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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Loredana Veltri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.12.1986 con la Controparte_1 mansione di “Operatore D'esercizio”, par. 183, addetto alla sede di Catanzaro, ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute, in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di luglio CP_2
2007 al mese di giugno 2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, ha esposto che a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, nel febbraio 2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che le predette voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di 1 ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Parte resistente, regolarmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3 che, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Venendo al merito, la domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono state già affrontate da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenze n. 293, n. 380 del
2022 e n. 490 del 2023 le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento ai detti precedenti conformi.
Va premesso che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1,
D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
2 Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2020, n. 22401).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, all. 2 del ricorso) emerge che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate, o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Pertanto, non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto.
Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre
3 differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che è acclarata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
In ordine al quantum debeatur, ritiene questo giudice che le somme da accordare al ricorrente debbano essere contenute nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
Invero, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002).
L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, non eccedenti le 28 giornate annue.
4 Orbene, esaminata la documentazione in atti (cfr. buste paga allegate al ricorso), epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua di quanto sopra rilevato, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 12.022,35 così calcolata:
- per il 2007 in cui le ferie sono state 18, € 553,14;
- per il 2008 in cui le ferie sono state 18, € 553,14;
- per il 2009 in cui le ferie sono state 29, € 860,44 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2010 in cui le ferie sono state 40, € 860,44 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2011 in cui le ferie sono state 27, € 829,71;
- per il 2012 in cui le ferie sono state 27, € 781,65;
- per il 2013 in cui le ferie sono state 49, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2014 in cui le ferie sono state 35, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2015 in cui le ferie sono state 34, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2016 in cui le ferie sono state 39, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle 28 giornate annue);
- per il 2017 in cui le ferie sono state 30, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2018 in cui le ferie sono state 37, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2019 in cui le ferie sono state 26, € 774,26;
- per il 2020 in cui le ferie sono state 44, € 838,04 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2021 in cui le ferie sono state 24, € 718,84;
- per il 2022 in cui le ferie sono state 13, € 389,09;
Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive.
5 I predetti importi sono stati liquidati tenendo conto dei valori di cui all'ERAS A e all'ERAS B, come indicati nelle buste paga in atti.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 12.022,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Loredana Veltri.
Catanzaro, li 23.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1915/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Loredana Veltri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.12.1986 con la Controparte_1 mansione di “Operatore D'esercizio”, par. 183, addetto alla sede di Catanzaro, ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute, in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali dovute dal mese di luglio CP_2
2007 al mese di giugno 2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, ha esposto che a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento
Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, nel febbraio 2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che le predette voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di 1 ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Parte resistente, regolarmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_3 che, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Venendo al merito, la domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che le questioni di diritto oggetto della presente controversia sono state già affrontate da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenze n. 293, n. 380 del
2022 e n. 490 del 2023 le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno brevemente i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento ai detti precedenti conformi.
Va premesso che il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1,
D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
2 Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di
Cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav.,
15/10/2020, n. 22401).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. buste paga, all. 2 del ricorso) emerge che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate, o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
Pertanto, non si tratta di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto.
Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre
3 differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc.
(Tribunale Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che è acclarata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_2
Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
In ordine al quantum debeatur, ritiene questo giudice che le somme da accordare al ricorrente debbano essere contenute nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
Invero, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento “sufficiente”, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002).
L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, non eccedenti le 28 giornate annue.
4 Orbene, esaminata la documentazione in atti (cfr. buste paga allegate al ricorso), epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua di quanto sopra rilevato, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 12.022,35 così calcolata:
- per il 2007 in cui le ferie sono state 18, € 553,14;
- per il 2008 in cui le ferie sono state 18, € 553,14;
- per il 2009 in cui le ferie sono state 29, € 860,44 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2010 in cui le ferie sono state 40, € 860,44 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2011 in cui le ferie sono state 27, € 829,71;
- per il 2012 in cui le ferie sono state 27, € 781,65;
- per il 2013 in cui le ferie sono state 49, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2014 in cui le ferie sono state 35, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2015 in cui le ferie sono state 34, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2016 in cui le ferie sono state 39, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle 28 giornate annue);
- per il 2017 in cui le ferie sono state 30, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2018 in cui le ferie sono state 37, € 810,60 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2019 in cui le ferie sono state 26, € 774,26;
- per il 2020 in cui le ferie sono state 44, € 838,04 (importo liquidato nei limiti delle
28 giornate annue);
- per il 2021 in cui le ferie sono state 24, € 718,84;
- per il 2022 in cui le ferie sono state 13, € 389,09;
Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive.
5 I predetti importi sono stati liquidati tenendo conto dei valori di cui all'ERAS A e all'ERAS B, come indicati nelle buste paga in atti.
Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 12.022,35 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Loredana Veltri.
Catanzaro, li 23.09.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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