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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/11/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n. 7949/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7949/2021, avente ad oggetto:
Mediazione, riservata in decisione all'udienza del 16.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
IC GL (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
NC AU (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Piazza Trieste e Trento n.16 Aversa, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2316, RG. n.
3892/2021, emesso il 7.06.2021, per euro 33.150,00 oltre accessori, la Parte_2
conveniva in giudizio la chiedendone la revoca in quanto inammissibile, CP_1
nonché infondato, in fatto e in diritto. A sostegno dell'opposizione deduceva, tra l'altro, che l'affare a base del contratto di mediazione tra le parti, titolo per la concessione del provvedimento monitorio, non era stato concluso per opera ed attività dell'opposta bensì per altro professionista al quale era stato regolarmente corrisposta la provvigione. A tal proposito deduceva che, in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste all'inizio in contatto, ossia quando le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi pagina 2 di 9 l'utilità dell'originario intervento del mediatore, che il mediatore ha diritto alla provvigione quando, posti i contraenti in contatto tra loro, è stata possibile, in seguito a tale contatto ed all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, la conclusione dell'affare, che il mediatore ha diritto alla provvigione se la conclusione dell'affare si trova in "diretto" rapporto causale con la sua attività. Quindi, per maturare il diritto alla provvigione, non è sufficiente che l'affare sia stato concluso, bensì occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto e a causa dell'intervento del mediatore, il quale deve aver messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare che deve rappresentare l'effetto dell'intervento del mediatore, per cui il diritto alla provvigione può essere legittimamente azionato soltanto ove ricorrano precisi elementi. E cioè, l'assoluta identità dell'affare concluso con quello proposto, l'accertamento sulla posizione del mediatore, nel senso di individuare positivamente l'apporto causale e fondamentale circa la conclusione dell'affare. Deduceva ancora che la aveva omesso di rappresentare in CP_1
sede monitoria che in sede di visita il legale rappresentante p.t. della Parte_2
apprendeva che l'immobile in questione era occupato, in virtù di contratto di Pt_3
ossia di contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto, dalla
[...] Pt_4
e che l'immobile in questione risultava gravato, oltre che dalla trascrizione del
[...]
contratto di e dalla trascrizione del 19.12.2019, della domanda giudiziale Parte_3
di risoluzione proposta dalla società da numerose iscrizioni pregiudizievoli Parte_5
per importi anche rilevanti (iscrizione del 10.8.2016 di ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna;
iscrizione del 19.10.2018 di ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo;
iscrizione del 3.7.2019 di ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna), circostanza documentata dalla con una visura ipotecaria CP_1
fatto che rendeva l'immobile non vendibile, per cui non si procedeva ad alcuna trattativa, senza che fosse formulata proposta di acquisto. Concludeva affermando che la pretesa creditoria era inesistente, in quanto le parti del successivo contratto di compravendita erano giunte alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative pagina 3 di 9 nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché era da escludere l'utilità dell'intervento della , essendosi concluso CP_1
l'affare grazie all'opera di intermediazione svolta, dopo un anno, dalla
[...]
Chiedeva quindi revocarsi il d.i. opposto, con tutte le conseguenze. CP_2
Si costituiva la parte opposta che contestava in fatto ed in diritto CP_1
l'avversa domanda, deducendo che il diritto alla provvigione, azionato con l'opposto d.i., era maturato per aver messo per primo in contatto i contraenti e che, anche se l'affare non si era concretizzato mercè la sua attività di mediazione, l'attività da essa svolta andava compensata secondo quanto stabilito con il mandato sottoscritto tra le parti in data 27.1.2020. Chiedeva dunque la conferma del d.i. opposto con interessi dalla messa in mora fino al soddisfo, ovvero, di quella maggiore o minor somma, che ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenze.
Ciò posto, in via preliminare, va precisato che, in diritto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03;
Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
pagina 4 di 9 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata;
inoltre, l'esistenza del rapporto non risulta contestata dall'opponente che, per converso, contesta la correttezza e la regolarità delle informazioni fornite in sede di verifica del titolo di proprietà e/o del possesso dell'immobile da parte del venditore.
Infatti, se è vero che l'incarico fu regolarmente espletato da parte della CP_1
limitatamente alla fase di visita dell'immobile e di trattative preliminari volte, fra
[...]
l'altro, all'individuazione del prezzo di vendita, la scoperta della sottoposizione al vincolo ipotecario e di altri pesi di simile natura che gravavano sullo stesso, fu il motivo per cui l'affare non andò a buon fine, nonostante la disponibilità del compratore, cioè la , ad un intervento per liberare l'immobile al fine di Parte_2
renderlo vendibile.
pagina 5 di 9 Tale essendo il fulcro delle contestazioni mosse con l'opposizione da parte della
, pur richiamando il contenuto della sentenza n. 3994/2023 di questo Parte_1
Giudicante emessa nel giudizio tra l'opposta e la venditrice dell'immobile, CP_3
avente ad oggetto la medesima attività di mediazione per conto della venditrice, con cui veniva confermato l'enunciato principio del diritto alla provvigione maturata in favore dell'originario mediatore poi sostituito nella trattativa, è decisivo evidenziare come tale diritto possa risultare condizionato in base alle modalità di espletamento dell'incarico conferito.
In pratica, parte opponente addebita al mediatore opposto la mancata e/o deficiente informazione circa lo stato in cui versava l'immobile oggetto della vendita, sia formale che materiale, non rendendone immediatamente noti i pesi che gravavano sullo stesso né che fosse occupato da conduttore con contratto rent to buy, decisivi forse per distogliere la dall'acquisito. Parte_1
Orbene, dall'istruttoria svolta, in ordine alle circostanze sopra descritte, non emerge prova positiva incisiva in riscontro alle contestazioni dell'opposta.
Nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, l'Ord. n. 31837/2021 della S.C. impone al convenuto di prendere posizione, ai sensi dell'art. 167 cpc., in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda,
i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica
(cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova, postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n.
21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto pagina 6 di 9 altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza
(ex permultis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 10/11/2010 n. 22837).
Da ciò discende che, se per i fatti costitutivi della domanda, e cioè che la
[...]
avesse ricevuto l'incarico nella trattativa de qua da parte della , CP_1 Parte_1
non vi è alcuna contestazione essendovi anche prova documentale in tal senso, circa la carente informazione in relazione allo stesso, fatto specificamente lamentato dall'opponente, non risulta alcuna prova circostanziata ed efficace in riscontro, tal da annullare gli effetti della sollevata contestazione.
In tal ultimo senso, non possono essere certamente lette le dichiarazioni del teste risultando generiche e superficiali proprio in relazione alla precisa Testimone_1
contestazione di parte opponente;
esse, peraltro, non sono nemmeno temporalmente collocabili in relazione al dovere di informazione ricadente a carico del mediatore, non esistendo la prova certa che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'opponente fosse stata ragguagliata preventivamente ed adeguatamente, sì da poter anche rifiutare ogni approccio alla trattativa se correttamente a conoscenza dello stato formale e materiale dell'immobile.
In tema di mediazione, infatti, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), il mediatore è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di pagina 7 di 9 proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore
(Ordinanza Sez. 2 n. 15577 del 16/5/2022, Ordinanza Sez. 2 n. 27482 del 28/10/2019,
Sentenza Sez. 2 n. 965 del 16/1/2019, Sentenza Sez. 3 n. 16382 del 14/7/2009).
Quanto appena dedotto, però, se non risulta sufficiente per inficiare il diritto della alla provvigione, risulta comunque determinante per inficiare i modi CP_1
ed i termini della sua quantificazione, inducendo così alla revoca del d.i. opposto ed alla condanna della al pagamento in favore della srl opposta di una Parte_1
somma almeno pari a quella corrisposta al successivo mediatore dell'affare. Dalla copia del rogito definitivo nonché dalla fattura allegati agli atti di causa di parte opponente, si evince la prova che l'opponente provvedeva a liquidare a titolo di provvigioni in favore del successivo mediatore, la somma di Controparte_2
euro 5.000,00 oltre oneri di legge, somma che può essere conformemente assunta a compenso per l'attività svolta dalla srl opposta.
Le spese processuali in ragione dell'accoglimento della domanda nei termini Co sopra determinati, vanno poste per il principio della soccombenza a carico della opponente, facendo riferimento all'importo non del disputatum bensì del decisum, quindi in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5
D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 pagina 8 di 9 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione avanzata dalla nei Parte_1
confronti della , così provvede: CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2316, RG. n. 3892/2021, emesso il
7.6.2021, per euro 33.150,00 oltre accessori;
- In accoglimento della domanda subordinata di parte opposta, condanna la al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore Parte_1
della dell'importo di euro 5,000,00 oltre interessi legali dalla messa CP_1
in mora al soddisfo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 8/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7949/2021, avente ad oggetto:
Mediazione, riservata in decisione all'udienza del 16.6.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
IC GL (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_2
NC AU (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._2
Piazza Trieste e Trento n.16 Aversa, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2316, RG. n.
3892/2021, emesso il 7.06.2021, per euro 33.150,00 oltre accessori, la Parte_2
conveniva in giudizio la chiedendone la revoca in quanto inammissibile, CP_1
nonché infondato, in fatto e in diritto. A sostegno dell'opposizione deduceva, tra l'altro, che l'affare a base del contratto di mediazione tra le parti, titolo per la concessione del provvedimento monitorio, non era stato concluso per opera ed attività dell'opposta bensì per altro professionista al quale era stato regolarmente corrisposta la provvigione. A tal proposito deduceva che, in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste all'inizio in contatto, ossia quando le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi pagina 2 di 9 l'utilità dell'originario intervento del mediatore, che il mediatore ha diritto alla provvigione quando, posti i contraenti in contatto tra loro, è stata possibile, in seguito a tale contatto ed all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, la conclusione dell'affare, che il mediatore ha diritto alla provvigione se la conclusione dell'affare si trova in "diretto" rapporto causale con la sua attività. Quindi, per maturare il diritto alla provvigione, non è sufficiente che l'affare sia stato concluso, bensì occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto e a causa dell'intervento del mediatore, il quale deve aver messo in relazione i contraenti con un'attività causalmente rilevante ai fini della conclusione del medesimo affare che deve rappresentare l'effetto dell'intervento del mediatore, per cui il diritto alla provvigione può essere legittimamente azionato soltanto ove ricorrano precisi elementi. E cioè, l'assoluta identità dell'affare concluso con quello proposto, l'accertamento sulla posizione del mediatore, nel senso di individuare positivamente l'apporto causale e fondamentale circa la conclusione dell'affare. Deduceva ancora che la aveva omesso di rappresentare in CP_1
sede monitoria che in sede di visita il legale rappresentante p.t. della Parte_2
apprendeva che l'immobile in questione era occupato, in virtù di contratto di Pt_3
ossia di contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto, dalla
[...] Pt_4
e che l'immobile in questione risultava gravato, oltre che dalla trascrizione del
[...]
contratto di e dalla trascrizione del 19.12.2019, della domanda giudiziale Parte_3
di risoluzione proposta dalla società da numerose iscrizioni pregiudizievoli Parte_5
per importi anche rilevanti (iscrizione del 10.8.2016 di ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna;
iscrizione del 19.10.2018 di ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo;
iscrizione del 3.7.2019 di ipoteca giudiziale derivante da sentenza di condanna), circostanza documentata dalla con una visura ipotecaria CP_1
fatto che rendeva l'immobile non vendibile, per cui non si procedeva ad alcuna trattativa, senza che fosse formulata proposta di acquisto. Concludeva affermando che la pretesa creditoria era inesistente, in quanto le parti del successivo contratto di compravendita erano giunte alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative pagina 3 di 9 nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché era da escludere l'utilità dell'intervento della , essendosi concluso CP_1
l'affare grazie all'opera di intermediazione svolta, dopo un anno, dalla
[...]
Chiedeva quindi revocarsi il d.i. opposto, con tutte le conseguenze. CP_2
Si costituiva la parte opposta che contestava in fatto ed in diritto CP_1
l'avversa domanda, deducendo che il diritto alla provvigione, azionato con l'opposto d.i., era maturato per aver messo per primo in contatto i contraenti e che, anche se l'affare non si era concretizzato mercè la sua attività di mediazione, l'attività da essa svolta andava compensata secondo quanto stabilito con il mandato sottoscritto tra le parti in data 27.1.2020. Chiedeva dunque la conferma del d.i. opposto con interessi dalla messa in mora fino al soddisfo, ovvero, di quella maggiore o minor somma, che ritenuta di giustizia, con tutte le conseguenze.
Ciò posto, in via preliminare, va precisato che, in diritto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03;
Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
pagina 4 di 9 In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata;
inoltre, l'esistenza del rapporto non risulta contestata dall'opponente che, per converso, contesta la correttezza e la regolarità delle informazioni fornite in sede di verifica del titolo di proprietà e/o del possesso dell'immobile da parte del venditore.
Infatti, se è vero che l'incarico fu regolarmente espletato da parte della CP_1
limitatamente alla fase di visita dell'immobile e di trattative preliminari volte, fra
[...]
l'altro, all'individuazione del prezzo di vendita, la scoperta della sottoposizione al vincolo ipotecario e di altri pesi di simile natura che gravavano sullo stesso, fu il motivo per cui l'affare non andò a buon fine, nonostante la disponibilità del compratore, cioè la , ad un intervento per liberare l'immobile al fine di Parte_2
renderlo vendibile.
pagina 5 di 9 Tale essendo il fulcro delle contestazioni mosse con l'opposizione da parte della
, pur richiamando il contenuto della sentenza n. 3994/2023 di questo Parte_1
Giudicante emessa nel giudizio tra l'opposta e la venditrice dell'immobile, CP_3
avente ad oggetto la medesima attività di mediazione per conto della venditrice, con cui veniva confermato l'enunciato principio del diritto alla provvigione maturata in favore dell'originario mediatore poi sostituito nella trattativa, è decisivo evidenziare come tale diritto possa risultare condizionato in base alle modalità di espletamento dell'incarico conferito.
In pratica, parte opponente addebita al mediatore opposto la mancata e/o deficiente informazione circa lo stato in cui versava l'immobile oggetto della vendita, sia formale che materiale, non rendendone immediatamente noti i pesi che gravavano sullo stesso né che fosse occupato da conduttore con contratto rent to buy, decisivi forse per distogliere la dall'acquisito. Parte_1
Orbene, dall'istruttoria svolta, in ordine alle circostanze sopra descritte, non emerge prova positiva incisiva in riscontro alle contestazioni dell'opposta.
Nel solco della consolidata giurisprudenza in materia, l'Ord. n. 31837/2021 della S.C. impone al convenuto di prendere posizione, ai sensi dell'art. 167 cpc., in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda,
i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica
(cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020). Il principio di non contestazione, con conseguente sollevamento dell'avversario dall'onere della prova, postula che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966 del 22016; Cass. n.
21460 del 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto pagina 6 di 9 altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n. 26908 del 2020, cit.). Ciò perché, il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza
(ex permultis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 10/11/2010 n. 22837).
Da ciò discende che, se per i fatti costitutivi della domanda, e cioè che la
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avesse ricevuto l'incarico nella trattativa de qua da parte della , CP_1 Parte_1
non vi è alcuna contestazione essendovi anche prova documentale in tal senso, circa la carente informazione in relazione allo stesso, fatto specificamente lamentato dall'opponente, non risulta alcuna prova circostanziata ed efficace in riscontro, tal da annullare gli effetti della sollevata contestazione.
In tal ultimo senso, non possono essere certamente lette le dichiarazioni del teste risultando generiche e superficiali proprio in relazione alla precisa Testimone_1
contestazione di parte opponente;
esse, peraltro, non sono nemmeno temporalmente collocabili in relazione al dovere di informazione ricadente a carico del mediatore, non esistendo la prova certa che, all'atto del conferimento dell'incarico, l'opponente fosse stata ragguagliata preventivamente ed adeguatamente, sì da poter anche rifiutare ogni approccio alla trattativa se correttamente a conoscenza dello stato formale e materiale dell'immobile.
In tema di mediazione, infatti, sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica, costituente in realtà mandato), il mediatore è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell'affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico, tali essendo, in caso di mediazione immobiliare, tutte quelle afferenti alla contitolarità del diritto di pagina 7 di 9 proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore
(Ordinanza Sez. 2 n. 15577 del 16/5/2022, Ordinanza Sez. 2 n. 27482 del 28/10/2019,
Sentenza Sez. 2 n. 965 del 16/1/2019, Sentenza Sez. 3 n. 16382 del 14/7/2009).
Quanto appena dedotto, però, se non risulta sufficiente per inficiare il diritto della alla provvigione, risulta comunque determinante per inficiare i modi CP_1
ed i termini della sua quantificazione, inducendo così alla revoca del d.i. opposto ed alla condanna della al pagamento in favore della srl opposta di una Parte_1
somma almeno pari a quella corrisposta al successivo mediatore dell'affare. Dalla copia del rogito definitivo nonché dalla fattura allegati agli atti di causa di parte opponente, si evince la prova che l'opponente provvedeva a liquidare a titolo di provvigioni in favore del successivo mediatore, la somma di Controparte_2
euro 5.000,00 oltre oneri di legge, somma che può essere conformemente assunta a compenso per l'attività svolta dalla srl opposta.
Le spese processuali in ragione dell'accoglimento della domanda nei termini Co sopra determinati, vanno poste per il principio della soccombenza a carico della opponente, facendo riferimento all'importo non del disputatum bensì del decisum, quindi in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5
D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei relativi livelli previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n.
19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 pagina 8 di 9 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n.
16153).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione avanzata dalla nei Parte_1
confronti della , così provvede: CP_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2316, RG. n. 3892/2021, emesso il
7.6.2021, per euro 33.150,00 oltre accessori;
- In accoglimento della domanda subordinata di parte opposta, condanna la al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, in favore Parte_1
della dell'importo di euro 5,000,00 oltre interessi legali dalla messa CP_1
in mora al soddisfo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 2.552,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 8/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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