Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato, in grado d'appello, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2752 anno 2023 Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici”,promossa da:
(C.F. ), titolare dell'impresa commerciale Parte_1 C.F._1
Hotel Ristorante Costa Azzurra Di Presta, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Everardo J. Zilio, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Minniti
n. 64, è elettivamente domiciliato;
-appellante-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
-appellato contumace-
All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art.281sexies c.p.c.
e la causa veniva decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso per ingiunzione depositato dall'odierno appellante, in data 08.03.2022, il
Giudice di Pace di Taranto emetteva il decreto ingiuntivo n. 291/2022, a carico della società per il pagamento della somma di € 1.306,00 (oltre interessi CP_2 legali e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 76,00 per esborsi ed € 325,00 per compenso professionale), per il pernottamento in albergo a pensione completa, usufruito dalla squadra e dallo staff della società calcistica dal 4.12.2021 al 5.12.2021, il cui conto non era stato pagato.
Il decreto ingiuntivo, unitamente al ricorso, ritualmente notificati il 9.03.2022, veniva opposto dall' con atto di citazione del 26.04.2022. Parte_2
1
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.07.2022, il sig. in Parte_1 qualità di titolare dell'Hotel Costa Azzurra di Presta, contestava diffusamente i motivi di opposizione, insistendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
L rimaneva contumace e la causa veniva rinviata per la Parte_2 precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.11.2022. Nelle more, la società calcistica corrispondeva al creditore la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 30.11.2022, l'opposto dava atto del pagamento ricevuto e precisava le conclusioni rassegnando quelle articolate con l'atto difensivo, nonché chiedeva la condanna dell'opponente al versamento di una somma da liquidarsi ex. art. 96 c.p.c.
Riservata per la decisione, con sentenza n. 3248/2022, il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione e condannava l' al pagamento della residua somma di Parte_2
€ 361,25, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello depositato il 19.05.2023 e ritualmente notificato, l'Hotel Costa
Azzurra, in persona del titolare , proponeva appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza deducendo l'omessa pronuncia sulla domanda ex art.96 c.p.c. in violazione dell'art.112 c.p.c. e l'erronea statuizione in punto di spese.
In particolare, i comportamenti assunti dalla società opponente (la proposizione di un'opposizione al decreto ingiuntivo palesemente infondata;
la fissazione a 180 giorni dei termini a comparire, quando il termine minimo era di 45 giorni;
la mancata costituzione in giudizio, limitandosi ad inviare un parziale pagamento in corso di causa, prima della celebrazione dell'udienza di comparizione) sono idonei a fondare la condanna per lite temeraria, essendo evidente che la parte ha agito in giudizio al solo fine di cagionare un danno nei confronti della controparte, ritardando, quanto più possibile, il pagamento della prestazione a cui è stata condannata.
Inoltre, non ricorrono nella specie i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
2 Al rigetto dell'opposizione, infatti, avrebbe dovuto seguire la condanna alle spese dell'opponente; ciò in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c e non ricorrendo giusti motivi di compensazione come individuati dall'art.92 c.p.c., non essendo ravvisabile nella specie alcuna ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, né la sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Sebbene ritualmente citata, l non si Controparte_1
costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al termine della camera di consiglio.
L'appello è fondato nei limiti di seguito espressi.
La sentenza è errata e illegittima nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese del giudizio con la seguente motivazione: “si ritiene che la suesposta definizione della vertenza costituisca ragione eccezionale per la intera compensazione delle spese del giudizio”.
Dire, infatti, che le spese vanno compensate avuto riguardo alla “suesposta definizione della vertenza” è affermazione che non spiega quale sarebbe la ragione perché tale definizione dovrebbe giustificare la compensazione integrale delle spese.
Ricorre, dunque, nel caso di specie una ipotesi di compensazione delle spese sorretta da motivazione inconsistente, e come tale violativi del precetto di cui all'art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Com'è noto, l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del
2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. 2883/2014).
Nell'ipotesi in cui il Giudice abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee,
3 dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass.
n.12893/2011, Cass. 11222/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che, dopo l'intervento della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite non è più limitata ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. 132/2014.
La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Il profilo della compensazione necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti per non incorrere nella violazione dell'art. 132, comma
2, n. 4 c.p.c.
Tale violazione si verifica in caso di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa e incomprensibile (Cass.
S.U. n.8053/2014; Cass. n.23940/2017).
In particolare, la nozione di motivazione apparente, riguardo alla regolamentazione delle spese, è stata ricostruita dai Giudici di legittimità per mezzo di una serie di pronunce con cui, ad esempio, è stata ritenuta viziata la sentenza che abbia compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa” in quanto inidoneo a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite (Cass.
n.22598/2018); ovvero in ipotesi di richiamo a circostanze espresse con una formula generica, quali ad esempio “la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale” (Cass. 10042/2018) o la “peculiarità della materia del contendere” (Cass.
11217/2016), trattandosi di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e dunque inidonee a consentire il necessario controllo.
Nella fattispecie, la motivazione enunciata dal primo giudice in ordine alla dedotta compensazione, in realtà, non consente, stante la assoluta genericità dell'unica argomentazione che la sorregge, di evidenziare le ragioni poste a fondamento della decisione, non potendosi ritenere esaustiva ed esauriente dei presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità la “la suesposta definizione della vertenza”.
4 Ne consegue che, in quanto sorretta da una motivazione apparente, la statuizione in punto di compensazione delle spese di lite è inidonea per ritenere implicitamente rigettata la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposto in sede di precisazione delle conclusioni;
configurandosi, dunque, un'ipotesi di omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure, in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.
Tuttavia, dovendo il Giudice d'appello, comunque decidere nel merito la domanda formulata, in forza dell'effetto devolutivo del gravame e del correlato principio di tassatività delle cause di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado (arg. ex art. 354 c.p.c.), la doglianza di parte appellante, in ordine al mancato accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, non merita accoglimento.
In particolare, l'iniziativa di parte opponente/convenuta sostanziale non appare del tutto immotivata, avendo dedotto, tra i motivi di opposizione, di non aver mai accettato quel preventivo formulato dall'albergo, trasmesso dalla società creditrice e, comunque, che era stato raggiunto un accordo verbale con l'albergatore per posticipare il pagamento della prestazione alla conclusione della stagione sportiva calcistica.
Inoltre, la condotta processuale tenuta dall'odierna appellata, consistita nell'omettere - a fronte del pagamento, nelle more, della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n.
291/2022 - di coltivare le proprie pretese e, in particolare, nell'evitare attività istruttoria antieconomica, appare tutt'altro che connotata da mala fede o colpa grave. Peraltro, è mancata l'allegazione e, a fortiori, la prova, da parte dell'odierno appellante, di pregiudizi subiti, suscettibili di liquidazione equitativa, ulteriori e diversi da quelli consistenti nelle spese legali sostenute per resistere nel giudizio di opposizione, ristorabili con la condanna alla rifusione delle spese processuali (Cass. n. 21798/15); motivo, questo, già di per sé idoneo a precludere l'operatività dell'ipotesi di responsabilità di cui al comma 1 art. 96 c.p.c.
La sentenza di prime cure va quindi riformata nella parte in cui si compensano le spese di lite, che devono conseguentemente essere poste a carico della società sportiva A.C.R.
stante la soccombenza della società opponente, e liquidate come in Pt_2
dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, si osserva che il rigetto, in sede di
5 gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.
Cass. ord. 17897/2022), con conseguente condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , titolare dell'impresa commerciale Hotel Parte_1
Ristorante Costa Azzurra di , avverso la sentenza n. 3248/2022 emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Taranto e depositata in cancelleria il 21.12.2022, così provvede:
1. in accoglimento del gravame, riformando in parte qua la sentenza impugnata condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere all'appellante le spese di giudizio di primo grado, liquidate in euro 244,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
2. rigetta la richiesta di condanna dell Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dell'appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 852,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge ed euro 174,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto il 27.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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