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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 885/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 453/2024, pubblicata il 14.02.2024
TRA
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia alla via Giacomo Leopardi n. Parte_1
14, presso lo studio degli avv. Alessandro Sorrenti e Clara Dipaola, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
-Appellante -
E
con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Orientale n. 35, presso lo studio dell'avv. Stefania Ceglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata - appellata incidentale –
E
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Lops, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.07.2018 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare che tutte le lesioni subite dalla nel Parte_1 sinistro di cui in narrativa, sono da ascriversi in via esclusiva al sinistro verificatosi in data 18.06.2016
1 allorquando la stessa viaggiava quale terza trasportata a bordo del veicolo IA US Tg. N4 assicurato per la r.c.a. con la 2) condannare la a risarcire alla Controparte_3 Controparte_3 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo di danno esistenziale, Parte_1 estetico nonché a titolo di perdita di chances, in ragione della peculiarità delle lesioni subite dall'istante, dalle sue prospettive di carriera e subendo complessivamente ammontanti ad € 107.889,95, già detratto
l'importo di € 7.70,00 trattenuto in acconto, ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A fondamento della domanda deduceva che: -in data 18 luglio 2016, verso le ore 19,15, percorreva, quale terza trasportata a bordo del veicolo NC MU tg. N4, di proprietà di e condotta nell'occasione da , la strada provinciale 141 delle CP_2 Parte_2
NE (ex strada statale 159), in agro di AP (FG); - il veicolo, giunto al Km 7 della strada, in prossimità del lido "Spiaggia Parcheggio Massimo", usciva di strada, ruotando più volte su se stesso, trovando poi la posizione di quiete su un terreno adiacente;
- veniva immediatamente trasportata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, avendo riportato gravi lesioni, a causa delle quali aveva poi dovuto interrompere la sua carriera nel mondo della moda;
- a seguito di richiesta stragiudiziale, aveva ricevuto dalla compagnia convenuta la somma di € 7.700,00, trattenuta a titolo di acconto sulla quella maggiore pretesa, a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, che eccepiva l'inammissibilità della domanda, non ricorrendo nel caso di specie gli estremi dell'art. 141 cod. ass., per il mancato coinvolgimento nel sinistro di due veicoli, e per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, per la mancanza di prove dell'effettivo verificarsi del sinistro, delle sue modalità, della qualità di trasportata della nonché del nesso eziologico tra Parte_1 il fatto e le lesioni;
contestava infine il quantum richiesto e le relative voci di danno.
Senza l'assunzione di alcun mezzo di prova, all'udienza del 20.11.2023, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente a detta udienza, in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.pc., con atto di intervento volontario ex art. 269 c.p.c., in data 22.01.2024 interveniva in giudizio la quale, qualificandosi quale litisconsorte Controparte_2 necessaria, in quanto proprietaria dell'autovettura sulla quale viaggiava la Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede all'adito Tribunale di voler ordinare alla in forza del contratto assicurativo vigente al momento del sinistro, tra la Controparte_3 [...]
e la a garanzia della r.c.a. del veicolo IA US Tg. N4, CP_2 Controparte_3 di manlevare la ed i suoi aventi causa, da ogni pregiudizio di sorta derivante dal Controparte_2 sinistro di cui in oggetto. Con vittoria di spese di causa”. Deduceva a tal fine che, con missiva datata
29 novembre 2023, recapitata in data 23 dicembre 2023, l' aveva notificato, a suo figlio CP_4 [...]
, “avviso di azione di surroga ex art. 1916 c.c. – comunicazione di preavviso” con il Parte_2 quale veniva richiesto al predetto e alla (quale compagnia di Pt_2 Controparte_3
2 assicurazione garante per la r.c.a.) il pagamento della complessiva somma di €. 2.188,84, in ragione delle spese sostenute per le prestazioni pagate in favore di a seguito Parte_1 dell'infortunio avvenuto il 18/07/2016, quale terza trasportata nel veicolo IA US Tg
N4, di proprietà della e condotto dal uscito fuori strada. CP_2 Pt_2
Con sentenza n. 453/2024, pubblicata il 14.02.2024, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) dichiara inammissibile l'intervento di 3) rigetta la domanda Controparte_2 ex art. 96 c.p.c.; 4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro 11.268,00 per i CP_3 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro Controparte_3
426,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
6) compensa interamente tra l'attrice e la terza intervenuta le spese di lite”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: a- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
b- si insiste nella richiesta di integrazione del contraddittorio con il responsabile del danno sig.ra nata a [...]_2
Puglia il 22.10.1956 ed ivi residente a[...], litisconsorte necessario comunque già intervenuto nel corso del primo grado di giudizio;
Nel merito: c -in via preliminare, accogliere tutte le richieste istruttorie formulate dalla nel primo grado di giudizio, ingiustamente rigettate Parte_1 con ordinanza del 14 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Foggia, fatte oggetto di riserva d'impugnazione, ed in particolare prova testimoniale del sig. e Parte_2 Testimone_1 Controparte_5
, tutti residenti in [...]di Puglia nonché del titolare dello stabilimento balneare Controparte_6
"Spiaggia Parcheggio Massimo" sito in AP (FG), nonché si chiede altresì disporsi CTU medica volta ad accertare la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierna istante e la dinamica descritta in citazione, nonché la quantificazione del danno biologico, tenendo in debita considerazione la giovane età della perizianda, l'entità delle lesioni e la loro incidenza visiva, la consequenziale perdita di opportunità lavorativa determinata dal danno estetico, come articolare in citazione e nelle memorie istruttorie 183 comma 6 cpc;
d-nel merito previa ammissione di tutte le richieste istruttorie e ammissione della ctu medica, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo IA MU Tg. N4 e, conseguentemente condannare la convenuta
quale compagnia del veicolo IA MU Tg. N4 (anche a seguito Controparte_3 dell'integrazione del contraddittorio), anche in solido tra loro, e la nata a [...]_2
Puglia il 22.10.1956 ed ivi residente a[...] quale proprietaria del veicolo IA MU
Tg. N4, a risarcire alla tutti i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo di danno esistenziale, estetico nonché a titolo di perdita di chances, in ragione delle peculiarità delle lesioni subite dall'istante, dalle sue prospettive di carriera e del
3 conseguente pregiudizio lavorativo ed alla vita di relazione subito e subendo complessivamente ammontanti ad €. 107.889,95, già detratto l'importo di €. 7.70,00 trattenuto in acconto, ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
e. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto d'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale intervenuto solo con sentenza delle Sezioni Unite successiva alla proposizione del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo: “In via preliminare: -rigettare l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante l'assenza dei presupposti e condizioni di legge;
-rigettare l'avversa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra stante l'assenza dei presupposti e condizioni di legge;
-rigettare le CP_2 avverse richieste istruttorie di prova testimoniale e di CTU medico-legale, perché inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini decisionali. In via definitiva: -rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto e ogni domanda in esso contenuta, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, con la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
costituitasi in giudizio, ha spiegato appello incidentale, istando per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla
dichiarare pienamente ammissibile l'intervento posto in essere dalla Controparte_2 CP_2 nel procedimento di primo grado, quale litisconsorte necessario;
2. nell'ipotesi di accoglimento
[...] dell'appello principale, ordinare alla in forza del contratto assicurativo vigente al Controparte_3 momento del sinistro, tra la e la a garanzia della r.c.a. del Controparte_2 Controparte_3 veicolo IA US Tg. CN 494 FL, di manlevare la ed i suoi aventi causa, Controparte_2 da ogni pregiudizio di sorta derivante dal sinistro di cui in oggetto;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La sentenza di primo grado.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea, per non essere la fattispecie oggetto del giudizio sussumibile né nell'alveo applicativo dell'art. 141 cod. ass., né in quello dell'art. 144 cod. ass.
Il Tribunale di Foggia, infatti, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. n. 35318/2022), pur ha ritenuto non inquadrabile la domanda nella fattispecie di cui all'art. 141 cod. ass., per l'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della sua applicazione, ossia il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro stradale, osservando in particolare che “Nel caso di specie si evince, dalla stessa prospettazione dell'attrice, che il sinistro si è verificato perché l'auto a bordo della quale ella era terza trasportata, iniziò a rotolarsi su sé stessa, per poi
4 finire, in posizione di quiete, su un terreno adiacente, sicché deve escludersi in radice la presenza di due veicoli nel contesto come delineato. Ma soprattutto, anche alla luce delle richieste istruttorie svolte con le successive memorie, deve escludersi un diverso inquadramento della fattispecie concreta, posto che la si è limitata a voler provare la sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC Parte_1
MU (e neanche la responsabilità dell'autista). Ed infine, val la pena di rilevare che l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art.
141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data”.
Inoltre, pur avendo richiamato ed applicato il principio, enunciato nella predetta pronuncia delle
SSUU, secondo cui “A tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. - ad es., per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro - non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054
c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”, ha escluso la possibilità di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass., osservando che “In realtà, quantunque l'attrice abbia cercato di inquadrare il fatto nell'ambito dell'art. 144 cod. ass. (essendo certo che comunque spetta al Giudice la valutazione e
l'inquadramento del fatto in una disposizione giuridica), anche in questo caso l'azione resta inammissibile.
A ben vedere, la disposizione in esame evidenzia che il danneggiato può agire, direttamente, nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile. Nel caso di specie, però, l'attrice ha formulato, comunque, la sua domanda unicamente nei confronti della sola compagnia di assicurazioni e non anche del conducente dell'auto, in disparte la circostanza che, sotto questo profilo la domanda non risulta affatto provata (ed i mezzi di prova richiesti dalla parte sono del tutto inconferenti sulla questione della responsabilità del conducente dell'auto, essendo essi limitati a dimostrare la qualità di terza trasportata dell'attrice nell'auto ed il fatto che ella è stata trasportata in ospedale a seguito del sinistro)”.
Il Tribunale ha poi dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della Piacenza, osservando che
“ è intervenuta nel giudizio, con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024, quindi Controparte_2 oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, facendo valere un suo diritto, ossia quello di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Non può essere affermato che il suo intervento sia valso a sanare in alcun modo il vizio di inammissibilità della domanda, per le ragioni sopra evidenziate. L'intervento della
quindi, non può essere inteso come effettuato per l'integrazione del litisconsorzio necessario, posto CP_2 che, quantunque ella, in posizione di proprietaria del veicolo, sia litisconsorte necessario nel giudizio, il rapporto processuale risente in radice di un vizio, ossia del fatto che la domanda è stata proposta non anche nei suoi confronti, ma della sola compagnia di assicurazioni. Sicché il suo intervento non apporta nulla di concreto in termini di necessaria conservazione degli atti processuali, posto che la è, di fatto, CP_2 soggetto estraneo al rapporto processuale instaurato erroneamente, e dal punto di vista sostanziale, nei confronti della sola compagnia di assicurazioni. Quanto poi alla pretesa della stessa , val la pena CP_2 di rilevare che il suo intervento, qualificabile come adesivo autonomo (facendo ella valere un suo diritto,
5 quello della manleva, dipendente dall'oggetto e dal titolo della domanda), è stato effettuato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi allorquando erano maturate tutte le preclusioni processuali”.
1.L'appello principale.
Con due motivi di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per “Erronea valutazione degli atti di causa. Erronea valutazione sull'onere probatorio incombente sul terzo trasportato nonché sulle prove già in atti. Violazione e/o falsa applicazione di legge. Mancato svolgimento del giudizio controfattuale.
Omessa valutazione del contegno tenuto dalla convenuta in sede stragiudiziale”.
1.1 In particolare, con il primo motivo d'appello la lamenta che il Giudice di prime Parte_1 cure ha errato nel ritenere che la fattispecie concreta non fosse sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 144 cod. ass., tenuto conto che degli atti e dei documenti depositati, da cui emergerebbe la sussistenza del danno subito dall'appellante nonché la relazione eziologica intercorrente tra le lesioni e il sinistro stradale.
Lamenta, poi, che la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 144 cod. ass., giusta ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Foggia, dapprima, a rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, per la mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, e, successivamente, a disporne l'integrazione.
Sempre con il primo motivo di gravame, l'appellante, ritenendo di aver correttamente assolto all'onere che l'art. 144 cod. ass. pone a carico del danneggiato, allegando la sussistenza del danno e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il sinistro stradale, ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “la si è limitata a voler provare la Parte_1 sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC MU (e neanche la responsabilità dell'autista)”, specificando che, come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (sent. n.
1044/2024), nonché dalla stessa Corte d'Appello di Bari (sent. n. 329/2023), l'onere che l'art. 144 cod. ass. pone a carico del danneggiato, essendo equivalente a quello previsto dall'art. 141 cod. ass., consiste nella mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del vettore, ricadendo invece su quest'ultimo l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'appellante lamenta altresì la circostanza che il giudice di prime cure non abbia preso in debita considerazione la condotta stragiudiziale della compagnia assicurativa, la quale, avendo provveduto a risarcire parzialmente il danno subito dalla avrebbe assunto un Parte_1 contegno chiaramente indicativo del riconoscimento dell'evento storico e della presenza a bordo del veicolo della Parte_1
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, lamentandone l'ingiustizia e la illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure non ha disposto la compensazione ex art. 92 co. II c.p.c., nonostante la domanda attorea non sia stata accolta a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 (sent. n. 35318/2022), intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio.
6 I. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda non sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 141 cod. ass., sicchè sul punto si è formato il giudicato implicito.
II.Il primo motivo di gravame è privo di pregio.
Come chiarito dalla più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. (n. 35318/2022)
"l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile".
L'art. 141 cod. ass. consente al trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito.
L'art. 144 cod. ass. consente invece al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144, c. 1, cod. ass. “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Il terzo comma precisa, inoltre, che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
Nel caso di specie, davanti al Tribunale era stata convenuta in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro;
non sono stati convenuti nè il conducente nè la proprietaria del mezzo.
Il Tribunale di Foggia, alla luce della prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea (in cui l'attrice si era limitata ad allegare di essere trasportata sulla vettura e che, in conseguenza dell'uscita di strada della stessa, aveva riportato lesioni personali), del petitum formulato nell'atto introduttivo (accertamento della sua qualità di trasportata, del verificarsi del sinistro e dei danni derivati quali conseguenza del sinistro, nonchè di condanna della sola
Compagnia convenuta al risarcimento) e della mancata citazione in giudizio del responsabile civile (la proprietaria del veicolo, , ha correttamente ritenuto che la Controparte_2 domanda non potesse essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. e 2054 c.c..
A differenza delle conclusioni formulate (tardivamente) solo in sede di appello (“accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo IA MU Tg. N4 e, conseguentemente condannare la convenuta Controparte_3
7 quale compagnia del veicolo IA MU Tg. N4 (anche a seguito dell'integrazione del contraddittorio), anche in solido tra loro, e la ), in primo grado l'attrice non aveva CP_2 in alcun modo chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro né tantomeno chiesto la condanna del responsabile civile, neanche evocato in giudizio, al risarcimento dei danni, in solido con la Compagnia.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle direttive ermeneutiche espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (“Il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata” – Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 35318/2022), non essendosi limitato a dichiarare inammissibile la domanda attorea, a fronte della rilevata insussistenza di uno dei presupposti richiesti dall'art 141 cod. ass., ma avendo vagliato altresì la possibilità di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass., alla luce di un apprezzamento complessivo dei fatti posti a fondamento della domanda, del petitum e dei soggetti convenuti in giudizio;
vaglio tuttavia conclusosi negativamente, rilevata la mancanza di un presupposto fondante l'applicazione di tale norma, ovvero la citazione in giudizio del responsabile civile, oltre che la mancata proposizione di una domanda accertamento di responsabilità e di condanna nei suoi confronti, in solido con la compagnia.
L'art. 144 cod. ass., al comma terzo, nel prevedere che “Nel giudizio contro l'impresa di assicurazione
è chiamato anche il responsabile del danno”, presuppone non solo la qualifica di litisconsorte necessario del responsabile civile, ma anche che l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo su cui viaggiava impone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" – produce inevitabilmente effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
E ciò anche alla luce del meccanismo sotteso all'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., che pur consentendo al danneggiato di agire direttamente nei confronti della impresa assicurativa, non ignora tuttavia la svantaggiosa posizione processuale dell'assicuratore (immediatamente esposto verso il danneggiato con l'azione diretta riconosciuta a quest'ultimo), consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa prevista e disciplinata dall'art. 18 cod. ass.
8 Alla luce delle ragioni enunciate, la Corte non può che ritenere condivisibile la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non poter qualificare la fattispecie concreta, sottoposta al proprio vaglio, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, correttamente osservando che “…anche alla luce delle richieste istruttorie svolte con le successive memorie, deve escludersi un diverso inquadramento della fattispecie concreta, posto che la si è limitata a voler provare la sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC Parte_1
MU (e neanche la responsabilità dell'autista). Ed infine, val la pena di rilevare che l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art.
141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data. Esclusa l'operatività dell'art. 141 cod. ass., va parimenti esclusa la possibilità di inquadrare l'azione proposta in quella di cui all'art. 148 (ovvero 144) codice delle assicurazioni. In realtà, quantunque l'attrice abbia cercato di inquadrare il fatto nell'ambito dell'art. 144 cod. ass. (essendo certo che comunque spetta al Giudice la valutazione e l'inquadramento del fatto in una disposizione giuridica), anche in questo caso l'azione resta inammissibile. A ben vedere, la disposizione in esame evidenzia che il danneggiato può agire, direttamente, nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile. Nel caso di specie, però, l'attrice ha formulato, comunque, la sua domanda unicamente nei confronti della sola compagnia di assicurazioni e non anche del conducente dell'auto, in disparte la circostanza che, sotto questo profilo la domanda non risulta affatto provata (ed i mezzi di prova richiesti dalla parte sono del tutto inconferenti sulla questione della responsabilità del conducente dell'auto, essendo essi limitati a dimostrare la qualità di terza trasportata dell'attrice nell'auto ed il fatto che ella è stata trasportata in ospedale a seguito del sinistro)”.
Condivisibile risulta l'argomentazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione, considerando che dall'atto introduttivo, dalla formulazione della domanda e dai successivi atti difensivi della appare evidente la volontà di agire esclusivamente nei Parte_1 confronti dell'impresa assicurativa del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass.ni (pur senza esplicito richiamo alla norma).
Proprio la citazione della sola compagnia assicurativa ha reso evidente, pur in assenza di un esplicito richiamo normativo, la volontà perseguita dall'attrice di attivare unicamente la tutela di cui all'art. 141 cod. ass., dovendosi, quindi, ritenere insufficienti le allegazioni effettuate dall'attrice, ai fini di una azione ai sensi dell'art. 144 cod. ass.
Peraltro, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tardivo intervento del responsabile civile – avvenuto successivamente dell'udienza di precisazione delle conclusioni – non può ritenersi idoneo a qualificare diversamente la domanda (proposta unicamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore), in considerazione del fatto che l'intervento della – correttamente qualificato dal Tribunale quale intervento autonomo - risultava CP_2 unicamente preordinato a far valere un autonomo diritto (quello di manleva nei confronti dell'impresa di assicurazione), estraneo al rapporto processuale instaurato, tanto è vero che la
9 non estendeva la domanda (né poteva farlo, tenuto conto della fase processuale in Parte_1 cui interveniva la ) nei suoi confronti. CP_2
Attesa la corretta declaratoria, in rito, di inammissibilità della domanda, priva di pregio è la doglianza con cui l'appellante principale lamenta che il giudice di prime abbia erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, relativo all'evento e al danno subito, gravante sull'attrice, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel non aver preso in debita considerazione la condotta stragiudiziale assunta dalla compagnia assicurativa (consistita nel parziale risarcimento del danno subito dalla , dalla quale il Tribunale avrebbe dovuto desumere un chiaro Parte_3 riconoscimento dell'evento storico e della presenza a bordo del veicolo della Parte_1
In ogni caso, ad abundantiam, deve osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (sent. n.
24205/2015), “L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio”. Ne consegue, che la proposizione e l'accettazione dell'offerta effettuata dalla compagnia assicurativa a favore del danneggiato non determinano, nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei danni, alcuna astrazione processuale, né alcuna inversione dell'onere della prova, rimanendo l'attore gravato dagli ordinari oneri di allegazione e di prova.
II. Il secondo motivo di gravame è fondato.
Il Tribunale ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, senza considerare l'applicabilità, al caso concreto, dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), in virtù del quale avrebbe dovuto compensare le spese processuali tra la e la compagnia assicurativa, essendosi Parte_1 registrato, nel corso del giudizio di primo grado, un mutamento giurisprudenziale rispetto ad una questione dirimente.
Invero, prima dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avvenuto con sent. n. 35318/2022 (pertanto, nel corso del giudizio, instaurato nell'anno 2018) era sorto un contrasto giurisprudenziale in merito all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. anche nelle ipotesi in cui in un sinistro stradale fosse rimasto coinvolto un solo veicolo.
Invero, ad un primo orientamento (Cass. ord. n. 16477/2017), con cui era stato statuito che l'art. 141 cod. ass. non esigesse affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che il sinistro stradale si fosse verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi, se ne contrapponeva altro (Cass.
n. 25003/2019 e Cass. n. 17963/2021), con cui la Corte aveva ritenuto che il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro stradale costituisse l'indefettibile presupposto per l'operatività dell'art. 141 cod. ass.
Come già anticipato, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno affermato la necessarietà, ai fini dell'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., del coinvolgimento, nel sinistro stradale, di almeno due veicoli, e sulla base di tale soluzione –
10 difettando nel caso specifico il coinvolgimento di un altro veicolo, oltre a quello sul quale era trasportata l'attrice- il primo giudice ha ritenuto, in modo dirimente, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_1
Dunque, l'arresto delle Sezioni Unite è intervenuto, nel 2022, nel corso di un giudizio instauratosi nell'anno 2018, sicchè la domanda attorea ha risentito in modo decisivo degli evidenziati contrasti interpretativi, refluiti sulla prima ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.
Ritiene la Corte che, quanto sin qui evidenziato, avrebbe giustificato, alla luce dell'art. 92, comma
2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appello principale va pertanto accolto limitatamente al secondo motivo di gravame.
2. L'appello incidentale di Controparte_2
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'intervento di . Controparte_2
Lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare la Piacenza litisconsorte necessario e che, come tale, la medesima doveva considerarsi legittimata ad intervenire “in ogni stato e grado del procedimento”.
L'appellante incidentale, inoltre, richiamando un precedente giurisprudenziale dello stesso
Tribunale di Foggia (ord. n. 19513/2024), lamenta l'erroneità dell'operato del giudice di prime cure, avendo il medesimo omesso di integrare il contradditorio, a favore della , ai sensi CP_2 dell'art. 102 c.p.c. (sempre sul presupposto che la fosse litisconsorte necessario). CP_2
2.2. Con il secondo motivo la ha poi censurato il capo della sentenza relativo alle spese CP_2 processuali, lamentando quanto segue: “Del tutto ingiustificata risulta la condanna alle spese di lite a carico della essendosi la stessa limitata a far valere il suo diritto di manleva nei Controparte_2 confronti della propria compagnia assicurativa. Peraltro, con la sentenza impugnata, per una medesima fase processuale viene riconosciuto alla convenuta una doppia liquidazione di spese: a Controparte_3 carico della parte attrice e della parte intervenuta, così statuendo una ingiusta duplicazione di compensi per una medesima fase processuale”.
III. Il primo motivo dell'appello incidentale è infondato e non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile l'intervento di
[...]
in quanto tardivo per la fase processuale in cui era stato depositato l'atto (oltre CP_2
l'udienza di precisazione delle conclusioni), oltre che inidoneo al fine di integrare il litisconsorzio necessario, perché trattavasi di intervento non adesivo ma autonomo, estraneo al rapporto processuale instaurato dalla Parte_1
Con ragionamento corretto ed esente da vizi il tribunale ha osservato che è Controparte_2 intervenuta nel giudizio, con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024, quindi oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, facendo valere un suo diritto, ossia quello di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Non può essere affermato che il suo intervento sia valso a sanare in alcun modo il vizio di inammissibilità della domanda, per le ragioni sopra evidenziate. L'intervento della , CP_2 quindi, non può essere inteso come effettuato per l'integrazione del litisconsorzio necessario, posto che,
11 quantunque ella, in posizione di proprietaria del veicolo, sia litisconsorte necessario nel giudizio, il rapporto processuale risente in radice di un vizio, ossia del fatto che la domanda è stata proposta non anche nei suoi confronti, ma della sola compagnia di assicurazioni. Sicché il suo intervento non apporta nulla di concreto in termini di necessaria conservazione degli atti processuali, posto che la è, di fatto, soggetto CP_2 estraneo al rapporto processuale instaurato erroneamente, e dal punto di vista sostanziale, nei confronti della sola compagnia di assicurazioni. Quanto poi alla pretesa della stessa val la pena di rilevare CP_2 che il suo intervento, qualificabile come adesivo autonomo (facendo ella valere un suo diritto, quello della manleva, dipendente dall'oggetto e dal titolo della domanda), è stato effettuato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi allorquando erano maturate tutte le preclusioni processuali”.
Con il proprio intervento, infatti, la , lungi dal voler realizzare l'integrazione del CP_2 contraddittorio – nell'ambito di un giudizio ove astrattamente avrebbe potuto rivestire la qualità di litisconsorte necessario/legittimato passivo della domanda risarcitoria –, ha spiegato una diversa domanda nei confronti della Compagnia, ed ha agito al solo fine di far valere un proprio autonomo diritto, chiedendo di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro.
L'intervento volontario della , del tutto tardivo e volto a far valere un proprio diritto CP_2
(avendo ella agito in manleva nei confronti della compagnia), unito alla circostanza che allo stesso non sia seguita la proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti da parte della Parte_1 inducono a ritenere che la non possa considerarsi litisconsorte necessaria nel giudizio CP_2 instaurato dall'attrice, con la conseguenza che il primo giudice ha correttamente omesso di attivare i poteri di cui all'art. 102, comma 2, c.p.c. (i.e. ordine di integrazione del contraddittorio).
Privo di rilievo ed inconferente è il richiamo, da parte della , al principio di diritto CP_2 secondo il quale, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c” (Cass. sent. n. 27078/2022) atteso che, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art. 141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data.
Il richiamo al menzionato precedente giurisprudenziale risulta inoltre del tutto inconferente rispetto al caso di cui ci si occupa, avendo la spiegato il proprio intervento non già al CP_2 fine di integrare il contraddittorio, come già detto, ma al solo scopo di far valere un proprio autonomo diritto.
IV. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
12 Alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento della il primo giudice ha CP_2 correttamente fatto seguire, in ossequio al principio di soccombenza, la sua condanna alle spese
(limitata ad un limitato segmento della sola fase decisoria) nei confronti della Inoltre, Parte_4 in ragione della proposizione di una autonoma domanda (avendo ella fatto valere il proprio diritto di manleva nei confronti della compagnia assicurativa), correttamente il Tribunale l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti della compagnia vincitrice.
L'appello incidentale va integralmente rigettato.
V.In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla e in Parte_1 parziale riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza, va disposta, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra la e Parte_1 la compagnia assicurativa.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in virtù della reciproca soccombenza, vanno compensate tra la e la in considerazione dell'accoglimento Parte_1 Controparte_3 parziale dell'appello principale proposto dalla Parte_1
Sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno invece poste a carico della le CP_2 spese di lite in favore della , nella misura indicata in dispositivo, secondo i Controparte_3 parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
A seguito del rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater CP_2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 453/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data Controparte_3
14.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, in Parte_1 riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza appellata, compensa le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_3
2. rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
CP_2
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. compensa le spese di lite del presente grado di appello tra la e Parte_1 Controparte_3
[...]
5. condanna la alla rifusione, in favore della , delle spese del CP_2 Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
13 6. dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore Grillo Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 885/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 453/2024, pubblicata il 14.02.2024
TRA
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia alla via Giacomo Leopardi n. Parte_1
14, presso lo studio degli avv. Alessandro Sorrenti e Clara Dipaola, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
-Appellante -
E
con sede in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, in persona dei legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Orientale n. 35, presso lo studio dell'avv. Stefania Ceglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata - appellata incidentale –
E
elettivamente domiciliata in Canosa di Puglia alla via Alfieri n. 20, presso Controparte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Lops, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante incidentale-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.07.2018 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare che tutte le lesioni subite dalla nel Parte_1 sinistro di cui in narrativa, sono da ascriversi in via esclusiva al sinistro verificatosi in data 18.06.2016
1 allorquando la stessa viaggiava quale terza trasportata a bordo del veicolo IA US Tg. N4 assicurato per la r.c.a. con la 2) condannare la a risarcire alla Controparte_3 Controparte_3 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo di danno esistenziale, Parte_1 estetico nonché a titolo di perdita di chances, in ragione della peculiarità delle lesioni subite dall'istante, dalle sue prospettive di carriera e subendo complessivamente ammontanti ad € 107.889,95, già detratto
l'importo di € 7.70,00 trattenuto in acconto, ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
A fondamento della domanda deduceva che: -in data 18 luglio 2016, verso le ore 19,15, percorreva, quale terza trasportata a bordo del veicolo NC MU tg. N4, di proprietà di e condotta nell'occasione da , la strada provinciale 141 delle CP_2 Parte_2
NE (ex strada statale 159), in agro di AP (FG); - il veicolo, giunto al Km 7 della strada, in prossimità del lido "Spiaggia Parcheggio Massimo", usciva di strada, ruotando più volte su se stesso, trovando poi la posizione di quiete su un terreno adiacente;
- veniva immediatamente trasportata presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, avendo riportato gravi lesioni, a causa delle quali aveva poi dovuto interrompere la sua carriera nel mondo della moda;
- a seguito di richiesta stragiudiziale, aveva ricevuto dalla compagnia convenuta la somma di € 7.700,00, trattenuta a titolo di acconto sulla quella maggiore pretesa, a titolo risarcitorio.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, che eccepiva l'inammissibilità della domanda, non ricorrendo nel caso di specie gli estremi dell'art. 141 cod. ass., per il mancato coinvolgimento nel sinistro di due veicoli, e per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, per la mancanza di prove dell'effettivo verificarsi del sinistro, delle sue modalità, della qualità di trasportata della nonché del nesso eziologico tra Parte_1 il fatto e le lesioni;
contestava infine il quantum richiesto e le relative voci di danno.
Senza l'assunzione di alcun mezzo di prova, all'udienza del 20.11.2023, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Successivamente a detta udienza, in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.pc., con atto di intervento volontario ex art. 269 c.p.c., in data 22.01.2024 interveniva in giudizio la quale, qualificandosi quale litisconsorte Controparte_2 necessaria, in quanto proprietaria dell'autovettura sulla quale viaggiava la Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede all'adito Tribunale di voler ordinare alla in forza del contratto assicurativo vigente al momento del sinistro, tra la Controparte_3 [...]
e la a garanzia della r.c.a. del veicolo IA US Tg. N4, CP_2 Controparte_3 di manlevare la ed i suoi aventi causa, da ogni pregiudizio di sorta derivante dal Controparte_2 sinistro di cui in oggetto. Con vittoria di spese di causa”. Deduceva a tal fine che, con missiva datata
29 novembre 2023, recapitata in data 23 dicembre 2023, l' aveva notificato, a suo figlio CP_4 [...]
, “avviso di azione di surroga ex art. 1916 c.c. – comunicazione di preavviso” con il Parte_2 quale veniva richiesto al predetto e alla (quale compagnia di Pt_2 Controparte_3
2 assicurazione garante per la r.c.a.) il pagamento della complessiva somma di €. 2.188,84, in ragione delle spese sostenute per le prestazioni pagate in favore di a seguito Parte_1 dell'infortunio avvenuto il 18/07/2016, quale terza trasportata nel veicolo IA US Tg
N4, di proprietà della e condotto dal uscito fuori strada. CP_2 Pt_2
Con sentenza n. 453/2024, pubblicata il 14.02.2024, il Tribunale di Foggia così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) dichiara inammissibile l'intervento di 3) rigetta la domanda Controparte_2 ex art. 96 c.p.c.; 4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro 11.268,00 per i CP_3 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge,
IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_2 sostenute da in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica in euro Controparte_3
426,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
6) compensa interamente tra l'attrice e la terza intervenuta le spese di lite”.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare: a- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi esposti nel presente atto;
b- si insiste nella richiesta di integrazione del contraddittorio con il responsabile del danno sig.ra nata a [...]_2
Puglia il 22.10.1956 ed ivi residente a[...], litisconsorte necessario comunque già intervenuto nel corso del primo grado di giudizio;
Nel merito: c -in via preliminare, accogliere tutte le richieste istruttorie formulate dalla nel primo grado di giudizio, ingiustamente rigettate Parte_1 con ordinanza del 14 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Foggia, fatte oggetto di riserva d'impugnazione, ed in particolare prova testimoniale del sig. e Parte_2 Testimone_1 Controparte_5
, tutti residenti in [...]di Puglia nonché del titolare dello stabilimento balneare Controparte_6
"Spiaggia Parcheggio Massimo" sito in AP (FG), nonché si chiede altresì disporsi CTU medica volta ad accertare la compatibilità tra le lesioni riportate dall'odierna istante e la dinamica descritta in citazione, nonché la quantificazione del danno biologico, tenendo in debita considerazione la giovane età della perizianda, l'entità delle lesioni e la loro incidenza visiva, la consequenziale perdita di opportunità lavorativa determinata dal danno estetico, come articolare in citazione e nelle memorie istruttorie 183 comma 6 cpc;
d-nel merito previa ammissione di tutte le richieste istruttorie e ammissione della ctu medica, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo IA MU Tg. N4 e, conseguentemente condannare la convenuta
quale compagnia del veicolo IA MU Tg. N4 (anche a seguito Controparte_3 dell'integrazione del contraddittorio), anche in solido tra loro, e la nata a [...]_2
Puglia il 22.10.1956 ed ivi residente a[...] quale proprietaria del veicolo IA MU
Tg. N4, a risarcire alla tutti i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo di danno esistenziale, estetico nonché a titolo di perdita di chances, in ragione delle peculiarità delle lesioni subite dall'istante, dalle sue prospettive di carriera e del
3 conseguente pregiudizio lavorativo ed alla vita di relazione subito e subendo complessivamente ammontanti ad €. 107.889,95, già detratto l'importo di €. 7.70,00 trattenuto in acconto, ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
e. - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente atto d'appello, disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale intervenuto solo con sentenza delle Sezioni Unite successiva alla proposizione del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
La società appellata si è costituita in giudizio chiedendo: “In via preliminare: -rigettare l'avversa istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante l'assenza dei presupposti e condizioni di legge;
-rigettare l'avversa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra stante l'assenza dei presupposti e condizioni di legge;
-rigettare le CP_2 avverse richieste istruttorie di prova testimoniale e di CTU medico-legale, perché inammissibili e, comunque, irrilevanti ai fini decisionali. In via definitiva: -rigettare l'appello proposto, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto e ogni domanda in esso contenuta, perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto, con la conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
costituitasi in giudizio, ha spiegato appello incidentale, istando per Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla
dichiarare pienamente ammissibile l'intervento posto in essere dalla Controparte_2 CP_2 nel procedimento di primo grado, quale litisconsorte necessario;
2. nell'ipotesi di accoglimento
[...] dell'appello principale, ordinare alla in forza del contratto assicurativo vigente al Controparte_3 momento del sinistro, tra la e la a garanzia della r.c.a. del Controparte_2 Controparte_3 veicolo IA US Tg. CN 494 FL, di manlevare la ed i suoi aventi causa, Controparte_2 da ogni pregiudizio di sorta derivante dal sinistro di cui in oggetto;
3. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
A seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., in data 22 ottobre 2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La sentenza di primo grado.
Il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea, per non essere la fattispecie oggetto del giudizio sussumibile né nell'alveo applicativo dell'art. 141 cod. ass., né in quello dell'art. 144 cod. ass.
Il Tribunale di Foggia, infatti, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez.
Un., sent. n. 35318/2022), pur ha ritenuto non inquadrabile la domanda nella fattispecie di cui all'art. 141 cod. ass., per l'assenza di uno dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della sua applicazione, ossia il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro stradale, osservando in particolare che “Nel caso di specie si evince, dalla stessa prospettazione dell'attrice, che il sinistro si è verificato perché l'auto a bordo della quale ella era terza trasportata, iniziò a rotolarsi su sé stessa, per poi
4 finire, in posizione di quiete, su un terreno adiacente, sicché deve escludersi in radice la presenza di due veicoli nel contesto come delineato. Ma soprattutto, anche alla luce delle richieste istruttorie svolte con le successive memorie, deve escludersi un diverso inquadramento della fattispecie concreta, posto che la si è limitata a voler provare la sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC Parte_1
MU (e neanche la responsabilità dell'autista). Ed infine, val la pena di rilevare che l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art.
141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data”.
Inoltre, pur avendo richiamato ed applicato il principio, enunciato nella predetta pronuncia delle
SSUU, secondo cui “A tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. - ad es., per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro - non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054
c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata”, ha escluso la possibilità di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass., osservando che “In realtà, quantunque l'attrice abbia cercato di inquadrare il fatto nell'ambito dell'art. 144 cod. ass. (essendo certo che comunque spetta al Giudice la valutazione e
l'inquadramento del fatto in una disposizione giuridica), anche in questo caso l'azione resta inammissibile.
A ben vedere, la disposizione in esame evidenzia che il danneggiato può agire, direttamente, nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile. Nel caso di specie, però, l'attrice ha formulato, comunque, la sua domanda unicamente nei confronti della sola compagnia di assicurazioni e non anche del conducente dell'auto, in disparte la circostanza che, sotto questo profilo la domanda non risulta affatto provata (ed i mezzi di prova richiesti dalla parte sono del tutto inconferenti sulla questione della responsabilità del conducente dell'auto, essendo essi limitati a dimostrare la qualità di terza trasportata dell'attrice nell'auto ed il fatto che ella è stata trasportata in ospedale a seguito del sinistro)”.
Il Tribunale ha poi dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della Piacenza, osservando che
“ è intervenuta nel giudizio, con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024, quindi Controparte_2 oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, facendo valere un suo diritto, ossia quello di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Non può essere affermato che il suo intervento sia valso a sanare in alcun modo il vizio di inammissibilità della domanda, per le ragioni sopra evidenziate. L'intervento della
quindi, non può essere inteso come effettuato per l'integrazione del litisconsorzio necessario, posto CP_2 che, quantunque ella, in posizione di proprietaria del veicolo, sia litisconsorte necessario nel giudizio, il rapporto processuale risente in radice di un vizio, ossia del fatto che la domanda è stata proposta non anche nei suoi confronti, ma della sola compagnia di assicurazioni. Sicché il suo intervento non apporta nulla di concreto in termini di necessaria conservazione degli atti processuali, posto che la è, di fatto, CP_2 soggetto estraneo al rapporto processuale instaurato erroneamente, e dal punto di vista sostanziale, nei confronti della sola compagnia di assicurazioni. Quanto poi alla pretesa della stessa , val la pena CP_2 di rilevare che il suo intervento, qualificabile come adesivo autonomo (facendo ella valere un suo diritto,
5 quello della manleva, dipendente dall'oggetto e dal titolo della domanda), è stato effettuato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi allorquando erano maturate tutte le preclusioni processuali”.
1.L'appello principale.
Con due motivi di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per “Erronea valutazione degli atti di causa. Erronea valutazione sull'onere probatorio incombente sul terzo trasportato nonché sulle prove già in atti. Violazione e/o falsa applicazione di legge. Mancato svolgimento del giudizio controfattuale.
Omessa valutazione del contegno tenuto dalla convenuta in sede stragiudiziale”.
1.1 In particolare, con il primo motivo d'appello la lamenta che il Giudice di prime Parte_1 cure ha errato nel ritenere che la fattispecie concreta non fosse sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 144 cod. ass., tenuto conto che degli atti e dei documenti depositati, da cui emergerebbe la sussistenza del danno subito dall'appellante nonché la relazione eziologica intercorrente tra le lesioni e il sinistro stradale.
Lamenta, poi, che la qualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 144 cod. ass., giusta ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Foggia, dapprima, a rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, per la mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, e, successivamente, a disporne l'integrazione.
Sempre con il primo motivo di gravame, l'appellante, ritenendo di aver correttamente assolto all'onere che l'art. 144 cod. ass. pone a carico del danneggiato, allegando la sussistenza del danno e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il sinistro stradale, ha poi censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “la si è limitata a voler provare la Parte_1 sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC MU (e neanche la responsabilità dell'autista)”, specificando che, come affermato da ultimo dalla Suprema Corte (sent. n.
1044/2024), nonché dalla stessa Corte d'Appello di Bari (sent. n. 329/2023), l'onere che l'art. 144 cod. ass. pone a carico del danneggiato, essendo equivalente a quello previsto dall'art. 141 cod. ass., consiste nella mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità del vettore, ricadendo invece su quest'ultimo l'onere di provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
L'appellante lamenta altresì la circostanza che il giudice di prime cure non abbia preso in debita considerazione la condotta stragiudiziale della compagnia assicurativa, la quale, avendo provveduto a risarcire parzialmente il danno subito dalla avrebbe assunto un Parte_1 contegno chiaramente indicativo del riconoscimento dell'evento storico e della presenza a bordo del veicolo della Parte_1
1.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha impugnato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, lamentandone l'ingiustizia e la illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure non ha disposto la compensazione ex art. 92 co. II c.p.c., nonostante la domanda attorea non sia stata accolta a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite del 2022 (sent. n. 35318/2022), intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio.
6 I. Deve preliminarmente darsi atto che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda non sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 141 cod. ass., sicchè sul punto si è formato il giudicato implicito.
II.Il primo motivo di gravame è privo di pregio.
Come chiarito dalla più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. (n. 35318/2022)
"l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile".
L'art. 141 cod. ass. consente al trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il solo caso fortuito.
L'art. 144 cod. ass. consente invece al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144, c. 1, cod. ass. “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
Il terzo comma precisa, inoltre, che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
Nel caso di specie, davanti al Tribunale era stata convenuta in giudizio solo la compagnia assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro;
non sono stati convenuti nè il conducente nè la proprietaria del mezzo.
Il Tribunale di Foggia, alla luce della prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea (in cui l'attrice si era limitata ad allegare di essere trasportata sulla vettura e che, in conseguenza dell'uscita di strada della stessa, aveva riportato lesioni personali), del petitum formulato nell'atto introduttivo (accertamento della sua qualità di trasportata, del verificarsi del sinistro e dei danni derivati quali conseguenza del sinistro, nonchè di condanna della sola
Compagnia convenuta al risarcimento) e della mancata citazione in giudizio del responsabile civile (la proprietaria del veicolo, , ha correttamente ritenuto che la Controparte_2 domanda non potesse essere qualificata ai sensi dell'art. 144 cod. ass. e 2054 c.c..
A differenza delle conclusioni formulate (tardivamente) solo in sede di appello (“accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo IA MU Tg. N4 e, conseguentemente condannare la convenuta Controparte_3
7 quale compagnia del veicolo IA MU Tg. N4 (anche a seguito dell'integrazione del contraddittorio), anche in solido tra loro, e la ), in primo grado l'attrice non aveva CP_2 in alcun modo chiesto l'accertamento della responsabilità del conducente nella causazione del sinistro né tantomeno chiesto la condanna del responsabile civile, neanche evocato in giudizio, al risarcimento dei danni, in solido con la Compagnia.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle direttive ermeneutiche espresse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (“Il giudice di merito, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 cod. ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 cod. ass., non potrà limitarsi a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate, ma dovrà valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
Inoltre, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 141 cod. ass. (ad es., per quanto si dirà, per il coinvolgimento di un solo veicolo nella causazione del sinistro) non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c., o 144 cod. ass., e non risulti che l'attore abbia espressamente rifiutato di avvalersi di tali strumenti, quanto meno in via subordinata” – Cass. civ. Sez. Un., sent. n. 35318/2022), non essendosi limitato a dichiarare inammissibile la domanda attorea, a fronte della rilevata insussistenza di uno dei presupposti richiesti dall'art 141 cod. ass., ma avendo vagliato altresì la possibilità di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 cod. ass., alla luce di un apprezzamento complessivo dei fatti posti a fondamento della domanda, del petitum e dei soggetti convenuti in giudizio;
vaglio tuttavia conclusosi negativamente, rilevata la mancanza di un presupposto fondante l'applicazione di tale norma, ovvero la citazione in giudizio del responsabile civile, oltre che la mancata proposizione di una domanda accertamento di responsabilità e di condanna nei suoi confronti, in solido con la compagnia.
L'art. 144 cod. ass., al comma terzo, nel prevedere che “Nel giudizio contro l'impresa di assicurazione
è chiamato anche il responsabile del danno”, presuppone non solo la qualifica di litisconsorte necessario del responsabile civile, ma anche che l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo su cui viaggiava impone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" – produce inevitabilmente effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
E ciò anche alla luce del meccanismo sotteso all'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., che pur consentendo al danneggiato di agire direttamente nei confronti della impresa assicurativa, non ignora tuttavia la svantaggiosa posizione processuale dell'assicuratore (immediatamente esposto verso il danneggiato con l'azione diretta riconosciuta a quest'ultimo), consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa prevista e disciplinata dall'art. 18 cod. ass.
8 Alla luce delle ragioni enunciate, la Corte non può che ritenere condivisibile la decisione del
Tribunale nella parte in cui ha ritenuto di non poter qualificare la fattispecie concreta, sottoposta al proprio vaglio, ai sensi dell'art. 144 cod. ass., per la mancata citazione in giudizio del responsabile civile, correttamente osservando che “…anche alla luce delle richieste istruttorie svolte con le successive memorie, deve escludersi un diverso inquadramento della fattispecie concreta, posto che la si è limitata a voler provare la sua condizione di terza trasportata a bordo del veicolo NC Parte_1
MU (e neanche la responsabilità dell'autista). Ed infine, val la pena di rilevare che l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art.
141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data. Esclusa l'operatività dell'art. 141 cod. ass., va parimenti esclusa la possibilità di inquadrare l'azione proposta in quella di cui all'art. 148 (ovvero 144) codice delle assicurazioni. In realtà, quantunque l'attrice abbia cercato di inquadrare il fatto nell'ambito dell'art. 144 cod. ass. (essendo certo che comunque spetta al Giudice la valutazione e l'inquadramento del fatto in una disposizione giuridica), anche in questo caso l'azione resta inammissibile. A ben vedere, la disposizione in esame evidenzia che il danneggiato può agire, direttamente, nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile. Nel caso di specie, però, l'attrice ha formulato, comunque, la sua domanda unicamente nei confronti della sola compagnia di assicurazioni e non anche del conducente dell'auto, in disparte la circostanza che, sotto questo profilo la domanda non risulta affatto provata (ed i mezzi di prova richiesti dalla parte sono del tutto inconferenti sulla questione della responsabilità del conducente dell'auto, essendo essi limitati a dimostrare la qualità di terza trasportata dell'attrice nell'auto ed il fatto che ella è stata trasportata in ospedale a seguito del sinistro)”.
Condivisibile risulta l'argomentazione posta dal giudice di prime cure a fondamento della decisione, considerando che dall'atto introduttivo, dalla formulazione della domanda e dai successivi atti difensivi della appare evidente la volontà di agire esclusivamente nei Parte_1 confronti dell'impresa assicurativa del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass.ni (pur senza esplicito richiamo alla norma).
Proprio la citazione della sola compagnia assicurativa ha reso evidente, pur in assenza di un esplicito richiamo normativo, la volontà perseguita dall'attrice di attivare unicamente la tutela di cui all'art. 141 cod. ass., dovendosi, quindi, ritenere insufficienti le allegazioni effettuate dall'attrice, ai fini di una azione ai sensi dell'art. 144 cod. ass.
Peraltro, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tardivo intervento del responsabile civile – avvenuto successivamente dell'udienza di precisazione delle conclusioni – non può ritenersi idoneo a qualificare diversamente la domanda (proposta unicamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore), in considerazione del fatto che l'intervento della – correttamente qualificato dal Tribunale quale intervento autonomo - risultava CP_2 unicamente preordinato a far valere un autonomo diritto (quello di manleva nei confronti dell'impresa di assicurazione), estraneo al rapporto processuale instaurato, tanto è vero che la
9 non estendeva la domanda (né poteva farlo, tenuto conto della fase processuale in Parte_1 cui interveniva la ) nei suoi confronti. CP_2
Attesa la corretta declaratoria, in rito, di inammissibilità della domanda, priva di pregio è la doglianza con cui l'appellante principale lamenta che il giudice di prime abbia erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, relativo all'evento e al danno subito, gravante sull'attrice, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel non aver preso in debita considerazione la condotta stragiudiziale assunta dalla compagnia assicurativa (consistita nel parziale risarcimento del danno subito dalla , dalla quale il Tribunale avrebbe dovuto desumere un chiaro Parte_3 riconoscimento dell'evento storico e della presenza a bordo del veicolo della Parte_1
In ogni caso, ad abundantiam, deve osservarsi che, come chiarito dalla Suprema Corte (sent. n.
24205/2015), “L'offerta dell'assicuratore per la responsabilità civile auto non ha portata cognitiva o ricognitiva di un fatto o di un rapporto preesistenti, quindi, non è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento dell'importo del debito risarcitorio”. Ne consegue, che la proposizione e l'accettazione dell'offerta effettuata dalla compagnia assicurativa a favore del danneggiato non determinano, nel processo da questi instaurato per ottenere il risarcimento dei danni, alcuna astrazione processuale, né alcuna inversione dell'onere della prova, rimanendo l'attore gravato dagli ordinari oneri di allegazione e di prova.
II. Il secondo motivo di gravame è fondato.
Il Tribunale ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza, senza considerare l'applicabilità, al caso concreto, dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (a mente del quale il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), in virtù del quale avrebbe dovuto compensare le spese processuali tra la e la compagnia assicurativa, essendosi Parte_1 registrato, nel corso del giudizio di primo grado, un mutamento giurisprudenziale rispetto ad una questione dirimente.
Invero, prima dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avvenuto con sent. n. 35318/2022 (pertanto, nel corso del giudizio, instaurato nell'anno 2018) era sorto un contrasto giurisprudenziale in merito all'applicabilità dell'art. 141 cod. ass. anche nelle ipotesi in cui in un sinistro stradale fosse rimasto coinvolto un solo veicolo.
Invero, ad un primo orientamento (Cass. ord. n. 16477/2017), con cui era stato statuito che l'art. 141 cod. ass. non esigesse affatto, per l'integrazione della sua fattispecie, che il sinistro stradale si fosse verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi, se ne contrapponeva altro (Cass.
n. 25003/2019 e Cass. n. 17963/2021), con cui la Corte aveva ritenuto che il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro stradale costituisse l'indefettibile presupposto per l'operatività dell'art. 141 cod. ass.
Come già anticipato, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno affermato la necessarietà, ai fini dell'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., del coinvolgimento, nel sinistro stradale, di almeno due veicoli, e sulla base di tale soluzione –
10 difettando nel caso specifico il coinvolgimento di un altro veicolo, oltre a quello sul quale era trasportata l'attrice- il primo giudice ha ritenuto, in modo dirimente, l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Parte_1
Dunque, l'arresto delle Sezioni Unite è intervenuto, nel 2022, nel corso di un giudizio instauratosi nell'anno 2018, sicchè la domanda attorea ha risentito in modo decisivo degli evidenziati contrasti interpretativi, refluiti sulla prima ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.
Ritiene la Corte che, quanto sin qui evidenziato, avrebbe giustificato, alla luce dell'art. 92, comma
2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appello principale va pertanto accolto limitatamente al secondo motivo di gravame.
2. L'appello incidentale di Controparte_2
2.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'intervento di . Controparte_2
Lamenta che il Tribunale ha omesso di considerare la Piacenza litisconsorte necessario e che, come tale, la medesima doveva considerarsi legittimata ad intervenire “in ogni stato e grado del procedimento”.
L'appellante incidentale, inoltre, richiamando un precedente giurisprudenziale dello stesso
Tribunale di Foggia (ord. n. 19513/2024), lamenta l'erroneità dell'operato del giudice di prime cure, avendo il medesimo omesso di integrare il contradditorio, a favore della , ai sensi CP_2 dell'art. 102 c.p.c. (sempre sul presupposto che la fosse litisconsorte necessario). CP_2
2.2. Con il secondo motivo la ha poi censurato il capo della sentenza relativo alle spese CP_2 processuali, lamentando quanto segue: “Del tutto ingiustificata risulta la condanna alle spese di lite a carico della essendosi la stessa limitata a far valere il suo diritto di manleva nei Controparte_2 confronti della propria compagnia assicurativa. Peraltro, con la sentenza impugnata, per una medesima fase processuale viene riconosciuto alla convenuta una doppia liquidazione di spese: a Controparte_3 carico della parte attrice e della parte intervenuta, così statuendo una ingiusta duplicazione di compensi per una medesima fase processuale”.
III. Il primo motivo dell'appello incidentale è infondato e non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile l'intervento di
[...]
in quanto tardivo per la fase processuale in cui era stato depositato l'atto (oltre CP_2
l'udienza di precisazione delle conclusioni), oltre che inidoneo al fine di integrare il litisconsorzio necessario, perché trattavasi di intervento non adesivo ma autonomo, estraneo al rapporto processuale instaurato dalla Parte_1
Con ragionamento corretto ed esente da vizi il tribunale ha osservato che è Controparte_2 intervenuta nel giudizio, con comparsa depositata in data 22 gennaio 2024, quindi oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, facendo valere un suo diritto, ossia quello di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro. Non può essere affermato che il suo intervento sia valso a sanare in alcun modo il vizio di inammissibilità della domanda, per le ragioni sopra evidenziate. L'intervento della , CP_2 quindi, non può essere inteso come effettuato per l'integrazione del litisconsorzio necessario, posto che,
11 quantunque ella, in posizione di proprietaria del veicolo, sia litisconsorte necessario nel giudizio, il rapporto processuale risente in radice di un vizio, ossia del fatto che la domanda è stata proposta non anche nei suoi confronti, ma della sola compagnia di assicurazioni. Sicché il suo intervento non apporta nulla di concreto in termini di necessaria conservazione degli atti processuali, posto che la è, di fatto, soggetto CP_2 estraneo al rapporto processuale instaurato erroneamente, e dal punto di vista sostanziale, nei confronti della sola compagnia di assicurazioni. Quanto poi alla pretesa della stessa val la pena di rilevare CP_2 che il suo intervento, qualificabile come adesivo autonomo (facendo ella valere un suo diritto, quello della manleva, dipendente dall'oggetto e dal titolo della domanda), è stato effettuato oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, quindi allorquando erano maturate tutte le preclusioni processuali”.
Con il proprio intervento, infatti, la , lungi dal voler realizzare l'integrazione del CP_2 contraddittorio – nell'ambito di un giudizio ove astrattamente avrebbe potuto rivestire la qualità di litisconsorte necessario/legittimato passivo della domanda risarcitoria –, ha spiegato una diversa domanda nei confronti della Compagnia, ed ha agito al solo fine di far valere un proprio autonomo diritto, chiedendo di essere manlevata dalle conseguenze del sinistro.
L'intervento volontario della , del tutto tardivo e volto a far valere un proprio diritto CP_2
(avendo ella agito in manleva nei confronti della compagnia), unito alla circostanza che allo stesso non sia seguita la proposizione di alcuna domanda nei suoi confronti da parte della Parte_1 inducono a ritenere che la non possa considerarsi litisconsorte necessaria nel giudizio CP_2 instaurato dall'attrice, con la conseguenza che il primo giudice ha correttamente omesso di attivare i poteri di cui all'art. 102, comma 2, c.p.c. (i.e. ordine di integrazione del contraddittorio).
Privo di rilievo ed inconferente è il richiamo, da parte della , al principio di diritto CP_2 secondo il quale, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c” (Cass. sent. n. 27078/2022) atteso che, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'attrice non solo ha citato in giudizio la sola compagnia di assicurazioni, ma ha solo nei confronti di quest'ultima azionato le sue domande, sicché anche l'integrazione del contraddittorio, pur necessaria anche nella ipotesi dell'art. 141 cod. ass., sarebbe stata inutiliter data.
Il richiamo al menzionato precedente giurisprudenziale risulta inoltre del tutto inconferente rispetto al caso di cui ci si occupa, avendo la spiegato il proprio intervento non già al CP_2 fine di integrare il contraddittorio, come già detto, ma al solo scopo di far valere un proprio autonomo diritto.
IV. Anche il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
12 Alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento della il primo giudice ha CP_2 correttamente fatto seguire, in ossequio al principio di soccombenza, la sua condanna alle spese
(limitata ad un limitato segmento della sola fase decisoria) nei confronti della Inoltre, Parte_4 in ragione della proposizione di una autonoma domanda (avendo ella fatto valere il proprio diritto di manleva nei confronti della compagnia assicurativa), correttamente il Tribunale l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti della compagnia vincitrice.
L'appello incidentale va integralmente rigettato.
V.In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla e in Parte_1 parziale riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza, va disposta, ai sensi dell'art. 92, co. 2,
c.p.c., la compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio tra la e Parte_1 la compagnia assicurativa.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in virtù della reciproca soccombenza, vanno compensate tra la e la in considerazione dell'accoglimento Parte_1 Controparte_3 parziale dell'appello principale proposto dalla Parte_1
Sempre in virtù del principio della soccombenza, vanno invece poste a carico della le CP_2 spese di lite in favore della , nella misura indicata in dispositivo, secondo i Controparte_3 parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
A seguito del rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater CP_2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 453/2024 emessa dal Tribunale di Foggia in data Controparte_3
14.02.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, in Parte_1 riforma del capo 4) del dispositivo della sentenza appellata, compensa le spese di lite tra la e la Parte_1 Controparte_3
2. rigetta l'appello incidentale proposto dalla;
CP_2
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. compensa le spese di lite del presente grado di appello tra la e Parte_1 Controparte_3
[...]
5. condanna la alla rifusione, in favore della , delle spese del CP_2 Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
13 6. dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 29 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio (MOT) dott.ssa Claudia Nitti.
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