TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/10/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2021/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. MA OR Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] Parte_1
il 22 maggio 1983, residente in [...], (C.F.: C.F._1
) e nato a [...] il 29 dicembre1979, residente in [...]
[...] Parte_2
Via Ravizzone 8 (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Fabrizio Ponzana del Foro di Biella
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 23.7.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Vigliano Biellese (BI) in data 27.8.2011. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma
2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Vigliano
Biellese (BI) atto n. 10 – Parte II – Serie A - Anno 2011.
Dal matrimonio è nata la figlia in data 21.6.2013. Per_1
Con ricorso dep. in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di omologa della separazione1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia , minorenne, in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto della minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere proposto domande volte a ottenere un assegno divorzile.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, stante gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e , celebrato in Vigliano Biellese in data 27.8.2011; Parte_1 Parte_2
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vigliano Biellese (BI) al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A Ufficio 1 dell'anno 2011);
- omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione presso Persona_2
l'abitazione della madre. I genitori si faranno carico di garantire il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore assunte di comune accordo. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la figlia.
2) Il padre e la madre terranno presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati.
3) Avendo la madre Sig.ra nelle more, cambiato datore di lavoro e, Parte_1
conseguentemente, gli orari nei quali la stessa è impegnata, si rende necessario apportare apposita modifica alle condizioni riguardanti i tempi di presenza della figlia presso ciascun genitore nei giorni loro assegnati:
- Nella settimana con turno lavorativo della madre dalle 06,00 alle 14,00:
sarà appresa, al termine delle lezioni e delle attività scolastiche dalla stessa (o da persona Per_1
eventualmente da questa designata, previa necessaria comunicazione del o dei loro nominativi alla
Dirigenza scolastica interessata e di competenza), presso la scuola da questa frequentata e resterà con lei per la restante parte della giornata. La madre la farà cenare con sé e poi, entro le 21,30, la porterà dal padre nella casa del quale si fermerà a dormire. Il Sig. o persona da questi Per_1 Pt_2
designata, da parte sua, durante tutta questa settimana avrà il compito di portare a scuola la bambina al mattino. In questa settimana, inoltre, la madre, nel giorno di venerdì pomeriggio, dopo averla appresa da scuola, terrà con sé e presso di sé , fino a tutta la giornata della domenica, Per_1 provvedendo a portarla a scuola al lunedì mattina e per tutta la settimana, svolgendo la stessa il turno dalle 14,00 alle 22,00.
Nella settimana con turno lavorativo dalle 14 alle 22:
sarà appresa, al termine delle lezioni e delle attività scolastiche da persona designata dalla Per_1
madre (previa necessaria comunicazione del o dei loro nominativi alla Dirigenza scolastica interessata e di competenza), presso la scuola da questa frequentata e resterà con la medesima persona per la restante parte della giornata. Il padre la farà cenare con sé in questa settimana, a sua discrezione, ed in base ai suoi impegni lavorativi, sempre previo preventivo avvertimento alla madre. Entro le 22,30, la porterà dalla madre nella casa della quale la figlia si fermerà a dormire. La
Sig.ra da parte sua, durante tutta questa settimana, avrà il compito di riportare a scuola la Pt_1
bambina al mattino. In questa settimana, a partire dal sabato mattina, il padre terrà con sé e presso di sé da quel momento e fino a tutta la giornata della domenica, provvedendo a portarla a Per_1
scuola al lunedì mattina e per tutta la settimana, ritornando a svolgere la madre il turno dalle 06,00 alle 14,00.
4) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, un periodo feriale di almeno quindici giorni anche non consecutivi coincidente con il periodo feriale degli stessi. Il periodo dovrà concordarsi preventivamente tra i genitori, preferibilmente entro il mese di maggio di ogni anno. Gli stessi si impegnano a comunicare in caso di viaggio, il luogo di villeggiatura della figlia e a mettere in contatto, telefonicamente e quotidianamente, la medesima con l'altro genitore;
5) La figlia trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua alternativamente con l'uno o l'altro genitore: per l'anno in corso trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di S. AN con il padre, Per_1
mentre la S. Pasqua la trascorrerà con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
6) potrà trascorrere con il padre o con la madre, eventuali festività e giorni di ferie infra Per_1
annuali di cui gli stessi potranno godere, alternativamente, previo accordo tra i genitori.
7) Ciascun genitore contribuirà - tenuto conto dei rispettivi redditi – al concorso nel mantenimento della figlia e, anche in considerazione dei tempi di permanenza pattuiti, il padre contribuirà al mantenimento di , corrispondendo alla Sig.ra la somma mensile di Euro 200,00 (Euro Per_1 Pt_1
duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la filiale di Cossato della avente IBAN n. [...], da effettuarsi entro il Controparte_1 giorno 28 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
8) Le spese mediche in genere, sanitarie (occhiali, lenti etc.), dentistiche - odontoiatriche, farmaceutiche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche (ivi compresi libri ed equipaggiamento scolastico, buoni pasto, gite, corsi o lezioni scolastiche anche a domicilio), e quelle extrascolastiche, ludiche o sportive, e le altre straordinarie in genere verranno previamente concordate tra i genitori e dimidiate tra i medesimi e comunque reciprocamente rimborsate entro la fine del mese dell'avvenuta spesa, in caso di pagamento anticipato. Ad ogni buon conto, tutte le spese sostenute per la figlia minore (cosiddette straordinarie) secondo le definizioni e le modalità di pagamento contenute nel Protocollo del Tribunale di Biella, da intendersi qui integralmente richiamato, quale parte integrante del presente atto, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla Sig.ra così come le Parte_1
deduzioni per la figlia a carico.
10) I signori e si obbligano ad informarsi, senza ritardo alcuno, reciprocamente di ogni Pt_1 Pt_2
ed eventuale problema sia sanitario che di qualsiasi altra natura (scolastico, relazionale, personale e simili) riguardanti la figlia medesima ed al fine di evitare possibili disguidi le parti concordano sul fatto che le comunicazioni e le richieste relative alla figlia vengano trasmesse tramite mail. A tal fine la Sig.ra indica la propria mail: , mentre il Sig. Pt_1 Email_1 Pt_2
indica la propria mail: Email_2
11) I signori e dichiarano che non sussistono tra di loro ulteriori questioni di carattere Pt_1 Pt_2
patrimoniale di sorta, avendole prima d'ora risolte;
12) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti: nessuna somma Pt_1 Pt_2
sarà, pertanto, dovuta reciprocamente a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento;
13) I genitori prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio nonché al rilascio di passaporto in capo alla figlia minore con indicazione dei genitori disgiuntamente quali persone di accompagnamento.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7.10.2025 Il Presidente rel. est.
MA OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 22/2024, passata in giudicato in data 19.12.2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. MA OR Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] Parte_1
il 22 maggio 1983, residente in [...], (C.F.: C.F._1
) e nato a [...] il 29 dicembre1979, residente in [...]
[...] Parte_2
Via Ravizzone 8 (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CodiceFiscale_2
Fabrizio Ponzana del Foro di Biella
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 23.7.2025
per il P.M.: atti trasmessi al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2
in Vigliano Biellese (BI) in data 27.8.2011. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma
2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Vigliano
Biellese (BI) atto n. 10 – Parte II – Serie A - Anno 2011.
Dal matrimonio è nata la figlia in data 21.6.2013. Per_1
Con ricorso dep. in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di omologa della separazione1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene poi il Collegio che possano essere omologate le condizioni relative all'affidamento e mantenimento della figlia , minorenne, in quanto rispondenti a un equilibrato esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale, anche per quanto concerne i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Non si è proceduto all'ascolto della minore ex art. 473 bis.4, ult, comma, c.p.c., in ragione degli accordi raggiunti.
Il Collegio prende poi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere proposto domande volte a ottenere un assegno divorzile.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, stante gli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
e , celebrato in Vigliano Biellese in data 27.8.2011; Parte_1 Parte_2
- dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di Vigliano Biellese (BI) al fine di procedere alle incombenze di legge (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 10, Parte II, Serie A Ufficio 1 dell'anno 2011);
- omologa/prende atto delle condizioni di cui al ricorso e per l'effetto dispone che:
1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione presso Persona_2
l'abitazione della madre. I genitori si faranno carico di garantire il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore assunte di comune accordo. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la figlia.
2) Il padre e la madre terranno presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati.
3) Avendo la madre Sig.ra nelle more, cambiato datore di lavoro e, Parte_1
conseguentemente, gli orari nei quali la stessa è impegnata, si rende necessario apportare apposita modifica alle condizioni riguardanti i tempi di presenza della figlia presso ciascun genitore nei giorni loro assegnati:
- Nella settimana con turno lavorativo della madre dalle 06,00 alle 14,00:
sarà appresa, al termine delle lezioni e delle attività scolastiche dalla stessa (o da persona Per_1
eventualmente da questa designata, previa necessaria comunicazione del o dei loro nominativi alla
Dirigenza scolastica interessata e di competenza), presso la scuola da questa frequentata e resterà con lei per la restante parte della giornata. La madre la farà cenare con sé e poi, entro le 21,30, la porterà dal padre nella casa del quale si fermerà a dormire. Il Sig. o persona da questi Per_1 Pt_2
designata, da parte sua, durante tutta questa settimana avrà il compito di portare a scuola la bambina al mattino. In questa settimana, inoltre, la madre, nel giorno di venerdì pomeriggio, dopo averla appresa da scuola, terrà con sé e presso di sé , fino a tutta la giornata della domenica, Per_1 provvedendo a portarla a scuola al lunedì mattina e per tutta la settimana, svolgendo la stessa il turno dalle 14,00 alle 22,00.
Nella settimana con turno lavorativo dalle 14 alle 22:
sarà appresa, al termine delle lezioni e delle attività scolastiche da persona designata dalla Per_1
madre (previa necessaria comunicazione del o dei loro nominativi alla Dirigenza scolastica interessata e di competenza), presso la scuola da questa frequentata e resterà con la medesima persona per la restante parte della giornata. Il padre la farà cenare con sé in questa settimana, a sua discrezione, ed in base ai suoi impegni lavorativi, sempre previo preventivo avvertimento alla madre. Entro le 22,30, la porterà dalla madre nella casa della quale la figlia si fermerà a dormire. La
Sig.ra da parte sua, durante tutta questa settimana, avrà il compito di riportare a scuola la Pt_1
bambina al mattino. In questa settimana, a partire dal sabato mattina, il padre terrà con sé e presso di sé da quel momento e fino a tutta la giornata della domenica, provvedendo a portarla a Per_1
scuola al lunedì mattina e per tutta la settimana, ritornando a svolgere la madre il turno dalle 06,00 alle 14,00.
4) Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà, con ciascun genitore, un periodo feriale di almeno quindici giorni anche non consecutivi coincidente con il periodo feriale degli stessi. Il periodo dovrà concordarsi preventivamente tra i genitori, preferibilmente entro il mese di maggio di ogni anno. Gli stessi si impegnano a comunicare in caso di viaggio, il luogo di villeggiatura della figlia e a mettere in contatto, telefonicamente e quotidianamente, la medesima con l'altro genitore;
5) La figlia trascorrerà il giorno di Natale e Pasqua alternativamente con l'uno o l'altro genitore: per l'anno in corso trascorrerà il giorno di Natale con la madre e quello di S. AN con il padre, Per_1
mentre la S. Pasqua la trascorrerà con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
6) potrà trascorrere con il padre o con la madre, eventuali festività e giorni di ferie infra Per_1
annuali di cui gli stessi potranno godere, alternativamente, previo accordo tra i genitori.
7) Ciascun genitore contribuirà - tenuto conto dei rispettivi redditi – al concorso nel mantenimento della figlia e, anche in considerazione dei tempi di permanenza pattuiti, il padre contribuirà al mantenimento di , corrispondendo alla Sig.ra la somma mensile di Euro 200,00 (Euro Per_1 Pt_1
duecento/00) mediante bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la filiale di Cossato della avente IBAN n. [...], da effettuarsi entro il Controparte_1 giorno 28 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
8) Le spese mediche in genere, sanitarie (occhiali, lenti etc.), dentistiche - odontoiatriche, farmaceutiche, non coperte dal servizio sanitario nazionale, quelle scolastiche (ivi compresi libri ed equipaggiamento scolastico, buoni pasto, gite, corsi o lezioni scolastiche anche a domicilio), e quelle extrascolastiche, ludiche o sportive, e le altre straordinarie in genere verranno previamente concordate tra i genitori e dimidiate tra i medesimi e comunque reciprocamente rimborsate entro la fine del mese dell'avvenuta spesa, in caso di pagamento anticipato. Ad ogni buon conto, tutte le spese sostenute per la figlia minore (cosiddette straordinarie) secondo le definizioni e le modalità di pagamento contenute nel Protocollo del Tribunale di Biella, da intendersi qui integralmente richiamato, quale parte integrante del presente atto, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) Gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla Sig.ra così come le Parte_1
deduzioni per la figlia a carico.
10) I signori e si obbligano ad informarsi, senza ritardo alcuno, reciprocamente di ogni Pt_1 Pt_2
ed eventuale problema sia sanitario che di qualsiasi altra natura (scolastico, relazionale, personale e simili) riguardanti la figlia medesima ed al fine di evitare possibili disguidi le parti concordano sul fatto che le comunicazioni e le richieste relative alla figlia vengano trasmesse tramite mail. A tal fine la Sig.ra indica la propria mail: , mentre il Sig. Pt_1 Email_1 Pt_2
indica la propria mail: Email_2
11) I signori e dichiarano che non sussistono tra di loro ulteriori questioni di carattere Pt_1 Pt_2
patrimoniale di sorta, avendole prima d'ora risolte;
12) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti: nessuna somma Pt_1 Pt_2
sarà, pertanto, dovuta reciprocamente a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento;
13) I genitori prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio nonché al rilascio di passaporto in capo alla figlia minore con indicazione dei genitori disgiuntamente quali persone di accompagnamento.
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7.10.2025 Il Presidente rel. est.
MA OR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 22/2024, passata in giudicato in data 19.12.2024.