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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/06/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 624/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato il [...] a [...] e RT C.F._1 residente a [...]del Lario (LC), sentiero Carbé n. 3b, con il patrocinio dell'avv. ELENA
BARRA,
e
(C.F. , nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Mandello del Lario (LC), sentiero Carbé n. 3b, con il patrocinio dell'avv. STEFANO DI DONNA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
I ricorrenti, […]CHIEDONO cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
I coniugi ut supra rappresentati, difesi e domiciliati RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, […] voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto.
2- I figli maggiorenni e continuano a vivere con il padre nella casa coniugale sita in Per_1 Per_2
Mandello del Lario, Sentiero Carbè 3/B. 3- La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , resta assegnata al medesimo RT unitamente a tutti gli arredi ed alle suppellettili, nella sua qualità di genitore con cui vive prevalentemente la figlia , non ancora economicamente indipendente, ed il figlio Per_2 Per_1
4- La signora dà atto di aver già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi beni ed Parte_2 effetti personali e di non avere quindi, a tale titolo, più nulla a che pretendere. La signora Pt_2 si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro e non oltre 30 giorni dalla data
[...] del deposito del presente atto.
5- Il signor si fa carico del mantenimento ordinario in forma diretta della figlia RT
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e si impegna a sostenere al Per_2
100% le spese straordinarie nell'interesse della figlia. La signora provvederà al Parte_2 mantenimento ordinario della figlia in forma diretta per il tempo in cui la figlia starà con Per_2 lei.
6- L'assegno unico per la figlia e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto a Per_2 sostegno della prole, verrà percepito al 100% dal padre che si fa carico anche delle spese straordinarie della figlia al 100%.
7- Il signor è disponibile a farsi carico, in via esclusiva, di sostenere economicamente RT il figlio maggiorenne e da poco economicamente indipendente, per tutto quanto dovesse Per_1 rendersi necessario in relazione alle esigenze del ragazzo non coperte dalle sue entrate.
8- La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Parte_2 mantenimento e/o alimenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito concordatario RT Parte_2 il 7.10.2000 a Lecco (LC) e dalla loro unione sono nati i figli (a Lecco, il Persona_3
30.1.2004), maggiorenne e da poco economicamente indipendente, e (nata a Persona_4
Lecco, il 25.3.2006), maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18.4.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno RT Parte_2 contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco (LC), il 7.10.2000, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero
142;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 624/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato il [...] a [...] e RT C.F._1 residente a [...]del Lario (LC), sentiero Carbé n. 3b, con il patrocinio dell'avv. ELENA
BARRA,
e
(C.F. , nata il [...] a [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Mandello del Lario (LC), sentiero Carbé n. 3b, con il patrocinio dell'avv. STEFANO DI DONNA;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
I ricorrenti, […]CHIEDONO cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
I coniugi ut supra rappresentati, difesi e domiciliati RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, […] voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1- I coniugi vivranno separati con impegno al reciproco rispetto.
2- I figli maggiorenni e continuano a vivere con il padre nella casa coniugale sita in Per_1 Per_2
Mandello del Lario, Sentiero Carbè 3/B. 3- La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor , resta assegnata al medesimo RT unitamente a tutti gli arredi ed alle suppellettili, nella sua qualità di genitore con cui vive prevalentemente la figlia , non ancora economicamente indipendente, ed il figlio Per_2 Per_1
4- La signora dà atto di aver già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi beni ed Parte_2 effetti personali e di non avere quindi, a tale titolo, più nulla a che pretendere. La signora Pt_2 si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica entro e non oltre 30 giorni dalla data
[...] del deposito del presente atto.
5- Il signor si fa carico del mantenimento ordinario in forma diretta della figlia RT
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e si impegna a sostenere al Per_2
100% le spese straordinarie nell'interesse della figlia. La signora provvederà al Parte_2 mantenimento ordinario della figlia in forma diretta per il tempo in cui la figlia starà con Per_2 lei.
6- L'assegno unico per la figlia e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto a Per_2 sostegno della prole, verrà percepito al 100% dal padre che si fa carico anche delle spese straordinarie della figlia al 100%.
7- Il signor è disponibile a farsi carico, in via esclusiva, di sostenere economicamente RT il figlio maggiorenne e da poco economicamente indipendente, per tutto quanto dovesse Per_1 rendersi necessario in relazione alle esigenze del ragazzo non coperte dalle sue entrate.
8- La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Parte_2 mantenimento e/o alimenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito concordatario RT Parte_2 il 7.10.2000 a Lecco (LC) e dalla loro unione sono nati i figli (a Lecco, il Persona_3
30.1.2004), maggiorenne e da poco economicamente indipendente, e (nata a Persona_4
Lecco, il 25.3.2006), maggiorenne non economicamente indipendente.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18.4.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n.
898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno RT Parte_2 contratto matrimonio con rito concordatario a Lecco (LC), il 7.10.2000, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2000, parte II, serie A, numero
142;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada