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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore
Letti gli atti della causa civile iscritta al n. 837 del R.G. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 05.02.2025, avente ad oggetto: reclamo avverso decreto reso ai sensi dell'art
709 ter c.p.c., proposto
da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di reclamo dall'avv. Alessia
Zacchia (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Simona Scatola, sito in Napoli, alla via G. C. Orsini n. 30 (p.e.c.: ; Email_1
reclamante nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Martone (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio del medesimo in San Salvatore Telesino (BN), alla via Mannesi n. 5 (p.e.c.:
; Email_2
reclamata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
°°°°
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.,
, premesso di essere divorziato da , lamentava che, a partire dal Parte_1 CP_1
19.10.2020, senza soluzione di continuità, la donna gli aveva precluso di vedere e frequentare il figlio minore (nato il [...]), affidato nel 2016 - in sede di Per_1
separazione consensuale - ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, e lo aveva escluso da qualsiasi indirizzo educativo e di cura del minore, giungendo non solo ad alienare la figura paterna, ma anche ad allontanarlo dalla sua famiglia. Lo poneva in risalto una serie di episodi in cui, a partire dalla data del 19.10.2020 Pt_1
e nei mesi successivi, il figlio si era rifiutato di incontrarlo, anche durante le festività Per_1
natalizie, ed aveva finanche evitato i contatti telefonici con lui.
Il ricorrente asseriva che i comportamenti non collaborativi tenuti dalla in tali CP_1
circostanze evidenziavano come la madre esercitasse - intenzionalmente - pressioni e costrizioni nei confronti del minore per impedire qualsiasi rapporto padre-figlio.
Lo lamentava che la ex moglie denigrava la figura paterna alla presenza di , Pt_1 Per_1
esaudiva ogni capriccio del minore in dispregio di qualsiasi indirizzo educativo, screditava i regali del padre (minando l'autorevolezza di quest'ultimo), sosteneva in ogni sua Per_1 richiesta riguardo alle attività sportive e ludiche ad insaputa dell'uomo ed incurante delle sue limitate risorse economiche. In particolare, il ricorrente lamentava che la donna non aveva per nulla agevolato la ripresa degli incontri padre-figlio successivamente al periodo di isolamento dovuto al lockdown dell'anno 2020, poiché si rifiutava di consentirgli di vedere il minore oltre i giorni previsti nelle condizioni della sentenza di divorzio, agevolando, agli occhi del ragazzo, la sostituzione della figura paterna con quella del nuovo compagno.
Ancora, lo deduceva che la era deficitaria anche riguardo all'educazione ed Pt_1 CP_1
all'istruzione del minore, in quanto aveva riscontrato carenze scolastiche ingiustificate di di cui egli non era stato messo al corrente;
inoltre, lamentava mancanze della madre Per_1
pure riguardo alla salute del ragazzo, che aveva problemi di sovrappeso completamente ignorati dalla donna, la quale aveva anche ostacolato l'iniziativa dell'uomo di rivolgersi ad un nutrizionista;
si doleva, poi, del fatto che il minore, a sua insaputa e senza il suo consenso, pubblicava video su Youtube dedicati agli scacchi e che la resistente aveva scientemente indotto il figlio a nascondere il tutto al padre in violazione dei doveri genitoriali.
Quindi, il ricorrente chiedeva irrogarsi alla GR la sanzione dell'ammonizione finalizzata ad ottenere il rispetto da parte della donna del regime dell'affido condiviso e delle prerogative paterne attinenti al diritto alla genitorialità; disporsi la rimozione dei video e delle foto postate dal minore sul profilo Facebook; condannare la al risarcimento dei danni in favore CP_1
del ricorrente e dello stesso minore;
adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno a prevenire nuove violazioni della regolamentazione dei diritti- doveri delle parti sanciti in sede di divorzio.
1.1. Si costituiva , la quale, resistendo all'avverso ricorso, sosteneva che la CP_1
mancata frequentazione tra padre e figlio, con conseguente rottura dei relativi rapporti, era da ricondursi solo alla ferma ed autonoma volontà del minore di non recarsi più dal genitore e non - quindi - alla presunta decisione della madre di ostacolare pervicacemente la relazione affettiva fra i due. La resistente evidenziava che, negli ultimi tempi, lamentava di non volere più Per_1
incontrare il padre in conseguenza di una serie di contrasti venutisi a creare, soprattutto, a causa del carattere dell'uomo, piuttosto autoritario, nonché del disinteresse dello Pt_1
per le sue reali aspirazioni, inclinazioni e capacità, tanto da subire pressioni, limitazioni ed impedimenti.
In particolare, la resistente evidenziava che il padre ostacolava il desiderio del figlio di indossare anelli, bracciali e catenine nonché di possedere un telefono, seppur privo di connessione internet; non rilasciava il proprio permesso a che il figlio uscisse autonomamente da scuola come i compagni di classe, cercava di impedirgli di praticare gli sport e le attività ludiche preferiti (tra cui finanche il gioco degli scacchi) o di portare i capelli lunghi, così come di scegliere liberamente i vestiti da indossare e di chiamare liberamente la madre (durante i giorni di visita) se non in sua presenza.
La resistente deduceva che tali atteggiamenti, sino a quel momento suo malgrado sopportati dal figlio, erano poi divenuti intollerabili per , ormai alle soglie dell'adolescenza e Per_1
desideroso di vivere la vita con minori impedimenti e restrizioni, e che tali situazioni avevano creato nel ragazzo uno stato di ansia e di malessere, che si era manifestato attraverso il rifiuto di vedere ed incontrare il padre.
1.2. Nel corso del procedimento di primo grado il Tribunale di Benevento, con ordinanza del
18.06.2021, ordinava alla di provvedere immediatamente alla rimozione del profilo CP_1
Facebook del minore e dei contenuti postati su di esso, nonché del canale Youtube gestito dal ragazzo e del profilo Messenger, pure risultato in suo uso.
Quindi veniva ascoltato il minore e poi, preso atto che i genitori non avevano dato seguito all'invito loro rivolto ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla bigenitorialità, il Tribunale disponeva una C.T.U. psicologica sul minore e sulle parti al fine di operare una valutazione delle condizioni psichiche dei genitori e delle loro competenze del ruolo, nonché delle condizioni psicologiche del figlio, analizzando il rapporto del minore con i genitori per valutare quali fossero gli elementi di specifico ostacolo (materiale ovvero affettivo) alla relazione del giovane con ciascuno di essi.
Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza n. 2917 del 22.03.2023 (pubblicata il 30.03.2023), il Tribunale - tenuto conto delle indicazioni del C.T.U., delle dichiarazioni rese in sede di ascolto dal minore e degli altri elementi emersi nel corso della causa - riteneva che l'interruzione del rapporto padre-figlio non fosse da ascriversi a comportamenti della madre consapevolmente tesi ad allontanare il giovane dall'altro genitore, bensì all'incapacità delle parti di gestire le problematiche della separazione, rivolgendosi essi continue accuse sfociate nel contenzioso giudiziario, con sensibili conseguenze psicologiche sul minore, il quale - facendo proprie le sofferenze della madre - aveva finito per ritenere il padre responsabile del naufragio del progetto familiare, manifestando insofferenza per le direttive comportamentali rivoltegli dall'uomo, figura più direttiva ed intransigente rispetto alla genitrice, con l'ulteriore conseguenza che si Per_1
era avvicinato affettivamente al nuovo compagno della donna, identificandolo sostanzialmente quale nuova figura paterna.
Considerato che le incomprensioni interne alla coppia genitoriale avevano determinato contrasti sulla gestione degli aspetti della vita del minore involgenti - fra l'altro - anche la sua vita scolastica e la salute, nonché l'attuazione del diritto di visita paterno (specie nel periodo estivo) - prima del totale rifiuto di di vedere il genitore (poi esteso finanche alla Per_1
prospettiva di mantenere con lo contatti telefonici) -, il Tribunale rigettava la Pt_1 domanda di applicazione nei confronti della delle misure dell'ammonimento e del CP_1
risarcimento del danno, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Benevento di approntare un calendario di incontri padre-figlio da svolgersi in spazio neutro e con la partecipazione di uno psicologo dell'A.S.L. competente;
disponeva l'attivazione presso i detti Servizi Sociali di un percorso di sostegno al minore avvalendosi del supporto psicologico e psichiatrico di personale specializzato dell'A.S.L. di Benevento;
invitava entrambi i genitori a partecipare attivamente al percorso terapeutico fissato dai Servizi Sociali per superare il conflitto ed instaurare una corretta relazione fra le parti basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio;
invitava la coppia ad intraprendere un percorso psicologico finalizzato al recupero della bigenitorialità.
Inoltre, il Tribunale - su richiesta della GR ed al fine di evitare al figlio lo stress provocato dalla periodica interruzione delle vacanze estive al mare per rientrare a Benevento onde incontrare il padre nel giorno infrasettimanale previsto in sede di divorzio - disponeva che,
<< nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il giorno di visita infrasettimanale del padre sia accorpato al fine settimana alternato che trascorrerà con il padre, non più dalle Per_1
ore 10 del sabato alle ore 20,30 della domenica, bensì dalle ore 10 del venerdì alle ore
20,30 della domenica>>.
Infine, il giudice di prime cure - considerate le incrementate esigenze di vita del minore rispetto all'epoca della separazione consensuale (omologata nel 2016) - disponeva che,
<
versi a l'assegno di euro 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli Parte_1 CP_1
indici I.S.T.A.T., per il contributo al mantenimento del figlio minore >> (in tali sensi Per_1 incrementando il precedente ammontare dell'assegno, pari ad euro 150,00 al mese); con l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. 2. Contro tale decreto ha proposto gravame con reclamo depositato Parte_1
l'11.04.2023.
Nell'atto, il reclamante lamenta che il Tribunale, avendo asseritamente fondato la propria decisione sui soli esiti della C.T.U. espletata e sull'ascolto del minore, non avrebbe sufficientemente ponderato le allegazioni dello medesimo, che avrebbero Pt_1
consentito di ascrivere ai reiterati comportamenti ostativi della la decisione del figlio CP_1
di non vedere più il padre.
In particolare, si espone nel reclamo che - fra le altre - l'A.G. non avrebbe tenuto conto delle registrazioni relative al 07.11.2020, allorquando lo , recatosi presso l'abitazione ove Pt_1
la vive con il minore ed il suo nuovo compagno (dal quale ha avuto una figlia), era CP_1
stato costretto (a differenza del solito) ad attendere in prossimità del portone del palazzo che scendesse da lui, cosa che non era avvenuta per il rifiuto del ragazzo, il quale Per_1
anche in altre occasioni - a dire del reclamante - era stato negativamente condizionato dalla madre (come pure da SMS prodotti).
Inoltre, il reclamante - nel negare di avere mai minacciato il figlio per indurlo ad incontrarsi con lui - rappresenta come anche la famiglia estesa della (ivi compreso il nuovo CP_1 compagno della donna, chiamato “papà” da ) non agevolasse l'esercizio del suo Per_1
diritto alla genitorialità (come da registrazione audio del 26.04.2021)
Lamenta, altresì, lo che dall'audio relativo alla telefonata (da lui registrata) del Pt_1
24.06.2020 emergerebbe come il figlio avesse rinunciato a stare un giorno in più con il padre
“perché mamma non vuole”, mentre da quella del 04.11.2020 si evincerebbe la prova che la ostacolava il mantenimento dei rapporti tra il figlio ed i nonni paterni. CP_1
Si assume, poi, che altre registrazioni di telefonate padre-figlio relative all'estate del 2021 darebbero ulteriore contezza del comportamento della ostativo al mantenimento dei CP_1 rapporti fra ed il genitore, asseritamente manifestato anche attraverso l'esclusione Per_1
del reclamante dalla partecipazione alle decisioni relative alla carriera scolastica del minore ed a quelle riguardanti la sua salute, per le quali ultime, in particolare, la genitrice avrebbe manifestato scarsa sensibilità.
Secondo il reclamante, poi, inammissibile sarebbe la produzione documentale allegata al ricorso di primo grado della controparte (denominata memorandum), perché si tratterebbe di un documento di incerta provenienza (non constando - si osserva - se provenga dalla o dal suo difensore) e recante allegati disordinati e non rigorosamente elencati in un CP_1
apposito foliario.
Del pari nulla sarebbe la C.T.U. espletata (e la relativa ordinanza ammissiva) per astrattezza dei quesiti, per carenza dell'effettuazione di una previa anamnesi familiare e di adeguata fondatezza scientifica delle risposte ai quesiti, asseritamente ”scollegate” dal materiale probatorio documentale acquisito in atti e viziate dalla mancata considerazione dell'inadeguatezza del comportamento della consistente nell'appiattirsi sul rifiuto del CP_1
figlio di incontrare il padre senza tutelarne il diritto alla bigenitorialità.
Infine, sostiene lo come “inammissibile” sarebbe la previsione relativa all'aumento Pt_1 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio adottata dal Tribunale solo alla luce dell'avvenuta crescita del ragazzo, senza tenere conto dell'incapienza economica del padre.
Sulla base delle argomentazioni dianzi sintetizzate, lo ha - in definitiva - domandato Pt_1 dichiararsi nulla o comunque riformarsi l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ammonire al rispetto delle disposizioni della sentenza di divorzio relative alla disciplina CP_1 dei rapporti padre-figlio ponendo fine alle sue condotte generatrici dell'alienazione parentale ai suoi danni;
condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del reclamante e del figlio ai sensi dell'art. 709 ter co. 2, nn. 2) e 3), c.p.c.; irrogare alla reclamata la sanzione amministrativa di legge nella massima misura;
provvedersi al fine di garantire la ripresa dei rapporti padre-figlio e la cessazione delle condotte ostative della controparte, anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; ridurre l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio.
2.1. Si è costituita la reclamata, sostenendo la fondatezza dell'ordinanza impugnata e rappresentando come dalla documentazione versata in atti (in specie registrazioni audio e messaggistica) emergerebbe la radicale assenza di alcuna sua condotta ostativa all'esercizio del diritto del figlio alla bigenitoralità e l'esclusiva riconducibilità del rifiuto del minore di incontrare il padre agli atteggiamenti autoritari dell'uomo, espressione di un modello educativo oppressivo e non funzionale a garantire la libera espressione della personalità del giovane;
pertanto, la conclude per il rigetto dell'appello e per la CP_1 trasformazione - se ritenuta opportuna dall - del regime di affidamento del figlio da CP_2
condiviso ad esclusivo.
Si è costituito con comparsa del 13.04.2024 il curatore speciale, chiedendo ascoltarsi il minore e comunque rigettarsi il gravame.
All'udienza del 02.10.2024 è stato ascoltato il minore , il quale (non Persona_2
dissimilmente da quanto dichiarato nel corso del procedimento di primo grado e più recentemente nell'ambito della procedura tenutasi dinanzi al Giudice Tutelare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento impugnato) ha affermato che la sua decisione di interrompere i rapporti con il padre è da ascriversi esclusivamente all'atteggiamento intransigente ed all'insensibilità del medesimo per i suoi gusti ed inclinazioni;
il giovane, in particolare, ha imputato al genitore la decisione di non autorizzare il suo espatrio impedendogli di partecipare a tornei di scacchi ed a concorsi di ballo, ribadendo di essere sempre entrato in contrasto con il padre anche per questioni banali, come l'abitudine del ragazzo di indossare anelli e di portare i capelli lunghi;
ha aggiunto che da tempo non sopportava più il registro comunicazionale del padre, basato su interlocuzioni da lui percepite come artefatte ed insincere.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, acquisito il parere del P.G. (teso al rigetto del reclamo), la Corte si riservava la decisione.
3. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, per ciò che concerne le richiamate registrazioni relative al 07.11.2020
(allorquando lo , recatosi presso l'abitazione ove la vive con il minore ed il Pt_1 CP_1
suo nuovo compagno, era stato costretto - a differenza del solito - ad attendere nei pressi del portone d'ingresso del palazzo per essere poi impedito ad incontrare ), deve Per_1 osservarsi come dall'ascolto dell'audio non si evincano - pur nella concitazione degli eventi
- esplicite proibizioni materne nei confronti del minore ad incontrare il padre, emergendo piuttosto l'autonoma indisponibilità di (nonostante gli inviti della ) ad Per_1 CP_1
allontanarsi con il genitore (il quale - munito di device impostato sulla funzione di registrazione - si era recato sul posto in compagnia della sorella nonché suo difensore nei vari procedimenti giudiziari intercorsi con la ); analogo atteggiamento di rifiuto, poi, CP_1
emerge dagli SMS registrati nei giorni precedenti.
Riguardo alla registrazione del 26.04.2021, la stessa risulta incomprensibile per la pessima qualità dell'audio.
Inoltre, l'affermazione secondo la quale il reclamante non fosse aduso minacciare il figlio e la madre al fine di indurre il minore ad incontrarlo è contraddetta - fra l'altro - dalle registrazioni del 19.10.2021 (prodotte dalla reclamata), in cui l'uomo preannunciava che avrebbe fatto valere le sue ragioni attraverso l'ausilio dei Carabinieri (cosa, peraltro, pacificamente avvenuta in alcune occasioni).
Al riguardo, va - peraltro - rilevato come infondata sia l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni documentali della (compendiate nel memorandum prodotto unitamente CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado), non comprendendosi la ragione per la quale dovrebbe essere dubbia l'effettiva provenienza del detto memorandum dalla difesa della e ben poco rilevando l'asserito disordine degli allegati. CP_1
Riguardo alla telefonata (registrata dallo ) del 24.06.2020 (da cui sarebbe emerso Pt_1 che il figlio aveva rinunciato a stare un giorno in più con il padre “perché mamma non vuole”), osserva la Corte come l'ascolto dell'audio riveli l'esistenza (nella telefonata in questione così come nelle numerose altre prodotte) di un approccio del padre severo ed inquisitorio, senz'altro non idoneo a propiziare una comunicazione serena con il minore, le cui risposte appaiono condizionate dall'atteggiamento dell'uomo, teso in modo anche provocatorio ad ottenere dal giovane valide giustificazioni al suo rifiuto di vedere il genitore;
peraltro, è lo stesso , nel medesimo contesto, che rappresenta a chiare lettere come fosse proprio Per_1
lui a non desiderare di incontrarsi con il padre, sulla base delle medesime motivazioni spiegate in occasione dei diversi ascolti cui è stato sottoposto il ragazzo.
Circa la registrazione del 04.11.2020 (da cui emergerebbe prova che la ostacolava CP_1
il mantenimento dei rapporti tra il figlio ed i nonni materni), va rilevato come il relativo audio sia incomprensibile per la sua pessima qualità.
Per ciò che concerne le altre registrazioni di telefonate padre-figlio relative all'estate del
2021 da cui si evincerebbe il comportamento della ostativo al mantenimento dei CP_1 rapporti fra ed il genitore, osserva la Corte come dall'ascolto degli audio (e dalla Per_1
lettura della coeva messaggistica depositata) emerga - in realtà - che la CP_1
(analogamente a quanto successivamente appurato nel corso delle operazioni peritali) insisteva con il figlio affinchè riprendesse i rapporti con il padre, laddove era invece Per_1
(a conferma della sua salda ed autonoma decisione già assunta) a ribadire il suo rifiuto a tanto, al contempo comunicando al padre tutta la sua insofferenza per i tentativi di convincimento nei suoi confronti della madre, dalla quale era “stressato”.
Relativamente all'eccezione di nullità della C.T.U. espletata (e della relativa ordinanza ammissiva), osserva la Corte come non sia ravvisabile alcuna astrattezza dei quesiti formulati dal Tribunale, mentre del tutto condivisibili si appalesano le note di risposta in data
26.07.2022 (allegate agli atti ed alle quali si fa qui esplicito richiamo) redatte dal consulente in ordine alle ulteriori osservazioni critiche della difesa dello , con le quali viene Pt_1
esaustivamente spiegata e ribadita la metodologia scientifica applicata (imperniata sulle osservazioni condotte sulla base degli incontri diretti e sull'effettuazione dei più aggiornati test psicodiagnostici); vengono richiamati i punti dell'elaborato in cui si dà conto dell'effettuata anamnesi familiare delle parti;
viene rappresentata la piena presa d'atto dell'intera documentazione acquisita al fascicolo di causa e la considerazione della stessa nel corso delle operazioni;
sono ulteriormente esplicitati i nessi di conseguenzialità scientifica fra le risultanze delle attività peritali e le conseguenti valutazioni trasfuse nelle risposte fornite - in scienza e coscienza - ai quesiti formulati dal Tribunale.
Alla stregua di quanto precede, pertanto, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto - sulla base della coerente valutazione delle argomentazioni formulate dal
C.T.U. e dell'imprescindibile ascolto del minore - il Tribunale di Avellino, dovendosi reputare che l'interruzione del rapporto padre-figlio non sia da ascriversi a comportamenti della madre consapevolmente tesi ad allontanare il giovane dall'altro genitore, bensì all'incapacità delle parti di gestire (anche attraverso il ricorso sistematico al contenzioso giudiziario) le problematiche della separazione, con inevitabili conseguenze psicologiche sul minore, il quale - facendo proprie le sofferenze della madre - ha finito per ascrivere al padre l'esclusiva responsabilità del dissolvimento della famiglia di origine e per manifestare insofferenza verso le direttive comportamentali impartitegli dall'uomo, figura senz'altro più intransigente rispetto alla genitrice, con il conseguente avvicinamento affettivo al nuovo compagno della
, identificato sostanzialmente quale nuova figura paterna sostitutiva. CP_1
Ed è proprio alla luce delle difficoltà delle parti di sintonizzarsi reciprocamente in ordine all'assunzione delle decisioni riguardanti il figlio che vanno inquadrate (come condivisiblmente opinato dal Tribunale) le passate schermaglie avvenute riguardo alla carriera scolastica di (che - del resto - risulta proseguire in maniera soddisfacente) Per_1
ed agli aspetti sanitari (risultando ad oggi superate le problematiche connesse al suo sovrappeso, che pure hanno costituito oggetto - nel reclamo in disamina - di lagnanze in ordine ad asserite carenze di gestione da parte della madre).
Del resto, conferma dell'impronta caratteriale dello e della sua decisiva Pt_1
corresponsabilità in ordine della mancata creazione di un clima di collaborazione con la ex moglie funzionale alla rimozione degli ostacoli psicologici che il figlio incontra nell'approcciarsi con la figura paterna emerge dalla circostanza (attestata dalle relazioni sociali in atti, in particolare da quella del 06.11.2023) che il reclamante non ha acconsentito ad effettuare i prescritti percorsi congiunti con la , alla fine maturando egli stesso un CP_1
sostanziale rifiuto nei confronti del figlio, come attestato dalla documentazione informatica depositata dalla reclamata (corroborata dalle dichiarazioni più volte rese da in sede Per_1
di ascolto, da ultimo dinanzi a questa Corte ed altresì al cospetto del curatore speciale, che ne ha allegato la trascrizione alle note scritte di trattazione), da cui emerge che, specie in occasione delle ferie estive, il padre più volte si rendeva indisponibile ad incontrare il ragazzo che era rientrato apposta a Benevento dal luogo di vacanza.
Al riguardo, non può prescindersi dalla considerazione dell'ulteriore ascolto del minore cui ha provveduto questa Corte, nel corso del quale il giovane (ormai sedicenne e peraltro apparso dotato di un grado di maturità anche superiore a quello ordinariamente riscontrabile in ragazzi della sua età), nel palesare un'elevata capacità di discernimento, ha ribadito le motivazioni del suo rifiuto nei confronti della figura paterna, ascrivendole a dinamiche del tutto interne al suo rapporto con lo ed escludendo (in coerenza con l'apparato Pt_1
probatorio di natura documentale emergente dagli atti e coerentemente con le osservazioni e valutazioni del C.T.U. nominato in primo grado) ogni responsabilità della madre nella maturazione di tale sua scelta. Ad ogni modo, non risultano ascrivibili al reclamante condotte ovvero atteggiamenti valutabili ai fini di una trasformazione del regime di affidamento del figlio da condiviso ad esclusivo.
Sulla base di tutto quanto sopra osservato, opina la Corte come non possano attuarsi, come invece domandato dal reclamante, ulteriori interventi tesi a propiziare la ripresa degli incontri padre-figlio, stante l'ostinato ed irretrattabile rifiuto di;
anzi, tenuto anche conto Per_1 dell'età non più infantile del ragazzo e del suo grado di maturazione, non sembra opportuno mantenere la previsione di un calendario di incontri protetti in spazio neutro padre-figlio stabilita con relativa delega ai Servizi Sociali nell'ordinanza del Tribunale di Avellino oggetto di impugnazione nonché quella concernente il percorso di sostegno psicologico a beneficio del giovane, al quale ha deciso definitivamente di non prendere più parte;
in tal Per_1
modo, il mantenimento dei rapporti padre-figlio dovrà essere lasciato alla libera discrezione del minore, secondo tempi e modi eventualmente da concordarsi con il genitore.
E' acquisito in giurisprudenza, invero, che “i provvedimenti impositivi di visite incontri e rapporti non rispondono all'interesse del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità ed ad una crescita sana ed equilibrata, né sono concretamente funzionali all'attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando, anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudiziali al recupero di una serena relazione padre/madre-figlio” (Cass., sentenza n. 11170 del
23.04.2019).
Analogamente, si è osservato che il mantenimento di rapporti significativi genitore-figlio “non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicchè nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento ex art. 336 bis c.c.” (Cass., sentenza n.
2881 del 31.01.2023).
Per le medesime ragioni sora esplicitate, deve ritenersi insussistente la ratio monitoria e preventiva sottesa alla pronuncia degli invocati provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., sicchè va rigettata la richiesta del reclamante di ammonire al rispetto delle CP_1
disposizioni della sentenza di divorzio relative alla disciplina dei rapporti padre-figlio, di condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del reclamante e del figlio e di irrogare la sanzione amministrativa di legge nella massima misura.
Alcuna riduzione, poi, può disporsi in ordine alla misura dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio dovuto dallo , aumentato ad euro 200,00 al mese (oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie) dal Tribunale di Avellino sulla base della constatazione dell'aumento delle esigenze di vita del minore parallelamente alla sua crescita. E' noto, invero, che, relativamente all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità finanche uno stato di eventuale disoccupazione del genitore - soprattutto se giovane ed abile al lavoro - non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali, ad esempio proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza (pensioni rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma altresì persiste;
ed invero, l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147, 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione né con la detenzione, né addirittura con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale. Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147, 148 e 160 del codice civile (norma - quest'ultima - che sancisce la indisponibilità di diritti e doveri correlati al matrimonio e tra di essi sicuramente quelli inerenti alla normale cura morale e materiale dei figli). Di poi, in ordine al quantum, soccorrono i criteri contenuti nel novellato articolo 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'articolo 155, comma quarto, del codice civile.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, va in primo luogo tenuto conto dell'età dei figli, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e - dunque - dell'inevitabile incremento delle esigenze connesse alle spese per il loro mantenimento (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 4811 dell'1.03.2018; Cass., n. 21273 del 18.09.2013; Cass.,
n. 23630 del 2009; Cass., n. 23411 del 2009; Cass., sentenza n. 17055 del 03.08.2007;
Cass., n. 10119 del 2006).
All'uopo, vanno considerati anche i tempi di presenza della prole presso i rispettivi genitori e dunque l'effettivo impegno degli stessi nella cura dei figli (Cass., ordinanza n. 4811 dell'1.03.2018; Cass., n. 17089 del 10.07.2013).
Ciò posto, va osservato come nel caso in esame: 1) alcun impedimento osti al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte dello;
2) le esigenze di vita - sensibilmente Pt_1 aumentate per il solo progredire dell'età - vadano tenute in debito conto anche a prescindere da qualsivoglia domanda di parte;
3) il minore vive con la madre, il compagno della medesima e la figlia avuta dalla coppia, sicchè alcuna spesa sostiene lo a titolo di Pt_1 mantenimento diretto;
4) l'importo dell'assegno stabilito in primo grado è oggettivamente minimale alla luce delle esigenze di vita del minore e del tutto congruo rispetto alla giurisprudenza di questa Corte. Vanno, dunque, confermati i provvedimenti assunti dal Tribunale di Avellino sul piano economico.
4. La peculiarità delle questioni trattate - involgenti anche vicende sopravvenute - e la delicatezza degli interessi coinvolti giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)
SEZIONE PERSONA E FAMIGLIA
La Corte, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore
Letti gli atti della causa civile iscritta al n. 837 del R.G. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 05.02.2025, avente ad oggetto: reclamo avverso decreto reso ai sensi dell'art
709 ter c.p.c., proposto
da
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di reclamo dall'avv. Alessia
Zacchia (c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Simona Scatola, sito in Napoli, alla via G. C. Orsini n. 30 (p.e.c.: ; Email_1
reclamante nei confronti di
nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Fabio Martone (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
studio del medesimo in San Salvatore Telesino (BN), alla via Mannesi n. 5 (p.e.c.:
; Email_2
reclamata con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
°°°°
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.,
, premesso di essere divorziato da , lamentava che, a partire dal Parte_1 CP_1
19.10.2020, senza soluzione di continuità, la donna gli aveva precluso di vedere e frequentare il figlio minore (nato il [...]), affidato nel 2016 - in sede di Per_1
separazione consensuale - ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, e lo aveva escluso da qualsiasi indirizzo educativo e di cura del minore, giungendo non solo ad alienare la figura paterna, ma anche ad allontanarlo dalla sua famiglia. Lo poneva in risalto una serie di episodi in cui, a partire dalla data del 19.10.2020 Pt_1
e nei mesi successivi, il figlio si era rifiutato di incontrarlo, anche durante le festività Per_1
natalizie, ed aveva finanche evitato i contatti telefonici con lui.
Il ricorrente asseriva che i comportamenti non collaborativi tenuti dalla in tali CP_1
circostanze evidenziavano come la madre esercitasse - intenzionalmente - pressioni e costrizioni nei confronti del minore per impedire qualsiasi rapporto padre-figlio.
Lo lamentava che la ex moglie denigrava la figura paterna alla presenza di , Pt_1 Per_1
esaudiva ogni capriccio del minore in dispregio di qualsiasi indirizzo educativo, screditava i regali del padre (minando l'autorevolezza di quest'ultimo), sosteneva in ogni sua Per_1 richiesta riguardo alle attività sportive e ludiche ad insaputa dell'uomo ed incurante delle sue limitate risorse economiche. In particolare, il ricorrente lamentava che la donna non aveva per nulla agevolato la ripresa degli incontri padre-figlio successivamente al periodo di isolamento dovuto al lockdown dell'anno 2020, poiché si rifiutava di consentirgli di vedere il minore oltre i giorni previsti nelle condizioni della sentenza di divorzio, agevolando, agli occhi del ragazzo, la sostituzione della figura paterna con quella del nuovo compagno.
Ancora, lo deduceva che la era deficitaria anche riguardo all'educazione ed Pt_1 CP_1
all'istruzione del minore, in quanto aveva riscontrato carenze scolastiche ingiustificate di di cui egli non era stato messo al corrente;
inoltre, lamentava mancanze della madre Per_1
pure riguardo alla salute del ragazzo, che aveva problemi di sovrappeso completamente ignorati dalla donna, la quale aveva anche ostacolato l'iniziativa dell'uomo di rivolgersi ad un nutrizionista;
si doleva, poi, del fatto che il minore, a sua insaputa e senza il suo consenso, pubblicava video su Youtube dedicati agli scacchi e che la resistente aveva scientemente indotto il figlio a nascondere il tutto al padre in violazione dei doveri genitoriali.
Quindi, il ricorrente chiedeva irrogarsi alla GR la sanzione dell'ammonizione finalizzata ad ottenere il rispetto da parte della donna del regime dell'affido condiviso e delle prerogative paterne attinenti al diritto alla genitorialità; disporsi la rimozione dei video e delle foto postate dal minore sul profilo Facebook; condannare la al risarcimento dei danni in favore CP_1
del ricorrente e dello stesso minore;
adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno a prevenire nuove violazioni della regolamentazione dei diritti- doveri delle parti sanciti in sede di divorzio.
1.1. Si costituiva , la quale, resistendo all'avverso ricorso, sosteneva che la CP_1
mancata frequentazione tra padre e figlio, con conseguente rottura dei relativi rapporti, era da ricondursi solo alla ferma ed autonoma volontà del minore di non recarsi più dal genitore e non - quindi - alla presunta decisione della madre di ostacolare pervicacemente la relazione affettiva fra i due. La resistente evidenziava che, negli ultimi tempi, lamentava di non volere più Per_1
incontrare il padre in conseguenza di una serie di contrasti venutisi a creare, soprattutto, a causa del carattere dell'uomo, piuttosto autoritario, nonché del disinteresse dello Pt_1
per le sue reali aspirazioni, inclinazioni e capacità, tanto da subire pressioni, limitazioni ed impedimenti.
In particolare, la resistente evidenziava che il padre ostacolava il desiderio del figlio di indossare anelli, bracciali e catenine nonché di possedere un telefono, seppur privo di connessione internet; non rilasciava il proprio permesso a che il figlio uscisse autonomamente da scuola come i compagni di classe, cercava di impedirgli di praticare gli sport e le attività ludiche preferiti (tra cui finanche il gioco degli scacchi) o di portare i capelli lunghi, così come di scegliere liberamente i vestiti da indossare e di chiamare liberamente la madre (durante i giorni di visita) se non in sua presenza.
La resistente deduceva che tali atteggiamenti, sino a quel momento suo malgrado sopportati dal figlio, erano poi divenuti intollerabili per , ormai alle soglie dell'adolescenza e Per_1
desideroso di vivere la vita con minori impedimenti e restrizioni, e che tali situazioni avevano creato nel ragazzo uno stato di ansia e di malessere, che si era manifestato attraverso il rifiuto di vedere ed incontrare il padre.
1.2. Nel corso del procedimento di primo grado il Tribunale di Benevento, con ordinanza del
18.06.2021, ordinava alla di provvedere immediatamente alla rimozione del profilo CP_1
Facebook del minore e dei contenuti postati su di esso, nonché del canale Youtube gestito dal ragazzo e del profilo Messenger, pure risultato in suo uso.
Quindi veniva ascoltato il minore e poi, preso atto che i genitori non avevano dato seguito all'invito loro rivolto ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla bigenitorialità, il Tribunale disponeva una C.T.U. psicologica sul minore e sulle parti al fine di operare una valutazione delle condizioni psichiche dei genitori e delle loro competenze del ruolo, nonché delle condizioni psicologiche del figlio, analizzando il rapporto del minore con i genitori per valutare quali fossero gli elementi di specifico ostacolo (materiale ovvero affettivo) alla relazione del giovane con ciascuno di essi.
Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale riservava la decisione.
Con ordinanza n. 2917 del 22.03.2023 (pubblicata il 30.03.2023), il Tribunale - tenuto conto delle indicazioni del C.T.U., delle dichiarazioni rese in sede di ascolto dal minore e degli altri elementi emersi nel corso della causa - riteneva che l'interruzione del rapporto padre-figlio non fosse da ascriversi a comportamenti della madre consapevolmente tesi ad allontanare il giovane dall'altro genitore, bensì all'incapacità delle parti di gestire le problematiche della separazione, rivolgendosi essi continue accuse sfociate nel contenzioso giudiziario, con sensibili conseguenze psicologiche sul minore, il quale - facendo proprie le sofferenze della madre - aveva finito per ritenere il padre responsabile del naufragio del progetto familiare, manifestando insofferenza per le direttive comportamentali rivoltegli dall'uomo, figura più direttiva ed intransigente rispetto alla genitrice, con l'ulteriore conseguenza che si Per_1
era avvicinato affettivamente al nuovo compagno della donna, identificandolo sostanzialmente quale nuova figura paterna.
Considerato che le incomprensioni interne alla coppia genitoriale avevano determinato contrasti sulla gestione degli aspetti della vita del minore involgenti - fra l'altro - anche la sua vita scolastica e la salute, nonché l'attuazione del diritto di visita paterno (specie nel periodo estivo) - prima del totale rifiuto di di vedere il genitore (poi esteso finanche alla Per_1
prospettiva di mantenere con lo contatti telefonici) -, il Tribunale rigettava la Pt_1 domanda di applicazione nei confronti della delle misure dell'ammonimento e del CP_1
risarcimento del danno, incaricava i Servizi Sociali del Comune di Benevento di approntare un calendario di incontri padre-figlio da svolgersi in spazio neutro e con la partecipazione di uno psicologo dell'A.S.L. competente;
disponeva l'attivazione presso i detti Servizi Sociali di un percorso di sostegno al minore avvalendosi del supporto psicologico e psichiatrico di personale specializzato dell'A.S.L. di Benevento;
invitava entrambi i genitori a partecipare attivamente al percorso terapeutico fissato dai Servizi Sociali per superare il conflitto ed instaurare una corretta relazione fra le parti basata sul reciproco rispetto nella relazione con il figlio;
invitava la coppia ad intraprendere un percorso psicologico finalizzato al recupero della bigenitorialità.
Inoltre, il Tribunale - su richiesta della GR ed al fine di evitare al figlio lo stress provocato dalla periodica interruzione delle vacanze estive al mare per rientrare a Benevento onde incontrare il padre nel giorno infrasettimanale previsto in sede di divorzio - disponeva che,
<< nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il giorno di visita infrasettimanale del padre sia accorpato al fine settimana alternato che trascorrerà con il padre, non più dalle Per_1
ore 10 del sabato alle ore 20,30 della domenica, bensì dalle ore 10 del venerdì alle ore
20,30 della domenica>>.
Infine, il giudice di prime cure - considerate le incrementate esigenze di vita del minore rispetto all'epoca della separazione consensuale (omologata nel 2016) - disponeva che,
<
versi a l'assegno di euro 200,00 mensili, rivalutabile secondo gli Parte_1 CP_1
indici I.S.T.A.T., per il contributo al mantenimento del figlio minore >> (in tali sensi Per_1 incrementando il precedente ammontare dell'assegno, pari ad euro 150,00 al mese); con l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali. 2. Contro tale decreto ha proposto gravame con reclamo depositato Parte_1
l'11.04.2023.
Nell'atto, il reclamante lamenta che il Tribunale, avendo asseritamente fondato la propria decisione sui soli esiti della C.T.U. espletata e sull'ascolto del minore, non avrebbe sufficientemente ponderato le allegazioni dello medesimo, che avrebbero Pt_1
consentito di ascrivere ai reiterati comportamenti ostativi della la decisione del figlio CP_1
di non vedere più il padre.
In particolare, si espone nel reclamo che - fra le altre - l'A.G. non avrebbe tenuto conto delle registrazioni relative al 07.11.2020, allorquando lo , recatosi presso l'abitazione ove Pt_1
la vive con il minore ed il suo nuovo compagno (dal quale ha avuto una figlia), era CP_1
stato costretto (a differenza del solito) ad attendere in prossimità del portone del palazzo che scendesse da lui, cosa che non era avvenuta per il rifiuto del ragazzo, il quale Per_1
anche in altre occasioni - a dire del reclamante - era stato negativamente condizionato dalla madre (come pure da SMS prodotti).
Inoltre, il reclamante - nel negare di avere mai minacciato il figlio per indurlo ad incontrarsi con lui - rappresenta come anche la famiglia estesa della (ivi compreso il nuovo CP_1 compagno della donna, chiamato “papà” da ) non agevolasse l'esercizio del suo Per_1
diritto alla genitorialità (come da registrazione audio del 26.04.2021)
Lamenta, altresì, lo che dall'audio relativo alla telefonata (da lui registrata) del Pt_1
24.06.2020 emergerebbe come il figlio avesse rinunciato a stare un giorno in più con il padre
“perché mamma non vuole”, mentre da quella del 04.11.2020 si evincerebbe la prova che la ostacolava il mantenimento dei rapporti tra il figlio ed i nonni paterni. CP_1
Si assume, poi, che altre registrazioni di telefonate padre-figlio relative all'estate del 2021 darebbero ulteriore contezza del comportamento della ostativo al mantenimento dei CP_1 rapporti fra ed il genitore, asseritamente manifestato anche attraverso l'esclusione Per_1
del reclamante dalla partecipazione alle decisioni relative alla carriera scolastica del minore ed a quelle riguardanti la sua salute, per le quali ultime, in particolare, la genitrice avrebbe manifestato scarsa sensibilità.
Secondo il reclamante, poi, inammissibile sarebbe la produzione documentale allegata al ricorso di primo grado della controparte (denominata memorandum), perché si tratterebbe di un documento di incerta provenienza (non constando - si osserva - se provenga dalla o dal suo difensore) e recante allegati disordinati e non rigorosamente elencati in un CP_1
apposito foliario.
Del pari nulla sarebbe la C.T.U. espletata (e la relativa ordinanza ammissiva) per astrattezza dei quesiti, per carenza dell'effettuazione di una previa anamnesi familiare e di adeguata fondatezza scientifica delle risposte ai quesiti, asseritamente ”scollegate” dal materiale probatorio documentale acquisito in atti e viziate dalla mancata considerazione dell'inadeguatezza del comportamento della consistente nell'appiattirsi sul rifiuto del CP_1
figlio di incontrare il padre senza tutelarne il diritto alla bigenitorialità.
Infine, sostiene lo come “inammissibile” sarebbe la previsione relativa all'aumento Pt_1 dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio adottata dal Tribunale solo alla luce dell'avvenuta crescita del ragazzo, senza tenere conto dell'incapienza economica del padre.
Sulla base delle argomentazioni dianzi sintetizzate, lo ha - in definitiva - domandato Pt_1 dichiararsi nulla o comunque riformarsi l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, ammonire al rispetto delle disposizioni della sentenza di divorzio relative alla disciplina CP_1 dei rapporti padre-figlio ponendo fine alle sue condotte generatrici dell'alienazione parentale ai suoi danni;
condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del reclamante e del figlio ai sensi dell'art. 709 ter co. 2, nn. 2) e 3), c.p.c.; irrogare alla reclamata la sanzione amministrativa di legge nella massima misura;
provvedersi al fine di garantire la ripresa dei rapporti padre-figlio e la cessazione delle condotte ostative della controparte, anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; ridurre l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio.
2.1. Si è costituita la reclamata, sostenendo la fondatezza dell'ordinanza impugnata e rappresentando come dalla documentazione versata in atti (in specie registrazioni audio e messaggistica) emergerebbe la radicale assenza di alcuna sua condotta ostativa all'esercizio del diritto del figlio alla bigenitoralità e l'esclusiva riconducibilità del rifiuto del minore di incontrare il padre agli atteggiamenti autoritari dell'uomo, espressione di un modello educativo oppressivo e non funzionale a garantire la libera espressione della personalità del giovane;
pertanto, la conclude per il rigetto dell'appello e per la CP_1 trasformazione - se ritenuta opportuna dall - del regime di affidamento del figlio da CP_2
condiviso ad esclusivo.
Si è costituito con comparsa del 13.04.2024 il curatore speciale, chiedendo ascoltarsi il minore e comunque rigettarsi il gravame.
All'udienza del 02.10.2024 è stato ascoltato il minore , il quale (non Persona_2
dissimilmente da quanto dichiarato nel corso del procedimento di primo grado e più recentemente nell'ambito della procedura tenutasi dinanzi al Giudice Tutelare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel provvedimento impugnato) ha affermato che la sua decisione di interrompere i rapporti con il padre è da ascriversi esclusivamente all'atteggiamento intransigente ed all'insensibilità del medesimo per i suoi gusti ed inclinazioni;
il giovane, in particolare, ha imputato al genitore la decisione di non autorizzare il suo espatrio impedendogli di partecipare a tornei di scacchi ed a concorsi di ballo, ribadendo di essere sempre entrato in contrasto con il padre anche per questioni banali, come l'abitudine del ragazzo di indossare anelli e di portare i capelli lunghi;
ha aggiunto che da tempo non sopportava più il registro comunicazionale del padre, basato su interlocuzioni da lui percepite come artefatte ed insincere.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, acquisito il parere del P.G. (teso al rigetto del reclamo), la Corte si riservava la decisione.
3. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, per ciò che concerne le richiamate registrazioni relative al 07.11.2020
(allorquando lo , recatosi presso l'abitazione ove la vive con il minore ed il Pt_1 CP_1
suo nuovo compagno, era stato costretto - a differenza del solito - ad attendere nei pressi del portone d'ingresso del palazzo per essere poi impedito ad incontrare ), deve Per_1 osservarsi come dall'ascolto dell'audio non si evincano - pur nella concitazione degli eventi
- esplicite proibizioni materne nei confronti del minore ad incontrare il padre, emergendo piuttosto l'autonoma indisponibilità di (nonostante gli inviti della ) ad Per_1 CP_1
allontanarsi con il genitore (il quale - munito di device impostato sulla funzione di registrazione - si era recato sul posto in compagnia della sorella nonché suo difensore nei vari procedimenti giudiziari intercorsi con la ); analogo atteggiamento di rifiuto, poi, CP_1
emerge dagli SMS registrati nei giorni precedenti.
Riguardo alla registrazione del 26.04.2021, la stessa risulta incomprensibile per la pessima qualità dell'audio.
Inoltre, l'affermazione secondo la quale il reclamante non fosse aduso minacciare il figlio e la madre al fine di indurre il minore ad incontrarlo è contraddetta - fra l'altro - dalle registrazioni del 19.10.2021 (prodotte dalla reclamata), in cui l'uomo preannunciava che avrebbe fatto valere le sue ragioni attraverso l'ausilio dei Carabinieri (cosa, peraltro, pacificamente avvenuta in alcune occasioni).
Al riguardo, va - peraltro - rilevato come infondata sia l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni documentali della (compendiate nel memorandum prodotto unitamente CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado), non comprendendosi la ragione per la quale dovrebbe essere dubbia l'effettiva provenienza del detto memorandum dalla difesa della e ben poco rilevando l'asserito disordine degli allegati. CP_1
Riguardo alla telefonata (registrata dallo ) del 24.06.2020 (da cui sarebbe emerso Pt_1 che il figlio aveva rinunciato a stare un giorno in più con il padre “perché mamma non vuole”), osserva la Corte come l'ascolto dell'audio riveli l'esistenza (nella telefonata in questione così come nelle numerose altre prodotte) di un approccio del padre severo ed inquisitorio, senz'altro non idoneo a propiziare una comunicazione serena con il minore, le cui risposte appaiono condizionate dall'atteggiamento dell'uomo, teso in modo anche provocatorio ad ottenere dal giovane valide giustificazioni al suo rifiuto di vedere il genitore;
peraltro, è lo stesso , nel medesimo contesto, che rappresenta a chiare lettere come fosse proprio Per_1
lui a non desiderare di incontrarsi con il padre, sulla base delle medesime motivazioni spiegate in occasione dei diversi ascolti cui è stato sottoposto il ragazzo.
Circa la registrazione del 04.11.2020 (da cui emergerebbe prova che la ostacolava CP_1
il mantenimento dei rapporti tra il figlio ed i nonni materni), va rilevato come il relativo audio sia incomprensibile per la sua pessima qualità.
Per ciò che concerne le altre registrazioni di telefonate padre-figlio relative all'estate del
2021 da cui si evincerebbe il comportamento della ostativo al mantenimento dei CP_1 rapporti fra ed il genitore, osserva la Corte come dall'ascolto degli audio (e dalla Per_1
lettura della coeva messaggistica depositata) emerga - in realtà - che la CP_1
(analogamente a quanto successivamente appurato nel corso delle operazioni peritali) insisteva con il figlio affinchè riprendesse i rapporti con il padre, laddove era invece Per_1
(a conferma della sua salda ed autonoma decisione già assunta) a ribadire il suo rifiuto a tanto, al contempo comunicando al padre tutta la sua insofferenza per i tentativi di convincimento nei suoi confronti della madre, dalla quale era “stressato”.
Relativamente all'eccezione di nullità della C.T.U. espletata (e della relativa ordinanza ammissiva), osserva la Corte come non sia ravvisabile alcuna astrattezza dei quesiti formulati dal Tribunale, mentre del tutto condivisibili si appalesano le note di risposta in data
26.07.2022 (allegate agli atti ed alle quali si fa qui esplicito richiamo) redatte dal consulente in ordine alle ulteriori osservazioni critiche della difesa dello , con le quali viene Pt_1
esaustivamente spiegata e ribadita la metodologia scientifica applicata (imperniata sulle osservazioni condotte sulla base degli incontri diretti e sull'effettuazione dei più aggiornati test psicodiagnostici); vengono richiamati i punti dell'elaborato in cui si dà conto dell'effettuata anamnesi familiare delle parti;
viene rappresentata la piena presa d'atto dell'intera documentazione acquisita al fascicolo di causa e la considerazione della stessa nel corso delle operazioni;
sono ulteriormente esplicitati i nessi di conseguenzialità scientifica fra le risultanze delle attività peritali e le conseguenti valutazioni trasfuse nelle risposte fornite - in scienza e coscienza - ai quesiti formulati dal Tribunale.
Alla stregua di quanto precede, pertanto, questa Corte ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto - sulla base della coerente valutazione delle argomentazioni formulate dal
C.T.U. e dell'imprescindibile ascolto del minore - il Tribunale di Avellino, dovendosi reputare che l'interruzione del rapporto padre-figlio non sia da ascriversi a comportamenti della madre consapevolmente tesi ad allontanare il giovane dall'altro genitore, bensì all'incapacità delle parti di gestire (anche attraverso il ricorso sistematico al contenzioso giudiziario) le problematiche della separazione, con inevitabili conseguenze psicologiche sul minore, il quale - facendo proprie le sofferenze della madre - ha finito per ascrivere al padre l'esclusiva responsabilità del dissolvimento della famiglia di origine e per manifestare insofferenza verso le direttive comportamentali impartitegli dall'uomo, figura senz'altro più intransigente rispetto alla genitrice, con il conseguente avvicinamento affettivo al nuovo compagno della
, identificato sostanzialmente quale nuova figura paterna sostitutiva. CP_1
Ed è proprio alla luce delle difficoltà delle parti di sintonizzarsi reciprocamente in ordine all'assunzione delle decisioni riguardanti il figlio che vanno inquadrate (come condivisiblmente opinato dal Tribunale) le passate schermaglie avvenute riguardo alla carriera scolastica di (che - del resto - risulta proseguire in maniera soddisfacente) Per_1
ed agli aspetti sanitari (risultando ad oggi superate le problematiche connesse al suo sovrappeso, che pure hanno costituito oggetto - nel reclamo in disamina - di lagnanze in ordine ad asserite carenze di gestione da parte della madre).
Del resto, conferma dell'impronta caratteriale dello e della sua decisiva Pt_1
corresponsabilità in ordine della mancata creazione di un clima di collaborazione con la ex moglie funzionale alla rimozione degli ostacoli psicologici che il figlio incontra nell'approcciarsi con la figura paterna emerge dalla circostanza (attestata dalle relazioni sociali in atti, in particolare da quella del 06.11.2023) che il reclamante non ha acconsentito ad effettuare i prescritti percorsi congiunti con la , alla fine maturando egli stesso un CP_1
sostanziale rifiuto nei confronti del figlio, come attestato dalla documentazione informatica depositata dalla reclamata (corroborata dalle dichiarazioni più volte rese da in sede Per_1
di ascolto, da ultimo dinanzi a questa Corte ed altresì al cospetto del curatore speciale, che ne ha allegato la trascrizione alle note scritte di trattazione), da cui emerge che, specie in occasione delle ferie estive, il padre più volte si rendeva indisponibile ad incontrare il ragazzo che era rientrato apposta a Benevento dal luogo di vacanza.
Al riguardo, non può prescindersi dalla considerazione dell'ulteriore ascolto del minore cui ha provveduto questa Corte, nel corso del quale il giovane (ormai sedicenne e peraltro apparso dotato di un grado di maturità anche superiore a quello ordinariamente riscontrabile in ragazzi della sua età), nel palesare un'elevata capacità di discernimento, ha ribadito le motivazioni del suo rifiuto nei confronti della figura paterna, ascrivendole a dinamiche del tutto interne al suo rapporto con lo ed escludendo (in coerenza con l'apparato Pt_1
probatorio di natura documentale emergente dagli atti e coerentemente con le osservazioni e valutazioni del C.T.U. nominato in primo grado) ogni responsabilità della madre nella maturazione di tale sua scelta. Ad ogni modo, non risultano ascrivibili al reclamante condotte ovvero atteggiamenti valutabili ai fini di una trasformazione del regime di affidamento del figlio da condiviso ad esclusivo.
Sulla base di tutto quanto sopra osservato, opina la Corte come non possano attuarsi, come invece domandato dal reclamante, ulteriori interventi tesi a propiziare la ripresa degli incontri padre-figlio, stante l'ostinato ed irretrattabile rifiuto di;
anzi, tenuto anche conto Per_1 dell'età non più infantile del ragazzo e del suo grado di maturazione, non sembra opportuno mantenere la previsione di un calendario di incontri protetti in spazio neutro padre-figlio stabilita con relativa delega ai Servizi Sociali nell'ordinanza del Tribunale di Avellino oggetto di impugnazione nonché quella concernente il percorso di sostegno psicologico a beneficio del giovane, al quale ha deciso definitivamente di non prendere più parte;
in tal Per_1
modo, il mantenimento dei rapporti padre-figlio dovrà essere lasciato alla libera discrezione del minore, secondo tempi e modi eventualmente da concordarsi con il genitore.
E' acquisito in giurisprudenza, invero, che “i provvedimenti impositivi di visite incontri e rapporti non rispondono all'interesse del minore ad una effettiva e proficua bigenitorialità ed ad una crescita sana ed equilibrata, né sono concretamente funzionali all'attuazione di quel diritto del genitore al mantenimento del legame con i figli, risultando, anzi, in quanto imposti e non frutto di una spontanea rielaborazione relazionale, controproducenti e pregiudiziali al recupero di una serena relazione padre/madre-figlio” (Cass., sentenza n. 11170 del
23.04.2019).
Analogamente, si è osservato che il mantenimento di rapporti significativi genitore-figlio “non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino attraverso un'imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicchè nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento ex art. 336 bis c.c.” (Cass., sentenza n.
2881 del 31.01.2023).
Per le medesime ragioni sora esplicitate, deve ritenersi insussistente la ratio monitoria e preventiva sottesa alla pronuncia degli invocati provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., sicchè va rigettata la richiesta del reclamante di ammonire al rispetto delle CP_1
disposizioni della sentenza di divorzio relative alla disciplina dei rapporti padre-figlio, di condannare la controparte al risarcimento del danno in favore del reclamante e del figlio e di irrogare la sanzione amministrativa di legge nella massima misura.
Alcuna riduzione, poi, può disporsi in ordine alla misura dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio dovuto dallo , aumentato ad euro 200,00 al mese (oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie) dal Tribunale di Avellino sulla base della constatazione dell'aumento delle esigenze di vita del minore parallelamente alla sua crescita. E' noto, invero, che, relativamente all'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità finanche uno stato di eventuale disoccupazione del genitore - soprattutto se giovane ed abile al lavoro - non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali, ad esempio proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza (pensioni rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma altresì persiste;
ed invero, l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147, 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione né con la detenzione, né addirittura con la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale. Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147, 148 e 160 del codice civile (norma - quest'ultima - che sancisce la indisponibilità di diritti e doveri correlati al matrimonio e tra di essi sicuramente quelli inerenti alla normale cura morale e materiale dei figli). Di poi, in ordine al quantum, soccorrono i criteri contenuti nel novellato articolo 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'articolo 155, comma quarto, del codice civile.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, va in primo luogo tenuto conto dell'età dei figli, dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e - dunque - dell'inevitabile incremento delle esigenze connesse alle spese per il loro mantenimento (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 4811 dell'1.03.2018; Cass., n. 21273 del 18.09.2013; Cass.,
n. 23630 del 2009; Cass., n. 23411 del 2009; Cass., sentenza n. 17055 del 03.08.2007;
Cass., n. 10119 del 2006).
All'uopo, vanno considerati anche i tempi di presenza della prole presso i rispettivi genitori e dunque l'effettivo impegno degli stessi nella cura dei figli (Cass., ordinanza n. 4811 dell'1.03.2018; Cass., n. 17089 del 10.07.2013).
Ciò posto, va osservato come nel caso in esame: 1) alcun impedimento osti al reperimento di un'occupazione lavorativa da parte dello;
2) le esigenze di vita - sensibilmente Pt_1 aumentate per il solo progredire dell'età - vadano tenute in debito conto anche a prescindere da qualsivoglia domanda di parte;
3) il minore vive con la madre, il compagno della medesima e la figlia avuta dalla coppia, sicchè alcuna spesa sostiene lo a titolo di Pt_1 mantenimento diretto;
4) l'importo dell'assegno stabilito in primo grado è oggettivamente minimale alla luce delle esigenze di vita del minore e del tutto congruo rispetto alla giurisprudenza di questa Corte. Vanno, dunque, confermati i provvedimenti assunti dal Tribunale di Avellino sul piano economico.
4. La peculiarità delle questioni trattate - involgenti anche vicende sopravvenute - e la delicatezza degli interessi coinvolti giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Presidente
(dott. Antonio Di Marco)