Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale
In persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
dott. Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 996/2021, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv. Mariateresa Del Ciampo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
Avv. BIANCAMARIA LEONE e avv. ANGELO LEONE, la prima anche quale difensore di sé
e di quest'ultimo
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
19/9/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva querela di falso avverso la procura speciale rilasciata in favore dell'avv. Biancamaria Leone in data 5/1/2011
sull'assunto di non averla sottoscritta. Si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda come in atti motivato.
p. 1/3
2. Stante la natura tecnica delle questioni di causa, si è reso necessario disporre C.T.U. per accertare l'autografia o meno della sottoscrizione apposta sul documento oggetto di querela di falso. Il C.T.U. ha accertato che “gli esami comparativi, tra la firma in verifica ad apparentemente nome “ e il materiale autografo di Persona_1 Persona_1
hanno poi evidenziato palesi convergenze, sia in relazione agli aspetti sostanziali (Accuratezza grafica, Fluidità, Continuità, Inclinazione, Rapidità e Leggibilità, Curva-Angolosa, Pressione grafica, Calibro, Tenuta del rigo, Gesti fuggitivi e Particolarità grafiche) sia in relazione a quelli formali. L'analisi confrontale ha, infatti, rilevato sia un'essenziale conformità nell'estrinsecazione del gesto, soprattutto nella sua manifestazione dinamica, sia corrispondenze nell'analisi delle linee emergenti dell'espressività grafica individuale, ovvero in quei particolari che individuano il tipo grafico soggettivo”. Ed ancora, “la firma in genere è
l'espressione più significativa della personalità grafica e della individualità del soggetto scrivente anche nei pochi tratti di cui si può comporre. In essa si tende a canalizzare le spinte energetico-temperamentali soggettive, così da risultare sempre e comunque personalizzata per la quantità e per la intensità delle peculiarità connotative, e di conseguenza difficile da imitare o dissimulare. Non è possibile, infatti, modificare volontariamente la propria scrittura spontanea - in particolare, allo scopo di imitare quella altrui, ovvero, per rendere irriconoscibile la propria - senza introdurre la traccia dello sforzo effettuato nel tentativo di ottenere tale cambiamento. Quindi, per tanti sforzi che si possano mettere in atto non si riuscirà mai a riprodurre, imitare, con completezza e spontaneità quel complesso di segni grafici che, come l'impronta digitale, caratterizzano la scrittura di un'altra persona né a dissimulare completamente la propria, in quanto le peculiarità grafiche personali tenderanno inevitabilmente a ricomparire;
elementi che, infatti, permettono di riconoscere e distinguere le varie scritture, anche se sono manomesse, imitate o dissimulate”. Ed ancora, “è partendo da questi presupposti che si è giunti, nel caso di specie, escludendo qualsiasi ipotesi di imitazione, ad esprimere un giudizio di appartenenza ad un'unica matrice grafica delle redazioni a confronto (contestata e comparative), in quanto nei percorsi formativi delle stesse combinazioni, sono state individuate dinamiche assolutamente conformi e compatibili tra loro”. Su tali premesse ha concluso nel senso che “la sottoscrizione “ , Persona_1 presente sulla “Procura Speciale”, rilasciata in favore dell'avv. Biancamaria Leone, in data
5.1.2011, è attribuibile alla mano scrivente di pertanto è da ritenersi Persona_1 autografa”. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la p. 2/3 credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
3. Tanto premesso, la sottoscrizione “ presente sulla “procura speciale” Persona_1 rilasciata in favore dell'avv. Biancamaria Leone il 5/1/2011 è autografa, quindi, appartiene alla mano dell'attrice La querela di falso, pertanto, è infondata ed è rigettata. Persona_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valore della lite compreso tra €.5.200/01 e
€.26.000 ex art. 5, co. 6 DM 55/2014, valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la querela di falso;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 7 febbraio 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 3/3