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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Giudice Unico, dott.ssa ELVIRA BUZZELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in , ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del difensore
Avv. MANCINI ANTONIO
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
RESISTENTI - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Come da note scritte del 20 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 15/05/2024, ha domandato Parte_1
l'annullamento della annotazione del divorzio, in quanto mai formulata la relativa dichiarazione di volontà da parte della stessa annotazione alla quale sarebbe Parte_1
stato attribuito il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di . Ha precisato, anche nelle note CP_1
conclusive di trattazione scritta, che tale mutamento dello status finora non risulta annotato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) dove il matrimonio è stato celebrato e da quello del Comune di Roma dove ha la residenza la ricorrente.
2. Dichiarata alla prima udienza la nullità della notificazione eseguita al sig. in CP_2 quanto effettuata all'indirizzo di residenza ma a mani di persona diversa dal destinatario, senza che si evincesse se il ricevente fosse o meno un familiare idoneo a ricevere la notifica, il ricorrente procedeva a rituale e tempestiva rinnovazione. L'atto veniva ricevuto da familiare (madre) che si dichiarava incaricata di ricevere la notifica. Risulta quindi rispettata la norma di cui all'art. 139 c.p.c..
3. Ciò posto, la parte ricorrente ha esposto, a sostegno della domanda, di aver avanzato istanza di accesso agli atti al Comune di per avere la documentazione CP_1
“contenuta nel fascicolo concernente il divorzio dal Sig. nato a [...]
in data 7 giugno 1973, che sarebbe avvenuto in data 4 ottobre 2018” ed in CP_1 particolare a “
1. Istanza di divorzio;
2. Tutti i documenti contenuti nel fascicolo della procedura;
3. Eventuale documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento di negoziazione assistita, acquisita da codesto 4. Autocertificazioni presentate CP_1
dalle parti e contenenti le dichiarazioni su residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli;
5. Verbale del primo e del secondo incontro tenutosi presso gli Uffici di codesto
Comune;
6. Tutta la documentazione sottoscritta dalla Sig.ra 7. Parte_1
Provvedimento con il quale è stata definita la procedura di divorzio”; che con nota in data 3 marzo 2023, prot. Comune 984, il Sindaco del Comune di ha risposto CP_1 che “i fascicoli riguardanti il procedimento sono stati regolarmente depositati presso la
Prefettura di L'Aquila” e che “dal gestionale dello Stato Civile, il Sig.
[...] la Sig.ra risultano divorziati con atto n. 3 parte 2 serie Parte_2 Parte_3
C anno 2018”; che quindi, con nota in data 6 marzo 2023 la signora aveva Parte_1 proposto istanza di accesso alla Prefettura di L'Aquila, evocata quale responsabile della conservazione del fascicolo formato e trasmesso dal;
che con Controparte_1
successiva nota in data 20 marzo 2023, prot. 17180, la Prefettura di L'Aquila aveva trasmesso “la documentazione rinvenuta nel fascicolo concernente il divorzio dei Signori
e ”; che tale documentazione consisteva in un unico Controparte_2 Parte_1
foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo e incompleto nel suo contenuto in quanto CP_1 privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora avrebbero richiesto al Comune di di CP_2 Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. In tale contesto, poiché la normativa di riferimento, ossia il decreto legge n. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, richiede che l'Ufficiale di Stato Civile debba redigere e ricevere la documentazione prescritta dall'art. 12 del citato decreto legge n. 132/14 e poiché tale documentazione non risultava presente agli atti della , la signora ha impugnato, con ricorso Controparte_3 Parte_1 depositato in data 18 aprile 2023, dinanzi al TAR la risposta del Controparte_1
del 3 marzo 2023, qualificando la stessa come un diniego di accesso, nonché la nota della del 20 marzo 2023, ritenendola un accoglimento parziale della Controparte_3
proposta domanda di accesso, deducendo motivi relativi alla violazione di legge ed all'eccesso di potere. Si evince dalla sentenza del TAR prodotta in atti come si sia costituito in giudizio, in data 19 aprile 2023 l' Controparte_4
che ha, poi, depositato documentazione in data 2 maggio 2023, fra cui una relazione sui fatti di causa in cui ha affermato che “questo Ufficio non dispone di altra documentazione, oltre quella già trasmessa alla richiedente, come specificato in precedenza e che gli estratti degli atti di stato civile possono essere richiesti al , ai Controparte_1 sensi degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 396/2000.”.
2. La parte ricorrente agisce dunque per ottenere l'annullamento della annotazione del divorzio mai posto in atto dalla sig.ra , al quale sarebbe stato attribuito Parte_1 il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 da parte dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di . CP_1
3. Il Pubblico Ministero ha avuto contezza dell'avvenuta fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso avente l'oggetto descritto, apponendo il suo visto, ma non ha ritenuto opportuno resistere al ricorso.
4. Nel merito, va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ufficiale di stato civile del comune di che, pur avendo ricevuto rituale notifica a mezzo pec, non si è costituito CP_1
in giudizio.
5. Va anche dichiarata la contumacia del sig. posto che la rinnovazione della CP_2
notificazione, già dichiarata nulla in prima udienza (vds. il relativo verbale) risulta ritualmente rinnovata a mani del familiare (madre) nell'indirizzo di residenza del convenuto (art. 139 c.p.c.).
6. In ordine alla sostanza dell'azione proposta, va osservato come la parte ricorrente non abbia dato prova adeguata dell'esistenza dell'annotazione della quale ha chiesto l'annullamento; non risulta infatti prodotta in giudizio la annotazione del divorzio al quale sarebbe stato attribuito il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , che – pure – risulta visionata e CP_1
descritta come costituita da “un unico foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo CP_1
e incompleto nel suo contenuto in quanto privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora CP_2 Parte_1
avrebbero richiesto al Comune di di dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio”. Come risulta dall'indice del fascicolo di parte, infatti, risultano prodotti i soli seguenti documenti: nota in data 2 febbraio 2023, prot. Comune n. 401; - 2 nota in data 3 marzo 2023, prot. Comune 984; - 3 istanza di accesso agli atti alla
; - 4 nota;
- 5 nota in data 23.03.2023 al Comune di - 6 CP_3 CP_3 CP_1 ricorso al TAR dell'Abruzzo; -7 sentenza TAR N. 154/2024; - 8 certificato anagrafico di stato civile;
- 9 estratto per riassunto dal registro degli atti del matrimonio. Neppure risulta aliunde la prova della esistenza in concreto di tale annotazione, che non può essere tratta per via presuntiva neppure dalla ricostruzione in fatto desumibile dalla sentenza del TAR
(che aveva comunque ad oggetto la istanza di accesso agli atti), da cui si evince appunto, come già esposto, che “con nota in data 20 marzo 2023, prot. 17180, la Prefettura di
L'Aquila ha trasmesso “la documentazione rinvenuta nel fascicolo concernente il divorzio dei Signori e ”; tale documentazione Controparte_2 Parte_1
consisteva in un unico foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo e incompleto nel CP_1 suo contenuto in quanto privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora avrebbero richiesto al CP_2 Parte_1
Comune di di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CP_1
Tale documento, tra l'altro – non presente in atti – neppure sarebbe sufficiente a consentire una legittima annotazione dello scioglimento del matrimonio, posto che l'accordo consensuale di separazione o di divorzio concluso davanti all'Ufficiale dello
Stato Civile, prevede un cd. “diritto al ripensamento”, in funzione del quale l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni, per la conferma dell'accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell'accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell'atto e quella fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà svolgere idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l'assenza di figli comuni, ovvero per quanto attiene l'eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni. L'Ufficiale dello Stato Civile, solo dopo la conclusione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, può procedere a comunicare l'avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del Giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. L'Ufficiale stesso, evidentemente, dopo l'avvenuta conferma procede alle annotazioni.
8. Nella specie, invece, se è vero che non risulta la prova del completamento delle operazioni, neppure risulta la prova dell'effettiva attività di annotazione della quale in questa sede è contestata la legittimità; in altre parole, di tale attività risulta traccia indiretta, ma insufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto, soltanto in una nota proveniente dal Comune di (nota n. 984 del 3.3.2023) nella quale CP_1
si afferma che “da un gestionale interno” risulta traccia di una tale annotazione. Ma la sola documentazione anagrafica prodotta (il certificato anagrafico di stato civile – doc. 8
– e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – doc. 9) non si rinviene nessuna annotazione relativa al divorzio.
9. La domanda così come proposta non può quindi essere accolta, posto che non potrebbe il Tribunale ordinare la cancellazione di un'annotazione di cui non vi sia inequivocabile riscontro ma soltanto un indiretto riferimento epistolare e rispetto alla quale gli atti contenenti, secondo l'assunto attoreo, la prima dichiarazione di volontà (non protocollati né integralmente compilati, per ammissione della stessa ricorrente) costituirebbero adempimenti preparatori.
10. Nulla per le spese, in considerazione dell'esito della lite e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- respinge la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il 11/06/2025 .
IL PRESIDENTE,
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Giudice Unico, dott.ssa ELVIRA BUZZELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 766/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in , ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo studio del difensore
Avv. MANCINI ANTONIO
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
RESISTENTI - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: Come da note scritte del 20 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 15/05/2024, ha domandato Parte_1
l'annullamento della annotazione del divorzio, in quanto mai formulata la relativa dichiarazione di volontà da parte della stessa annotazione alla quale sarebbe Parte_1
stato attribuito il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 da parte dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di . Ha precisato, anche nelle note CP_1
conclusive di trattazione scritta, che tale mutamento dello status finora non risulta annotato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) dove il matrimonio è stato celebrato e da quello del Comune di Roma dove ha la residenza la ricorrente.
2. Dichiarata alla prima udienza la nullità della notificazione eseguita al sig. in CP_2 quanto effettuata all'indirizzo di residenza ma a mani di persona diversa dal destinatario, senza che si evincesse se il ricevente fosse o meno un familiare idoneo a ricevere la notifica, il ricorrente procedeva a rituale e tempestiva rinnovazione. L'atto veniva ricevuto da familiare (madre) che si dichiarava incaricata di ricevere la notifica. Risulta quindi rispettata la norma di cui all'art. 139 c.p.c..
3. Ciò posto, la parte ricorrente ha esposto, a sostegno della domanda, di aver avanzato istanza di accesso agli atti al Comune di per avere la documentazione CP_1
“contenuta nel fascicolo concernente il divorzio dal Sig. nato a [...]
in data 7 giugno 1973, che sarebbe avvenuto in data 4 ottobre 2018” ed in CP_1 particolare a “
1. Istanza di divorzio;
2. Tutti i documenti contenuti nel fascicolo della procedura;
3. Eventuale documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento di negoziazione assistita, acquisita da codesto 4. Autocertificazioni presentate CP_1
dalle parti e contenenti le dichiarazioni su residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli;
5. Verbale del primo e del secondo incontro tenutosi presso gli Uffici di codesto
Comune;
6. Tutta la documentazione sottoscritta dalla Sig.ra 7. Parte_1
Provvedimento con il quale è stata definita la procedura di divorzio”; che con nota in data 3 marzo 2023, prot. Comune 984, il Sindaco del Comune di ha risposto CP_1 che “i fascicoli riguardanti il procedimento sono stati regolarmente depositati presso la
Prefettura di L'Aquila” e che “dal gestionale dello Stato Civile, il Sig.
[...] la Sig.ra risultano divorziati con atto n. 3 parte 2 serie Parte_2 Parte_3
C anno 2018”; che quindi, con nota in data 6 marzo 2023 la signora aveva Parte_1 proposto istanza di accesso alla Prefettura di L'Aquila, evocata quale responsabile della conservazione del fascicolo formato e trasmesso dal;
che con Controparte_1
successiva nota in data 20 marzo 2023, prot. 17180, la Prefettura di L'Aquila aveva trasmesso “la documentazione rinvenuta nel fascicolo concernente il divorzio dei Signori
e ”; che tale documentazione consisteva in un unico Controparte_2 Parte_1
foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo e incompleto nel suo contenuto in quanto CP_1 privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora avrebbero richiesto al Comune di di CP_2 Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1. In tale contesto, poiché la normativa di riferimento, ossia il decreto legge n. 132/14, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, richiede che l'Ufficiale di Stato Civile debba redigere e ricevere la documentazione prescritta dall'art. 12 del citato decreto legge n. 132/14 e poiché tale documentazione non risultava presente agli atti della , la signora ha impugnato, con ricorso Controparte_3 Parte_1 depositato in data 18 aprile 2023, dinanzi al TAR la risposta del Controparte_1
del 3 marzo 2023, qualificando la stessa come un diniego di accesso, nonché la nota della del 20 marzo 2023, ritenendola un accoglimento parziale della Controparte_3
proposta domanda di accesso, deducendo motivi relativi alla violazione di legge ed all'eccesso di potere. Si evince dalla sentenza del TAR prodotta in atti come si sia costituito in giudizio, in data 19 aprile 2023 l' Controparte_4
che ha, poi, depositato documentazione in data 2 maggio 2023, fra cui una relazione sui fatti di causa in cui ha affermato che “questo Ufficio non dispone di altra documentazione, oltre quella già trasmessa alla richiedente, come specificato in precedenza e che gli estratti degli atti di stato civile possono essere richiesti al , ai Controparte_1 sensi degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 396/2000.”.
2. La parte ricorrente agisce dunque per ottenere l'annullamento della annotazione del divorzio mai posto in atto dalla sig.ra , al quale sarebbe stato attribuito Parte_1 il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 da parte dell'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di . CP_1
3. Il Pubblico Ministero ha avuto contezza dell'avvenuta fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso avente l'oggetto descritto, apponendo il suo visto, ma non ha ritenuto opportuno resistere al ricorso.
4. Nel merito, va anzitutto dichiarata la contumacia dell'ufficiale di stato civile del comune di che, pur avendo ricevuto rituale notifica a mezzo pec, non si è costituito CP_1
in giudizio.
5. Va anche dichiarata la contumacia del sig. posto che la rinnovazione della CP_2
notificazione, già dichiarata nulla in prima udienza (vds. il relativo verbale) risulta ritualmente rinnovata a mani del familiare (madre) nell'indirizzo di residenza del convenuto (art. 139 c.p.c.).
6. In ordine alla sostanza dell'azione proposta, va osservato come la parte ricorrente non abbia dato prova adeguata dell'esistenza dell'annotazione della quale ha chiesto l'annullamento; non risulta infatti prodotta in giudizio la annotazione del divorzio al quale sarebbe stato attribuito il seguente riferimento: n°3 part. 2 serie C anno 2018 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di , che – pure – risulta visionata e CP_1
descritta come costituita da “un unico foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo CP_1
e incompleto nel suo contenuto in quanto privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora CP_2 Parte_1
avrebbero richiesto al Comune di di dichiarare la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio”. Come risulta dall'indice del fascicolo di parte, infatti, risultano prodotti i soli seguenti documenti: nota in data 2 febbraio 2023, prot. Comune n. 401; - 2 nota in data 3 marzo 2023, prot. Comune 984; - 3 istanza di accesso agli atti alla
; - 4 nota;
- 5 nota in data 23.03.2023 al Comune di - 6 CP_3 CP_3 CP_1 ricorso al TAR dell'Abruzzo; -7 sentenza TAR N. 154/2024; - 8 certificato anagrafico di stato civile;
- 9 estratto per riassunto dal registro degli atti del matrimonio. Neppure risulta aliunde la prova della esistenza in concreto di tale annotazione, che non può essere tratta per via presuntiva neppure dalla ricostruzione in fatto desumibile dalla sentenza del TAR
(che aveva comunque ad oggetto la istanza di accesso agli atti), da cui si evince appunto, come già esposto, che “con nota in data 20 marzo 2023, prot. 17180, la Prefettura di
L'Aquila ha trasmesso “la documentazione rinvenuta nel fascicolo concernente il divorzio dei Signori e ”; tale documentazione Controparte_2 Parte_1
consisteva in un unico foglio, ossia un modulo recante la data del 4 ottobre 2018, non protocollato dal Comune di , sprovvisto di marche da bollo e incompleto nel CP_1 suo contenuto in quanto privo dell'indicazione degli estremi della separazione personale dei coniugi, con il quale il signor e la signora avrebbero richiesto al CP_2 Parte_1
Comune di di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. CP_1
Tale documento, tra l'altro – non presente in atti – neppure sarebbe sufficiente a consentire una legittima annotazione dello scioglimento del matrimonio, posto che l'accordo consensuale di separazione o di divorzio concluso davanti all'Ufficiale dello
Stato Civile, prevede un cd. “diritto al ripensamento”, in funzione del quale l'Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni, per la conferma dell'accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all'obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell'accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell'atto e quella fissata per la conferma, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà svolgere idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l'assenza di figli comuni, ovvero per quanto attiene l'eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni. L'Ufficiale dello Stato Civile, solo dopo la conclusione dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, può procedere a comunicare l'avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del Giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. L'Ufficiale stesso, evidentemente, dopo l'avvenuta conferma procede alle annotazioni.
8. Nella specie, invece, se è vero che non risulta la prova del completamento delle operazioni, neppure risulta la prova dell'effettiva attività di annotazione della quale in questa sede è contestata la legittimità; in altre parole, di tale attività risulta traccia indiretta, ma insufficiente ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto, soltanto in una nota proveniente dal Comune di (nota n. 984 del 3.3.2023) nella quale CP_1
si afferma che “da un gestionale interno” risulta traccia di una tale annotazione. Ma la sola documentazione anagrafica prodotta (il certificato anagrafico di stato civile – doc. 8
– e l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – doc. 9) non si rinviene nessuna annotazione relativa al divorzio.
9. La domanda così come proposta non può quindi essere accolta, posto che non potrebbe il Tribunale ordinare la cancellazione di un'annotazione di cui non vi sia inequivocabile riscontro ma soltanto un indiretto riferimento epistolare e rispetto alla quale gli atti contenenti, secondo l'assunto attoreo, la prima dichiarazione di volontà (non protocollati né integralmente compilati, per ammissione della stessa ricorrente) costituirebbero adempimenti preparatori.
10. Nulla per le spese, in considerazione dell'esito della lite e della mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- respinge la domanda;
- nulla per le spese.
Così deciso in L'Aquila, il 11/06/2025 .
IL PRESIDENTE,
Dott.ssa Elvira Buzzelli