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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7560/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1
residente a [...]in Travessa Tarcil do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F.
]; C.F._1
nata il [...] a [...]é – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_1
residente in [...]do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F. ], agendo in proprio C.F._2
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato il [...] a [...] – Messico e Persona_1
nata il [...] a [...] – Messico;
Parte_2
nato il [...] a [...] – Brasile, di Controparte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Odete n. 116 CAP 09110-650 [C.F.
]; C.F._3 con l'intervento di:
, nata a [...]é – Brasile il 13/05/1981, di cittadinanza brasiliana, Parte_3
ivi residente in [...]do Amaral n. 57 [C.F. ], C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino (C.F. ) C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in c.so Monte Cucco nr. 119, Torino, come da procure in atti
Ricorrenti ed interveniente
Contro pagina 1 di 5 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti e l'interveniente hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
(alias , ) nato il
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5
29/07/1858 a Bottrighe frazione di Adria (RO), figlio di e , unito in matrimonio Per_4 Persona_5
l'8/03/1885 ad Adria (RO) con , emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla CP_4
Contr cittadinanza italiana e senza mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc.5 ).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 21.11.2024, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. dottoressa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 29.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
pagina 2 di 5 Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti e l'interveniente chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_6
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, anche allegato albero genealogico, risulta in modo completo la discendenza senza interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova.
Si osserva ancora che i ricorrenti e l'interveniente hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – San Paolo (istanze consolato allegate sub 1-2-3) senza aver avuto alcuna risposta o essere state inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1
residente a [...]in Travessa Tarcil do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F.
pagina 4 di 5 ]; C.F._1
nata il [...] a [...]é – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_1
residente in [...]do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F. ], agendo in proprio C.F._2
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato il [...] a [...] – Messico e Persona_1
nata il [...] a [...] – Messico;
Parte_2
nato il [...] a [...] – Brasile, di Controparte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Odete n. 116 CAP 09110-650 [C.F.
]; C.F._3
e l'interveniente , nata a [...]é – Brasile il 13/05/1981, di Parte_3
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]do Amaral n. 57 [C.F. ], C.F._4
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Persona_2
nato il [...] a [...] frazione di Adria (RO).
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Venezia, 21 novembre 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 7560/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1
residente a [...]in Travessa Tarcil do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F.
]; C.F._1
nata il [...] a [...]é – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_1
residente in [...]do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F. ], agendo in proprio C.F._2
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato il [...] a [...] – Messico e Persona_1
nata il [...] a [...] – Messico;
Parte_2
nato il [...] a [...] – Brasile, di Controparte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Odete n. 116 CAP 09110-650 [C.F.
]; C.F._3 con l'intervento di:
, nata a [...]é – Brasile il 13/05/1981, di cittadinanza brasiliana, Parte_3
ivi residente in [...]do Amaral n. 57 [C.F. ], C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi COLOMBINO del Foro di Torino (C.F. ) C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in c.so Monte Cucco nr. 119, Torino, come da procure in atti
Ricorrenti ed interveniente
Contro pagina 1 di 5 , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti e l'interveniente hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_2
(alias , ) nato il
[...] Persona_3 Parte_4 Parte_5
29/07/1858 a Bottrighe frazione di Adria (RO), figlio di e , unito in matrimonio Per_4 Persona_5
l'8/03/1885 ad Adria (RO) con , emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla CP_4
Contr cittadinanza italiana e senza mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc.5 ).
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 21.11.2024, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. dottoressa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 29.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
pagina 2 di 5 Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Nel caso odierno, i ricorrenti e l'interveniente chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
pagina 3 di 5 Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il brasiliano ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_6
alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione;
pertanto lo stesso ha trasmesso iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dalla documentazione in atti, anche allegato albero genealogico, risulta in modo completo la discendenza senza interruzioni dall'avo, assolto pertanto l'onere della prova.
Si osserva ancora che i ricorrenti e l'interveniente hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Brasile – San Paolo (istanze consolato allegate sub 1-2-3) senza aver avuto alcuna risposta o essere state inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
nata il [...] a [...] – Brasile, di cittadinanza brasiliana, Controparte_1
residente a [...]in Travessa Tarcil do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F.
pagina 4 di 5 ]; C.F._1
nata il [...] a [...]é – Brasile, di cittadinanza brasiliana, ivi Parte_1
residente in [...]do Amaral n. 57 CAP 09110-450 [C.F. ], agendo in proprio C.F._2
ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato il [...] a [...] – Messico e Persona_1
nata il [...] a [...] – Messico;
Parte_2
nato il [...] a [...] – Brasile, di Controparte_2
cittadinanza brasiliana, residente a [...]– Brasile in Rua Odete n. 116 CAP 09110-650 [C.F.
]; C.F._3
e l'interveniente , nata a [...]é – Brasile il 13/05/1981, di Parte_3
cittadinanza brasiliana, ivi residente in [...]do Amaral n. 57 [C.F. ], C.F._4
cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Persona_2
nato il [...] a [...] frazione di Adria (RO).
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Venezia, 21 novembre 2024
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 5 di 5