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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2070/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Roma (c.f. e p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
dall'avv. Paolo Maria Verrecchia e domiciliata in Milano presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di con sede in Zenson di Controparte_1
Piave (Tv) (c.f. ) e dei soci sig.ri e P.IVA_2 CP_2 [...]
in persona del curatore dott.ssa difeso CP_3 Controparte_4
1
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito,
- accogliere il presente appello per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di impugnazione e nelle successive difese e, conseguentemente, annullare, revocare o, comunque, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che le domande attoree in prime cure sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:
- in via preliminare gradata, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e nelle successive difese, l'integrale carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e nelle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 03/12/2010 (o, in subordine, il
26/07/2009, ove ritenuta l'efficacia interruttiva della comunicazione del
26/07/2019), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque
2 titolo richieste dall'attrice, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;
- nel merito, ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e nelle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente dedotto in giudizio l'art. 117, comma VII, del medesimo
T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previ-sti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal
30/06/2000, della compensazione con le poste debitore risultanti dagli estratti conto disponibili e dell'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie, anche previa integrazione della C.T.U. svolta in corso di causa sulla base della continuità della documentazione disponibile e dei saldi originari (senza ipotesi presuntive e/o di raccordo).
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente articolare e dedurre nel contesto degli atti conclusivi.
per l'appellato:
IN VIA PRELIMINARE
a) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 Parte_1
c.p.c., per i motivi esposti in atti, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale di Treviso in data
3 6.10.2023, pubblicata il successivo 9.10.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 7860/2020;
b) Rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per mancanza dei relativi presupposti;
NEL MERITO
Rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1758/2023 emessa dal Tribunale di Treviso in data 6.10.2023, pubblicata il successivo 9.10.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 7860/2020.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi ex art. 2 D.M. n. 55/2014, ad I.V.A. e C.P.A.
IN SUBORDINE per la denegata ipotesi di accoglimento, anche in parte, dell'appello proposto ex adverso, si ripropongono le medesime eccezioni, domande ed istanze, anche istruttorie, già offerte in primo grado – in particolare nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 2, c.p.c. - qui di seguito trascritte ex art. 346 c.p.c. e per comodità di consultazione della Corte.
E quindi:
In via preliminare
Accertato e dichiarato che la costituzione in giudizio della nel Pt_1
procedimento pendente avanti il Tribunale di Treviso (R.G. 7860/2020) è intervenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. – e comunque non è stata proposta tempestiva istanza di rimessione in termini - e, pertanto, è da considerarsi tardiva, dichiarare che la è incorsa nelle Pt_1
4 decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, in particolare, è decaduta dalla possibilità di formulare eccezioni di prescrizione e decadenza.
Nel merito
In via principale
Accertata con riferimento c/c n. 35949 già intestato alla Controparte_1
presso la Banca convenuta:
[...] CP_1
- la nullità del contratto di accensione del rapporto, così come degli eventuali successivi accordi negoziali anche relativi agli affidamenti ivi regolati per i motivi dedotti in atti, ed in ogni caso la nullità delle clausole aventi ad oggetto l'addebito di interessi debitori ultralegali, commissioni e spese, nonché relative alla capitalizzazione degli interessi;
- la conseguente illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, capitalizzazione degli interessi, spese e commissioni non dovute;
- l'addebito sui finanziamenti nn. 282240 e 283107 di € 3.967,27 in mancanza di pattuizione;
condannare la convenuta Parte_1
a restituire al le somme illegittimamente
[...] CP_1
addebitate alla correntista nel corso del rapporto e per i titoli di cui sopra, oltre al pagamento degli interessi attivi sui saldi ricalcolati che risultino creditori, per complessivi € 250.553,28, oppure quella maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa e/o parrà di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
In via alternativa
Riscontrata sul c/c n. 35949 già intestato alla Controparte_1
resso la Banca convenuta:
[...]
- la nullità del contratto di accensione del rapporto, così come degli eventuali successivi accordi negoziali anche relativi agli affidamenti ivi regolati per i motivi dedotti in atti, ed in ogni caso la nullità delle
5 clausole aventi ad oggetto l'addebito di interessi debitori ultralegali, commissioni e spese, nonché relative alla capitalizzazione degli interessi;
- la conseguente illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, capitalizzazione degli interessi, spese e commissioni non dovute;
- l'addebito sui finanziamenti nn. 282240 e 283107 di € 3.967,27 in mancanza di pattuizione;
accertare e dichiarare il corretto saldo debitore della correntista nei confronti della alla data di chiusura del rapporto oggetto di Pt_1
causa, accertando che la differenza tra il saldo indicato dalla Pt_1
nell'ultimo e/c depositato in atti e quello ricalcolato alla medesima data - per effetto dell'eliminazione delle poste illegittime e del ricalcolo degli interessi attivi - risulta pari a complessivi € 250.553,28, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che parrà di giustizia, e per l'effetto condannare la convenuta Parte_1
al pagamento in favore del di complessivi € 250.553,28, oltre CP_1
agli interessi dalla domanda al saldo ed alla rivalutazione monetaria.
In via istruttoria
Allorquando l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di disporre la rinnovazione dei mezzi istruttori già svolti in primo grado si chiede che anche nell'eventuale rinnovanda consulenza tecnica si proceda alla determinazione:
- dell'ammontare complessivo degli interessi ultralegali illegittimamente addebitati dalla nel rapporto di conto corrente n. 35949 già Pt_1
intestato a ossia la differenza tra l'ammontare degli CP_1
interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto e gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio di cui all'art. 117
T.U.B., cioè con il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;
6 - dell'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla a Pt_1
nel rapporto di conto corrente n. 35949 oggetto di causa a CP_1
titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, commissioni e spese;
- dell'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla a Pt_1 CP_1
nel rapporto di conto corrente n. 35949 oggetto di causa a titolo di
[...]
commissioni di massimo scoperto e commissioni sull'affidamento dalla prima all'ultima contabile in atti;
- dell'ammontare di quanto addebitato dalla a nel Pt_1 CP_1
rapporto oggetto di causa a titolo di spese e commissioni;
- della complessiva somma ripetibile da parte del Controparte_1
quantificando gli addebiti illegittimi intervenuti nel rapporto
[...]
oggetto di causa e/o riconteggiando il corretto saldo del medesimo conto alla sua chiusura, eliminando tutti gli effetti determinati dalle illegittimità contestate in giudizio sui saldi successivi rettificando progressivamente il saldo ricalcolato, con riconoscimento degli interessi attivi, al tasso di cui all'art. 117 co. VII, TUB sui saldi che, per effetto del ricalcolo, risultassero a credito della correntista.
Ancora in via istruttoria, sempre e solo nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
d'Appello ritenesse di disporre la rinnovazione della C.T.U. contabile si ripropongono le seguenti istanze e si insiste affinché:
- oggetto di eventuale ricalcolo sia anche la determinazione dell'ammontare complessivo degli illeciti addebiti discendenti dai finanziamenti n. 282240 e n. 283107;
- l'eventuale indagine sulla natura ripristinatoria / solutoria delle rimesse registrate in c/c venga effettuata prendendo in considerazione i cc.dd. saldi rettificati, ovverosia i saldi depurati dalle illegittime poste di
7 addebito a titolo di interessi passivi, anche anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e commissioni sostitutive della stessa e spese;
- il ricalcolo degli interessi creditori venga svolto al lordo della ritenuta calcolata sugli interessi attivi, ritenendo che questi ultimi debbano essere riconosciuti al fallimento integralmente;
- nel quantum affidato, considerato per l'individuazione delle rimesse intervenute extrafido, e quindi solutorie, venga considerato anche Parte l'affidamento di volta in volta utilizzato dalla correntista ed individuabile con precisione attraverso l'analisi degli estratti scalari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3 dicembre 2020, il Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso,
[...] [...]
deducendo di avere intrattenuto, dal 13 Parte_1
giugno 1994 al 30 giugno 2015 (il fallimento era stato dichiarato dal
Tribunale di Treviso con sentenza n. 225 del 25 novembre 2015), il rapporto di conto corrente n. 35949, cui accedevano un fido di cassa e due affidamenti autoliquidanti per anticipo di fatture ed effetti s.b.f.
L'attrice affermava che la banca avesse addebitato in conto spese, commissioni, interessi anatocistici e interessi ultralegali non pattuiti con la cliente, indicando in Euro 246.586,06 l'ammontare degli indebiti, cui occorreva aggiungere Euro 3.967,27 per “interessi ultralegali, spese e commissioni addebitate sui finanziamenti n. 282240 del 10.11.2011 e n.
283107 del 2.1.2014”.
Il chiedeva che, accertate le Controparte_1 Controparte_1
nullità contrattuali, la banca fosse condannata alla restituzione dell'indebito complessivo.
8 Si costituiva in giudizio eccependo il Parte_1
difetto di prova delle allegazioni del la Controparte_1
prescrizione del diritto restitutorio “per il periodo antecedente il
03/12/2010 (o, in subordine, il 26/07/2009, ove ritenuta l'efficacia interruttiva della comunicazione del 26/07/2019), del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice”, nonché la decadenza della cliente, ai sensi del 2° co. dell'art. 1832 c.c., dal diritto di contestazione gli estratti conto.
La convenuta negava la sussistenza di nullità negoziali e chiedeva il rigetto delle domande proposte dal Controparte_1
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1758 depositata il 9 ottobre 2023, condannava
[...]
a corrispondere al la Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 215.918,88, oltre interessi al saggio legale dalla data di notificazione della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva che l'eccezione di prescrizione fosse inammissibile poiché la costituzione in giudizio della banca era avvenuta tardivamente.
Quindi, rilevato che non vi era prova della pattuizione per iscritto delle condizioni economiche dei rapporti, determinava, in base alle risultanze della consulenza tecnica, l'ammontare degli indebiti.
Con atto di citazione notificato il 10 novembre 2023,
[...]
appellava la sentenza, formulando i seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione: 1) la costituzione in giudizio era avvenuta tempestivamente il 19 febbraio 2021 e, solo perché non aveva ricevuto conferma del deposito (a causa di un difetto di funzionamento dei servizi informatici del settore civile), essa aveva compiuto un nuovo deposito della comparsa di costituzione il 22 febbraio 2021; 2) il giudice aveva
9 errato nel ritenere che l'attore avesse adempiuto gli oneri probatori su di esso gravanti, non avendo prodotto in causa i contratti e gli estratti conto completi.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero respinte le domande proposte dall'attore.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile o
[...]
comunque rigettata.
L'appellato affermava che la banca convenuta si fosse costituita in giudizio tardivamente (il 22 febbraio 2021) e non avesse tempestivamente richiesto la rimessione in termini. Nel merito, precisava che la mancanza di conclusione di contratto scritto era stata dedotta fin dall'atto di citazione e la circostanza non era stata contestata dalla convenuta.
L'appellata ribadiva che la banca aveva compiuto addebiti illegittimi per interessi (ultralegali e composti) e commissioni. Infine, dichiarava di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le domande e le istanze istruttorie assorbite o non accolte.
Con ordinanza 22 marzo 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 5 giugno 2025.
0. L'appello, con riferimento ai due motivi formulati, è ammissibile poiché soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. (sono invece inammissibili le riproposte domande gradate, non sorrette da alcun motivo d'impugnazione).
L'appellante censura la decisione di tardività della sua costituzione in giudizio, che ha portato il giudice a non tenere conto dell'eccezione di prescrizione, sollevata con la comparsa di costituzione, e lamenta
10 violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'attore non avrebbe assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria.
I due motivi d'impugnazione sono sufficientemente precisi.
Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può essere accolto.
1. La costituzione in giudizio di è Parte_1
avvenuta il 22 febbraio 2021, come affermato dal Tribunale, e non il 19 febbraio 2021, come sostiene l'appellante.
La costituzione in giudizio è stata tardiva, in quanto il ventesimo giorno anteriore alla prima udienza di comparazione era venerdì 19 febbraio
2021.
Il Tribunale ha così motivato la decisione: “Prendendo le mosse dalle questioni processuali e, segnatamente, dall'eccepita decadenza della convenuta per tardività della sua costituzione in giudizio e dalla conseguente istanza di rimessione in termini,
formulata in data 1.7.2022, si osserva quanto segue. Nella istanza ex art. 153 c.p.c. depositata da parte convenuta in data 1.7.2022, quest'ultima ha allegato di aver tentato il deposito telematico della comparsa di risposta in data 19.2.2021, ossia l'ultimo giorno utile per la tempestiva costituzione in giudizio, ottenendo, alle ore
21,33 di quel giorno, il messaggio PEC di ricevuta di accettazione dal sistema, ma non invece il successivo messaggio di avvenuta consegna. Risulta poi dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza che alle 19.34 del 20.2.2021 il sistema generava e spediva al procuratore della convenuta un “Avviso di mancata consegna per sup. tempo massimo”, al quale facevano seguito successive comunicazioni via PEC del 22/02/2021 alle ore 12,00 ed alle ore 17,13, rispettivamente, di “Esito controlli automatici” terminati con successo e di
“Accettazione deposito avvenuta con successo”, riferite sempre al medesimo atto depositato (doc. 5 fasc. parte convenuta). Il patrocinio della banca ha altresì documentato come la suesposta anomalia nel perfezionamento del deposito sia dipesa da problematiche tecniche alla medesima non imputabili, costituite dall'interruzione dei servizi informatici del settore civile, attestato dalla comunicazione ufficiale tratta dal sito https://ilprocessotelematico.it (doc. 7 fasc. parte convenuta). Tuttavia, come è noto, “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui
11 viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1,
comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile” (cfr. Cass. Civ. Sez. L - , Sentenza n. 9087 del 31/03/2023). Sebbene, dunque, il procedimento di deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta inviata in data 19.2.2021 sia comunque andato a buon fine, esso non può ritenersi tempestivo, con la conseguenza che la convenuta è senz'altro incorsa nelle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., tra le quali, ovviamente, quella relativa alla possibilità di dedurre eccezioni in senso stretto, quale notoriamente è quella di prescrizione. Non può quindi condividersi l'assunto del patrocinio di parte convenuta per cui la sua costituzione in giudizio dovrebbe ritenersi tempestiva perché il deposito telematico dell'atto, ancorché con anomalo ritardo, si è comunque perfezionato con la generazione della R.A.C. del 22.2.2021. Essendo quindi incorsa in una decadenza processuale, la convenuta era certamente onerata di richiedere espressamente la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2 c.p.c. Tale rimedio, come è noto, presuppone per il suo utile esperimento la ricorrenza di due elementi e, cioè,
l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (ossia non determinato da quest'ultima) e, soprattutto, l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa. Tali presupposti risultano da tempo valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità quali regole di giudizio per la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di rimessione in termini (cfr. tra le tante
Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020, il cui principio di diritto così recita: “La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.”). Nel caso di specie, se non può seriamente dubitarsi della ricorrenza del primo dei suddetti presupposti, non può certo dirsi che vi sia stata una reazione puntuale ed immediata rispetto alla decadenza incolpevole. Ed infatti, non solo parte convenuta non ha richiesto la rimessione in
12 termini contestualmente alla rinnovazione del deposito della comparsa di costituzione del 22.2.2021, ma nemmeno ha avanzato tale istanza nell'udienza di trattazione, né nelle successive memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., nonostante lo specifico rilievo della tardività della costituzione immediatamente sollevato dal procuratore di parte attrice”.
L'appellante nulla osserva circa la tardività della presentazione dell'istanza di rimessione in termini, ma afferma che il tentativo di costituzione in giudizio, compiuto il 19 febbraio 2021, che inizialmente sembrava abortito, si sia concluso con la creazione della busta di cui all'identificativo “IDBUSTA 76158686”. Il secondo deposito, compiuto
“soltanto in via cautelativa” il lunedì 22 febbraio 2021, aveva generato la busta con identificativo “IDBUSTA 76178691”.
Si osserva che non è presente nel fascicolo telematico del processo di primo grado alcun deposito risalente al 19 febbraio 2021. Entrambe le buste indicate dall'appellante sono state formate il 22 febbraio 2021.
Come ha ricordato il Tribunale, per espressa disposizione normativa, il deposito può dirsi perfezionato solo nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ossia la c.d. seconda pec (v., oltre la sentenza citata dal Tribunale, anche Cass. civ. n. 36542/2022).
Nella specie è certo che tale ricevuta non fu generata il 19 febbraio 2021.
Essa venne generata il 20 febbraio 2021 alle ore 19:34, ma con un contenuto negativo, indicante “avviso di mancata consegna per sup. tempo massimo”, “il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattro ore successive al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine”.
Dunque, il deposito non si è perfezionato il 19 febbraio 2021. La ragione rimane ignota. Non può escludersi un problema di funzionamento del sistema, ma a ciò andrebbe comunque aggiunta la condotta del difensore,
13 il quale non solo si è impegnato nell'incombente la sera dell'ultimo giorno utile, ma poi, constatato che non veniva generato l'avviso di consegna, non ha tentato un secondo deposito prima delle ore 24:00.
Non vi è modo di dire come si sia formata la busta “IDBUSTA
76158686”. Non può dirsi che il sistema abbia recuperato il primo deposito, di cui aveva comunicato la mancata consegna, poiché la busta non contiene alcun riferimento all'attività del 19 febbraio 2021. In ogni caso, la busta è stata formata il 22 febbraio 2021.
In definitiva, in mancanza della ricevuta di accettazione (non formatasi il
19 febbraio 2021, ma solo il giorno successivo e con un contenuto negativo) e in presenza di due buste entrambe formate il 22 febbraio
2021, la convenuta non poteva pensare di essersi costituita in giudizio tempestivamente, sì che, per evitare le decadenze processuali, era onerata della presentazione dell'istanza di rimessione in termini, il che non ha tempestivamente fatto per le ragioni esposte dal Tribunale.
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione e il rigetto del motivo d'appello.
2. Il secondo motivo d'impugnazione di Parte_1
è manifestamente infondato.
[...]
Il aveva dedotto, fin dall'originario atto di citazione del 3 CP_1
dicembre 2020, che non era stato concluso alcun contratto scritto. Basti leggere in proposito pag. 2 dell'atto introduttivo: “Nessun documento contrattuale è stato sottoscritto tra la Banca e la correntista all'accensione del conto corrente sopra descritto, così come alla concessione delle singole linee di credito regolate nel medesimo, e sino all'estinzione del rapporto. A riprova di ciò, la non ha in alcun Pt_1
modo riscontrato la specifica richiesta della Curatela del 29.10.2017
(doc. 4), avanzata anche ai sensi dell'art. 119 TUB, così confermando
14 l'effettiva deficienza di documentazione contrattuale. Parimenti priva di riscontro è rimasta la richiesta da ultimo avanzata dalla Curatela al fine di ottenere copia della documentazione del conto corrente n. 35949 dal
30/06/2015 alla chiusura del rapporto (doc. 5). L'odierna convenuta ha pertanto applicato alla correntista unilateralmente e senza una valida, efficace e preventiva pattuizione sul punto”.
A fronte di tale allegazione, non spettava al Controparte_1
fornire la prova negativa della conclusione di contratti scritti, bensì alla banca convenuta dimostrare che le condizioni economiche dei rapporti erano state concordate per iscritto (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 4 febbraio
2025, n. 2714, la quale, richiamando la motivazione di Cass. civ. n.
6480/2021, ha ribadito che “Allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della banca, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti,
l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento (tra le innumerevoli a mero titolo di esempio Cass. n. 16521/2024). E tuttavia, tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli
15 interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”).
Invero, nel caso di specie, neppure Parte_1
contestò specificatamente la circostanza dedotta dall'attore, limitandosi a sostenere “l'integrale carenza di prova documentale del fatto costitutivo della domanda attorea, in violazione degli oneri probatori gravanti ad esclusivi carico della correntista/attrice nei giudizi di ripetizione dell'assunto indebito e/o di rideterminazione del saldo. E ciò, con particolare riferimento alla mancata allegazione del contratto di conto corrente contestato e dei relativi estratti conto integrali (analitici e scalari) dalla data di accensione a quella di estinzione” (pag. 3 della comparsa depositata il 22 febbraio 2021).
Ora, a parte che non è comprensibile come l'attore potesse produrre in causa documenti di cui affermava l'inesistenza, la difesa sopra riportata della convenuta non si sostanziava nell'affermazione che i contratti fossero stati conclusi per iscritto (in qualche tempo e in qualche luogo imprecisati).
Ne consegue che l'assenza di contratti scritti rappresentava un fatto non bisognoso di prova, acquisito al giudizio ai sensi dell'art. 115, 1° co.,
c.p.c.
L'attore ha poi documentato l'andamento del rapporto dal giugno 1994 al momento della sua estinzione. Ciò viene indicato anche nella relazione peritale (v. pag. 4 della relazione depositata il 14 dicembre 2022: “La
16 documentazione in atti concerne un rapporto di conto corrente intrattenuto da con la Controparte_1 Controparte_1 [...]
in particolare il conto ordinario n. 35949. In Parte_1 Parte_1
relazione al summenzionato rapporto la documentazione esaminata copre in maniera pressoché completa il seguente periodo: dal
23.06.1994, data di accensione del conto, al 11.09.2017, ultimo estratto conto disponibile che evidenzia un saldo a zero in quanto a questa data il conto è stato estinto”).
Il c.t.u., dott.ssa , non ha avuto difficoltà nel ricostruire Persona_1
l'andamento del conto corrente e a quantificare gli addebiti illegittimi compiuti dalla banca (senz'altro pagati dalla cliente perché il conto è stato chiuso con saldo zero), e del resto l'appellante non individua alcun errore nel ricalcolo del saldo di chiusura compiuto dal perito e tanto meno precisa quali sarebbero state “le insanabili deficienze” della documentazione (sic a pag. 17 atto di citazione in appello), tanto più che di esse la banca parrebbe discorrere in relazione alla dimostrazione della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti: questione che è irrilevante poiché, attesa l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, tutte le rimesse compiute a fronte di addebiti illegittimi sono senz'altro ripetibili.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, riconoscendo, attesa la bassa complessità del giudizio di appello (vertente esclusivamente sui motivi sopra indicati, facilmente confutabili), il compenso minimo previsto dai parametri del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra Euro 26.001 ed Euro 52.000, escluso il compenso per la fase istruttoria relativamente al giudizio di appello.
17 4. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto di Euro 1.138,50.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2070/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti Parte_1
di (appellato), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferme l'impugnata sentenza n.
1758/2023 pronunciata dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del grado che liquida in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 6 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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