Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 02/02/2026, n. 22
CCONTI
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    Il Collegio ritiene che debba prendersi atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio. La dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto e il suo esame giudiziale.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22 non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto. Non può nemmeno considerarsi agente contabile di fatto, non avendo maneggio dei beni oggetto del conto. Pertanto, non avendo il convenuto la qualità di agente contabile e la legittimazione passiva ad causam, il giudizio va dichiarato improcedibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 02/02/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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