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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 647/2025
promossa da
Parte_1
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 3 luglio 2025,
Il Giudice dott. Alberto Cecconi,
visto il provvedimento emesso in data 25 giugno 2025, ritualmente comunicato alle par-
ti, di svolgimento dell'odierna udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte;
essendo scaduto il termine per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;
lette ed integralmente richiamate le note scritte depositate e le conclusioni ivi rassegnate
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà pubblica lettura
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 3 luglio 2025
R.G. n. 647/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 647/2025 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Cappellina n. 96, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorenzo Merlini presso il cui studio sito in Livorno, Via San Francesco n. 17 è elettivamente domiciliato
Attore contro
(C.F. , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante dott. con sede legale in 20124 Milano (MI), Via Vittor Controparte_2 Pisani 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Maria Bevilacqua (C.F.
[...]
) del Foro di Milano presso il cui studio sito in Milano, Piazzetta Gua- C.F._2 stalla n. 7 è elettivamente domiciliato convenuta Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. – cessata materia del contendere
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza da aversi qui per integralmente ri- portate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, condannare la società convenuta alla sostituzione del montascale con altro perfettamente funzionante e comunque ad eliminarne i difetti;
1 2) In via subordinata, per l'ipotesi in cui le difformità o i vizi dell'opera siano tali da rendere del tutto l'opera inadatta alla sua destinazione, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali e per l'effetto dichia- rare la risoluzione del contratto di vendita e installazione del montascale, condannando la società convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto di € 19.800,00, oltre inte- ressi legali dalla data del pagamento al saldo.
3) In ogni caso, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti dall'attore, da quantificarsi in corso di causa o in via equitati- va, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Con comparsa depositata in data 16 aprile 2025 si costituiva in giudizio la
[...] contestando in fatto ed in diritto le allegazioni e difese avver- Controparte_1 sarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Livorno, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1. NEL MERITO
- in via principale, respingere tutte le domande formulate nei confronti della resistente, perché inammissibili, improponibili, infondate o come meglio, sia in fatto e in diritto, con integrale assoluzione di Controparte_1
2. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre alle spese gene- rali, IVA e CPA, come per legge e rimborso per contributo unificato”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18 aprile 2025 il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (Dott. Franco Pastorelli) confermava la data della prima udienza indicata in citazione.
Divenuto medio tempore lo scrivente Giudicante assegnatario del fascicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 15 maggio 2025, la parte attrice in sede di pri- ma memoria integrativa, preso atto che dopo l'ultimo intervento tecnico operato dai tecnici incaricati dalla convenuta il montascale per cui è causa aveva ripreso a funzio- nare regolarmente, dichiarava di rinunciare all'azione proposta pur subordinando l'efficacia di tale rinuncia alle seguenti condizioni: “a) la rinuncia sia accettata con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
b) sia fatta salva la possibilità di esperire nuova azione giudiziaria qualora in futuro il montascale dovesse manifesta- re ulteriori malfunzionamenti”. Parte attrice aggiungeva che la rinuncia de qua non avrebbe comportato acquiescenza rispetto alle contestazioni sollevate dalla convenuta
2 circa il presunto uso improprio del montascale da parte dell'attore, “né implica rinuncia al diritto al risarcimento dei danni nel frattempo patiti e indicati nell'atto di citazione, riservandosi l'attore di agire per il ristoro di tali pregiudizi qualora dovessero ripetersi malfunzionamenti dell'impianto”.
Lo scrivente Giudicante con provvedimento del 19 maggio 2025 invitava parte conve- nuta a prendere posizione in sede di 2° memoria integrativa sulla rinuncia formulata da parte attrice.
La parte convenuta non accettava la rinuncia de qua atteso che la stessa non poteva es- sere sottoposta all'avveramento di condizioni sospensive.
Le parti, tuttavia, in data 25 giugno 2025, depositavano congiuntamente note difensive con le quali l'Avv. Fiorenzo Merlini, legale dell'attore, in virtù di procura speciale con- ferita dal e contenuta nella procura alle liti, confermava la rinuncia all'azione Pt_1 con compensazione delle spese, fatta salva ogni azione e diritto nel caso di eventuali e futuri malfunzionamenti del montascale per cui è causa e chiedeva pronunciarsi la ces- sazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il legale di parte convenuta, munito di procura speciale, accettava la pronuncia di “ces- sazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giu- dizio”.
I procuratori congiuntamente chiedevano – ed ottenevano - che l'udienza del 3 luglio
2025 originariamente fissata per la celebrazione in presenza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata istruita a livello documentale e all'udienza del 3 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, ha emesso la seguente decisione con motivazione contestuale.
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Si deve dare atto che all'odierna udienza le parti congiuntamente hanno ribadito di aver interesse ad una pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere con com- pensazione integrale delle spese processuali.
Alla luce della concorde volontà delle parti, espressa dai rispettivi difensori muniti di procura speciale, si impone la richiesta declaratoria di cessata materia del contendere.
Come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 19845/2019) si ha cessa- zione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguente-
3 mente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).
In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravven- ga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la cadu- cazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez. L, Sentenza n.
2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez. 2, Sentenza
n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n. 6909/09).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, preso atto che per stessa ammissione di parte attrice, a seguito dell'ultimo intervento tecnico ope- rato dai tecnici incaricati dalla convenuta il montascale per cui è causa ha ripreso a fun- zionare regolarmente ed al netto di ogni valutazione circa l'assenza di diligenza della parte attrice nella manutenzione del montascale e dell'ambiente circostante (cfr. sul punto i rapportini di servizi della ditta incaricata versati in atti), deve darsi atto della ca- ducazione dell'interesse delle parti ad agire e a contraddire con conseguente pronuncia della presente declaratoria di cessata materia del contendere.
Circa il regolamento delle spese di lite, ad avviso del Giudicante, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda sostanziale (in particolare avuto riguardo alle precarie condi- zioni di salute dell'attore, invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua e con necessità di ausilio tecnico per la mobilità verticale ex art. 5 bis Legge 104/1992) e processuale (rinuncia all'azione dapprima condizionata e poi rinuncia da qualificarsi quale rinuncia agli atti con richiesta di appli- cazione di compensazione delle spese, rinuncia così accettata dalla convenuta) dedotta in atti, tenuto conto dell'accordo di fatto raggiunto tra le parti in ordine alla compensa- zione delle spese di lite, si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed ecce- zionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, respinta o assorbita, così provvede
4 1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza
Così deciso in data 3 luglio 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
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