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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma
c.p.c.) mobiliare, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso gli avv. Giacinto D'Urso e Sara D'Urso, dai quali è rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso introduttivo della fase sommaria. –ATTRICE–
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. Lucia Rita Pistola, dalla quale è rappresentata e difensa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione. –CONVENUTA–
E
(CF. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Gilda CP_2 P.IVA_2
Avena, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 14.07.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La motivazione della presente sentenza viene redatta con la succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato in data 15.01.2025, ha Parte_1
introdotto, entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria, la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposto avverso l'esecuzione ex art. 543
c.p.c. intrapresa nei suoi confronti dalla quale concessionaria Controparte_1
della riscossione per conto del creditore , Controparte_3
presso il terzo deducendo: a) che nel pignoramento non risulterebbe CP_2
indicato l'avviso di accertamento da cui discenderebbe il credito e che l'individuazione di tale credito sarebbe ivi rimessa all'allegato n. 1, denominato “Dettaglio”; b) la mancata previa notifica dell'avviso di accertamento;
c) la mancata previa notifica dell'ingiunzione di pagamento richiamata nel pignoramento e asseritamente notificata in data 21.09.2015; d)
l'estinzione dei crediti per decorso del termine quinquennale di prescrizione.
L'attrice ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “A) dato atto che l'azione esecutiva de qua è inammissibile e improcedibile, nonché nulla, per la mancata notifica degli atti prodromici, come in premessa eccepito e motivato, e/o dichiarato che i presunti, relativi diritti di credito pretesi e di che tratta sono inesigibili perché prescritti, per le relative annualità, per l'effetto, ordinare al terzo convenuto esecutato CP_2
l'immediato svincolo delle somme sottoposte a vincolo pignoratizio e di cui alla relativa dichiarazione resa, a danno della dr.ssa , Parte_1
procedendo all'immediato accredito, in ripetizione, in favore della stessa di tutti gli importi alla medesima dovuti, con interessi e rivalutazione dal dì del blocco all'effettivo pagamento;
B) rilevato e accertato che Controparte_1 ha agito, con sua mala fede e/o colpa grave, temerariamente in violazione dell'art. 96 c.p.c., condannarla, oltre che alle spese, compensi e oneri, da distrarre ex art. 93 c.p.c., ad una somma equitativa a titolo di risarcimento del danno, in favore della deducente”.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, poiché infondata.
3. Il terzo pignorato si è anch'esso costituito in giudizio, chiedendo CP_2
che il Tribunale decida secondo giustizia, lasciando indenne l'istituto da spese.
4. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c. del 14.07.2025, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni, disponendo l'acquisizione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva mobiliare n. 169/2024 R.G.E.
5. Passando ora alla trattazione del merito, si osserva, quanto al motivo di opposizione sub a), che trattasi di doglianza afferente alla regolarità formale del pignoramento, che, pertanto, ai sensi dell'art. 617, co. 2 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dalla notifica di tale atto.
Ciò posto, considerato che il pignoramento è stato notificato alla debitrice in data 21.02.2024 e che l'opposizione è stata depositata in data 18.07.2024, non può che ritenersi l'inammissibilità, in parte qua, dell'opposizione, poiché tardiva.
6. Quanto, invece, agli ulteriori motivi di opposizione, si rileva, preliminarmente, che l'esecuzione si fonda su un credito per TARSU relativa al periodo 2018-2014 e, quindi, di natura chiaramente tributaria.
Tanto premesso, secondo la Suprema Corte, “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13913 del
05.06.2017).
Ed ancora, sempre secondo la Suprema Corte, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Civ.,
Sez. Un., sentenza n. 7822 del 14.04.2020).
Orbene, con i motivi di opposizione di cui alle lett. b) e c) la debitrice deduce che il pignoramento sarebbe viziato per omessa previa notifica dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, sicché è innegabile che, in ossequio al principio affermato da Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13913 del 05.06.2017, sussista la giurisdizione del giudice tributario.
Con il motivo di opposizione sub d), invece, la debitrice eccepisce che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data
13.03.2023, il credito fosse già estinto per prescrizione.
Trattasi, evidentemente, di un fatto incidente sulla pretesa tributaria verificatosi prima della notifica dell'intimazione di pagamento, la cui cognizione, sulla base del principio affermato da Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7822 del 14.04.2020, è pertanto riservata anch'essa al giudice tributario.
7. L'attrice soccombente va condannata alla rifusione, in favore della convenuta delle spese di lite, che, alla luce della semplicità Controparte_1
delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel pignoramento, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00.
8. Va invece disposta la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e il convenuto il quale è stato citato in giudizio ai soli fini della corretta CP_2
instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del terzo pignorato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente al motivo sub a);
2) dichiara la giurisdizione del giudice tributario, dinanzi al quale rimette le parti, con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione;
3) condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a.; 4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice e il Parte_1
convenuto CP_2
Così deciso in Castrovillari, il 14.07.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone