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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14394/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14394/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SIMONE BERGAMINI AR
OPPONENTE contro
ià con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. LORENZO MILANESI
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito , ha interposto tempestiva opposizione avverso il AR AR decreto ingiuntivo n. 4900/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2020 in favore di già (di seguito Controparte_1 Controparte_2 CP_2
per la somma di 26.000,00 euro, oltre le spese di procedura liquidate in 850,00 euro
[...] per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 31.1.2018 le parti sottoscrivevano una scrittura privata mediante la quale pattuivano il subingresso dell'opponente-You nella gestione dell'attività sportiva esercitata in Pt_1
Montichiari, dietro corrispettivo di 248.700,00 euro.
Il suddetto accordo avrebbe dovuto consentire all'opposta-Movimento Funzionale di risollevare le sorti della palestra facendosi affiancare dalla nella gestione dell'attività e AR
1 subentrando nel contratto di locazione di immobile nei confronti della proprietaria Remedello
Nuova s.r.l.
Deduceva che dal mese di giugno 2018 l'opposta si sarebbe resa inadempiente, continuando a gestire la palestra in modo autonomo senza rispettare le indicazioni operative pervenute dalla ed inoltre, avrebbe trattenuto gli incassi relativi all'attività di crossfit e personal AR trainer e avrebbe privato l'opponente di qualsiasi incasso a partire da giugno 2018 sino alla fine dell'anno, allorquando quest'ultima abbandonava la palestra.
Deduceva di aver corrisposto le prime quattro rate del corrispettivo pattuito per euro 27.000,00 oltre ad aver sostenuto delle spese extra contratto per 49.000,00 euro relative a costi per trasporti, installazione hardware e software, pubblicità, consulenti e manager (doc.3).
In data 28.9.2018 l'opposta-Movimento Funzionale comunicava la risoluzione unilaterale del contratto e, in data 30.9.2018 l'opponente ribadiva la scarsa redditività degli impianti e la propria disponibilità a cercare una soluzione per proseguire il rapporto.
Deduceva che l'accordo del 31.1.20218 sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto e peraltro, prevederebbe delle clausole penali manifestatamente sproporzionate e vessatorie in caso di risoluzione anticipata prima dei 24 mesi.
Deduceva che il doc. 6 di cui al fascicolo monitorio prodotto da parte opposta quale ricognizione di debito, non sarebbe stato predisposto dalla e non sarebbe neppure sottoscritto da AR quest'ultima.
Chiedeva in via preliminare: rigettare ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto ne deriverebbe un grave pregiudizio per la stessa poiché potrebbe comportare una drastica perdita della clientela e delle opportunità lavorative per il futuro.
In via principale e di merito: dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione.
In via subordinata, sempre nel merito: accertato l'inadempimento da parte di
[...]
in relazione alla scrittura privata per cui è causa, compensare quanto da essa CP_2 dovuto con l'importo azionato monitoriamente e dichiararsi l'opponente debitrice nei suoi confronti della diversa somma che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, e conseguentemente condannarla a pagare in favore di le Controparte_2 somme che risulteranno dovute.
In via riconvenzionale: accertati gli inadempimenti posti in essere dalla convenuta opposta nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa e le maggiori spese sostenute da AR
, soprattutto a seguito dell'interruzione dello stesso, tenuto conto della gravità delle condotte
[...] di e di tutte le circostanze peculiari del caso concreto per i motivi di Controparte_2 cui in narrativa, condannare la stessa alla ripetizione dell'indebito percepito e in ogni caso al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice opponente
[...]
, nella misura che venisse accertata in corso di causa da liquidarsi se del caso in via AR
2 equitativa, eventualmente compensando tale credito con quello che all'esito dell'istruttoria dovesse risultare dovuto alla parte opposta, con condanna di quest'ultima alla differenza.
Movimento Funzionale, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva la determinatezza del contratto de quo e che l'opponente avrebbe identificato il sinallagma contrattuale come peraltro avrebbe già fatto mediante lettera del 9.10.2018.
Esponeva altresì che parte opponente non avrebbe indicato le clausole penali sulle quali fondare l'asserita nullità o annullabilità della scrittura privata intercorsa tra le parti.
Deduceva che l'accordo sarebbe consistito in una forma di collaborazione e non di affiancamento, poiché le due entità sportive avrebbero gestito settori di attività della palestra differenti.
Contestava l'assunto di parte opponente secondo cui l'attività di crossfit e personal trainer sarebbe stata incassata indebitamente dall'opposta poiché dalla relativa clausola si legge
“saranno esclusi di pagare tale canone i sig. e per tutta la CP_3 CP_4 dilazione di pagamento”.
Deduceva altresì che alcun inadempimento potrebbe imputarsi alla stessa in quanto l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Esponeva inoltre che dalla comunicazione pervenuta il 18.7.2018 si evincerebbe che da giugno
2018 la palestra non era gestita solo dall'opposta, come sostenuto da parte opponente, infatti, tale comunicazione dimostrerebbe che a luglio 2018 il sig. e MA AI, Controparte_5 dipendente dell'opponente avevano la direzione della palestra.
Contestava il doc. 5 prodotto dall'opponente poiché riporterebbe nominativi che non figurerebbero quali clienti della palestra e peraltro, non dimostrerebbe alcuna irregolarità da parte dei soci dell'opposta.
Deduceva che sarebbe intervenuta la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c., poiché in data 28.9.2018 l'opposta, a fronte dell'ingente debito maturato dall'opponente le avrebbe comunicato la risoluzione del contratto de quo, peraltro ribadita in data 5.10.2018.
Esponeva in ultimo che l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito mediante la comunicazione del 30.9.2018 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto inammissibili ed improcedibili, dando atto dell'intervenuta risoluzione in data 28.9.2018 ai sensi dell'art. 1456
c.c. del contratto 31.1.2018, dando atto del riconoscimento di debito del 30.9.2018 e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4900/2020.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accertamento del riconoscimento di debito del
30.9.2018, dando atto dell'intervenuta risoluzione del contratto de quo, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di 26.000,000 euro pari alle mensilità non corrisposte per i mesi di
3 giugno, luglio, agosto e settembre 2018 o, il maggiore o minor importo che venisse accertato in corso di causa.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevato che “ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione, è necessario che sussista il ragionevole fumus del credito, dovendosi indagare sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
ritenuto che
, nel caso di specie, tale “adeguatezza” della prova dei fatti costitutivi del credito è stata fornita in quanto la documentazione comprende anche i documenti sub. doc. 6 e 15 di parte opponente ed anche considerato che i motivi posti a fondamento dell'opposizione non appaiono fondati su prova scritta o di pronta soluzione”.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed interrogatorio formale di entrambe le parti.
Successivamente è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 31.1.2018 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Nello specifico, tale accordo prevedeva “a) Che le parti vogliono addivenire ad una collaborazione della durata di 36 mesi, irrevocabile salvo gravi motivi, finalizzata a favorire lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte di e di Controparte_2 in compresenza nella medesima struttura ubicata in Montichiari (Bs) Via AR
Brescia n. 128…” e ciò al fine di “b) … favorire il subingresso di nella AR gestione, affinché la stessa possa esercitare in via esclusiva l'attività AR sportiva dilettantistica nella struttura… dal momento in cui avrà Controparte_2 incassato il corrispettivo di € 248.700,00”.
Le modalità di pagamento venivano concordate mediante trentasei rate di 6.800,00 euro ciascuna da pagarsi a decorrere dal 1.2.2018 mediante incasso dei corrispettivi dei tesseramenti e quote che gli utenti della palestra avrebbero versato direttamente alla opposta fino alla concorrenza della somma della rata.
Il suddetto accordo prevedeva inoltre, che le attrezzature di Movimento Funzionale elencate nell'Allegato A) sarebbero state cedute all'opponente al termine dei trentasei mesi di collaborazione dietro versamento di ulteriori 3.900,00 euro ed era previsto il rimborso di altre somme meglio descritte nella scrittura privata da effettuarsi direttamente dalla opponente. Si prevedeva, altresì, che avrebbe incassato in aggiunta al corrispettivo “il Controparte_2
100% dei corrispettivi delle quote dei pacchetti “personal”.
4 Risulta inconferente e destituita di fondamento la tesi dell'opponente relativa alla genesi dei fatti che hanno portato alla stipula del contratto de quo. riteneva di essere stata trascinata AR dall'opposta in un'operazione contrattuale predisposta unilateralmente da quest'ultima. Tale assunto non coglie nel segno anche alla luce del fatto che le trattative precontrattuali sono durate alcuni mesi, come confermato dalla teste la quale ha dichiarato “la trattativa Testimone_1 si è prolungata, vi sono stati vari incontri e scambi di vedute” e che entrambe le parti sono state assistite da professionisti del settore contabile-commerciale-sportivo pertanto, l'opponente aveva a disposizione tutti gli strumenti economico giuridici utili al fine di valutare la convenienza dell'operazione che stava per effettuare. ha altresì eccepito che l'opposta avrebbe violato gli accordi in quanto avrebbe AR trattenuto gli introiti derivanti dall'attività di crossfit e personal trainer non corrispondendole il canone mensile di 250 euro o di 10 euro a prestazione per ogni istruttore dell'opposta che utilizzava la struttura con la formula “personal”. Tale assunto risulta sfornito di allegazione probatoria inoltre, la clausola contrattuale relativa al corrispettivo è dirimente sul punto, in quanto dalla stessa si evince “saranno esclusi dall'obbligo di pagare tale canone i sig.ri CP_3
e per tutta la dilazione di pagamento” pertanto, né
[...] CP_4 CP_2
e neppure i sig.ri unici soci dell'opposta e unici soggetti operanti all'interno
[...] CP_3 della palestra per conto di quest'ultima erano tenuti a corrispondere alcunché all'opponente.
Parte opponente deduceva altresì l'indeterminatezza e la nullità o annullabilità della scrittura privata del 31.1.2018.
Tale assunto non coglie nel segno in primo luogo poiché, non si rileva alcuna indeterminatezza contrattuale nel caso di specie difatti, dal tenore letterale della scrittura privata del 31.1.2018, si evince una puntuale definizione dell'oggetto del rapporto, consistente in una collaborazione tra le parti all'interno della medesima struttura, volta al futuro subentro esclusivo dell'opponente nella gestione con previsione di rimborsi spese sostenuti dall'opposta e cessione delle attrezzature della stessa dopo 36 mesi. In secondo luogo, non ci sono profili dai quali si possa desumere la nullità o annullabilità della scrittura privata de qua difatti, parte opponente a sostegno di tale assunto richiama delle asserite “clausole penali” poiché sproporzionate e non oggetto di trattativa tra le parti e quindi, vessatorie.
Si evidenzia che tale eccezione è stata genericamente sollevata dall'opponente difatti, non ha provveduto a identificare le suddette clausole e, in ogni caso, si tratterebbe eventualmente di una nullità parziale poiché riguarderebbe soltanto le singole clausole e non inficerebbe pertanto,
l'intero rapporto contrattuale ed in ogni caso si tratta di clausole nemmeno azionate.
Mediante comunicazione del 30.9.2018, l'opponente inviava all'opposta due bozze di proposta di accordo transattivo volte alla modifica del rapporto di collaborazione già in essere tra le società nelle quali veniva dato atto “… che è in corso un contratto… e che sono maturate 8 rate di cui corrisposte 4 da 6.500,00 euro per complessivi 26.000,00” (doc. 6 fascicolo monitorio).
5 È evidente che il suddetto documento costituisce una ricognizione di debito in favore dell'opposta per l'importo di 26.000,00 euro, relativo alle quattro rate maturate e non corrisposte.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che “il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, anche se non esplicita, implichi in modo univoco l'ammissione dell'altrui diritto. Tale è, ad esempio, la richiesta di dilazione del pagamento del debito, senza contestazione del relativo importo” (Cass. sent. n. 1405/1985).
Parte opponente eccepiva altresì l'inadempimento dell'opposta, sostenendo che a partire da giugno 2018 l'attività della palestra sarebbe stata gestita unicamente da quest'ultima, la quale non le avrebbe consentito alcun incasso da giugno sino a settembre 2018. Si rileva in primo luogo che, l'opponente non ha fornito alcuna allegazione probatoria atta a dimostrare tale circostanza difatti, ha prodotto una copia del registro di cassa 2018 (doc. 5 parte opponente) dalla quale non si evince alcuna irregolarità attuata dai soci dell'opposta, tuttavia, tale documento è stato tempestivamente contestato dall'opposta poiché unilateralmente predisposto da e AR contenente dati incorretti. In secondo luogo, tale assunto appare sconfessato dalla mail dell'11.7.2018 (doc. 4 parte opponente) dalla quale evince che a luglio 2018 il sig. e il CP_5 sig. AIa, dipendente dell'opponente, erano nel pieno possesso e facoltà di direzione della palestra.
Inoltre, dalla mail del 23.8.2018 si desume che ad agosto 2018 la palestra era ancora gestita da
(doc. 21 parte opposta) peraltro, quest'ultima non ha sollevato alcuna contestazione AR
o rimostranza nei confronti dell'opposta per tutta la durata del rapporto, neppure a seguito della ricezione della risoluzione del contratto, avvenuta in data 28.9.2018, al contrario, mediante la mail del 30.9.2018 l'opponente dichiarava “cercherei di non risolvere completamente l'accordo ma rimodificarlo, lasciando comunque ai signori le redini delle operazioni e CP_3 prendendoci altri mesi di collaborazione per portare a termine il lavoro fatto fino ad ora” e ancora “ invito i sig.ri a partecipare al corso di giovedì a Seriate cosi da presentargli il CP_3 nuovo programma ed il professionista che ci sta assistendo” ciò a riprova dell'apprezzamento per l'attività svolta dai titolari dell'opposta.
Parimenti infondata appare la doglianza di parte opponente secondo la quale le attrezzature di cui all'allegato A) del contratto del 31.1.2018 si sarebbero rivelate usurate e ciò avrebbe portato la stessa a provvedere ad un'integrazione dell'attrezzatura sportiva mediante la stipula di un contratto di noleggio con la VCTC, il quale prevedeva un canone mensile di 2.000,00 euro, importo che sarebbe stato corrisposto dall'opponente da giugno a novembre 2018 senza usufruire delle attrezzature poiché a partire da giugno 2018 ne avrebbe usufruito solo l'opposta.
Anzitutto, appare inverosimile che l'opponente non avesse visionato l'attrezzatura sportiva prima della conclusione del contratto de quo, peraltro, tale circostanza risulta smentita dalla scrittura privata del 31.1.2018, dalla quale si evince che l'opposta metteva a disposizione l'attrezzatura
6 sportiva in favore dell'opponente con successiva cessione della stessa a e non AR viceversa. A corroborare tale assunto vi è la pec del 28.9.2018 mediante la quale l'opposta comunicava la risoluzione del contratto e richiedeva all'opponente di provvedere all'asportazione dei macchinari in uso alla stessa presso la palestra, inoltre, mediante pec del 31.10.2018 l'opposta contestava l'utilizzo dei macchinari dell'opponente, rigettando la richiesta di VCTC relativa al pagamento del canone di noleggio ed inoltre, indicava la data del 10.11.2018 per il ritiro dell'attrezzatura. Si osserva anche che parte opponente ha prodotto delle fatture a fondamento delle spese sostenute per il suddetto contratto di noleggio (doc. 10 parte opponente) ma tali fatture non sono riferibili all'opposta poiché riguardano il noleggio per attrezzature e utilizzo del marchio per varie palestre gestite dalla Peraltro, l'opponente non ha fornito alcuna AR prova atta a dimostrare di aver sostenuto i costi ivi riportati, non avendo comprovato l'avvenuto pagamento delle suddette fatture. Si rileva altresì che, in seguito al ritiro dell'attrezzatura, le parti sottoscrivevano una dichiarazione mediante la quale l'opponente e la VCTC dichiaravano di non aver nulla più da pretendere dall'opposta (doc. 15 parte opposta).
Risultano altresì prive di supporto probatorio le spese asseritamente sostenute dall'opponente per lo svolgimento dell'attività di marketing e pubblicità, peraltro non concordate contrattualmente con l'opposta.
Mediante pec del 28.9.2018 l'opposta comunicava all'opponente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come previsto dalla clausola n. 4 del contratto in essere tra le parti, la quale stabiliva “il mancato pagamento totale o parziale dei canoni contrattualmente stabiliti, così pure l'impossibilità di incassare i corrispettivi da quote di tesseramento entro i termini pattuiti nella presente scrittura privata rappresenterà tra l'altro, inadempimento grave, legittimando Movimento Funzionale a ritenere risolto il contratto con effetto immediato ai sensi dell' art 1456 c.c. per fatto e colpa di con diritto di ritenzione di tutti i canoni AR
e rate pagate fino al momento della risoluzione del contratto”.
Ciò posto, risulta pacifica l'intervenuta risoluzione del contratto del 31.1.2018 stante l'ingente debito maturato dall'opponente nei confronti dell'opposta, peraltro, la risoluzione veniva ribadita mediante pec del 5.10.2018 con la quale l'opposta contestava le deduzioni sollevate dall'opponente in data 30.9.2018 e 4.10.2018.
Anche le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
In particolare, il teste ha confermato che dal 1.2.2018 tutti i collaboratori Testimone_2 sportivi già di venivano ingaggiati con contratto di collaborazione Controparte_2 sportiva da come previsto dal contratto del 31.1.2018, ha altresì dichiarato che nel AR mese di ottobre 2018 riceveva lettera di recesso dal rapporto di collaborazione sportiva in essere con e che, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione sportiva con You AR
7 Fitness, veniva ingaggiato da che si accollava anche il pagamento delle Controparte_2 competenze arretrate maturate e non corrisposte presso fino a settembre 2018. AR
Particolarmente rilevante appare la testimonianza della commercialista la quale Testimone_1 ha dichiarato che vi era stato un incontro presso il proprio studio tra i sig.ri e il sig. CP_3
in occasione del quale “il sig. aveva riconosciuto il debito della CP_5 CP_5 AR non ricordo con esattezza l'importo. In tale occasione non si è raggiunta una soluzione transattiva”.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro, corroborata dalle risultanze istruttorie.
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico non avendo fornito allegazione specifica e un adeguato supporto probatorio atto a comprovare l'inadempimento dell'opposta e i danni asseritamente patiti a causa di tale inadempimento.
Conclusivamente, rilevato l'inadempimento dell'opponente, risulta legittima la richiesta monitoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento in proprio favore della somma di
26.000,00 euro.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4900/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 11 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14394/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SIMONE BERGAMINI AR
OPPONENTE contro
ià con il Controparte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. LORENZO MILANESI
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito , ha interposto tempestiva opposizione avverso il AR AR decreto ingiuntivo n. 4900/2020 emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.11.2020 in favore di già (di seguito Controparte_1 Controparte_2 CP_2
per la somma di 26.000,00 euro, oltre le spese di procedura liquidate in 850,00 euro
[...] per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 31.1.2018 le parti sottoscrivevano una scrittura privata mediante la quale pattuivano il subingresso dell'opponente-You nella gestione dell'attività sportiva esercitata in Pt_1
Montichiari, dietro corrispettivo di 248.700,00 euro.
Il suddetto accordo avrebbe dovuto consentire all'opposta-Movimento Funzionale di risollevare le sorti della palestra facendosi affiancare dalla nella gestione dell'attività e AR
1 subentrando nel contratto di locazione di immobile nei confronti della proprietaria Remedello
Nuova s.r.l.
Deduceva che dal mese di giugno 2018 l'opposta si sarebbe resa inadempiente, continuando a gestire la palestra in modo autonomo senza rispettare le indicazioni operative pervenute dalla ed inoltre, avrebbe trattenuto gli incassi relativi all'attività di crossfit e personal AR trainer e avrebbe privato l'opponente di qualsiasi incasso a partire da giugno 2018 sino alla fine dell'anno, allorquando quest'ultima abbandonava la palestra.
Deduceva di aver corrisposto le prime quattro rate del corrispettivo pattuito per euro 27.000,00 oltre ad aver sostenuto delle spese extra contratto per 49.000,00 euro relative a costi per trasporti, installazione hardware e software, pubblicità, consulenti e manager (doc.3).
In data 28.9.2018 l'opposta-Movimento Funzionale comunicava la risoluzione unilaterale del contratto e, in data 30.9.2018 l'opponente ribadiva la scarsa redditività degli impianti e la propria disponibilità a cercare una soluzione per proseguire il rapporto.
Deduceva che l'accordo del 31.1.20218 sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto e peraltro, prevederebbe delle clausole penali manifestatamente sproporzionate e vessatorie in caso di risoluzione anticipata prima dei 24 mesi.
Deduceva che il doc. 6 di cui al fascicolo monitorio prodotto da parte opposta quale ricognizione di debito, non sarebbe stato predisposto dalla e non sarebbe neppure sottoscritto da AR quest'ultima.
Chiedeva in via preliminare: rigettare ogni istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto ne deriverebbe un grave pregiudizio per la stessa poiché potrebbe comportare una drastica perdita della clientela e delle opportunità lavorative per il futuro.
In via principale e di merito: dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione.
In via subordinata, sempre nel merito: accertato l'inadempimento da parte di
[...]
in relazione alla scrittura privata per cui è causa, compensare quanto da essa CP_2 dovuto con l'importo azionato monitoriamente e dichiararsi l'opponente debitrice nei suoi confronti della diversa somma che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa, e conseguentemente condannarla a pagare in favore di le Controparte_2 somme che risulteranno dovute.
In via riconvenzionale: accertati gli inadempimenti posti in essere dalla convenuta opposta nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa e le maggiori spese sostenute da AR
, soprattutto a seguito dell'interruzione dello stesso, tenuto conto della gravità delle condotte
[...] di e di tutte le circostanze peculiari del caso concreto per i motivi di Controparte_2 cui in narrativa, condannare la stessa alla ripetizione dell'indebito percepito e in ogni caso al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice opponente
[...]
, nella misura che venisse accertata in corso di causa da liquidarsi se del caso in via AR
2 equitativa, eventualmente compensando tale credito con quello che all'esito dell'istruttoria dovesse risultare dovuto alla parte opposta, con condanna di quest'ultima alla differenza.
Movimento Funzionale, ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva la determinatezza del contratto de quo e che l'opponente avrebbe identificato il sinallagma contrattuale come peraltro avrebbe già fatto mediante lettera del 9.10.2018.
Esponeva altresì che parte opponente non avrebbe indicato le clausole penali sulle quali fondare l'asserita nullità o annullabilità della scrittura privata intercorsa tra le parti.
Deduceva che l'accordo sarebbe consistito in una forma di collaborazione e non di affiancamento, poiché le due entità sportive avrebbero gestito settori di attività della palestra differenti.
Contestava l'assunto di parte opponente secondo cui l'attività di crossfit e personal trainer sarebbe stata incassata indebitamente dall'opposta poiché dalla relativa clausola si legge
“saranno esclusi di pagare tale canone i sig. e per tutta la CP_3 CP_4 dilazione di pagamento”.
Deduceva altresì che alcun inadempimento potrebbe imputarsi alla stessa in quanto l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo.
Esponeva inoltre che dalla comunicazione pervenuta il 18.7.2018 si evincerebbe che da giugno
2018 la palestra non era gestita solo dall'opposta, come sostenuto da parte opponente, infatti, tale comunicazione dimostrerebbe che a luglio 2018 il sig. e MA AI, Controparte_5 dipendente dell'opponente avevano la direzione della palestra.
Contestava il doc. 5 prodotto dall'opponente poiché riporterebbe nominativi che non figurerebbero quali clienti della palestra e peraltro, non dimostrerebbe alcuna irregolarità da parte dei soci dell'opposta.
Deduceva che sarebbe intervenuta la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c., poiché in data 28.9.2018 l'opposta, a fronte dell'ingente debito maturato dall'opponente le avrebbe comunicato la risoluzione del contratto de quo, peraltro ribadita in data 5.10.2018.
Esponeva in ultimo che l'opponente avrebbe riconosciuto il proprio debito mediante la comunicazione del 30.9.2018 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale, respingere l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto inammissibili ed improcedibili, dando atto dell'intervenuta risoluzione in data 28.9.2018 ai sensi dell'art. 1456
c.c. del contratto 31.1.2018, dando atto del riconoscimento di debito del 30.9.2018 e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4900/2020.
In via subordinata, nell'ipotesi di mancato accertamento del riconoscimento di debito del
30.9.2018, dando atto dell'intervenuta risoluzione del contratto de quo, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di 26.000,000 euro pari alle mensilità non corrisposte per i mesi di
3 giugno, luglio, agosto e settembre 2018 o, il maggiore o minor importo che venisse accertato in corso di causa.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevato che “ai fini della concedibilità della provvisoria esecuzione, è necessario che sussista il ragionevole fumus del credito, dovendosi indagare sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
ritenuto che
, nel caso di specie, tale “adeguatezza” della prova dei fatti costitutivi del credito è stata fornita in quanto la documentazione comprende anche i documenti sub. doc. 6 e 15 di parte opponente ed anche considerato che i motivi posti a fondamento dell'opposizione non appaiono fondati su prova scritta o di pronta soluzione”.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed interrogatorio formale di entrambe le parti.
Successivamente è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
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Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da una scrittura privata intercorsa tra le parti in data 31.1.2018 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Nello specifico, tale accordo prevedeva “a) Che le parti vogliono addivenire ad una collaborazione della durata di 36 mesi, irrevocabile salvo gravi motivi, finalizzata a favorire lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da parte di e di Controparte_2 in compresenza nella medesima struttura ubicata in Montichiari (Bs) Via AR
Brescia n. 128…” e ciò al fine di “b) … favorire il subingresso di nella AR gestione, affinché la stessa possa esercitare in via esclusiva l'attività AR sportiva dilettantistica nella struttura… dal momento in cui avrà Controparte_2 incassato il corrispettivo di € 248.700,00”.
Le modalità di pagamento venivano concordate mediante trentasei rate di 6.800,00 euro ciascuna da pagarsi a decorrere dal 1.2.2018 mediante incasso dei corrispettivi dei tesseramenti e quote che gli utenti della palestra avrebbero versato direttamente alla opposta fino alla concorrenza della somma della rata.
Il suddetto accordo prevedeva inoltre, che le attrezzature di Movimento Funzionale elencate nell'Allegato A) sarebbero state cedute all'opponente al termine dei trentasei mesi di collaborazione dietro versamento di ulteriori 3.900,00 euro ed era previsto il rimborso di altre somme meglio descritte nella scrittura privata da effettuarsi direttamente dalla opponente. Si prevedeva, altresì, che avrebbe incassato in aggiunta al corrispettivo “il Controparte_2
100% dei corrispettivi delle quote dei pacchetti “personal”.
4 Risulta inconferente e destituita di fondamento la tesi dell'opponente relativa alla genesi dei fatti che hanno portato alla stipula del contratto de quo. riteneva di essere stata trascinata AR dall'opposta in un'operazione contrattuale predisposta unilateralmente da quest'ultima. Tale assunto non coglie nel segno anche alla luce del fatto che le trattative precontrattuali sono durate alcuni mesi, come confermato dalla teste la quale ha dichiarato “la trattativa Testimone_1 si è prolungata, vi sono stati vari incontri e scambi di vedute” e che entrambe le parti sono state assistite da professionisti del settore contabile-commerciale-sportivo pertanto, l'opponente aveva a disposizione tutti gli strumenti economico giuridici utili al fine di valutare la convenienza dell'operazione che stava per effettuare. ha altresì eccepito che l'opposta avrebbe violato gli accordi in quanto avrebbe AR trattenuto gli introiti derivanti dall'attività di crossfit e personal trainer non corrispondendole il canone mensile di 250 euro o di 10 euro a prestazione per ogni istruttore dell'opposta che utilizzava la struttura con la formula “personal”. Tale assunto risulta sfornito di allegazione probatoria inoltre, la clausola contrattuale relativa al corrispettivo è dirimente sul punto, in quanto dalla stessa si evince “saranno esclusi dall'obbligo di pagare tale canone i sig.ri CP_3
e per tutta la dilazione di pagamento” pertanto, né
[...] CP_4 CP_2
e neppure i sig.ri unici soci dell'opposta e unici soggetti operanti all'interno
[...] CP_3 della palestra per conto di quest'ultima erano tenuti a corrispondere alcunché all'opponente.
Parte opponente deduceva altresì l'indeterminatezza e la nullità o annullabilità della scrittura privata del 31.1.2018.
Tale assunto non coglie nel segno in primo luogo poiché, non si rileva alcuna indeterminatezza contrattuale nel caso di specie difatti, dal tenore letterale della scrittura privata del 31.1.2018, si evince una puntuale definizione dell'oggetto del rapporto, consistente in una collaborazione tra le parti all'interno della medesima struttura, volta al futuro subentro esclusivo dell'opponente nella gestione con previsione di rimborsi spese sostenuti dall'opposta e cessione delle attrezzature della stessa dopo 36 mesi. In secondo luogo, non ci sono profili dai quali si possa desumere la nullità o annullabilità della scrittura privata de qua difatti, parte opponente a sostegno di tale assunto richiama delle asserite “clausole penali” poiché sproporzionate e non oggetto di trattativa tra le parti e quindi, vessatorie.
Si evidenzia che tale eccezione è stata genericamente sollevata dall'opponente difatti, non ha provveduto a identificare le suddette clausole e, in ogni caso, si tratterebbe eventualmente di una nullità parziale poiché riguarderebbe soltanto le singole clausole e non inficerebbe pertanto,
l'intero rapporto contrattuale ed in ogni caso si tratta di clausole nemmeno azionate.
Mediante comunicazione del 30.9.2018, l'opponente inviava all'opposta due bozze di proposta di accordo transattivo volte alla modifica del rapporto di collaborazione già in essere tra le società nelle quali veniva dato atto “… che è in corso un contratto… e che sono maturate 8 rate di cui corrisposte 4 da 6.500,00 euro per complessivi 26.000,00” (doc. 6 fascicolo monitorio).
5 È evidente che il suddetto documento costituisce una ricognizione di debito in favore dell'opposta per l'importo di 26.000,00 euro, relativo alle quattro rate maturate e non corrisposte.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che “il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, anche se non esplicita, implichi in modo univoco l'ammissione dell'altrui diritto. Tale è, ad esempio, la richiesta di dilazione del pagamento del debito, senza contestazione del relativo importo” (Cass. sent. n. 1405/1985).
Parte opponente eccepiva altresì l'inadempimento dell'opposta, sostenendo che a partire da giugno 2018 l'attività della palestra sarebbe stata gestita unicamente da quest'ultima, la quale non le avrebbe consentito alcun incasso da giugno sino a settembre 2018. Si rileva in primo luogo che, l'opponente non ha fornito alcuna allegazione probatoria atta a dimostrare tale circostanza difatti, ha prodotto una copia del registro di cassa 2018 (doc. 5 parte opponente) dalla quale non si evince alcuna irregolarità attuata dai soci dell'opposta, tuttavia, tale documento è stato tempestivamente contestato dall'opposta poiché unilateralmente predisposto da e AR contenente dati incorretti. In secondo luogo, tale assunto appare sconfessato dalla mail dell'11.7.2018 (doc. 4 parte opponente) dalla quale evince che a luglio 2018 il sig. e il CP_5 sig. AIa, dipendente dell'opponente, erano nel pieno possesso e facoltà di direzione della palestra.
Inoltre, dalla mail del 23.8.2018 si desume che ad agosto 2018 la palestra era ancora gestita da
(doc. 21 parte opposta) peraltro, quest'ultima non ha sollevato alcuna contestazione AR
o rimostranza nei confronti dell'opposta per tutta la durata del rapporto, neppure a seguito della ricezione della risoluzione del contratto, avvenuta in data 28.9.2018, al contrario, mediante la mail del 30.9.2018 l'opponente dichiarava “cercherei di non risolvere completamente l'accordo ma rimodificarlo, lasciando comunque ai signori le redini delle operazioni e CP_3 prendendoci altri mesi di collaborazione per portare a termine il lavoro fatto fino ad ora” e ancora “ invito i sig.ri a partecipare al corso di giovedì a Seriate cosi da presentargli il CP_3 nuovo programma ed il professionista che ci sta assistendo” ciò a riprova dell'apprezzamento per l'attività svolta dai titolari dell'opposta.
Parimenti infondata appare la doglianza di parte opponente secondo la quale le attrezzature di cui all'allegato A) del contratto del 31.1.2018 si sarebbero rivelate usurate e ciò avrebbe portato la stessa a provvedere ad un'integrazione dell'attrezzatura sportiva mediante la stipula di un contratto di noleggio con la VCTC, il quale prevedeva un canone mensile di 2.000,00 euro, importo che sarebbe stato corrisposto dall'opponente da giugno a novembre 2018 senza usufruire delle attrezzature poiché a partire da giugno 2018 ne avrebbe usufruito solo l'opposta.
Anzitutto, appare inverosimile che l'opponente non avesse visionato l'attrezzatura sportiva prima della conclusione del contratto de quo, peraltro, tale circostanza risulta smentita dalla scrittura privata del 31.1.2018, dalla quale si evince che l'opposta metteva a disposizione l'attrezzatura
6 sportiva in favore dell'opponente con successiva cessione della stessa a e non AR viceversa. A corroborare tale assunto vi è la pec del 28.9.2018 mediante la quale l'opposta comunicava la risoluzione del contratto e richiedeva all'opponente di provvedere all'asportazione dei macchinari in uso alla stessa presso la palestra, inoltre, mediante pec del 31.10.2018 l'opposta contestava l'utilizzo dei macchinari dell'opponente, rigettando la richiesta di VCTC relativa al pagamento del canone di noleggio ed inoltre, indicava la data del 10.11.2018 per il ritiro dell'attrezzatura. Si osserva anche che parte opponente ha prodotto delle fatture a fondamento delle spese sostenute per il suddetto contratto di noleggio (doc. 10 parte opponente) ma tali fatture non sono riferibili all'opposta poiché riguardano il noleggio per attrezzature e utilizzo del marchio per varie palestre gestite dalla Peraltro, l'opponente non ha fornito alcuna AR prova atta a dimostrare di aver sostenuto i costi ivi riportati, non avendo comprovato l'avvenuto pagamento delle suddette fatture. Si rileva altresì che, in seguito al ritiro dell'attrezzatura, le parti sottoscrivevano una dichiarazione mediante la quale l'opponente e la VCTC dichiaravano di non aver nulla più da pretendere dall'opposta (doc. 15 parte opposta).
Risultano altresì prive di supporto probatorio le spese asseritamente sostenute dall'opponente per lo svolgimento dell'attività di marketing e pubblicità, peraltro non concordate contrattualmente con l'opposta.
Mediante pec del 28.9.2018 l'opposta comunicava all'opponente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. come previsto dalla clausola n. 4 del contratto in essere tra le parti, la quale stabiliva “il mancato pagamento totale o parziale dei canoni contrattualmente stabiliti, così pure l'impossibilità di incassare i corrispettivi da quote di tesseramento entro i termini pattuiti nella presente scrittura privata rappresenterà tra l'altro, inadempimento grave, legittimando Movimento Funzionale a ritenere risolto il contratto con effetto immediato ai sensi dell' art 1456 c.c. per fatto e colpa di con diritto di ritenzione di tutti i canoni AR
e rate pagate fino al momento della risoluzione del contratto”.
Ciò posto, risulta pacifica l'intervenuta risoluzione del contratto del 31.1.2018 stante l'ingente debito maturato dall'opponente nei confronti dell'opposta, peraltro, la risoluzione veniva ribadita mediante pec del 5.10.2018 con la quale l'opposta contestava le deduzioni sollevate dall'opponente in data 30.9.2018 e 4.10.2018.
Anche le risultanze istruttorie hanno confermato la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta.
In particolare, il teste ha confermato che dal 1.2.2018 tutti i collaboratori Testimone_2 sportivi già di venivano ingaggiati con contratto di collaborazione Controparte_2 sportiva da come previsto dal contratto del 31.1.2018, ha altresì dichiarato che nel AR mese di ottobre 2018 riceveva lettera di recesso dal rapporto di collaborazione sportiva in essere con e che, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione sportiva con You AR
7 Fitness, veniva ingaggiato da che si accollava anche il pagamento delle Controparte_2 competenze arretrate maturate e non corrisposte presso fino a settembre 2018. AR
Particolarmente rilevante appare la testimonianza della commercialista la quale Testimone_1 ha dichiarato che vi era stato un incontro presso il proprio studio tra i sig.ri e il sig. CP_3
in occasione del quale “il sig. aveva riconosciuto il debito della CP_5 CP_5 AR non ricordo con esattezza l'importo. In tale occasione non si è raggiunta una soluzione transattiva”.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro, corroborata dalle risultanze istruttorie.
Da quanto detto ne consegue che parte opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico non avendo fornito allegazione specifica e un adeguato supporto probatorio atto a comprovare l'inadempimento dell'opposta e i danni asseritamente patiti a causa di tale inadempimento.
Conclusivamente, rilevato l'inadempimento dell'opponente, risulta legittima la richiesta monitoria avanzata dall'opposta in relazione al pagamento in proprio favore della somma di
26.000,00 euro.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.838,55 di cui euro 5.077,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 761,55 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4900/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 11 aprile 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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