Art. 1. Articolo unico.
Alla parola "locali" nell' art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituita la parola "beni".
Alla parola "locali" nell' art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituita la parola "beni".
Con la circolare n. 273/10230 del 19 febbraio 1965, da questa Amministrazione e\' stato, fra l\'altro, confermato che nei verbali mediante i quali viene convenuta l\'utilizzazione di beni immobiliari dello Stato da parte di Aziende autonome statali sfornite di personalita\' giuridica avrebbe dovuto essere precisato, con le altre clausole e condizioni di rito, che il godimento del bene formantene oggetto sarebbe stato sottoposto al pagamento di un canone, calcolato in base ai valori correnti di libero mercato. E cio\' in aderenza a quanto stabilito, in proposito, dalle Istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato (artt. 537, 539, 542, 543 e 544) …
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