Articolo 4 della Legge 2 aprile 1968, n. 519
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 maggio 1968
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235 , e' sostituito dal seguente:
"Il direttore dell'istituto universitario o il direttore dell'ospedale o il direttore dell'istituto di cura privato od il direttore dell'obitorio devono indicare, volta per volta, quale salma, tra quelle giacenti nell'istituto o nell'ospedale o nell'obitorio, si trova nelle condizioni previste per essere sottoposta al prelievo".
Entrata in vigore il 21 maggio 1968