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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2404 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CROCI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio in in
Milano Piazza Giuseppe Grandi n. 3
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cesano Boscone, in data 06/06/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A n. 16, dell'anno
2009; separati consensualmente con decreto di omologa del 21.07.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“1. La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di Per_ un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia , nel rispetto delle esigenze e delle richieste della medesima. Per_ 2. sarà collocata prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, attualmente nell'immobile sito in Cisliano (MI) alla via Dell'Olmetto 14, già casa coniugale. Per 3. Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore, le parti concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima, fatti comunque sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nell'interesse esclusivo della figlia minore e tenute sempre in considerazione le esigenze e i desideri della medesima: Per_ A) durante i weekend: trascorrerà con il padre un week end ogni quindici giorni dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera dopo cena o fino al lunedì mattina al rientro a scuola, previ accordi da prendere di volta in volta tra i genitori, nell'interesse della minore e tenuto conto degli impegni scolastici della stessa.
B) durante la settimana: a) nelle settimane il cui week end è di competenza materna, la figlia starà con il padre due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena (alle 21 circa) e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 18, salvi diversi e migliori accordi;
b) nelle settimane il cui week end è di competenza paterna, la figlia starà con il padre un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena (alle ore 21 circa), salvi diversi accordi. Per_ C) Durante le festività natalizie: starà con il padre per metà delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fatti comunque salvi eventuali e diversi accordi che le parti potranno sempre prendere tra loro, in base alle esigenze della loro figlia, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno. Per_ D) Durante le festività pasquali: starà con ciascun genitore, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per i restanti giorni di sospensione delle lezioni scolastiche le parti prenderanno Per accordi in base alle proprie esigenze lavorative, sempre nell'interesse della loro figlia . Per_ E) Durante il periodo estivo: in occasione delle vacanze scolastiche estive, starà con il papà e la mamma per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previ accordi tra i genitori da prendere entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che ciascun genitore potrà trascorrere altri periodi di vacanza con la figlia durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (da giugno a settembre), previ accordi da prendere tra loro sempre entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ Nei periodi in cui è in vacanza con un genitore saranno sospesi i reciproci diritti di visita con l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
F) per i ponti e per le altre festività scolastiche infra annuali: salvo diverso accordo, tali periodi saranno ripartiti tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza del fine settimana nell'interesse della figlia e, per l'effetto, il fine settimana in corrispondenza del ponte sarà comprensivo di tutti i giorni inclusi nella festività.
4. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con la figlia favorendo, in ogni caso, contatti telefonici tra la minore ed il genitore temporaneamente non collocatario.
5. Ciascun genitore si impegna a rispettare e a non denigrare l'altra figura genitoriale, soprattutto in Per_ presenza della figlia .
Pag. 2 di 7 6. I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro relativo alla figlia (visite mediche, colloqui scolastici, feste della scuola, etc…).
7. Qualora i genitori vorranno o avranno la necessità di trascorrere con la figlia i fine settimana e/o periodi durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, dovranno opportunamente confrontarsi tra loro per raggiungere ogni miglior accordo. Parimenti, qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione sopra indicata, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, nell'interesse esclusivo di Per_
e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
8. I genitori, in caso di impedimenti a tenere la figlia, si impegnano a chiedere in via prioritaria la disponibilità dell'altro genitore prima di contattare figure terze, prendendo accordi tra di loro di volta in volta, sempre nell'interesse della figlia. Per_
9. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di , per dodici mensilità annuali, pari ad €
400,00= (Euro QUATTROCENTO/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità dell'assegno.
10. Entrambi i genitori terranno a proprio carico, per una quota pari al 50% ciascuno le spese extra assegno della figlia, da intendersi quali spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche per la cui interpretazione e modalità si rinvia al Protocollo tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, che qui devono intendersi integralmente trascritte e che per comodità delle parti si allegano al presente atto (Allegato C). Le parti concordemente stabiliscono, fin da ora, che la mensa scolastica della figlia sarà pagata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11. Le spese sostenute nell'interesse del minore saranno portate in detrazione fiscale nella misura del
50% da ciascuno dei genitori, previa consegna delle dichiarazioni e giustificativi di spesa, finché tale regime fiscale sarà in vigore.
12. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente da previo Parte_1 inoltro della domanda all'Ente erogatore, in autonomia, allegando i documenti necessari;
in caso di necessità, s'impegna a consegnare tempestivamente la propria documentazione fiscale e Parte_2 patrimoniale alla moglie, prestando sin d'ora consenso all'inoltro, da parte del marito, della documentazione necessaria all'Ente erogatore, nonché a produrre tutto quanto necessario, anche qualora occorresse ottenere il modello ISEE, propedeutico all'erogazione del contributo statale. si Parte_2 rende altresì disponibile a comunicare eventuale rinuncia della propria quota dell'AUU, qualora necessario.
13. Ai fini del perfezionamento dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quale parte integrante e fondamentale di esso ed a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici
Pag. 3 di 7 tra i coniugi, costituendo detti accordi patrimoniali elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono che con la sottoscrizione del presente Parte_2 atto, si obbliga a cedere e trasferire e nello specifico ad attribuire ed a trasferire ex art. 1376 c.c., a che si impegna ad accettare, la propria quota pari al 50% di quanto Parte_1 ricompreso nell'atto notarile Notaio Rep. N. 22.477/Racc.14.317 del 28.11.2008 e più Persona_2 precisamente in Comune di Cisliano Via Dell'Olmetto 14: nel complesso residenziale denominato
“Residenza il Molinetto” posto in Comune di Cisliano via Dell'Olmetto n. 14 già Via Molinetto quanto segue: appartamento al piano secondo, con annessi cantina e box al piano terra, il tutto censito in Catasto
Fabbricati come segue: foglio 5 mappale 471 sub 12 via Molinetto n. SNC p. 2_T sc C z.c. Uctg A/3 cl. 3 vani 6 r.c. euro 418,33; foglio 5 mappale 471 sub 25 via Molinetto n. SNC p.T z.c.. U categ C/6 cl 6 mq 16
r.c. euro 41,32. Coerenze appartamento: a nord altra unità; ad est altra unità e affaccio sui passaggi comuni;
a sud parti comuni e altra unità; ad ovest affaccio su parti comuni e parti comuni. Coerenze cantina: a nord altra unità; ad est parti comuni;
a sud altra unità; ad ovest portico comune. Coerenze box:
a nord altra unità; ad est passaggio comune;
a sud altra unità; ad ovest disimpegno comune. Salvo errori e come meglio in fatto.
Segue e compete a quanto in contratto la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato (DOC n. 007 – atto di compravendita).
14. Il predetto trasferimento della quota immobiliare dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a rogito del Notaio o altro Notaio che verrà individuato da Persona_3 le spese notarili del predetto trasferimento saranno a carico della parte Parte_1 acquirente e con la specifica previsione che le parti intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della l. 74/1987, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/06/2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa.
15. on la sottoscrizione del presente atto, si impegna, in vista della stipula del Parte_1 rogito, a richiedere l'accollo liberatorio all'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di quanto ancora dovuto in ragione del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti nella forma di atto pubblico Rep.
29467/Racc. 11854 a Ministero Notaio registrato all'Ufficio delle Entrate di Persona_4
Abbiategrasso 29.12.2010 al n. 1470 Serie 1T in data (DOC. 008 copia contratto mutuo), somma residua che alla data di deposito del presente atto ammonta a € 22.682,26= (€ 11.341,13= a carico di ciascuna parte), le cui rate, già a decorrere dal mese di luglio 2022 sono integralmente pagate da Parte_1
Anche qualora la Banca non concedesse l'accollo liberatorio, dichiara di voler
[...] Parte_2 procedere comunque al trasferimento della propria quota di comproprietà a la Parte_1 quale si impegnerà a continuare a pagare interamente le successive rate del mutuo e comunque a tenere
Pag. 4 di 7 sollevato ed indenne da qualsivoglia pretesa della banca diretta nei di lui confronti per Parte_2 quanto eventualmente ed a qualunque titolo dovuto in relazione al mutuo de quo.
16. Fermo l'accollo del mutuo residuo in capo a la cui quota pari al 50% di Parte_1 competenza di deve comunque essere imputata al prezzo di trasferimento della quota Parte_2 immobiliare di cui al punto sub 12), a fronte di tale trasferimento ed a definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti a qualsivoglia titolo anche derivante dal vincolo matrimoniale, Parte_1 si impegna, altresì, a corrispondere ad che accetta in via transattiva e satisfattiva, l'ulteriore Parte_2 importo di € 84.692,00=, di cui una ampia parte è già stata versata, e più precisamente:
- la somma di € 7.192,00= è stata già versata da a mediante il Parte_1 Parte_2 pagamento diretto della quota pari al 50% delle rate del contratto di mutuo da luglio 2022 a maggio 2025
(compresa) di competenza di che riconosce essere state evase direttamente dalla moglie;
Parte_2
- la somma di € 67.500,00= è stata già versata da a mediante Parte_1 Parte_2 bonifici bancari in favore di e più precisamente: € 5.000,00= in data 28.11.2022; € Parte_2
10.000,00= in data 02.01.2023; € 15.000,00 in data 03.01.2023; € 15.000,00= in data 28.04.2023;
€13.000,00= in data 09.05.2023; € 3.000,00= in data 31.10.2023; € 1.500,00= in data 09.05.2024; €
5.000,00= in data 14.05.2025 (DOC. 009 – contabili bonifici versati in favore di;
Parte_2
-la somma di € 10.000,00= sarà corrisposta da a a mezzo Pt_1 Parte_1 Parte_2 assegno circolare NT alla data del trasferimento notarile della quota immobiliare di cui sopra.
17. Già a decorrere da maggio 2025 le rate del contratto di mutuo continueranno a restare a carico integrale di Parte_1
18. i impegna a trasferire, fin da subito, altrove la propria residenza anagrafica. 19. Parte_2
La casa coniugale, anche prima del trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, continuerà ad essere assegnata a la quale la abiterà con la figlia minore, con l'arredo ivi contenuto. Parte_1
20. continuerà a sostenere le spese condominiali di carattere ordinario, le Parte_1 imposte gravanti sull'abitazione in ragione dell'assegnazione (TARI) e le relative utenze. Le spese condominiali di carattere straordinario e tutte le ulteriori ed eventuali spese avente carattere straordinario resteranno in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno fino alla data di trasferimento della quota immobiliare. Successivamente al detto trasferimento resteranno integralmente a carico di
[...]
Parte_1
21. Entrambe le parti sosterranno nella misura del 50% le spese veterinarie e straordinarie relative al gatto di famiglia ( ), di proprietà di che resterà presso la casa coniugale con la signora Per_5 Parte_2 Per_
la minore . Parte_1
22. Nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe autonome ed economicamente indipendenti.
Pag. 5 di 7 23. Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei loro documenti di identità validi per l'espatrio e per il rinnovo e il rilascio di quelli della figlia minore.
24. Le spese dei difensori, i costi di contributo unificato e marche del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
25. Le condizioni di cui sopra avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 21.07.22 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 6 di 7 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da n Cesano Boscone il giorno 06/06/2009 (Parte II, Serie A
[...] Parte_2
n. 16, dell'anno 2009)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2404 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. CROCI PAOLA e con domicilio eletto presso il suo studio in in
Milano Piazza Giuseppe Grandi n. 3
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cesano Boscone, in data 06/06/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A n. 16, dell'anno
2009; separati consensualmente con decreto di omologa del 21.07.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“1. La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente dai genitori, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di Per_ un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia , nel rispetto delle esigenze e delle richieste della medesima. Per_ 2. sarà collocata prevalentemente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, attualmente nell'immobile sito in Cisliano (MI) alla via Dell'Olmetto 14, già casa coniugale. Per 3. Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore, le parti concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima, fatti comunque sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nell'interesse esclusivo della figlia minore e tenute sempre in considerazione le esigenze e i desideri della medesima: Per_ A) durante i weekend: trascorrerà con il padre un week end ogni quindici giorni dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica sera dopo cena o fino al lunedì mattina al rientro a scuola, previ accordi da prendere di volta in volta tra i genitori, nell'interesse della minore e tenuto conto degli impegni scolastici della stessa.
B) durante la settimana: a) nelle settimane il cui week end è di competenza materna, la figlia starà con il padre due giorni infrasettimanali indicativamente il martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena (alle 21 circa) e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 18, salvi diversi e migliori accordi;
b) nelle settimane il cui week end è di competenza paterna, la figlia starà con il padre un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì dall'uscita da scuola fino a dopo cena (alle ore 21 circa), salvi diversi accordi. Per_ C) Durante le festività natalizie: starà con il padre per metà delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fatti comunque salvi eventuali e diversi accordi che le parti potranno sempre prendere tra loro, in base alle esigenze della loro figlia, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno. Per_ D) Durante le festività pasquali: starà con ciascun genitore, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per i restanti giorni di sospensione delle lezioni scolastiche le parti prenderanno Per accordi in base alle proprie esigenze lavorative, sempre nell'interesse della loro figlia . Per_ E) Durante il periodo estivo: in occasione delle vacanze scolastiche estive, starà con il papà e la mamma per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, previ accordi tra i genitori da prendere entro il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che ciascun genitore potrà trascorrere altri periodi di vacanza con la figlia durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (da giugno a settembre), previ accordi da prendere tra loro sempre entro il 30 aprile di ogni anno. Per_ Nei periodi in cui è in vacanza con un genitore saranno sospesi i reciproci diritti di visita con l'altro genitore, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
F) per i ponti e per le altre festività scolastiche infra annuali: salvo diverso accordo, tali periodi saranno ripartiti tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza del fine settimana nell'interesse della figlia e, per l'effetto, il fine settimana in corrispondenza del ponte sarà comprensivo di tutti i giorni inclusi nella festività.
4. I genitori si impegnano a comunicarsi per tempo i recapiti dei luoghi ove si recheranno con la figlia favorendo, in ogni caso, contatti telefonici tra la minore ed il genitore temporaneamente non collocatario.
5. Ciascun genitore si impegna a rispettare e a non denigrare l'altra figura genitoriale, soprattutto in Per_ presenza della figlia .
Pag. 2 di 7 6. I genitori si impegnano a comunicarsi con congruo preavviso e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro relativo alla figlia (visite mediche, colloqui scolastici, feste della scuola, etc…).
7. Qualora i genitori vorranno o avranno la necessità di trascorrere con la figlia i fine settimana e/o periodi durante i giorni di spettanza dell'altro genitore, dovranno opportunamente confrontarsi tra loro per raggiungere ogni miglior accordo. Parimenti, qualora dovessero sopraggiungere esigenze particolari ed eccezionali, i genitori potranno sempre prendere diversi accordi tra loro in merito alla regolamentazione sopra indicata, in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e, soprattutto, nell'interesse esclusivo di Per_
e nel rispetto delle sue esigenze personali, scolastiche ed extrascolastiche.
8. I genitori, in caso di impedimenti a tenere la figlia, si impegnano a chiedere in via prioritaria la disponibilità dell'altro genitore prima di contattare figure terze, prendendo accordi tra di loro di volta in volta, sempre nell'interesse della figlia. Per_
9. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di , per dodici mensilità annuali, pari ad €
400,00= (Euro QUATTROCENTO/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente trascorsi 12 mesi dal versamento della prima mensilità dell'assegno.
10. Entrambi i genitori terranno a proprio carico, per una quota pari al 50% ciascuno le spese extra assegno della figlia, da intendersi quali spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche per la cui interpretazione e modalità si rinvia al Protocollo tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, che qui devono intendersi integralmente trascritte e che per comodità delle parti si allegano al presente atto (Allegato C). Le parti concordemente stabiliscono, fin da ora, che la mensa scolastica della figlia sarà pagata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11. Le spese sostenute nell'interesse del minore saranno portate in detrazione fiscale nella misura del
50% da ciascuno dei genitori, previa consegna delle dichiarazioni e giustificativi di spesa, finché tale regime fiscale sarà in vigore.
12. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente da previo Parte_1 inoltro della domanda all'Ente erogatore, in autonomia, allegando i documenti necessari;
in caso di necessità, s'impegna a consegnare tempestivamente la propria documentazione fiscale e Parte_2 patrimoniale alla moglie, prestando sin d'ora consenso all'inoltro, da parte del marito, della documentazione necessaria all'Ente erogatore, nonché a produrre tutto quanto necessario, anche qualora occorresse ottenere il modello ISEE, propedeutico all'erogazione del contributo statale. si Parte_2 rende altresì disponibile a comunicare eventuale rinuncia della propria quota dell'AUU, qualora necessario.
13. Ai fini del perfezionamento dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quale parte integrante e fondamentale di esso ed a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici
Pag. 3 di 7 tra i coniugi, costituendo detti accordi patrimoniali elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti pattuiscono che con la sottoscrizione del presente Parte_2 atto, si obbliga a cedere e trasferire e nello specifico ad attribuire ed a trasferire ex art. 1376 c.c., a che si impegna ad accettare, la propria quota pari al 50% di quanto Parte_1 ricompreso nell'atto notarile Notaio Rep. N. 22.477/Racc.14.317 del 28.11.2008 e più Persona_2 precisamente in Comune di Cisliano Via Dell'Olmetto 14: nel complesso residenziale denominato
“Residenza il Molinetto” posto in Comune di Cisliano via Dell'Olmetto n. 14 già Via Molinetto quanto segue: appartamento al piano secondo, con annessi cantina e box al piano terra, il tutto censito in Catasto
Fabbricati come segue: foglio 5 mappale 471 sub 12 via Molinetto n. SNC p. 2_T sc C z.c. Uctg A/3 cl. 3 vani 6 r.c. euro 418,33; foglio 5 mappale 471 sub 25 via Molinetto n. SNC p.T z.c.. U categ C/6 cl 6 mq 16
r.c. euro 41,32. Coerenze appartamento: a nord altra unità; ad est altra unità e affaccio sui passaggi comuni;
a sud parti comuni e altra unità; ad ovest affaccio su parti comuni e parti comuni. Coerenze cantina: a nord altra unità; ad est parti comuni;
a sud altra unità; ad ovest portico comune. Coerenze box:
a nord altra unità; ad est passaggio comune;
a sud altra unità; ad ovest disimpegno comune. Salvo errori e come meglio in fatto.
Segue e compete a quanto in contratto la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato (DOC n. 007 – atto di compravendita).
14. Il predetto trasferimento della quota immobiliare dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio a rogito del Notaio o altro Notaio che verrà individuato da Persona_3 le spese notarili del predetto trasferimento saranno a carico della parte Parte_1 acquirente e con la specifica previsione che le parti intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della l. 74/1987, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/06/2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa.
15. on la sottoscrizione del presente atto, si impegna, in vista della stipula del Parte_1 rogito, a richiedere l'accollo liberatorio all'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di quanto ancora dovuto in ragione del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti nella forma di atto pubblico Rep.
29467/Racc. 11854 a Ministero Notaio registrato all'Ufficio delle Entrate di Persona_4
Abbiategrasso 29.12.2010 al n. 1470 Serie 1T in data (DOC. 008 copia contratto mutuo), somma residua che alla data di deposito del presente atto ammonta a € 22.682,26= (€ 11.341,13= a carico di ciascuna parte), le cui rate, già a decorrere dal mese di luglio 2022 sono integralmente pagate da Parte_1
Anche qualora la Banca non concedesse l'accollo liberatorio, dichiara di voler
[...] Parte_2 procedere comunque al trasferimento della propria quota di comproprietà a la Parte_1 quale si impegnerà a continuare a pagare interamente le successive rate del mutuo e comunque a tenere
Pag. 4 di 7 sollevato ed indenne da qualsivoglia pretesa della banca diretta nei di lui confronti per Parte_2 quanto eventualmente ed a qualunque titolo dovuto in relazione al mutuo de quo.
16. Fermo l'accollo del mutuo residuo in capo a la cui quota pari al 50% di Parte_1 competenza di deve comunque essere imputata al prezzo di trasferimento della quota Parte_2 immobiliare di cui al punto sub 12), a fronte di tale trasferimento ed a definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti a qualsivoglia titolo anche derivante dal vincolo matrimoniale, Parte_1 si impegna, altresì, a corrispondere ad che accetta in via transattiva e satisfattiva, l'ulteriore Parte_2 importo di € 84.692,00=, di cui una ampia parte è già stata versata, e più precisamente:
- la somma di € 7.192,00= è stata già versata da a mediante il Parte_1 Parte_2 pagamento diretto della quota pari al 50% delle rate del contratto di mutuo da luglio 2022 a maggio 2025
(compresa) di competenza di che riconosce essere state evase direttamente dalla moglie;
Parte_2
- la somma di € 67.500,00= è stata già versata da a mediante Parte_1 Parte_2 bonifici bancari in favore di e più precisamente: € 5.000,00= in data 28.11.2022; € Parte_2
10.000,00= in data 02.01.2023; € 15.000,00 in data 03.01.2023; € 15.000,00= in data 28.04.2023;
€13.000,00= in data 09.05.2023; € 3.000,00= in data 31.10.2023; € 1.500,00= in data 09.05.2024; €
5.000,00= in data 14.05.2025 (DOC. 009 – contabili bonifici versati in favore di;
Parte_2
-la somma di € 10.000,00= sarà corrisposta da a a mezzo Pt_1 Parte_1 Parte_2 assegno circolare NT alla data del trasferimento notarile della quota immobiliare di cui sopra.
17. Già a decorrere da maggio 2025 le rate del contratto di mutuo continueranno a restare a carico integrale di Parte_1
18. i impegna a trasferire, fin da subito, altrove la propria residenza anagrafica. 19. Parte_2
La casa coniugale, anche prima del trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, continuerà ad essere assegnata a la quale la abiterà con la figlia minore, con l'arredo ivi contenuto. Parte_1
20. continuerà a sostenere le spese condominiali di carattere ordinario, le Parte_1 imposte gravanti sull'abitazione in ragione dell'assegnazione (TARI) e le relative utenze. Le spese condominiali di carattere straordinario e tutte le ulteriori ed eventuali spese avente carattere straordinario resteranno in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno fino alla data di trasferimento della quota immobiliare. Successivamente al detto trasferimento resteranno integralmente a carico di
[...]
Parte_1
21. Entrambe le parti sosterranno nella misura del 50% le spese veterinarie e straordinarie relative al gatto di famiglia ( ), di proprietà di che resterà presso la casa coniugale con la signora Per_5 Parte_2 Per_
la minore . Parte_1
22. Nulla è dovuto tra le parti a titolo di assegno divorzile, essendo entrambe autonome ed economicamente indipendenti.
Pag. 5 di 7 23. Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei loro documenti di identità validi per l'espatrio e per il rinnovo e il rilascio di quelli della figlia minore.
24. Le spese dei difensori, i costi di contributo unificato e marche del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
25. Le condizioni di cui sopra avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 21.07.22 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 6 di 7 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da n Cesano Boscone il giorno 06/06/2009 (Parte II, Serie A
[...] Parte_2
n. 16, dell'anno 2009)
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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