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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 16.06.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 966 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1
in via D'Annunzio n. 77, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 33,
presso lo Studio dell'Avv. Maurizio BARRELLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
2. , Controparte_1
corrente in Carbonia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante Alighieri n. 42/A, presso lo Studio dell'Avv.
Sandro PISEDDU, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“- accertare e dichiarare che l'importo pari ad €. 89,46 percepito mensilmente
dal ricorrente, quale “premio di fine esercizio”, deve essere qualificato come
superminimo ad personam non riassorbibile;
- accertare e dichiarare che la Provincia del Sud Sardegna, a decorrere dal
maggio 2018, ha illegittimamente ridotto l'erogazione di tale voce stipendiale da
€. 89,46 mensili ad €. 19,66, e per l'effetto;
- ordinare all'Amministrazione convenuta l'erogazione mensile di tale voce
stipendiale nella misura fissa e costante di €. 89,46, con condanna al pagamento
degli arretrati dal giugno 2018 al saldo, quantificati, sino al mese di marzo 2020,
in misura pari ad €. 1.535,60, oltre gli interessi e la rivalutazione del credito;
- con vittoria di spese e competenze, ordinandone la distrazione in favore del
sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse dell'Ente resistente:
“In via principale:
- rigettare la domanda proposta dal Sig. e Parte_1
conseguentemente mandare assolta l'Amministrazione convenuta da ogni avversa
pretesa;
In via riconvenzionale:
- accertare che il Sig. dal giugno 2010 al febbraio 2021 ha percepito sine Pt_1
titulo, pertanto indebitamente, con cadenza mensile, per tredici mensilità annuali,
pagina 2 l'assegno ad personam, e, per l'effetto, condannare il medesimo alla restituzione
in favore della Provincia del Sud Sardegna della somma di € 10.011,60;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, Parte_1
nei confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare il pagamento di talune voci delle competenze
[...]
maturate nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione
resistente.
In specie, egli ha rappresentato:
− di essere stato dipendente delle e di Parte_2
essere stato poi trasferito per mobilità volontaria nei ruoli del CP_2
, presso il Comune di Serramanna, nel giugno 1992, senza che gli fosse
[...]
garantito il “mantenimento del trattamento economico più favorevole”, in quanto non gli era stato erogato il “premio di fine esercizio”;
− di avere, nel 1999, a seguito di specifica istanza, ricevuto l'erogazione di tale “premio di fine esercizio” liquidato, nella misura di lire 15.488.802,00 per il periodo 1993/1999 e che il Comune di Serramanna, successivamente, aveva inserito stabilmente la voce in busta paga, nella misura fissa e invariata di euro
89,46 mensili;
− di essere poi, dal 01.06.2006, transitato nella PROVINCIA DEL MEDIO
CAMPIDANO (ora ) e di avere da allora percepito CP_1
ininterrottamente tale voce stipendiale sempre nella misura di euro 89,46 mensili;
pagina 3 − che, improvvisamente, a partire dal mese di giugno 2018 (dopo 18 anni di ininterrotta, stabile e immodificata erogazione), la datrice di lavoro aveva unilateralmente ridotto tale voce stipendiale, passata dall'importo di euro 89,46 a quello di euro 19,66, sulla base di una affermata riassorbibilità dell'assegno ad
personam (a dire della convenuta, quale conseguenza della applicazione del
CCNL del 21.05.2018);
− che l'Amministrazione convenuta, nonostante gli inviti alla erogazione del premio nella misura piena, aveva confermato la correttezza della propria scelta, sulla base della “regola dell'assorbimento dell'assegno ad personam nei
miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico”.
2. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA si è
costituita in giudizio, formulando domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente per la restituzione di somme indebitamente erogate in favore di
[...]
. Parte_1
Essa, in specie, ha rappresentato:
− che il ricorrente, già dipendente dell' , Parte_3
era stato trasferito, nel giugno 1992, al Comune di Serramanna e, nell'anno 1999,
gli era stato riconosciuto un premio di fine esercizio quantificato in euro 89,46
perché egli conservasse il trattamento economico più favorevole goduto in precedenza presso l' , come stabilito dal Parte_3
D.P.C.M. n. 325/1988, art. 5, comma 2°;
− che il richiamato D.P.C.M. nulla aveva disposto in ordine alla riassorbibilità o meno dell'assegno ad personam attribuito al personale delle ex trasferito ad altra Pubblica Amministrazione;
Parte_3
pagina 4 − che, nell'ottobre 2006, il ricorrente era stato trasferito alle Pt_1
dipendenze di essa Amministrazione, presso la quale aveva continuato a percepire detto emolumento, nella stessa misura di euro 89,46, fino al maggio 2018,
allorquando, in considerazione degli incrementi dello stipendio tabellare stabiliti dal CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018, ne aveva ridotto l'importo a euro 19,66;
− che l'aumento stipendiale mensile introdotto dal menzionato CCNL, per la categoria C1, posizione economica C5, attribuita al ricorrente, era stato pari a euro 69,80 e, pertanto, l'Amministrazione aveva effettuato la detrazione di tale incremento stipendiale dall'importo dell'assegno ad personam fino ad allora riconosciutogli (89,46 – 69,80 = 19,66);
− di intendere proporre domanda riconvenzionale volta a ottenere la restituzione degli importi percepiti da a titolo di Parte_1
incremento stipendiale sin dal 2006, poiché tali somme erano state indebitamente versate al medesimo ricorrente;
− che , a far data dal giugno 2010, aveva indebitamente percepito Pt_1
mensilmente (per tredici mensilità all'anno) l'assegno ad personam – equivalente a euro 89,46 da giugno 2010 fino a maggio 2018 e a euro 19,66 da giugno 2018 fino a febbraio 2021 – che doveva, invece, essere riassorbito nell'incremento economico, pari a euro 203,93, derivante dall'avanzamento di posizione, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro 10.011,60.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 5
4. La domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
È, anzitutto, pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente, già
dipendente delle , era stato trasferito, nel giugno Parte_3
1992, al Comune di Serramanna e, nell'anno 1999, aveva ottenuto il riconoscimento di un “premio di fine esercizio” quantificato in euro 89,46,
finalizzato alla conservazione del trattamento economico più favorevole goduto in precedenza presso l'Ente di provenienza, come stabilito dall'art. 5, comma 2°,
D.P.C.M. 05.08.1988, n. 325.
Ancora, è di evidenza documentale che nell'ottobre del 2006, era passato Pt_1
alle dipendenze dell'Amministrazione odierna resistente, presso la quale aveva continuato a percepire detto emolumento, ossia il cd. “premio di fine esercizio”
nella stessa misura di euro 89,46, fino al maggio 2018, allorquando, in considerazione degli incrementi dello stipendio tabellare stabiliti dal CCNL
Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 la PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA ne aveva ridotto l'importo a euro 19,66 (doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Ancora, è stato documentalmente provato che nel giugno 2010, all'esito di una procedura di progressione orizzontale, , dalla posizione economica C4, era Pt_1
stato inquadrato nella posizione economica C5, con conseguente incremento stipendiale di euro 203,93 della retribuzione mensile (cfr. cedolini paga, doc. n. 2,
prodotto con la memoria di costituzione).
È, infine, in atti che, precisamente, l'aumento stipendiale mensile introdotto dal
CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, per la categoria C1, posizione economica C5, attribuita al ricorrente, era stato pari a euro 69,80 (cfr. Tabella A,
pagina 6 pag. 98, CCNL applicato al rapporto: doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
La vicenda scrutinata deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
Anzitutto, l'art. 30, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto,
comporta, per i dipendenti trasferiti, l'applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi del comparto dell'Amministrazione
cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di
reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, che sono destinati a essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria.
In particolare, l'assorbimento del migliore trattamento in concomitanza con i futuri aumenti retributivi opera anche con riferimento all'assegno ad personam
atteso che la regola della non riassorbibilità, di cui all'articolo unico, comma 226°,
l. 23.12.2005, n. 266, si applica esclusivamente ai passaggi di carriera previsti dall'art. 202, d.P.R. 10.01.1957, n. 3 e non al trasferimento da un'Amministrazione
all'altra, presupponendo i primi un provvedimento di trasferimento, mentre il secondo è riconducibile alla cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 ss. c.c.
Trova, altresì, applicazione l'art. 31, rubricato “Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività”, d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (T.U.P.I.), che stabilisce che “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro
aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa
alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si
pagina 7 osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”.
Deve, anzitutto, osservarsi che la ratio dell'assegno ad personam, quale deve essere qualificato il “premio di fine esercizio” riconosciuto all'odierno ricorrente sin dal 1999, era stata quella di evitare che il mutamento di carriera o di
Amministrazione comportasse per il lavoratore un regresso nel trattamento economico raggiunto (cfr. Cons. Stato, sent. 11.01.2013, n. 112).
L'istituto in parola, infatti, è stato normativamente introdotto al fine di garantire l'equilibrio tra le componenti fisse e continuative del trattamento economico spettante prima e dopo la promozione o il passaggio da una Amministrazione
all'altra, con esclusione dal calcolo degli emolumenti di carattere variabile o provvisorio (cfr. Cons. Stato, 07.02.2012, n. 644).
Nella vicenda scrutinata, l'emolumento erogato a , pur non avendo Pt_1
ricevuto alcuna specifica qualificazione da parte del D.P.C.M. n. 325/1988, art. 5,
comma 2°, ha operato a tutti gli effetti come assegno ad personam e, pertanto, ai fini della riassorbibilità dello stesso, devono affermarsi rilevanti tutti gli incrementi del trattamento economico fondamentale ottenuto dal ricorrente,
indipendentemente dall'istituto contrattuale da cui fossero derivati, quali, appunto,
gli incrementi stipendiali e le progressioni.
Operando, infatti, una valutazione differente, l'esclusione dal computo degli incrementi connessi all'acquisita progressione economica vanificherebbe la finalità stessa dell'istituto in parola.
All'uopo deve essere senz'altro richiamata la giurisprudenza costante della
Suprema Corte per cui “gli assegni sono destinati ad essere riassorbiti negli
incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti
pagina 8 dell'Amministrazione cessionaria” (Cass. civ., Sez. L., 25.07.2017, n. 18299), non essendo, dunque, rilevante il tipo di incremento cui ci si riferisca.
Peraltro, il superminimo individualmente pattuito, e tale è, in definitiva, quello riconosciuto a sotto forma di “premio di fine esercizio”, come detto Pt_1
è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei CP_3
miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,
alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (cfr. Cass. civ., Sez., L., 17.10.2018, n. 26017).
Nel caso che interessa questo giudizio non vi è traccia, nella documentazione prodotta in atti, di alcun nesso tra il cd. “premio di fine esercizio” rivendicato da ed eventuali particolari meriti o speciali qualità o maggiore onerosità delle Pt_1
mansioni svolte, né il ricorrente ha mai svolto una qualche allegazione in proposito, risultando, in tutto e per tutto, un emolumento che avrebbe già dovuto essere assorbito sin dal giugno 2010, in forza dall'avanzamento di posizione del ricorrente, come correttamente individuato dall'Amministrazione resistente,
essendosi, con il citato passaggio realizzata la condizione necessaria per affermare soddisfatte le esigenze economiche precedentemente garantite dal superminimo.
La ragione per cui il cd. “premio di fine esercizio” era stato ininterrottamente erogato all'odierno ricorrente per circa 10 anni deve individuarsi nella condotta della Amministrazione resistente, che ha continuato a erogare quello oggetto
pagina 9 dell'odierno contendere senza operare gli interventi modificativi opportuni sul trattamento stipendiale di . Parte_1
Né risulta che, al momento del riconoscimento a della citata qualifica Pt_1
superiore, le parti avessero convenuto alcunché a proposito del mantenimento del cd. “premio di fine esercizio” o che la contrattazione collettiva di categoria avesse altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore, quindi, l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo,
escludendone l'assorbimento.
Pertanto, nella vicenda scrutinata, deve affermarsi che il “premio di fine esercizio”
avesse, prima dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti a , certamente garantito la continuità giuridica del rapporto di Pt_1
lavoro e il mantenimento del trattamento economico di , dovendo Pt_1
affermarsi correttamente applicata, sia pure tardivamente, dalla resistente la regola del riassorbimento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve essere rigettata la domanda del ricorrente e deve essere, invece, accolta la domanda riconvenzionale, limitata dalla resistente nei limiti della prescrizione decennale, avanzata dall'
[...]
, avendo , come visto, percepito Controparte_1 Pt_1
indebitamente le somme qualificate a titolo di “premio di fine esercizio”.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute, secondo il principio della domanda, ben possono essere considerati i conteggi inseriti nella memoria di costituzione, corretti in quanto formulati con riferimento alle buste paga prodotte e con riferimento alla progressione di carriera di avvenuta nel giugno Pt_1
2010 e in considerazione degli incrementi dello stipendio tabellare stabiliti dal
CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e calcolati tenendo conto anche
pagina 10 dell'avvenuta interruzione della prescrizione acquisita agli atti di causa (doc. 12,
prodotto col ricorso introduttivo).
Sono, quindi, dovuti, all' Controparte_1
la somma di euro 10.011,60 di cui: 2010: 89,46 x 8 mensilità =
[...]
715,68; 2011: 89,46 x 13 mensilità = 1.162,98; 2012: 89,46 x 13 mensilità =
1.162,98; 2013: 89,46 x 13 mensilità = 1.162,98; 2014: 89,46 x 13 mensilità =
1.162,98; 2015: 89,46 x 13 mensilità = 1.162,98; 2016: 89,46 x 13 mensilità =
1.162,98; 2017: 89,46 x 13 mensilità = 1.162,98; 2018: 89,46 x 5 mesi = 447,30 +
19,66 x 8 mesi = 157,28 ; totale 604,58; 2019: 19,66 x 13 mensilità = 255,58;
2020: 19,66 x 13 mensilità = 255,58; 2021: 19,66 x 2 mensilità= 39,32.
Per tutti i titoli dedotti, come si evince dai conteggi in questione e dal confronto degli stessi con le risultanze probatorie emerse in questo giudizio, anche per effetto della mancata specifica contestazione, sul punto, di Parte_1
, spetta conclusivamente all'Amministrazione ricorrente in via
[...]
riconvenzionale l'importo lordo di euro 10.011,60, oltre interessi di legge.
5. In punto di spese, in ragione della assoluta novità in giurisprudenza della questione trattata ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta dall , in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, e per l'effetto,
pagina 11 3. condanna a pagare, per il titolo dedotto, Parte_1
all , in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, l'importo lordo di euro 10.011,60, oltre interessi di legge;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 12