Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2022, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 01281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2022, proposto da
Hyppo Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza dirigenziale n. 347 del 10.09.2022 trasmessa il 13.09.2022 con cui il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Attività Produttive – Suap del Comune di Brindisi ha ordinato la demolizione e rispristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del DPR n. 380/01 di alcuni interventi e preannunciato, in caso di inottemperanza all'ingiunzione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei terreni e l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/01;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del parere n. 1 del 29.08.2022 favorevole all'emissione dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi reso dal Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che, con l’ordinanza impugnata, l’Amministrazione comunale ha ingiunto la riduzione in pristino delle opere realizzate dalla ricorrente sui terreni individuati in catasto al fg. n. 13, p.lle nn. 26, 69, 70, 244 e 1067, e segnatamente dei seguenti interventi: “ 1. Abbassamento della quota di campagna rispetto sia alla quota stradale che alla quota della particella confinante (n. 1068) mediante escavazioni; 2. Eliminazione della preesistente vegetazione spontanea in forma di arbusti e cespugli tipici della “macchia mediterranea”; 3. Piantumazione nuove siepi per la delimitazione della proprietà; 4. Delimitazione dell’area con diversi elementi tipo new jersey in c.a. posti a distanza di circa ml 1,00 l’uno dall’altro; 5. Consistente sbancamento di terreno lungo il confine dell’area con i muri di cinta delle proprietà confinati, connotato inoltre dalla presenza di una serie di quote indicate sul muro di cinta perimetrale, adiacente allo scavo in questione e dalla presenza di materiale di risulta (pietrame conci…) posto lungo il tracciato, probabilmente per indicare un possibile riempimento drenante; 6. Scavo di profondità ca ml 2,00 e delle dimensioni di ca ml 2,00x2,00. C ”;
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, gli effetti del provvedimento impugnato debbono essere interinalmente sospesi;
Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l’irripetibilità delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe e, quindi, sospende gli effetti dell'ordinanza n. 347 del 10.09.2022.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2024.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO