Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1738/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 02/06/1962, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Agata Teresi;
appellante
CONTRO
, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Palesano;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha impugnato in appello la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni Parte_1
13-19/4/2022, n. 1647, con cui era stata respinta l'opposizione da lui proposta all'ingiunzione ex R.D. 639/1910 notificatagli il giorno 16.1.2020 dal per il recupero di Controparte_1
canoni e/o indennità di occupazione relativi a immobile di proprietà comunale adibito a edilizia residenziale pubblica per il periodo 1/1/2010-31/1/2014, e pronunciata condanna dell'opponente alle spese di lite.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto che l'impugnazione fosse dichiarata Controparte_1
inammissibile o rigettata.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal giorno 11.12.2024.
2. Per il principio della “ragione più liquida”, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine logico delle questioni da trattare (da ultimo, Cass. 9309/2020).
In conformità al principio anzidetto, tra i diversi motivi d'impugnazione – in via logicamente prioritaria diretti a negare che sia mai sorto un diritto del di ricevere, a Controparte_1
titolo di canoni o di indennità di occupazione, le somme oggetto d'ingiunzione – uno, inerente all'asserita prescrizione quinquennale del credito, benché logicamente subordinato merita di essere esaminato con precedenza su tutti gli altri perché fondato e da accogliere.
Il Tribunale, dopo avere correttamente considerato che “avuto riguardo alla natura del credito, opera il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 3 c.c. e che il termine sarebbe quinquennale anche ove si facesse riferimento all'art. 2043 c.c.”, ha respinto l'eccezione di prescrizione sul rilievo che “il ha costantemente e tempestivamente CP_1
inviato atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c. (cfr. documentazione depositata dal in relazione alla posizione di ciascuno degli opponenti)”, dato processuale, questo, CP_1
inesatto, stante l'assenza, nella scarna produzione dell'amministrazione comunale, di alcun documento idoneo a dimostrare (per l'unico opponente in causa, non essendovene altri)
l'interruzione della prescrizione.
La prescrizione deve di conseguenza ritenersi maturata per lo spirare del quinquennio dalla data di insorgenza delle asserite obbligazioni, relative al periodo 1/1/2010-31/1/2014, a quella del 16.1.2020, di notificazione dell'ingiunzione.
3. Donde la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento dell'opposizione. 3
Segue la condanna del alle spese di lite, che si liquidano, per il primo Controparte_1
grado del giudizio, in complessivi euro 850,00, e per l'appello, in complessivi euro 1.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 13-19/4/2022, n. 1647, appellata da , dichiara l'illegittimità dell'ingiunzione ex R.d. 639/1910 notificata dal Parte_1
per il recupero di canoni e/o indennità di occupazione e relativi interessi CP_1 CP_1
con riguardo a un immobile di proprietà comunale adibito a edilizia residenziale pubblica per il periodo 1/1/2010-31/1/2014, per essere gli importi pretesi non dovuti;
condanna il a rifondere a le spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1
per il primo grado del giudizio in complessivi euro 850,00, e per l'appello in complessivi euro
1.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 2 maggio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo