Ordinanza cautelare 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 3 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 16/04/2021, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00522/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco Bortoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Tognon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR ME in Mestre, viale Ancona 17;
nei confronti
Comune di Camisano Vicentino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione n. 552 del 19/05/2020 a firma del Dirigente del Servizio VIA VINCA della Provincia di Vicenza, con la quale è stato assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/06 e alla LR 4/2016, e s.m.i., il progetto della ditta Eco Bortoli S.R.L. di “Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi - Aumento quantitativi” presentato alla Provincia di Vicenza per la procedura di verifica ex art. 19 del D. Lgs. 152/2006, ai prot. nn. 8192 e 8193 del 20/02/2020, di ogni atto antecedente, presupposto connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eco Bortoli S.r.l. il 22/3/2021:
della determinazione n. 552 del 19/05/2020 a firma del Dirigente del Servizio VIA VINCA della Provincia di Vicenza e di ogni atto antecedente, presupposto connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Comune di Camisano Vicentino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto:
- dal verbale della CTP del 14.1.2021 risulta che le integrazioni presentate in sede di osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis L. 241/90 sono state esaminate e la lamentata violazione dell’art. 7 del regolamento della CTP non appare sussistente, poiché la partecipazione della ditta ai suoi lavori – benchè non obbligatoria - è stata consentita, salvo che nella seduta decisoria finale, come la disposizione prevede;
- non sussiste la lamentata violazione dell’ordinanza cautelare, né la violazione dell’art. 19, c. 2, D.Lgs. 152/06 avendo la Provincia espressamente ritenuto sussistenti – nei limiti del giudizio prognostico proprio della verifica di assoggettabilità - possibili impatti significativi e negativi in tema di ambiente idrico, paesaggio e tutela delle risorse naturali ed agronomiche, dopo aver valutato le integrazioni fornite dalla ditta, e non solo in relazione alla localizzazione dell’impianto in zona impropria;
- non risulta provata la dedotta disparità di trattamento, non essendo dimostrata la perfetta sovrapponibilità delle due realtà impiantistiche messe a confronto, tenuto anche conto della loro dislocazione in aree geografiche diverse.
Ritenuto, inoltre, che neppure è stata dimostrata la attualità e gravità del danno prospettato in relazione alla data dell’udienza di merito, già fissata per il 14 ottobre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 in favore della Provincia di Vicenza e di € 1.000,00 in favore del Comune di Camisano Vicentino.
Conferma l’udienza pubblica del 14 ottobre 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 15 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO