Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AR
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 278/2025 promosso da:
nato a [...] il [...], cod. fisc. , residente Parte_1 C.F._1
in Calderara di Reno (BO), via Aldina n. 24/2, rappresentato e assistito, giusta procura in atti, dall'Avv. Silvia Gamberoni del Foro di FE (C.F. fax: 0532-216112, C.F._2
PEC: ), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Email_1
in FE con studio in Piazza Combattenti n. 3/7
e
, nata a San Pietro in [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, residente in [...], rappresentata e assistita, giusta C.F._3
procura in atti, dall'Avv. Davide Fabbri del Foro di Modena (C.F. , fax: C.F._4
0535-762039, PEC: , ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_2
Studio in Finale Emilia (MO), Via Saffi n. 1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 30/04/1994 in Cento (FE);
nato il [...] a [...]; di essersi separati consensualmente giusta decreto Persona_2
di omologa di questo Tribunale in data 20/12/2011; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
A) CASA CONIUGALE 1) La casa coniugale, costituita dall'immobile sito in Cento (FE), alla via E.
Ferrari n. 24, con beni ed arredi vari, resterà assegnata alla Sig.ra che ivi continuerà a CP_1
vivere con i figli fino a quando gli stessi non diverranno economicamente autosufficienti. B)
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE 2) Entrambi i figli sono maggiorenni avendo raggiunto rispettivamente l'età di anni 27 e l'età di anni 25. Il figlio è Per_1 Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente per cui nessun contributo al mantenimento sarà dovuto in suo favore. Per quanto attiene invece al figlio , oggi ancora economicamente non autosufficiente, Per_2
il padre, a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla sottoscrizione del presente ricorso, corrisponderà mensilmente alla madre la somma di € 300,00 (rivalutabili annualmente in base agli indici Istat ogni 12 mesi a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso) entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo per il suo mantenimento sino all'indipendenza economica dello stesso. I genitori dovranno farsi carico - nella misura del 50% ciascuno - delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , secondo l'art. 13 del Protocollo vigente presso il Tribunale Per_2
di FE, che le parti dichiarano di conoscere (doc. 5). In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà intenso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”. D) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI 3) I coniugi, attualmente coobbligati al pagamento di un mutuo ipotecario acceso presso la Cassa di Risparmio di Cento - Agenzia di Città – sita in Cento (FE), via Ferrarese n. 28/C, per l'acquisto della casa coniugale, si obbligano al pagamento della relativa rata mensile in ragione del 50% ciascuno. Per comodità, tenuto conto che attualmente la rata del mutuo è domiciliata sul conto corrente del marito, la rata verrà pagata interamente dal sig. quest'ultimo, per espresso accordo tra le parti, Pt_1
detrarrà mensilmente il 50% di quanto pagato per la rata del mutuo dal versamento del contributo al mantenimento dovuto per il figlio , versando quindi solo la differenza con bonifico sul conto Per_2
della sig.ra con Iban [...]. 4) le parti dichiarano di essere CP_1 economicamente autosufficienti e di poter provvedere ognuno al proprio personale mantenimento con il proprio reddito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 marzo 2025.
In data 26 febbraio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 19/12/2011, innanzi al presidente del Tribunale di FE nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cento (FE) il
30/0471994 fra nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nata a San Pietro in [...], il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cento di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1994 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in FE, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri