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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1273/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Gen. Angelo
Cambria n. 102 presso lo studio dell'Avv. Cosimo Messina che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona
Pozzo di Gotto (Me), piazza San Sebastiano n. 17 presso lo studio degli Avv.ti Irene Dama e Diego Lanza che la rappresentano e difendono per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di dall'1 agosto Controparte_1
2022 all'1 marzo 2023 con la qualifica di commessa alla vendita.
Precisava che l'attività lavorativa era stata svolta presso il supermercato Sigma di Barcellona Pozzo di Gotto, via On. Martino. Evidenziava di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato con turni o dalle 7,30 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e a settimane alterne anche la domenica dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
Lamentava di aver percepito la somma mensile di € 650,00 fino al mese di dicembre 2022 e di non aver percepito alcunché per i mesi di gennaio e febbraio 2023. Aggiungeva di non aver usufruito di ferie e di non aver ricevuto la tredicesima e la quattordicesima.
Sosteneva di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 10.128,28, oltre ed € 928,00 a titolo di TFR.
Nella resistenza di all'udienza del 3 giugno 2025 la Controparte_1 causa veniva assunta in decisione.
La società resistente eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso in quanto a suo dire non conterrebbe una sufficiente determinazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della stessa.
Sostiene che non è stata fornita la descrizione delle mansioni svolte e che non è stata indicata la normativa collettiva applicabile.
Sotto tale ultimo profilo afferma che la ricorrente non ha prodotto in giudizio il contratto collettivo.
L'eccezione di nullità è del tutto infondata.
Il ricorso reca, infatti, tutti gli elementi necessari ai fini della qualificazione della domanda, ed in più è corredato dall'indicazione specifica delle somme invocate.
La ricorrente ha correttamente specificato le mansioni svolte
(commesso alla vendita) e l'orario di lavoro svolto, fornendo dunque gli elementi necessari per la delimitazione dell'oggetto della domanda.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, poi, la ricorrente ha prodotto il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in esame. Ciò premesso, la ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento delle mansioni di commesso alla vendita per un orario maggiore rispetto a quello indicato in busta paga.
Va osservato che nelle buste paga rilasciate dal lavoratore viene riportata la qualifica di aiuto commessa (livello B4) ed un orario di lavoro di 3,33 ore lavorate al giorno (cfr. colonna di destra delle ore lavorate) escluse le domeniche.
La ricorrente sostiene di aver in realtà svolto mansioni di commesso alla vendita (livello B3) e di aver svolto un orario di lavoro giornaliero a giorni alterni di 6,5 ore e di 7 ore (cfr. colonna di destra delle buste paga rielaborate dal consulente di parte della ricorrente).
Occorre premettere che l'art. 147 CCNL Alimentari Artigianato prevede per il Settore della Panificazione la qualifica B3 per “aiuto commesso, panificatore” e la qualifica B4 per “personale di fiducia, fattorini”.
Dalla documentazione in atti ed in particolare dal modello SILAV allegato da parte ricorrente emerge che la ricorrente è stata assunta da con la qualifica di “aiuto commesso”. Controparte_1
La medesima qualifica di “aiuto commesso” è indicata anche nelle buste paga rilasciate dal datore di lavoro.
Ne consegue che, già in considerazione della qualifica attribuita dal datore di lavoro, alla ricorrente spettava la retribuzione prevista per la qualifica B3 e non già quella prevista per la qualifica B4.
A ciò si aggiunga che il legale rappresentante della società resistente ha riconosciuto come vera la circostanza di cui al n. 1 del capitolato di prova del ricorso (“Vero o no h cela ricorrente ha Parte_1 prestato attività lavorativa di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta con sede in Villafranca Tirrena alla Via Controparte_1
SAnt'Antonio 66, presso il Supermercato Sigma di Barcellona P.G. alla
Via on. Martino, dal 01/08/2022 al 01/03/2023, con la qualifica di commessa alla vendita”). A fronte dell'ammissione del legale rappresentante della società resistente e della documentazione sopra richiamata deve ritenersi che la ricorrente ha svolto mansioni inquadrabili nel livello B3 CCNL.
Per quanto concerne l'orario di lavoro non può rinvenirsi natura confessoria alla dichiarazione del legale rappresentante, dal momento che quest'ultimo in sede di interrogatorio formale ha negato la veridicità della relativa circostanza.
Sul punto la teste , dipendente della società Testimone_1 resistente dall'1 agosto 2022 all'1 marzo 2023, ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato nello stesso periodo come addetto alla vendita e all'occorrenza alla panificazione.
Ha poi riferito che la ricorrente a volte prolungava l'orario di lavoro e lavorava tutte le domeniche nei periodi festivi. Ha precisato che il supermercato apriva alle ore 8,30 e che sia lei sia la ricorrente arrivavano sul luogo di lavoro alle ore 7,30 per iniziare la panificazione.
La teste ha poi specificato che dal mese di agosto 2022 sia Tes_1 lei che la ricorrente arrivavano sul posto di lavoro alle ore 7,30 perché dovevano sistemare i prodotti da forno;
dal mese di novembre avevano provveduto a sistemare i locali perché nel mese di dicembre
è stato aperto il forno.
Ha infine dichiarato che i turni di lavoro erano sempre superiori alle tre ore e mezza.
È stata sentita anche la teste , la quale ha riferito di Testimone_2 aver visto la ricorrente lavorare nella preparazione dei prodotti da forno in quanto il forno era visibile dall'interno del supermercato e al banco del pane.
La teste ha inoltre affermato di aver visto la ricorrente lavorare Tes_2 in diversi giorni della settimana sia di mattina sia di pomeriggio ed anche la domenica, ma non ha saputo indicare con precisione gli orari di lavoro. Dal narrato dei testi e si evince dunque che la Tes_1 Tes_2 ricorrente ha certamente lavorato per un orario superiore alle tre ore e mezza e che la stessa iniziava a lavorare alle ore 7,30.
Del resto la testimonianza appare attendibile e credibile in considerazione del fatto che la teste ha svolto attività Tes_1 lavorativa nello stesso periodo in cui la ricorrente ha lavorato per la società resistente ed è dunque certamente a conoscenza delle modalità di svolgimento del rapporto. Inoltre la teste ha Tes_1 fornito una rappresentazione dell'orario di lavoro circostanziata, indicando la necessità, assolutamente verosimile, di iniziare la panificazione alle ore 7,30 prima dell'apertura del supermercato (che avveniva alle ore 8,30).
Ed ancora il narrato delle due testi e è nella sostanza Tes_1 Tes_2 convergente in quanto la prima ha riferito che la ricorrente lavorava tutte le domeniche nei giorni festivi ed il teste ha affermato di Tes_2 aver visto la ricorrente lavorare anche di domenica.
Le risultanze processuali tratteggiano, dunque, un quadro probatorio sufficiente per ritenere dimostrato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente non assume decisiva rilevanza il dato contrattuale, dal momento che la retribuzione va parametrata all'effettiva attività lavorativa svolta ai sensi dell'art. 2126 c.c.
La società afferma poi di aver corrisposto la retribuzione in contanti, trattandosi di somme non superiori a mille euro.
In realtà la società non considera che l'art. 1, comma 910 Legge n.
205/2017 ha stabilito che a far data dall'1 luglio 2018 “i datori di lavoro non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.
Dunque il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili a prescindere dall'importo dovuto. Ma a prescindere da tale considerazione, va rilevato che la società – sulla quale grava il relativo onere - non ha fornito alcuna prova dei pagamenti effettuati, sicché deve ritenersi che la stessa abbia provveduto al pagamento della somma riconosciuta dalla stessa ricorrente, ovvero € 650,00 mensili fino al mese di dicembre 2022.
Sostiene ancora la società che la ricorrente si sarebbe sottratta dal ricevere presso la sede della società il saldo degli emolumenti maturati nei mesi di gennaio e febbraio 2023.
Il rilievo della società conferma dunque che effettivamente alla ricorrente non è stata corrisposta la retribuzione per i mesi gennaio e febbraio 2023. Al contempo non risulta che la stessa abbia mai manifestato l'intenzione di provvedere al pagamento nel notevole lasso di tempo intercorso tra la pec del 12 aprile 2023 (cfr. allegato al fascicolo della ricorrente) e la data di deposito del ricorso (17 giugno
2024).
Ne consegue che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate per le mansioni svolte (livello B3) dall'1 agosto 2022 all'1 marzo 2023 per l'orario di lavoro indicato in ricorso (6,5 ore e 7 ore a giorni alterni dal lunedì al sabato e 6,5 ore a domeniche alterne), detratto quanto già corrisposto dalla società (€ 650,00 al mese da agosto a dicembre 2022).
Ne consegue che la domanda della ricorrente va accolta, non avendo la società resistente contestato specificamente i conteggi del quantum dovuto allegati in ricorso.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1 e 416, comma
3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto, risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. 12 marzo
2018, n. 5949). La società si è invece limitata a dedurre che i conteggi allegati dalla ricorrente sarebbero “del tutto erronei assurdi esorbitanti ed assolutamente inutilizzabili”.
Si tratta di una contestazione ridondante nelle modalità espressive, ma del tutto priva di elementi idonei a dimostrare l'erroneità delle somme quantificate dalla ricorrente.
Peraltro le buste paga rielaborate dalla ricorrente risultano corredate da un'indicazione dell'orario di lavoro e della qualifica (livello B3) corrispondente a quanto accertato nel corso del giudizio, sicché
l'importo indicato (detratto quanto già corrisposto) può certamente essere utilizzato per determinare l'esatto ammontare delle differenze retributive dovute.
Per le ragioni che precedono, la domanda della ricorrente deva essere accolta e la società resistente va condannata al pagamento in favore di della somma di € 11.056,28, di cui € 928,00 a Parte_1 titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ritiene il Tribunale che non può Controparte_1 procedersi ad una liquidazione inferiore ai valori medi, avuto riguardo all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente ed all'articolata attività istruttoria svolta nel corso del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di al pagamento della somma Parte_1 di € 11.056,28, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 5.388,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino