di ctu grafologiche e tecniche su tutti gli argomenti sopra trattati come sopra indicate. Si chiede inoltre disporsi l'esibizione e/o l'acquisizione degli originali della procura 20.4.2013 e 22.4.2013.e del contratto di conferimento di incarico 9.1.2013 acquisendolo dal fascicolo telematico del decreto ingiuntivo SULLE NOTIFICHE VIA PEC Quanto alle notifiche a mezzo pec, fermi restando quanto dedotto nelle memorie n. 1 e 2 della causa r.g 42787/22 e 47252/16 a cui si rimanda così come si rimanda in toto alla perizia prodotta sub doc. 10 ed ai suoi allegati, chiedendo eventuale c.t.u, da cui risulti comprovata la non veridicità delle notifiche via pec ossia le ricevute di consegna con la conseguenza che i titoli sono inesistenti per mancata notifica. In particolare, si tratta delle notifiche pec che hanno originato i seguenti titoli: 1) il Decreto ingiuntivo n. 5.180/2014, sarebbe stato notificato il 14/02/2014, promosso dall'Avv. nei confronti della concesso dal Giudice Dr.ssa CP_1 Pt_2
ROSSELLA MILONE del Tribunale di Milano (doc 10 17,18 e 24). 2) L'atto di citazione, con il quale l'Avv. e la collega Avv. DANIELA CP_1
VIGGIANO hanno instaurato la R.G. 6.492/2014 nei confronti della presso il Pt_2
Giudice di Pace di Milano, che ha poi portato alla sentenza 6384/14 Dr.ssa MARIA RITA MAGNOLI che sarebbe stato notificato il 31/01/2014 (docc. 10 17, 18 e 22). 3) la sentenza n. 6.384/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano sarebbe stata notificata il 30/05/2014 (doc. 10, 17, 18 e 23).
pagina 6 di 10 Si rimanda dunque in toto alla perizia qui prodotta sub doc. 10 ed ai suoi allegati, chiedendo eventuale c.t.u, da cui risulta comprovata la non veridicità delle notifiche con la conseguenza che i titoli sono inesistenti per mancata notifica”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La presente controversia trae origine dal precetto in data 26/07/2016 notificato l'1/08/2016 dall'Avv. a , in proprio e in qualità di l.r.p.t. della CP_1 Parte_1 [...]
” (ora ”; in seguito, per brevità, Parte_2 Parte_2
), avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € Pt_2
8.271,09, a titolo di spese processuali liquidate, da un lato, dal Tribunale di Milano con ordinanza pubblicata il 20/07/2016 nell'ambito del procedimento di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c. rubricato al n. 20272/2016 R.G. e, dall'altro lato, dalla Corte d'Appello di
Milano con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. pubblicata il 7/07/2016 nell'ambito del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione iscritto al n. 987/2016 R.G..
1.1. Avverso detto precetto proponeva opposizione , in proprio e quale socio Parte_1 accomandatario della eccependo la nullità del precetto per il mancato inserimento Pt_2 dell'avvertimento di cui all'art. 480, c. 2, c.p.c. (concernente la possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento), per incertezza sulla parte da escutere, per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale (quanto al solo in proprio), per la Parte_1 mancata preventiva notifica del decreto ingiuntivo sulla cui base erano state emesse le due ordinanze azionate e, infine, per l'intervenuto pagamento della somma di € 17.925,82, a copertura dell'intero dovuto al . CP_1
1.2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti e qualificate preliminarmente alcune domande come proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e altre ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il
Tribunale di Milano, nella persona del dott. Giuseppe Fiengo, decideva con sentenza n.
10947/2018, pubblicata il 29/10/2018, con la quale rigettava tutte le domande formulate dagli opponenti, condannandoli, per l'effetto, alla rifusione delle spese, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
2. Avverso detta sentenza ed esclusivamente in relazione ai capi qualificati ex art. 617 c.p.c., gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, chiedendo, sulla base dei dieci motivi enucleati, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
2.1 La Suprema Corte decideva con sentenza n. 23343/2022, pubblicata il 26/07/2022, con la quale rigettava il primo motivo, dichiarava inammissibili i motivi ottavo e nono, accoglieva il terzo motivo -atteso che il giudice di merito aveva omesso la motivazione sull'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale, essendosi limitato a richiamare per pagina 7 di 10 relationem il provvedimento emesso dal giudice collegiale in sede di reclamo, senza compiere alcun autonomo vaglio critico- e dichiarava assorbiti i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, con cui la parte ricorrente aveva censurato la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché come opposizione all'esecuzione, stante, in tesi, la contestazione dell'an del diritto all'esecuzione forzata, dell'omessa valutazione dell'applicazione del beneficium excussionis e del difetto di indicazione delle parti, per mancata specificazione del titolo di responsabilità di;
pertanto, la Suprema Corte Parte_1 cassava la sentenza in relazione al solo terzo motivo accolto e rinviava al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
3. , in proprio e in qualità di l.r.p.t. della riassumeva il giudizio Parte_1 Pt_2 dinanzi al Tribunale di Milano, con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, che venisse accertata e dichiarata la “nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità” dell'atto di precetto e che, per l'effetto, venisse accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'Avv. ; in ogni caso, chiedeva, CP_1 per un verso, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata da parte dell'Avv. e, per altro verso, di accertare e dichiarare la “nullità ed inesistenza” CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo n. 5180/14 del Tribunale di Milano e della sentenza n.
6384/14 del Giudice di Pace di Milano, con conseguente declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti in base ai titoli posti a fondamento del precetto impugnato.
3.1 Nella contumacia dell'Avv. , il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa CP_1
Marianna Galioto, decideva con sentenza n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, con la quale, rilevato come il perimetro dello scrutinio di competenza del giudice del rinvio fosse limitato a detto thema decidendum (omessa motivazione sull'eccezione di mancata preventiva escussione del patrimonio sociale), restando quindi “esclusi i motivi non accolti o dichiarati inammissibili,
o i temi che non hanno formato oggetto di impugnazione, che rimangono dunque estranei al giudizio di rinvio, per intervenuto giudicato, anche implicito (in senso conforme, Cass. 4096 del 2007; n. 5137 del 2009)”, e rilevato, altresì, come il giudizio di rinvio rappresentasse la prosecuzione del giudizio di merito originario, evidenziava che, vertendosi in ipotesi di società in accomandita semplice, spettava al creditore provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (v, per tutte, Cass. n. 28709/2020), prova che nella specie era stata pienamente raggiunta. Pertanto, rigettava l'opposizione agli atti esecutivi, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite, nonché ex art. 96, c. 3 c.p.c.
4. Avverso detta sentenza gli opponenti hanno interposto appello con atto di citazione notificato il 14/05/2024, chiedendone la riforma sulla base di sei motivi (peraltro, relativi anche a pagina 8 di 10 questioni non oggetto di rinvio, in quanto già rigettate e/o dichiarate inammissibili dalla
Suprema Corte), con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025, nella contumacia dell'Avv. , il Presidente CP_1 istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Occorre premettere che il rinvio c.d. prosecutorio ex art. 383, c. 1, c.p.c. si verifica quando la Cassazione, accogliendo un ricorso, non decide nel merito, ma rinvia la causa ad altro giudice, di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, affinché emetta una nuova pronuncia in conformità al principio di diritto enunciato.
In questa ipotesi, la sentenza emessa dal giudice del rinvio non può essere appellata, ma può essere solo impugnata in Cassazione per motivi di legittimità (diversamente dal particolare caso del rinvio c.d. restitutorio ex art. 383, c. 3 c.p.c. che si verifica qualora la Cassazione rilevi una nullità del giudizio di primo grado).
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, “nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario” (cfr. Cass. SS.UU. n. 11844/2016).
5.1. Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, si verte in un'ipotesi di rinvio
“vero e proprio” cioè di tipo “prosecutorio”, posto che - come evidenziato sub § 4.1 della pronuncia di rinvio della Suprema Corte - la cassazione dell'originaria sentenza venne pronunciata in considerazione della motivazione per relationem del primo giudice ritenuta al di sotto del minimo costituzionale ex art. 111 co. 6 Cost. e, quindi, in ragione di un vizio che si concreta, secondo principio assurto a diritto vivente, in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all'esistenza della motivazione in sé.
Orbene, in ragione del carattere “prosecutorio” del giudizio di rinvio, si deve pertanto ritenere che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la pronuncia resa in sede di rinvio dalla cassazione non possa essere altro che il ricorso per cassazione.
Ne consegue l'inammissibilità dell'appello.
6. Nulla sulle spese stante la contumacia della controparte.
6.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
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P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 Parte_2
(ora, ) - avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Milano n. 9005/2023, pubblicata il 14/11/2023, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1-quater.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio dell'1/07/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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