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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 13.01.25 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1739/2024 R.G. e vertente TRA
nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Gabriele Porto e Vincenza Ferrara;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'assegno mensile d'invalidità, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 4/5 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dall'avvenuto invio del modello ap70 via pec, nonché dell'epoca in cui è stato effettuato il pagamento, di pochissimo successiva a quella della scadenza del termine di 120 giorni per il pagamento. Invero, il modello AP/15 risulta trasmesso con pec del 2.11.23, sicchè il termine di 120 giorni scadeva il 1.03.24, mentre il pagamento è avvenuto nel mese di aprile. Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 4/5 e per la restante parte sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della CP_1 controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato molto prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nato a San Felice a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Gabriele Porto e Vincenza Ferrara;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 05.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'assegno mensile d'invalidità, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 CP_1 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti ma che l' non aveva provveduto al CP_2 pagamento né al rigetto della domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa. Con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare per 4/5 le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., costituite dall'avvenuto invio del modello ap70 via pec, nonché dell'epoca in cui è stato effettuato il pagamento, di pochissimo successiva a quella della scadenza del termine di 120 giorni per il pagamento. Invero, il modello AP/15 risulta trasmesso con pec del 2.11.23, sicchè il termine di 120 giorni scadeva il 1.03.24, mentre il pagamento è avvenuto nel mese di aprile. Le spese di lite, pertanto, sono compensate per 4/5 e per la restante parte sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della CP_1 controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato molto prima dello svolgimento CP_2 dell'udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna al pagamento della restante CP_1 parte, che liquida in complessivi euro 400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli