Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 09/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Guglielmo Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dei provvedimenti dell’I.N.P.S. assunti ai prott. nn. -OMISSIS-, tutti datati 06.07.2023, di reiezione dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 e s.m.i.;
-di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2. Si è costituito in resistenza al ricorso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, depositando una memoria di stile.
3. Veniva poi fissata l’udienza del 5.6.2025 ai sensi dell’art 72 bis del cod.proc.amm., ossia ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
4. Con memorie depositate il 22.4.2025 e il 26 maggio 2025 la ricorrente ha dichiarato essere cessata la materia del contendere e venuto meno l’interesse alla decisione della controversia a seguito dell’annullamento in autotutela dei provvedimenti gravati, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
5. Con memoria depositata il 23.4.2025 anche l’I.N.P.S. ha segnalato la cessazione della materia del contendere a seguito dell’intervenuto annullamento dei provvedimenti reiettivi, instando per la compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza camerale del 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il Collegio non può che prendere atto delle concordi segnalazioni dalle parti e, conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto sottesa alla vertenza in esame.
8. L’esito dell’impugnativa e la condotta processuale delle parti sono giuste ragioni di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO