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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5481/2022 R.G., promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom. in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PIVETTI ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il CP_2 C.F._1
27/07/1965, elett. dom. in Catania, Corso Italia n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. STISSI LUIGI;
APPELLATA
Con provvedimento del 11.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.04.2022, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 10/2022, pubblicata il 25.01.2022 (R.G. n. 159/2020), con la quale il Giudice di Pace di Adrano confermava il decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.) e compensava le spese di lite.
L'odierna appellante premetteva che su domanda di con sentenza n. CP_2
50/2018, il Giudice di Pace di Adrano aveva condannato la al Controparte_1 pagamento di € 5.000,00 in favore di a titolo di indennizzo per i CP_2 disservizi che la stessa subiva alla sua linea telefonica. Con successivo ricorso per ingiunzione di pagamento, la adiva nuovamente la medesima autorità giudiziaria CP_2 per richiedere la condanna della al pagamento della somma di € 2.579.07 quale CP_1 differenza tra il credito che il Giudice di Pace avrebbe accertato (pari a € 7.579,07) e la somma oggetto dell'effettivo provvedimento di condanna (pari a € 5.000,00), in virtù della clausola di contenimento di cui al presupposto atto di citazione. Con decreto ingiuntivo n. 11/2020, il Giudice di Pace di Adrano accoglieva la suddetta domanda. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in opposizione a tale decreto ingiuntivo, la
[...]
(anche adiva la medesima autorità giudiziaria per ivi sentire CP_1 CP_3 annullare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite. A sostegno della domanda di annullamento del predetto decreto, la esponente deduceva i profili di illegittimità dell'atto, consistenti nell'inesistenza del credito per il quale si ingiungeva il pagamento, nonché del titolo, costituito, secondo il ricorrente, da una pronuncia di accertamento di un credito pari a € 7.579,07, che l'odierno appellante deduceva essere inesistente nella sentenza n. 50/2018. Costituitasi che contestava CP_2
l'opposizione avanzata, il procedimento si concludeva con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di prime cure adduceva come motivo di rigetto la legittimità della cd. parcellizzazione del credito, avendo la parte opposta agito in conformità ai canoni di correttezza e buona fede per avere fatto espressa riserva di agire per il residuo in sede di giudizio monitorio, in sede di giudizio definito con sent. 50/2018.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la lamentando Controparte_1 che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che il vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di gravame e che non risultava essere stato proposto;
che avesse errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo accertato il credito di € 7.579,07 in favore di infine, lamentava che il Giudice di CP_2
Pace avesse errato nel ritenere legittimo il frazionamento del credito.
Pertanto, per i suddetti motivi, in integrale riforma della sentenza impugnata, domandava di dichiararsi l'inammissibilità della pretesa creditizia avanzata in via monitoria da
[...]
con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla condanna di CP_2 controparte alla restituzione in favore della delle somme ingiunte;
Controparte_1 con condanna di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
pag. 2/7 Si costituiva domandando, in via preliminare, di dichiarare CP_2 inammissibile l'appello per mancato gravame della parte motiva della sentenza ex art. 345, comma 1, c.p.c., ovvero per carenza di interesse derivata dalla mancata impugnazione della parte motiva della sentenza;
nel merito, chiedeva di confermare la sentenza di primo grado, anche eventualmente correggendone la motivazione, e, in ogni caso, di accertare la sussistenza e fondatezza del credito fatto valere. Per l'effetto, domandava di condannare il debitore al pagamento dello stesso credito dedotto, nonché di respingere le avverse domande, con vittoria di spese, compensi e onorari.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 11.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame.
L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei passi della sentenza che si intendevano impugnare e dei ritenuti profili di violazione di legge, in termini di erronea valutazione degli elementi di prova offerti, così come trasfusi nei motivi di appello.
Resta escluso, invece – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata –, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., Sez. Unite, 16 novembre 2017, n.
27199).
Nel merito, i motivi di appello, per l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà. pag. 3/7 Va anzitutto rilevato che l'odierna appellata, nell'atto di citazione nel procedimento n.184/16 R.G. conclusosi con sentenza n.50/2018, circoscrive espressamente la domanda promossa dinnanzi al Giudice di Pace di Adrano, nei limiti di competenza dell'adito giudice, come si legge chiaramente nelle conclusioni del predetto atto.
Sicché, il Giudice di Pace di Adrano, con sentenza n. 50/2018, condannando la
[...] al pagamento di € 5.000,00 in favore di a titolo di CP_1 CP_2 indennizzo per i disservizi che la stessa subiva alla linea telefonica, ha correttamente quantificato il danno entro i limiti del petitum espressamente indicato nell'atto di citazione (che invocava il contenimento dell'istanza entro i limiti della competenza del
Giudice di Pace). Vero è che nella parte motiva aveva fatto salvo l'ulteriore somma per cui si agirà separatamente, tuttavia, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma (nella specie, nel caso del Giudice di Pace) anche in relazione alla scelta del criterio di decisione, e in ogni caso anche in relazione al merito, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultrapetizione (cfr. Cass. civile, Sez. Un.,
26/11/2021, n. 36897; Cass., Sez. III, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942).
Invero, va rilevata l'inammissibilità della domanda di in quanto CP_2 esercitata in violazione del principio di non frazionabilità del credito. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, qualora una pluralità di pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr.
Cass. civile, Sez. VI, 13/01/2020, n. 337 e Sez. Un., 16/02/2017, n. 4090). pag. 4/7 Difatti, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore (cfr. Cass.
Civile, Sez. III, 06/05/2020, n. 8530; Cass. 21/10/2015, n. 21318; Cass. ord. 04/11/2011,
n. 22503; Cass. ord. 04/11/2016, n. 22503; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17019; Cass.
29/01/2019, n. 2330).
Ed è pure evidente come le conseguenze dell'unitario danno-evento, quale fatto costitutivo comune a tutti i diritti risarcitori per i rispettivi danni-conseguenza, siano inscrivibili, per l'intuitiva necessaria unitarietà degli accertamenti in fatto presupposti, nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una ingiustificata moltiplicazione di attività istruttoria ed a rischio della conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale: ciò che fonda la conclusione dell'inammissibilità, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., inteso nello specifico senso di agire in via frazionata, della domanda proposta per seconda e di ogni altra successiva. Del resto, la sola maggiore speditezza di trattazione della relativa controversia non può, di per sé sola (e quindi in difetto di altre circostanze tali da fondare quell'interesse oggettivamente valutabile) giustificare l'aggravio complessivo di oneri, non solo patrimoniali, dovuto alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie. Se non altro in applicazione dei doveri generali minimi indefettibili di solidarietà sociale imposti a chiunque, quale clausola generale, dall'art. 2 Cost., la ponderazione comparativa dei maggiori vantaggi, eventualmente o in tesi ricavabili da un creditore dall'atomizzazione delle sue pretese in termini di sola abbreviazione dei tempi, con gli svantaggi concretantisi nei sicuri maggiori costi e negli oneri certamente più ingenti, non solo patrimoniali e soprattutto non esclusivamente della sua sola controparte, ma anche dell'apparato giudiziario, afflitto da cronica limitatezza di risorse e dall'esigenza imperiosa della razionalità del loro impiego, deve vedere soccombenti i primi. Ed anche il vantaggio di agire in tempi più rapidi per una delle componenti del credito in ragione del regime dei relativi presupposti processuali non giustifica – di per sé solo e soprattutto pag. 5/7 quando sia, come nella fattispecie, obiettivamente modesto od inserito in un contesto di complessiva condotta di attesa proprio dell'avente diritto, che nessuna altra specifica ragione abbia allegato al riguardo – tale frazionamento, se lo sviluppo dei tempi non arreca al danneggiato un vantaggio (o non gli esclude un detrimento) apprezzabile. (cfr.
Cass. Civile, sez. III, 06/05/2020, n. 8530).
Concludendo, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che con la predetta sentenza fosse stato accertato un credito maggiore rispetto a quello che è stato effettivamente oggetto di statuizione di condanna con la sentenza n.50/2018, in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Sicchè, in integrale accoglimento del presente appello,
l'impugnata sent. n. 10/2022 (resa nel proc. n. 159/2020) del Giudice di Pace di Adrano va riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.), e con condanna di alla restituzione di quanto eventualmente versato da CP_2
in esecuzione della predetta sentenza. CP_1 CP_1
Parte appellata deve essere altresì condannata integralmente alle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nella misura complessiva di € 1.265,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre euro 76,00 per spese vive, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Pivetti
AN.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv.
Pivetti AN.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello depositato in data
19.04.2022, disattesa ogni contraria istanza ed azione, riforma la sentenza n. 10/2022 del
Giudice di Pace di Adrano, depositata in data 25.01.2022, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.); condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato da CP_2 [...] in esecuzione della predetta sentenza;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_2 in favore di nella misura di € 1.265,00 per compensi del giudizio Controparte_1 di primo grado, oltre euro 76,00 per spese vive, rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e nella misura di € 1.701,00 per compensi del giudizio di appello, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Pivetti AN.
Così deciso in Catania, il 24.09.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5481/2022 R.G., promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett. dom. in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PIVETTI ANTONIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il CP_2 C.F._1
27/07/1965, elett. dom. in Catania, Corso Italia n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. STISSI LUIGI;
APPELLATA
Con provvedimento del 11.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 14.04.2022, proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 10/2022, pubblicata il 25.01.2022 (R.G. n. 159/2020), con la quale il Giudice di Pace di Adrano confermava il decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.) e compensava le spese di lite.
L'odierna appellante premetteva che su domanda di con sentenza n. CP_2
50/2018, il Giudice di Pace di Adrano aveva condannato la al Controparte_1 pagamento di € 5.000,00 in favore di a titolo di indennizzo per i CP_2 disservizi che la stessa subiva alla sua linea telefonica. Con successivo ricorso per ingiunzione di pagamento, la adiva nuovamente la medesima autorità giudiziaria CP_2 per richiedere la condanna della al pagamento della somma di € 2.579.07 quale CP_1 differenza tra il credito che il Giudice di Pace avrebbe accertato (pari a € 7.579,07) e la somma oggetto dell'effettivo provvedimento di condanna (pari a € 5.000,00), in virtù della clausola di contenimento di cui al presupposto atto di citazione. Con decreto ingiuntivo n. 11/2020, il Giudice di Pace di Adrano accoglieva la suddetta domanda. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. in opposizione a tale decreto ingiuntivo, la
[...]
(anche adiva la medesima autorità giudiziaria per ivi sentire CP_1 CP_3 annullare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite. A sostegno della domanda di annullamento del predetto decreto, la esponente deduceva i profili di illegittimità dell'atto, consistenti nell'inesistenza del credito per il quale si ingiungeva il pagamento, nonché del titolo, costituito, secondo il ricorrente, da una pronuncia di accertamento di un credito pari a € 7.579,07, che l'odierno appellante deduceva essere inesistente nella sentenza n. 50/2018. Costituitasi che contestava CP_2
l'opposizione avanzata, il procedimento si concludeva con la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di prime cure adduceva come motivo di rigetto la legittimità della cd. parcellizzazione del credito, avendo la parte opposta agito in conformità ai canoni di correttezza e buona fede per avere fatto espressa riserva di agire per il residuo in sede di giudizio monitorio, in sede di giudizio definito con sent. 50/2018.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la lamentando Controparte_1 che il Giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che il vizio di ultrapetizione avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di gravame e che non risultava essere stato proposto;
che avesse errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo accertato il credito di € 7.579,07 in favore di infine, lamentava che il Giudice di CP_2
Pace avesse errato nel ritenere legittimo il frazionamento del credito.
Pertanto, per i suddetti motivi, in integrale riforma della sentenza impugnata, domandava di dichiararsi l'inammissibilità della pretesa creditizia avanzata in via monitoria da
[...]
con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla condanna di CP_2 controparte alla restituzione in favore della delle somme ingiunte;
Controparte_1 con condanna di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.
pag. 2/7 Si costituiva domandando, in via preliminare, di dichiarare CP_2 inammissibile l'appello per mancato gravame della parte motiva della sentenza ex art. 345, comma 1, c.p.c., ovvero per carenza di interesse derivata dalla mancata impugnazione della parte motiva della sentenza;
nel merito, chiedeva di confermare la sentenza di primo grado, anche eventualmente correggendone la motivazione, e, in ogni caso, di accertare la sussistenza e fondatezza del credito fatto valere. Per l'effetto, domandava di condannare il debitore al pagamento dello stesso credito dedotto, nonché di respingere le avverse domande, con vittoria di spese, compensi e onorari.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni come in atti precisate, con provvedimento del 11.03.2025, ex art. 127-ter c.p.c., veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione – sollevata da parte appellata
– di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame.
L'art. 342 c.p.c., infatti, prevede che l'appellante, a pena di inammissibilità, indichi le parti del provvedimento che intende impugnare e le circostanze da cui deriva la violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tale previsione è stata pienamente rispettata dall'appellante, non essendovi stata una generica censura della sentenza nel suo complesso, limitata ad una mera diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, quanto piuttosto una critica della pronuncia del primo giudice, mediante la specifica indicazione dei passi della sentenza che si intendevano impugnare e dei ritenuti profili di violazione di legge, in termini di erronea valutazione degli elementi di prova offerti, così come trasfusi nei motivi di appello.
Resta escluso, invece – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata –, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., Sez. Unite, 16 novembre 2017, n.
27199).
Nel merito, i motivi di appello, per l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati per le ragioni di cui si dirà. pag. 3/7 Va anzitutto rilevato che l'odierna appellata, nell'atto di citazione nel procedimento n.184/16 R.G. conclusosi con sentenza n.50/2018, circoscrive espressamente la domanda promossa dinnanzi al Giudice di Pace di Adrano, nei limiti di competenza dell'adito giudice, come si legge chiaramente nelle conclusioni del predetto atto.
Sicché, il Giudice di Pace di Adrano, con sentenza n. 50/2018, condannando la
[...] al pagamento di € 5.000,00 in favore di a titolo di CP_1 CP_2 indennizzo per i disservizi che la stessa subiva alla linea telefonica, ha correttamente quantificato il danno entro i limiti del petitum espressamente indicato nell'atto di citazione (che invocava il contenimento dell'istanza entro i limiti della competenza del
Giudice di Pace). Vero è che nella parte motiva aveva fatto salvo l'ulteriore somma per cui si agirà separatamente, tuttavia, in punto di diritto, è appena il caso di rilevare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito, tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma (nella specie, nel caso del Giudice di Pace) anche in relazione alla scelta del criterio di decisione, e in ogni caso anche in relazione al merito, con la conseguenza che la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento è viziata da ultrapetizione (cfr. Cass. civile, Sez. Un.,
26/11/2021, n. 36897; Cass., Sez. III, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942).
Invero, va rilevata l'inammissibilità della domanda di in quanto CP_2 esercitata in violazione del principio di non frazionabilità del credito. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, qualora una pluralità di pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (cfr.
Cass. civile, Sez. VI, 13/01/2020, n. 337 e Sez. Un., 16/02/2017, n. 4090). pag. 4/7 Difatti, il danneggiato, a fronte di un unico fatto illecito, lesivo di cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi a giudici diversi – se del caso in ragione delle rispettive competenze per valore – e neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, poiché tanto integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore (cfr. Cass.
Civile, Sez. III, 06/05/2020, n. 8530; Cass. 21/10/2015, n. 21318; Cass. ord. 04/11/2011,
n. 22503; Cass. ord. 04/11/2016, n. 22503; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17019; Cass.
29/01/2019, n. 2330).
Ed è pure evidente come le conseguenze dell'unitario danno-evento, quale fatto costitutivo comune a tutti i diritti risarcitori per i rispettivi danni-conseguenza, siano inscrivibili, per l'intuitiva necessaria unitarietà degli accertamenti in fatto presupposti, nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una ingiustificata moltiplicazione di attività istruttoria ed a rischio della conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale: ciò che fonda la conclusione dell'inammissibilità, per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., inteso nello specifico senso di agire in via frazionata, della domanda proposta per seconda e di ogni altra successiva. Del resto, la sola maggiore speditezza di trattazione della relativa controversia non può, di per sé sola (e quindi in difetto di altre circostanze tali da fondare quell'interesse oggettivamente valutabile) giustificare l'aggravio complessivo di oneri, non solo patrimoniali, dovuto alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie. Se non altro in applicazione dei doveri generali minimi indefettibili di solidarietà sociale imposti a chiunque, quale clausola generale, dall'art. 2 Cost., la ponderazione comparativa dei maggiori vantaggi, eventualmente o in tesi ricavabili da un creditore dall'atomizzazione delle sue pretese in termini di sola abbreviazione dei tempi, con gli svantaggi concretantisi nei sicuri maggiori costi e negli oneri certamente più ingenti, non solo patrimoniali e soprattutto non esclusivamente della sua sola controparte, ma anche dell'apparato giudiziario, afflitto da cronica limitatezza di risorse e dall'esigenza imperiosa della razionalità del loro impiego, deve vedere soccombenti i primi. Ed anche il vantaggio di agire in tempi più rapidi per una delle componenti del credito in ragione del regime dei relativi presupposti processuali non giustifica – di per sé solo e soprattutto pag. 5/7 quando sia, come nella fattispecie, obiettivamente modesto od inserito in un contesto di complessiva condotta di attesa proprio dell'avente diritto, che nessuna altra specifica ragione abbia allegato al riguardo – tale frazionamento, se lo sviluppo dei tempi non arreca al danneggiato un vantaggio (o non gli esclude un detrimento) apprezzabile. (cfr.
Cass. Civile, sez. III, 06/05/2020, n. 8530).
Concludendo, il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che con la predetta sentenza fosse stato accertato un credito maggiore rispetto a quello che è stato effettivamente oggetto di statuizione di condanna con la sentenza n.50/2018, in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati. Sicchè, in integrale accoglimento del presente appello,
l'impugnata sent. n. 10/2022 (resa nel proc. n. 159/2020) del Giudice di Pace di Adrano va riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal
Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.), e con condanna di alla restituzione di quanto eventualmente versato da CP_2
in esecuzione della predetta sentenza. CP_1 CP_1
Parte appellata deve essere altresì condannata integralmente alle spese sostenute da parte appellante nel primo grado di giudizio, che vanno liquidate, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenuto conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nella misura complessiva di € 1.265,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, oltre euro 76,00 per spese vive, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Pivetti
AN.
Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi in relazione al valore della controversia e all'attività processuale espletata, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), nei valori medi, decurtato della fase istruttoria non espletata, nella misura di € 1.701,00 per compensi, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv.
Pivetti AN.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello depositato in data
19.04.2022, disattesa ogni contraria istanza ed azione, riforma la sentenza n. 10/2022 del
Giudice di Pace di Adrano, depositata in data 25.01.2022, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 11/2020 emesso dal Giudice di Pace di Adrano in data 07.05.2020 (reso nel proc. n. 3/2020 R.G.); condanna alla restituzione di quanto eventualmente versato da CP_2 [...] in esecuzione della predetta sentenza;
CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio CP_2 in favore di nella misura di € 1.265,00 per compensi del giudizio Controparte_1 di primo grado, oltre euro 76,00 per spese vive, rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e nella misura di € 1.701,00 per compensi del giudizio di appello, oltre spese vive pari ad € 174,00, oltre il rimborso delle spese processuali nella misura forfettaria del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Pivetti AN.
Così deciso in Catania, il 24.09.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Funzionario UPP Dott.ssa
Marta Consoli.
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