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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1190/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PANCANI CP_1 C.F._5
GIUSEPPE ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO
CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
all'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto notificato in data 27.12.2019, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 citavano innanzi al Tribunale di Firenze e CP_1 CP_2 Parte_4 proponendo opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso il Parte_5 decreto ingiuntivo n. 4036/2016 ottenuto da nei confronti di CP_1 CP_2
e (questi ultimi, quali eredi di per Controparte_3 Parte_4 Persona_1
€ 123.949,66, oltre interessi e spese, asserendo che detto decreto sarebbe stato pregiudizievole dei diritti di essi attori, terzi rispetto al giudizio monitorio.
Va premesso che:
- il decreto ingiuntivo in questione si fonda sulla scrittura privata datata 28.12.2010 con la quale aveva ceduto alla figlia il credito complessivo Parte_6 CP_1 di € 749.259,65, tra cui quello portato dai decreti ingiuntivi n. 1510/2010 e 1511/2010 di € 61.974,83 ciascuno ottenuti, rispettivamente, nei confronti di e Parte_7 di e rispetto ai quali, con accordo ricognitivo del 15.6.2010, Parte_8 CP_2
e si erano riconosciuti debitori solidali;
Parte_9
- avverso il decreto ingiuntivo n. 4036/2016, provvisoriamente esecutivo ex art. 642
c.p.c., proponevano opposizione e Controparte_3 Parte_4
- nel giudizio di opposizione, intervenivano ex art. 105 c.p.c. Parte_1 Pt_2
e per chiedere l'annullamento e/o la revoca del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo, evidenziando che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3155/2019, aveva dichiarato nulla la cessione del credito per difetto di forma ex articolo 782 cc e ne aveva affermato la contitolarità in capo a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali eredi del de cuius
[...] CP_1 Parte_6
- il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4036/2016 veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. poiché era ravvisato un rapporto di pregiudizialità/dipendenza con il giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di Firenze.
A fondamento della propria domanda di opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c.,
e richiamavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Firenze che aveva accertato la nullità della cessione del credito stipulata in data 28.12.2010 tra il cedente e la cessionaria per mancanza di forma prescritta Parte_6 CP_1 ad substantiam dall'art 782 c.c., precisando come la sentenza in questione avesse anche statuito che gli eredi di potevano esigere, ciascuno per l'intero, nei confronti Parte_6 di e il credito di cui ai decreti ingiuntivi n. 1510/2010 e n. Parte_7 Parte_8
1511/2010 e nei confronti di e il credito di CP_2 Parte_4 Parte_5 cui al decreto ingiuntivo n. 5789/2009 (anch'esso oggetto della contestata cessione di credito) nonché che « potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di CP_1 Persona_2
2 in virtù del D.I. 4063/16; laddove il decreto fosse revocato tutti gli eredi potranno Pt_4 agire contro gli eredi di . Persona_3
Ciò premesso, e deducevano che avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 4063/2016 era stata proposta opposizione e che il giudizio era stato abbandonato, per cui il predetto provvedimento era divenuto definitivo essendo quindi interesse di essi attori, terzi rispetto al giudizio di opposizione, chiedere la revoca del decreto in quanto pregiudizievole dei loro diritti.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto CP_1 della domanda, sostenendo che gli attori non potevano considerarsi terzi titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello dedotto in giudizio nel procedimento monitorio, che il decreto inoltre non era passato in giudicato e, infine, che avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità della citata cessione del credito era stato interposto appello, così che gli attori non potevano ritenersi titolari di alcun diritto pregiudicato, trattandosi di diritto ancora sub iudice.
e rimanevano contumaci. CP_2 Parte_4 Parte_5
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1409/2023, rigettava la domanda proposta da e condannandoli alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di CP_1
Riteneva infatti il primo giudice che:
- la domanda ex art. 404, primo comma, c.p.c. proposta dagli attori fosse inammissibile poiché essi avevano spiegato un intervento autonomo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4036/2016 per cui parte di quel giudizio e come tali non legittimati ad esperire l'opposizione di terzo ordinaria;
- il suddetto giudizio di opposizione non era stato affatto abbandonato, ma era stato sospeso in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la validità dell'atto di cessione di credito a da parte del padre;
CP_1
- pertanto, gli attori non erano affatto titolari di un diritto, poiché la contitolarità del credito ceduto a da essi vantata era ancora sub iudice. CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
sulla base dei seguenti motivi: Parte_3
I) ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE
TERZI GLI ODIERNI APPELLANTI E QUINDI RITIENE INAMMISSIBILE LA
DOMANDA EX ART. 404 I°Co C.P.C. IN CONTRASTO CON GLI ARTT. 1292 E 1306
C.C. E CON L'AUTORITÀ DI GIUDICATO SOSTANZIALE DEL DECRETO
INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI CP_2
L'opposizione di terzo era stata notificata quando ancora e Parte_1 Parte_2 non erano a conoscenza della pendenza del procedimento di opposizione al Parte_3
D.I. n. 4036/2016 proposto unicamente da e e pendente al n. Pt_5 Parte_4
16144/2016 R.G., circostanza appresa solo con la costituzione di avvenuta in CP_1 data 27.07.2020, a seguito della quale gli attori/odierni appellanti erano intervenuti in quel procedimento. Essi, una volta intervenuti nel proc. n. 16144/2016 R.G., avevano chiesto nel
3 presente giudizio di limitare la domanda ex art. 404, primo comma, c.p.c. solo nei confronti di e per cui non avevano acquisito la qualità di parte rispetto al CP_2 CP_1 procedimento che aveva portato alla formazione del giudicato nei confronti di CP_2 costituito dal decreto ingiuntivo n. 4036/2016 dal medesimo non opposto.
II) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2909
C.C. E 324 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 1306 2° C.C.
Proprio perché fra l'azione proposta ex art. 404, primo comma, c.p.c. nei confronti di CP_1
e e il procedimento in Corte d'Appello R.G. 2389/2019 esiste un evidente
[...] CP_2 nesso di pregiudizialità/dipendenza tale per cui l'esistenza del decreto ingiuntivo oggetto della revocatoria ordinaria dipende dalla validità della scrittura privata 28.12.2010, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione per pregiudizialità avanzata dagli attori/odierni appellanti: è infatti evidente l'interesse attuale dei medesimi a ottenere la revoca del D.I. 4063/16 poiché, in caso contrario, potrebbe agire per il pagamento CP_1 dell'intera somma indicata nel predetto decreto ingiuntivo nei confronti del condebitore solidale che non si è opposto nei termini.
III) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITIENE CHE GLI
ATTORI NON SONO TITOLARI DI UN DIRITTO POICHÉ LA CONTITOLARITÀ DEL
CREDITO È ANCORA SUB JUDICE.
Il capo della sentenza 3155/2019 che espressamente ha accertato che il credito in oggetto appartiene agli eredi di ha anche stabilito che fino alla divisione ereditaria Parte_6
“ potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di in CP_1 Persona_3 virtù del d.i. 4063/16 (mentre) laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi potranno agire contro gli eredi di . Tale capo non è stato impugnato da Persona_3 CP_1
e d'altra parte per condebitore solidale, il D.I. 4063/16, non essendo da lui stato CP_2 opposto, ha acquistato autorità di giudicato sostanziale, ben potendo quindi, CP_1 ottenere da il pagamento dell'intero importo ingiunto. CP_2
In conclusione, secondo la parte appellante sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 404, primo comma, c.p.c. e cioè:
1) la terzietà di e rispetto al rapporto tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
e conseguente alla mancata opposizione nei termini di CP_1 CP_2 quest'ultimo rispetto al D.I. 4063/2016; 2) l'autorità di giudicato sostanziale del D.I. 4063/16 nei confronti di rispetto alla CP_2 creditrice CP_1
3) il diritto pregiudicato per la parte appellante, dal momento che nelle more CP_1 del processo di appello può agire per il soddisfacimento per l'intera somma indicata nel D.I.
4063/16 nei confronti di CP_2
e hanno quindi chiesto l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contariis reiectis:
- in linea preliminare, ribadendo l'istanza formulata in primo grado si insiste per la sospensione ex art. 295 c.p.c. o in subordine art. 337 comma 2 c.p.c. del presente
4 procedimento in attesa della decisione della Corte d'Appello di Firenze sulla sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3155/2019 che è pregiudiziale.
- Nel merito, si insiste nella riforma totale della sentenza n. 1409/2023 del Tribunale di Firenze e per l'effetto si insiste nelle domande proposte in I° grado nei confronti di CP_1
e per il quale il decreto ingiuntivo n. 4063/2019 del Tribunale di Firenze
[...] CP_2 ha acquistato autorità di giudicato sostanziale per mancata opposizione, e cioè: A) annullare il D.I. n. 4063/16 R.G. 12285/16 emesso dal Tribunale di Firenze il 3.8.2016 a favore di
e nei confronti di per i motivi di cui in atto di appello e CP_1 CP_2 precisamente perché l'atto “cessione di credito a titolo oneroso” del 28.12.2010 è stato dichiarato nullo dalla sentenza Tribunale di Firenze 3155/2019; B) in subordine dichiarare l'inefficacia del D.I. impugnato n. 4063/16 del Tribunale di Firenze nei confronti degli odierni comparenti per gli stessi motivi di cui in premessa.
-In linea istruttoria, per tuziorismo si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado e nello specifico si chiede ammettersi prova per interrogatorio nei confronti della Sig.ra “D.C.V. che ha ricevuto dall'Avv. Massai Euro 100.000,00 per CP_1 conto dei debitori in conto sul maggior credito di cui ai decreti ingiuntivi n. 5789/2009;
1510/2010, 1511/2010 e 4063/2016” da convertirsi in prova per testi. Si indica a testi l'Avv. di Prato. Testimone_1
Con condanna di alle spese e compensi oltre rimborso forfettario di entrambi CP_1
i gradi di giudizio, con espressa condanna dell'appellata alla restituzione di CP_1 quanto pagato per compulsum dagli appellanti, in ottemperanza della sentenza impugnata, per spese di soccombenza e registrazione.”
Mentre è rimasto contumace, si è costituita la quale ha dato atto CP_2 CP_1 preliminarmente atto della pubblicazione, in data 25.10.2023, della sentenza n. 2154/23 con cui la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio RG 2389/2019, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ha dichiarato la nullità della sentenza del CP_1
Tribunale di Firenze n. 3155/2019 e, decidendo nel merito, in totale riforma della decisione ivi contenuta, ha respinto la domanda di accertamento della nullità della cessione di credito stipulata tra e in data 28.12.2010, accertandone, al contrario, la Parte_2 CP_1 natura onerosa.
Sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire della parte appellante, poiché, stante il disposto dell'art. 1306 c.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– se fosse stata confermata la loro qualità di creditori a titolo ereditario – si sarebbero potuti giovare dell'accertamento dei crediti ottenuto da anche attraverso il decreto CP_1 ingiuntivo oggetto del presente procedimento, ma ciononostante essi hanno agito per chiederne la revoca o, in via subordinata e paradossalmente, che esso sia «dichiarato inefficace» nei loro confronti.
Ha fatto peraltro presente che e sono altresì Parte_1 Parte_2 Parte_3 intervenuti nell'esecuzione forzata promossa da contro CP_1 CP_2 Pt_4
e anche in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto
[...] Parte_5 ingiuntivo oggetto del presente giudizio (definitivo nei confronti di e CP_2
5 provvisoriamente esecutivo nei confronti di e , chiedendo di Pt_4 Parte_5 partecipare al riparto del ricavato della vendita dei beni staggiti e tale intervento è stato ritenuto ammissibile dal giudice dell'esecuzione, che pure ha sospeso la distribuzione in attesa della definizione della causa pendente sulla validità della cessione di credito: quindi, gli appellanti chiedono in questo giudizio (e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo) la caducazione di un decreto ingiuntivo che costituisce il titolo di un'esecuzione forzata alla quale essi stanno attualmente partecipando in veste di creditori.
Quanto ai motivi di appello, ne ha dedotto l'infondatezza per le seguenti CP_1 ragioni:
I) Gli appellanti non possono qualificarsi come “terzi” rispetto al decreto ingiuntivo
4063/2016, non tanto in conseguenza del carattere definitivo o meno di tale provvedimento, quanto in relazione al contenuto del diritto dei quali gli stessi appellanti si affermano titolari.
Essi, infatti, in forza della sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di Firenze riformata in appello, non avevano acquisito un diritto autonomo e incompatibile con quello azionato in via monitoria da ma erano piuttosto subentrati provvisoriamente nella stessa Parte_10 situazione attiva dell'ingiungente/opposta, acquisendo la qualità di creditori della parte ingiunta/opponente, come tali legittimati a proporre, a tutto concedere e ricorrendone i presupposti (dolo o collusione delle parti), opposizione revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. ma restando loro preclusa, invece, l'opposizione di terzo ordinaria di cui al primo comma della medesima disposizione normativa.
II) È evidente che gli effetti che la sentenza della Corte d'Appello del 25.10.2023 produrrà
“a cascata” anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rendono non più attuale la questione, poiché anche quel giudizio pare destinato a concludersi con il rigetto dell'opposizione, che è fondata esclusivamente sulla pretesa incertezza circa la titolarità (o, in ipotesi, la contitolarità) del credito azionato.
III) Riguardo alla doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato la circostanza che la sentenza 3155/2019 ha espressamente sancito che « potrà agire per CP_1
l'intero nei confronti degli eredi di in virtù del d.i. 4063/16” e che Persona_3
“laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi potranno agire contro gli eredi di
e questo capo della sentenza non è stato impugnato da Persona_3 CP_1 trattasi di un passaggio che non può considerarsi un “capo”, poiché esso descrive semplicemente l'assetto dei diritti delle parti a seguito della decisione adottata. In ogni caso, gli appellanti sembrano confondere la lesione di un proprio diritto con il semplice – e, peraltro, del tutto insussistente - pregiudizio fattuale loro derivante dalle azioni esecutive promosse da in forza del decreto ingiuntivo 4063/2016. Il diritto vantato dagli appellanti è CP_1 quello di vedersi riconosciuta la propria qualità di contitolari del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto (anche) ex art. 404, primo comma, c.p.c., ma quel diritto non esisteva neppure prima della sentenza della Corte d'appello n. 2154/2023, dato che la sentenza del
Tribunale di Firenze che lo riconosceva non era passata in giudicato ed era priva di efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. trattandosi di sentenza di mero accertamento. ha quindi concluso nel modo che segue: CP_1
6 “Voglia la Corte d'Appello: in tesi, dichiarare l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a
[...]
e e per l'effetto respingere la domanda da questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposta;
in ipotesi, respingere nel merito l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”
Con ordinanza del 6.12.2023, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. e/o ex art. 337, secondo comma, c.p.c. ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità con la causa avente ad oggetto la validità della cessione di credito in favore di “posto che, anche ove fosse accertata la contitolarità del CP_1 credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4063/2016, è consentito a ciascuno dei concreditori, ex art. 1292 c.c., di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione (salvo regresso da parte degli altri).” Con la stessa ordinanza, la Corte ha altresì evidenziato che l'art. 656 c.p.c. prevede come il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. possa essere impugnato con opposizione di terzo soltanto nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c., cioè da parte degli aventi causa e dei creditori di una delle parti quando esso è l'effetto di dolo o collusione a loro danno (c.d. opposizione di terzo revocatoria), sembrando quindi inammissibile l'opposizione di terzo (ordinaria) proposta dagli odierni appellanti.
Rimessa la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con la comparsa conclusionale depositata in data 10.1.2025 la parte appellante ha contestato il richiamo all'art. 656 c.p.c. contenuto nell'ordinanza di questa Corte datata 6.12.2023, poiché la norma si riferisce solamente ai decreti ingiuntivi divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e quindi non può riferirsi ai decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ab origine ex art. 642 c.p.c. La stessas parte ha richiamato i propri motivi di appello, insistendo in particolare sulla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della questione pregiudiziale inerente la validità della cessione di credito del 28.12.2010, evidenziando di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte di appello n.
2154/2023 e facendo presente che la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Prato che è stata sospesa dal giudice dell'esecuzione, è stata promossa da sulla CP_1 base dei decreti ingiuntivi n. 1510/2010, 1511/2010 e 5789/2009 (e non del d.i. n. 4063/2016)
e che l'istanza avanzata dalla medesima per la riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al n. 16144/2016 R.G. è stata rigettata in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello n. 2154/2023
Nella propria comparsa conclusionale, oltre a richiamare le precedenti difese, CP_1 ha evidenziato che:
- il decreto ingiuntivo n. 4063/2016 è divenuto definitivo nei confronti di ex CP_2 art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, trovando quindi applicazione i limiti all'impugnazione per revocazione previsti dall'art. 656 c.p.c.;
7 - gli appellanti sono intervenuti nell'esecuzione immobiliare RG 212/2016, promossa presso il Tribunale di Prato da contro e CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5 in forza dei decreti ingiuntivi 1510/2010, 1511/2010 e 5789/2009 del Tribunale di
[...]
Firenze, procedura cui è riunita la procedura esecutiva RG 75/2018, anch'essa promossa da contro i medesimi soggetti debitori ma che trova fondamento proprio sul CP_1 decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio (definitivo nei confronti di e a CP_2 tutt'oggi provvisoriamente esecutivo nei confronti di e , essendo Pt_4 Parte_5 quindi evidente la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei coeredi Parte_1
e Parte_2 Parte_3
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi alle difese illustrate nei rispettivi atti;
al termine, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nei termini di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuto in diritto
La sentenza impugnata, di rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. proposta da e va confermata anche se per Parte_1 Parte_2 Parte_3 ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Come già rilevato nell'ordinanza pronunciata da questa Corte in data 6.12.2023,
l'opposizione di terzo c.d. “ordinaria” di cui al primo comma dell'art. 404, primo comma,
c.p.c. non può essere proposta avverso il decreto ingiuntivo che sia divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., poiché l'art. 656 c.p.c. ammette, in questo caso, soltanto l'opposizione di terzo c.d. “revocatoria” di cui all'art. 404, secondo comma, c.p.c.
Non vi è dubbio che nel caso in esame debbano trovare applicazione i limiti di cui all'art. 656
c.p.c., non ostando né che manchi la formale dichiarazione di esecutività del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo né che quest'ultimo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. La ratio della norma, infatti, è quella di escludere l'opposizione di terzo c.d. “ordinaria” qualora sul decreto ingiuntivo sia ormai formato il giudicato perché “non è stata fatta opposizione nel termine stabilito”. Del resto, gli stessi appellanti fondano il primo motivo di appello avverso la sentenza impugnata proprio sulla circostanza che sul decreto ingiuntivo n. 4036/2016 si sia formato il giudicato nei confronti di per mancato opposizione da parte del medesimo. CP_2
In ogni caso, difetterebbe nella fattispecie anche il presupposto - necessario ai fini della proposizione della opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. - della qualità di terzi in capo a e anche se non per la ragione Parte_1 Parte_2 Parte_3 indicata dal primo giudice. È vero, infatti, che gli odierni appellanti hanno assunto la qualità di parte soltanto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4036/2016 promosso da e Tuttavia, essi difettano della qualità di terzi anche Parte_4 Parte_4 rispetto al provvedimento monitorio, ormai passato in giudicato, ottenuto da CP_1 nei confronti di in quanto essi si protestano contitolari con del CP_2 CP_1 diritto di credito portato dal predetto decreto ingiuntivo, quali coeredi con la medesima di
Essi, pertanto, quand'anche fosse definitivamente accertata l'invalidità della Parte_6 cessione di credito datata 28.10.2010 intercorsa tra il de cuius e difetterebbero CP_1
8 della qualità di terzi ai fini dell'opposizione ordinaria di terzo, la quale, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, “non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.” (Cass.,
Sez. 1, ord. n. 5244 del 21.2.2019). Occorre, pertanto, “in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le altre parti” (Cass. Sez. 2, ord. n. 21230 del 30.7.2024), “dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico” (Cass., Sez. 2, ord. n. 11961 del
3.5.2024). È invero evidente che il concreditore solidale non possa essere qualificato come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata, tanto più che l'art. 1292 c.c. consente a ciascuno dei concreditori di chiedere al debitore l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio verso tutti i creditori, e che l'art. 1306 c.c. consente al concreditore di avvalersi contro il debitore del giudicato intervenuto tra il medesimo e uno dei creditori in solido, fermo restando che, poiché nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori (art. 1298 c.c.), i vantaggi della prestazione ricevuta da uno dei creditori andranno redistribuiti tra gli altri, in misura proporzionale alle rispettive quote di credito, con conseguente obbligo restitutorio dell'accipiens nei confronti dei concreditori.
Da ultimo, si evidenzia come sia infondato l'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di
Firenze, secondo cui: “ potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di CP_1 in virtù del d.i. 4063/16; laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi Persona_3 potranno agire contro gli eredi di . Trattasi, infatti, di statuizione Persona_3 contenuta nel medesimo capo relativo all'accertamento che “il credito in oggetto appartiene
a e quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 Parte_6
, capo che è stato travolto dalla pronuncia di questa Corte di Appello di Firenze n.
[...]
2153/2023, con cui è stata dichiarata nulla la sentenza di primo grado e sono stati dichiarate inammissibili o infondate tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di In ogni caso, anche ad ammettere che Parte_3 CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto espressamente impugnare anche la statuizione in esame, troverebbe applicazione l'art. 336, primo comma, c.p.c. secondo cui “la riforma (…) parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (…)”.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza. Non si ravvisano i presupposti per applicare le maggiorazioni richieste dalla parte appellata, in quanto la presenza di più parti
9 non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto né le difese di parte appellante possono essere qualificate come “manifestamente” infondate.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da e Parte_1 Parte_2 ei confronti di Parte_3 CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1409/2023 del
Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap
[...] come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 21/01/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1190/2023, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( , rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'avv. VITALI CASANUOVA ELISABETTA ( ) ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTI contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PANCANI CP_1 C.F._5
GIUSEPPE ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._6 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO
CP_2
APPELLATO - CONTUMACE
all'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto notificato in data 27.12.2019, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 citavano innanzi al Tribunale di Firenze e CP_1 CP_2 Parte_4 proponendo opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso il Parte_5 decreto ingiuntivo n. 4036/2016 ottenuto da nei confronti di CP_1 CP_2
e (questi ultimi, quali eredi di per Controparte_3 Parte_4 Persona_1
€ 123.949,66, oltre interessi e spese, asserendo che detto decreto sarebbe stato pregiudizievole dei diritti di essi attori, terzi rispetto al giudizio monitorio.
Va premesso che:
- il decreto ingiuntivo in questione si fonda sulla scrittura privata datata 28.12.2010 con la quale aveva ceduto alla figlia il credito complessivo Parte_6 CP_1 di € 749.259,65, tra cui quello portato dai decreti ingiuntivi n. 1510/2010 e 1511/2010 di € 61.974,83 ciascuno ottenuti, rispettivamente, nei confronti di e Parte_7 di e rispetto ai quali, con accordo ricognitivo del 15.6.2010, Parte_8 CP_2
e si erano riconosciuti debitori solidali;
Parte_9
- avverso il decreto ingiuntivo n. 4036/2016, provvisoriamente esecutivo ex art. 642
c.p.c., proponevano opposizione e Controparte_3 Parte_4
- nel giudizio di opposizione, intervenivano ex art. 105 c.p.c. Parte_1 Pt_2
e per chiedere l'annullamento e/o la revoca del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo, evidenziando che il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3155/2019, aveva dichiarato nulla la cessione del credito per difetto di forma ex articolo 782 cc e ne aveva affermato la contitolarità in capo a Parte_1 Parte_2 Pt_3
e quali eredi del de cuius
[...] CP_1 Parte_6
- il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4036/2016 veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. poiché era ravvisato un rapporto di pregiudizialità/dipendenza con il giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di Firenze.
A fondamento della propria domanda di opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c.,
e richiamavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Firenze che aveva accertato la nullità della cessione del credito stipulata in data 28.12.2010 tra il cedente e la cessionaria per mancanza di forma prescritta Parte_6 CP_1 ad substantiam dall'art 782 c.c., precisando come la sentenza in questione avesse anche statuito che gli eredi di potevano esigere, ciascuno per l'intero, nei confronti Parte_6 di e il credito di cui ai decreti ingiuntivi n. 1510/2010 e n. Parte_7 Parte_8
1511/2010 e nei confronti di e il credito di CP_2 Parte_4 Parte_5 cui al decreto ingiuntivo n. 5789/2009 (anch'esso oggetto della contestata cessione di credito) nonché che « potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di CP_1 Persona_2
2 in virtù del D.I. 4063/16; laddove il decreto fosse revocato tutti gli eredi potranno Pt_4 agire contro gli eredi di . Persona_3
Ciò premesso, e deducevano che avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 4063/2016 era stata proposta opposizione e che il giudizio era stato abbandonato, per cui il predetto provvedimento era divenuto definitivo essendo quindi interesse di essi attori, terzi rispetto al giudizio di opposizione, chiedere la revoca del decreto in quanto pregiudizievole dei loro diritti.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto CP_1 della domanda, sostenendo che gli attori non potevano considerarsi terzi titolari di un diritto autonomo e incompatibile con quello dedotto in giudizio nel procedimento monitorio, che il decreto inoltre non era passato in giudicato e, infine, che avverso la sentenza che aveva dichiarato la nullità della citata cessione del credito era stato interposto appello, così che gli attori non potevano ritenersi titolari di alcun diritto pregiudicato, trattandosi di diritto ancora sub iudice.
e rimanevano contumaci. CP_2 Parte_4 Parte_5
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1409/2023, rigettava la domanda proposta da e condannandoli alla refusione delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite in favore di CP_1
Riteneva infatti il primo giudice che:
- la domanda ex art. 404, primo comma, c.p.c. proposta dagli attori fosse inammissibile poiché essi avevano spiegato un intervento autonomo nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4036/2016 per cui parte di quel giudizio e come tali non legittimati ad esperire l'opposizione di terzo ordinaria;
- il suddetto giudizio di opposizione non era stato affatto abbandonato, ma era stato sospeso in attesa della definizione di quello avente ad oggetto la validità dell'atto di cessione di credito a da parte del padre;
CP_1
- pertanto, gli attori non erano affatto titolari di un diritto, poiché la contitolarità del credito ceduto a da essi vantata era ancora sub iudice. CP_1
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
sulla base dei seguenti motivi: Parte_3
I) ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA NELLA PARTE IN CUI NON RITIENE
TERZI GLI ODIERNI APPELLANTI E QUINDI RITIENE INAMMISSIBILE LA
DOMANDA EX ART. 404 I°Co C.P.C. IN CONTRASTO CON GLI ARTT. 1292 E 1306
C.C. E CON L'AUTORITÀ DI GIUDICATO SOSTANZIALE DEL DECRETO
INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI CP_2
L'opposizione di terzo era stata notificata quando ancora e Parte_1 Parte_2 non erano a conoscenza della pendenza del procedimento di opposizione al Parte_3
D.I. n. 4036/2016 proposto unicamente da e e pendente al n. Pt_5 Parte_4
16144/2016 R.G., circostanza appresa solo con la costituzione di avvenuta in CP_1 data 27.07.2020, a seguito della quale gli attori/odierni appellanti erano intervenuti in quel procedimento. Essi, una volta intervenuti nel proc. n. 16144/2016 R.G., avevano chiesto nel
3 presente giudizio di limitare la domanda ex art. 404, primo comma, c.p.c. solo nei confronti di e per cui non avevano acquisito la qualità di parte rispetto al CP_2 CP_1 procedimento che aveva portato alla formazione del giudicato nei confronti di CP_2 costituito dal decreto ingiuntivo n. 4036/2016 dal medesimo non opposto.
II) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2909
C.C. E 324 C.P.C. IN RIFERIMENTO ALL'ART. 1306 2° C.C.
Proprio perché fra l'azione proposta ex art. 404, primo comma, c.p.c. nei confronti di CP_1
e e il procedimento in Corte d'Appello R.G. 2389/2019 esiste un evidente
[...] CP_2 nesso di pregiudizialità/dipendenza tale per cui l'esistenza del decreto ingiuntivo oggetto della revocatoria ordinaria dipende dalla validità della scrittura privata 28.12.2010, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione per pregiudizialità avanzata dagli attori/odierni appellanti: è infatti evidente l'interesse attuale dei medesimi a ottenere la revoca del D.I. 4063/16 poiché, in caso contrario, potrebbe agire per il pagamento CP_1 dell'intera somma indicata nel predetto decreto ingiuntivo nei confronti del condebitore solidale che non si è opposto nei termini.
III) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI RITIENE CHE GLI
ATTORI NON SONO TITOLARI DI UN DIRITTO POICHÉ LA CONTITOLARITÀ DEL
CREDITO È ANCORA SUB JUDICE.
Il capo della sentenza 3155/2019 che espressamente ha accertato che il credito in oggetto appartiene agli eredi di ha anche stabilito che fino alla divisione ereditaria Parte_6
“ potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di in CP_1 Persona_3 virtù del d.i. 4063/16 (mentre) laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi potranno agire contro gli eredi di . Tale capo non è stato impugnato da Persona_3 CP_1
e d'altra parte per condebitore solidale, il D.I. 4063/16, non essendo da lui stato CP_2 opposto, ha acquistato autorità di giudicato sostanziale, ben potendo quindi, CP_1 ottenere da il pagamento dell'intero importo ingiunto. CP_2
In conclusione, secondo la parte appellante sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 404, primo comma, c.p.c. e cioè:
1) la terzietà di e rispetto al rapporto tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
e conseguente alla mancata opposizione nei termini di CP_1 CP_2 quest'ultimo rispetto al D.I. 4063/2016; 2) l'autorità di giudicato sostanziale del D.I. 4063/16 nei confronti di rispetto alla CP_2 creditrice CP_1
3) il diritto pregiudicato per la parte appellante, dal momento che nelle more CP_1 del processo di appello può agire per il soddisfacimento per l'intera somma indicata nel D.I.
4063/16 nei confronti di CP_2
e hanno quindi chiesto l'accoglimento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contariis reiectis:
- in linea preliminare, ribadendo l'istanza formulata in primo grado si insiste per la sospensione ex art. 295 c.p.c. o in subordine art. 337 comma 2 c.p.c. del presente
4 procedimento in attesa della decisione della Corte d'Appello di Firenze sulla sentenza del
Tribunale di Firenze n. 3155/2019 che è pregiudiziale.
- Nel merito, si insiste nella riforma totale della sentenza n. 1409/2023 del Tribunale di Firenze e per l'effetto si insiste nelle domande proposte in I° grado nei confronti di CP_1
e per il quale il decreto ingiuntivo n. 4063/2019 del Tribunale di Firenze
[...] CP_2 ha acquistato autorità di giudicato sostanziale per mancata opposizione, e cioè: A) annullare il D.I. n. 4063/16 R.G. 12285/16 emesso dal Tribunale di Firenze il 3.8.2016 a favore di
e nei confronti di per i motivi di cui in atto di appello e CP_1 CP_2 precisamente perché l'atto “cessione di credito a titolo oneroso” del 28.12.2010 è stato dichiarato nullo dalla sentenza Tribunale di Firenze 3155/2019; B) in subordine dichiarare l'inefficacia del D.I. impugnato n. 4063/16 del Tribunale di Firenze nei confronti degli odierni comparenti per gli stessi motivi di cui in premessa.
-In linea istruttoria, per tuziorismo si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie rigettate in primo grado e nello specifico si chiede ammettersi prova per interrogatorio nei confronti della Sig.ra “D.C.V. che ha ricevuto dall'Avv. Massai Euro 100.000,00 per CP_1 conto dei debitori in conto sul maggior credito di cui ai decreti ingiuntivi n. 5789/2009;
1510/2010, 1511/2010 e 4063/2016” da convertirsi in prova per testi. Si indica a testi l'Avv. di Prato. Testimone_1
Con condanna di alle spese e compensi oltre rimborso forfettario di entrambi CP_1
i gradi di giudizio, con espressa condanna dell'appellata alla restituzione di CP_1 quanto pagato per compulsum dagli appellanti, in ottemperanza della sentenza impugnata, per spese di soccombenza e registrazione.”
Mentre è rimasto contumace, si è costituita la quale ha dato atto CP_2 CP_1 preliminarmente atto della pubblicazione, in data 25.10.2023, della sentenza n. 2154/23 con cui la Corte d'Appello di Firenze nel giudizio RG 2389/2019, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ha dichiarato la nullità della sentenza del CP_1
Tribunale di Firenze n. 3155/2019 e, decidendo nel merito, in totale riforma della decisione ivi contenuta, ha respinto la domanda di accertamento della nullità della cessione di credito stipulata tra e in data 28.12.2010, accertandone, al contrario, la Parte_2 CP_1 natura onerosa.
Sempre in via preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire della parte appellante, poiché, stante il disposto dell'art. 1306 c.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
– se fosse stata confermata la loro qualità di creditori a titolo ereditario – si sarebbero potuti giovare dell'accertamento dei crediti ottenuto da anche attraverso il decreto CP_1 ingiuntivo oggetto del presente procedimento, ma ciononostante essi hanno agito per chiederne la revoca o, in via subordinata e paradossalmente, che esso sia «dichiarato inefficace» nei loro confronti.
Ha fatto peraltro presente che e sono altresì Parte_1 Parte_2 Parte_3 intervenuti nell'esecuzione forzata promossa da contro CP_1 CP_2 Pt_4
e anche in forza del titolo esecutivo rappresentato dal decreto
[...] Parte_5 ingiuntivo oggetto del presente giudizio (definitivo nei confronti di e CP_2
5 provvisoriamente esecutivo nei confronti di e , chiedendo di Pt_4 Parte_5 partecipare al riparto del ricavato della vendita dei beni staggiti e tale intervento è stato ritenuto ammissibile dal giudice dell'esecuzione, che pure ha sospeso la distribuzione in attesa della definizione della causa pendente sulla validità della cessione di credito: quindi, gli appellanti chiedono in questo giudizio (e in quello di opposizione a decreto ingiuntivo) la caducazione di un decreto ingiuntivo che costituisce il titolo di un'esecuzione forzata alla quale essi stanno attualmente partecipando in veste di creditori.
Quanto ai motivi di appello, ne ha dedotto l'infondatezza per le seguenti CP_1 ragioni:
I) Gli appellanti non possono qualificarsi come “terzi” rispetto al decreto ingiuntivo
4063/2016, non tanto in conseguenza del carattere definitivo o meno di tale provvedimento, quanto in relazione al contenuto del diritto dei quali gli stessi appellanti si affermano titolari.
Essi, infatti, in forza della sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di Firenze riformata in appello, non avevano acquisito un diritto autonomo e incompatibile con quello azionato in via monitoria da ma erano piuttosto subentrati provvisoriamente nella stessa Parte_10 situazione attiva dell'ingiungente/opposta, acquisendo la qualità di creditori della parte ingiunta/opponente, come tali legittimati a proporre, a tutto concedere e ricorrendone i presupposti (dolo o collusione delle parti), opposizione revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. ma restando loro preclusa, invece, l'opposizione di terzo ordinaria di cui al primo comma della medesima disposizione normativa.
II) È evidente che gli effetti che la sentenza della Corte d'Appello del 25.10.2023 produrrà
“a cascata” anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rendono non più attuale la questione, poiché anche quel giudizio pare destinato a concludersi con il rigetto dell'opposizione, che è fondata esclusivamente sulla pretesa incertezza circa la titolarità (o, in ipotesi, la contitolarità) del credito azionato.
III) Riguardo alla doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe trascurato la circostanza che la sentenza 3155/2019 ha espressamente sancito che « potrà agire per CP_1
l'intero nei confronti degli eredi di in virtù del d.i. 4063/16” e che Persona_3
“laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi potranno agire contro gli eredi di
e questo capo della sentenza non è stato impugnato da Persona_3 CP_1 trattasi di un passaggio che non può considerarsi un “capo”, poiché esso descrive semplicemente l'assetto dei diritti delle parti a seguito della decisione adottata. In ogni caso, gli appellanti sembrano confondere la lesione di un proprio diritto con il semplice – e, peraltro, del tutto insussistente - pregiudizio fattuale loro derivante dalle azioni esecutive promosse da in forza del decreto ingiuntivo 4063/2016. Il diritto vantato dagli appellanti è CP_1 quello di vedersi riconosciuta la propria qualità di contitolari del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto (anche) ex art. 404, primo comma, c.p.c., ma quel diritto non esisteva neppure prima della sentenza della Corte d'appello n. 2154/2023, dato che la sentenza del
Tribunale di Firenze che lo riconosceva non era passata in giudicato ed era priva di efficacia esecutiva ex art. 282 c.p.c. trattandosi di sentenza di mero accertamento. ha quindi concluso nel modo che segue: CP_1
6 “Voglia la Corte d'Appello: in tesi, dichiarare l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a
[...]
e e per l'effetto respingere la domanda da questi Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposta;
in ipotesi, respingere nel merito l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”
Con ordinanza del 6.12.2023, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. e/o ex art. 337, secondo comma, c.p.c. ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità con la causa avente ad oggetto la validità della cessione di credito in favore di “posto che, anche ove fosse accertata la contitolarità del CP_1 credito portato dal decreto ingiuntivo n. 4063/2016, è consentito a ciascuno dei concreditori, ex art. 1292 c.c., di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione (salvo regresso da parte degli altri).” Con la stessa ordinanza, la Corte ha altresì evidenziato che l'art. 656 c.p.c. prevede come il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. possa essere impugnato con opposizione di terzo soltanto nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c., cioè da parte degli aventi causa e dei creditori di una delle parti quando esso è l'effetto di dolo o collusione a loro danno (c.d. opposizione di terzo revocatoria), sembrando quindi inammissibile l'opposizione di terzo (ordinaria) proposta dagli odierni appellanti.
Rimessa la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con la comparsa conclusionale depositata in data 10.1.2025 la parte appellante ha contestato il richiamo all'art. 656 c.p.c. contenuto nell'ordinanza di questa Corte datata 6.12.2023, poiché la norma si riferisce solamente ai decreti ingiuntivi divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e quindi non può riferirsi ai decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi ab origine ex art. 642 c.p.c. La stessas parte ha richiamato i propri motivi di appello, insistendo in particolare sulla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione della questione pregiudiziale inerente la validità della cessione di credito del 28.12.2010, evidenziando di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte di appello n.
2154/2023 e facendo presente che la procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Prato che è stata sospesa dal giudice dell'esecuzione, è stata promossa da sulla CP_1 base dei decreti ingiuntivi n. 1510/2010, 1511/2010 e 5789/2009 (e non del d.i. n. 4063/2016)
e che l'istanza avanzata dalla medesima per la riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente al n. 16144/2016 R.G. è stata rigettata in pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello n. 2154/2023
Nella propria comparsa conclusionale, oltre a richiamare le precedenti difese, CP_1 ha evidenziato che:
- il decreto ingiuntivo n. 4063/2016 è divenuto definitivo nei confronti di ex CP_2 art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, trovando quindi applicazione i limiti all'impugnazione per revocazione previsti dall'art. 656 c.p.c.;
7 - gli appellanti sono intervenuti nell'esecuzione immobiliare RG 212/2016, promossa presso il Tribunale di Prato da contro e CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_5 in forza dei decreti ingiuntivi 1510/2010, 1511/2010 e 5789/2009 del Tribunale di
[...]
Firenze, procedura cui è riunita la procedura esecutiva RG 75/2018, anch'essa promossa da contro i medesimi soggetti debitori ma che trova fondamento proprio sul CP_1 decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio (definitivo nei confronti di e a CP_2 tutt'oggi provvisoriamente esecutivo nei confronti di e , essendo Pt_4 Parte_5 quindi evidente la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei coeredi Parte_1
e Parte_2 Parte_3
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi alle difese illustrate nei rispettivi atti;
al termine, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nei termini di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ritenuto in diritto
La sentenza impugnata, di rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. proposta da e va confermata anche se per Parte_1 Parte_2 Parte_3 ragioni diverse da quelle poste dal primo giudice a fondamento della decisione.
Come già rilevato nell'ordinanza pronunciata da questa Corte in data 6.12.2023,
l'opposizione di terzo c.d. “ordinaria” di cui al primo comma dell'art. 404, primo comma,
c.p.c. non può essere proposta avverso il decreto ingiuntivo che sia divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., poiché l'art. 656 c.p.c. ammette, in questo caso, soltanto l'opposizione di terzo c.d. “revocatoria” di cui all'art. 404, secondo comma, c.p.c.
Non vi è dubbio che nel caso in esame debbano trovare applicazione i limiti di cui all'art. 656
c.p.c., non ostando né che manchi la formale dichiarazione di esecutività del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo né che quest'ultimo fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. La ratio della norma, infatti, è quella di escludere l'opposizione di terzo c.d. “ordinaria” qualora sul decreto ingiuntivo sia ormai formato il giudicato perché “non è stata fatta opposizione nel termine stabilito”. Del resto, gli stessi appellanti fondano il primo motivo di appello avverso la sentenza impugnata proprio sulla circostanza che sul decreto ingiuntivo n. 4036/2016 si sia formato il giudicato nei confronti di per mancato opposizione da parte del medesimo. CP_2
In ogni caso, difetterebbe nella fattispecie anche il presupposto - necessario ai fini della proposizione della opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. - della qualità di terzi in capo a e anche se non per la ragione Parte_1 Parte_2 Parte_3 indicata dal primo giudice. È vero, infatti, che gli odierni appellanti hanno assunto la qualità di parte soltanto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4036/2016 promosso da e Tuttavia, essi difettano della qualità di terzi anche Parte_4 Parte_4 rispetto al provvedimento monitorio, ormai passato in giudicato, ottenuto da CP_1 nei confronti di in quanto essi si protestano contitolari con del CP_2 CP_1 diritto di credito portato dal predetto decreto ingiuntivo, quali coeredi con la medesima di
Essi, pertanto, quand'anche fosse definitivamente accertata l'invalidità della Parte_6 cessione di credito datata 28.10.2010 intercorsa tra il de cuius e difetterebbero CP_1
8 della qualità di terzi ai fini dell'opposizione ordinaria di terzo, la quale, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, “non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.” (Cass.,
Sez. 1, ord. n. 5244 del 21.2.2019). Occorre, pertanto, “in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra le altre parti” (Cass. Sez. 2, ord. n. 21230 del 30.7.2024), “dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico” (Cass., Sez. 2, ord. n. 11961 del
3.5.2024). È invero evidente che il concreditore solidale non possa essere qualificato come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata, tanto più che l'art. 1292 c.c. consente a ciascuno dei concreditori di chiedere al debitore l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio verso tutti i creditori, e che l'art. 1306 c.c. consente al concreditore di avvalersi contro il debitore del giudicato intervenuto tra il medesimo e uno dei creditori in solido, fermo restando che, poiché nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori (art. 1298 c.c.), i vantaggi della prestazione ricevuta da uno dei creditori andranno redistribuiti tra gli altri, in misura proporzionale alle rispettive quote di credito, con conseguente obbligo restitutorio dell'accipiens nei confronti dei concreditori.
Da ultimo, si evidenzia come sia infondato l'assunto di parte appellante secondo cui si sarebbe formato il giudicato sulla statuizione contenuta nella sentenza n. 3155/2019 del Tribunale di
Firenze, secondo cui: “ potrà agire per l'intero nei confronti degli eredi di CP_1 in virtù del d.i. 4063/16; laddove il decreto fosse revocato, tutti gli eredi Persona_3 potranno agire contro gli eredi di . Trattasi, infatti, di statuizione Persona_3 contenuta nel medesimo capo relativo all'accertamento che “il credito in oggetto appartiene
a e quali eredi di Parte_1 Parte_3 Parte_2 CP_1 Parte_6
, capo che è stato travolto dalla pronuncia di questa Corte di Appello di Firenze n.
[...]
2153/2023, con cui è stata dichiarata nulla la sentenza di primo grado e sono stati dichiarate inammissibili o infondate tutte le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2 nei confronti di In ogni caso, anche ad ammettere che Parte_3 CP_1 quest'ultima avrebbe dovuto espressamente impugnare anche la statuizione in esame, troverebbe applicazione l'art. 336, primo comma, c.p.c. secondo cui “la riforma (…) parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata (…)”.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza. Non si ravvisano i presupposti per applicare le maggiorazioni richieste dalla parte appellata, in quanto la presenza di più parti
9 non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto né le difese di parte appellante possono essere qualificate come “manifestamente” infondate.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da e Parte_1 Parte_2 ei confronti di Parte_3 CP_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1409/2023 del
Tribunale di Firenze;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap
[...] come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 21/01/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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