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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7383/2025 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 da 1) Parte_1
Nata a Catania (CT) il 12/03/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Federica Gabrielli del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 28/07/1976 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Ottavia Borella presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Acireale il 15/09/2007 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Acireale atto n. 361, Parte II, Serie A, anno 2007 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano atto n. 1008, Parte II, Serie B anno 2007) In separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], residente a [...]
Milano in via Camillo Hajech 37, C.F. , cittadino italiano CodiceFiscale_3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori (nel senso che Persona_1 manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi) e sarà collocato in via paritetica presso i genitori, le cui abitazioni sono situate rispettivamente in via Camillo Hajech 37 a Milano, quella materna, (coincidente con la casa familiare), e in via Nino Bixio 17, sempre a Milano, quella paterna. Ai fini anagrafici la residenza di permarrà presso la casa familiare. Per_1
3) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
4) I genitori già convengono, salvo miglior accordo: Quanto all'istruzione: I genitori convengono che il figlio prosegua nella frequentazione dell'attuale istituto scolastico e per i cicli successivi verrà mantenuta l'abitudine di accesso alle strutture pubbliche di zona. Entrambi i genitori gestiranno in autonomia il rapporto con gli istituti scolastici del figlio, impegnandosi a prevedere colloqui congiunti e/o disgiunti con gli insegnanti ove possibile. Entrambi i genitori nei periodi di propria spettanza saranno garanti dell'esecuzione e/o preparazione scolastica del figlio. Quanto alle scelte mediche: Le visite mediche saranno condivise dai genitori salvo urgenze (che richiedono l'ingresso al pronto soccorso), nel qual caso sarà effettuata la comunicazione non appena possibile e comunque all'arrivo nella struttura. I genitori condividono l'opportunità che prosegua la terapia in corso con la psicologa, dott. Per_1
fin tanto che la stessa professionista lo riterrà necessario. La relativa spesa verrà Per_2 suddivisa tra i genitori, come sancito alla condizione n.13 del presente accordo. Quanto alle attività sportive e ludiche I genitori convengono che il figlio possa frequentare sport e attività ludiche secondo le proprie inclinazioni, garantendo almeno uno sport/attività durante l'anno scolastico, oggi indentificato nel corso di calcio. La spesa verrà suddivisa tra i genitori, come sancito alla condizione n.13 del presente accordo. I genitori già concordano che durante l'estate possa frequentare almeno 1 settimana Per_1 di campus;
5) starà con i genitori, in via pressoché paritetica, con le seguenti modalità: Per_1
a. Calendario ordinario
- I fine settimana dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori;
- Durante la settimana che termina con il fine settimana materno:
• Dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al mercoledì mattina, starà con la madre;
Per_1
• Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche sino al venerdì mattina, starà con il padre. Per_1
- Durante la settimana che termina con il fine settimana paterno:
• Dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al mercoledì mattina, starà con il padre;
Per_1
• Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, starà con la madre. Per_1
Di seguito si riporta lo schema del calendario sulle due settimane: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica MD MD PD PD MD MD MD Cont PD PD MD PD PD PD b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati da calendario scolastico)
➢ Per le vacanze estive.
-Nel mese di giugno e luglio: potrà frequentare – salvo Per_1 ragioni impeditive legate allo studio - dei campus estivi e nel mentre sarà mantenuto il calendario ordinario. Il restante periodo non coperto da eventuali campus sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
- Nel mese di agosto: il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente la prima e la seconda metà del mese. Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé il figlio l'ultima settimana di agosto, salvo migliore accordo anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e dei vari impegni del figlio.
➢ Per le vacanze natalizie.
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, concordando i giorni esatti di ciascun periodo entro il 30 settembre di ciascun anno.
➢ Per i ponti e/o festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): starà con il genitore cui spetta il fine Per_1 settimana prossimo al ponte (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di mercoledì o giovedì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo). Nel caso in cui un anno l'alternanza penalizzi il tempo con un genitore (una sola ricorrenza) all'altro verrà garantito, in aggiunta, almeno un ponte invernale o uno estivo.
I periodi di vacanza di cui al presente punto, in particolare estivi, dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno. In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni pari e paterna negli anni dispari. Gli accompagnamenti e i ritiri di prima delle partenze per le vacanze avverranno sempre a Per_1
Milano, salvo migliori accordi. 6) Quando sarà con il figlio, ciascun genitore dovrà riferire all'altro il luogo in cui si trovano, se in altre località diverse dalla città di residenza. Durante i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città/residenza sarà sempre comunicato il luogo di soggiorno, nonché le date degli spostamenti. In ogni caso, quando saranno con il figlio, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore.
7) trascorrerà il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori, ove ciò risulti Per_1 possibile. I genitori concordano inoltre di compartecipare agli eventi/momenti importanti per il figlio (come ad es. recite scolastiche, saggi) e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
8) La casa familiare, sita a Milano in via Camillo Hajech 37, in comproprietà tra i coniugi (con quote di proprietà rispettivamente del 70% in capo alla signora e del 30% in capo al signor Pt_1
), è assegnata con quanto l'arreda alla madre dove vivrà insieme al figlio, per i periodi di Per_1 propria spettanza. 9) La sig.ra terrà a proprio carico le spese condominiali ordinarie e le utenze relative alla Pt_1 casa familiare a decorrere dal mese in cui è cessata la convivenza con il sig. (luglio 2024). Per_1
I coniugi hanno stipulato, per l'acquisto della casa e i lavori necessari, due mutui (per un totale € 250.000,00) e un finanziamento sostenuti pro quota con l'obiettivo di raggiungere interamente il pagamento delle quote di titolarità dell'immobile (70% moglie – 30% marito):
“Mutuo dipendenti a tasso fisso”: importo finanziato € 80.000,00, durata 300 mesi – a partire dal 31 agosto 2015 - con una rata mensile di € 427,00 circa, che continuerà a essere sostenuta integralmente dalla signora fino a estinzione. Pt_1
“Secondo mutuo casa facile ipotecario”: importo finanziato € 170.000,00, durata 300 mesi – a partire dal 05 settembre 2015 – con una rata mensile di €. 836,17 circa, che continuerà a essere sostenuta integralmente dal signor fino a estinzione. Per_1
- Finanziamento “Fides”: intestato al signor con importo finanziato € 32.357,50, rata mensile Per_1
€ 484,50 che verrà pagata al 50% tra i coniugi con quota rispettivamente di € 242,25. I coniugi suddivideranno, secondo le proprie quote di titolarità dell'immobile (70% moglie – 30% marito) il rimborso a loro spettante dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle detrazioni fiscali operate per la ristrutturazione della casa coniugale.
10) Il signor provvederà, entro settembre 2025, a ritirare i propri effetti/beni personali Per_1 presenti all'interno della casa familiare, come da elenco dettagliato allegato al ricorso. Di più sarà fissato un giorno, sempre entro settembre 2025, per l'accesso alla cassetta di sicurezza presso l'agenzia del Banco di Desio, corso Indipendenza Milano, per il ritiro di beni di valore ivi contenuti (Sulla base del ricordo attuale: portasigarette d'argento, due accendini d'oro e un lingotto.)
11) I coniugi si impegnano altresì a mantenere in essere il conto cointestato Banco Desio n. 0432200 sul quale verranno addebitate esclusivamente le rate del mutuo e sul quale le parti si impegnano a versare la provvista per il pagamento di dette rate con le modalità stabilite al precedente punto 9). Il signor si impegna a eliminare fin da ora l'addebito della propria carta di credito su detto Per_1 conto.
12) I genitori, durante i periodi di propria spettanza, contribuiranno al mantenimento del figlio Per_1 in via diretta.
13) Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 10 giugno 2025. Si riporta il dettaglio delle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida citate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
14) I coniugi danno atto di aver già estinto il rapporto lavorativo con la collaboratrice domestica da sempre al servizio del nucleo familiare, sig.ra , e di aver provveduto, nella misura del 50% CP_2 ciascuno, al pagamento del TFR. I genitori, se necessario, si avvarranno dell'aiuto di una domestica/tata in modo autonomo, sostenendone direttamente la spesa.
15) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio). Resta inteso che i coniugi avranno l'obbligo reciproco di richiedersi l'autorizzazione all'espatrio in occasione di ciascun viaggio all'estero con il figlio minore.
17) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, ed i rispettivi difensori sottoscrivono esclusivamente per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Acireale (CT) il 15/09/2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte. Così deciso in Milano, il 16.7.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 giugno 2025 da 1) Parte_1
Nata a Catania (CT) il 12/03/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Federica Gabrielli del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 28/07/1976 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Ottavia Borella presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Acireale il 15/09/2007 (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Acireale atto n. 361, Parte II, Serie A, anno 2007 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano atto n. 1008, Parte II, Serie B anno 2007) In separazione dei beni. con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], residente a [...]
Milano in via Camillo Hajech 37, C.F. , cittadino italiano CodiceFiscale_3 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori (nel senso che Persona_1 manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi) e sarà collocato in via paritetica presso i genitori, le cui abitazioni sono situate rispettivamente in via Camillo Hajech 37 a Milano, quella materna, (coincidente con la casa familiare), e in via Nino Bixio 17, sempre a Milano, quella paterna. Ai fini anagrafici la residenza di permarrà presso la casa familiare. Per_1
3) La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Per_1
4) I genitori già convengono, salvo miglior accordo: Quanto all'istruzione: I genitori convengono che il figlio prosegua nella frequentazione dell'attuale istituto scolastico e per i cicli successivi verrà mantenuta l'abitudine di accesso alle strutture pubbliche di zona. Entrambi i genitori gestiranno in autonomia il rapporto con gli istituti scolastici del figlio, impegnandosi a prevedere colloqui congiunti e/o disgiunti con gli insegnanti ove possibile. Entrambi i genitori nei periodi di propria spettanza saranno garanti dell'esecuzione e/o preparazione scolastica del figlio. Quanto alle scelte mediche: Le visite mediche saranno condivise dai genitori salvo urgenze (che richiedono l'ingresso al pronto soccorso), nel qual caso sarà effettuata la comunicazione non appena possibile e comunque all'arrivo nella struttura. I genitori condividono l'opportunità che prosegua la terapia in corso con la psicologa, dott. Per_1
fin tanto che la stessa professionista lo riterrà necessario. La relativa spesa verrà Per_2 suddivisa tra i genitori, come sancito alla condizione n.13 del presente accordo. Quanto alle attività sportive e ludiche I genitori convengono che il figlio possa frequentare sport e attività ludiche secondo le proprie inclinazioni, garantendo almeno uno sport/attività durante l'anno scolastico, oggi indentificato nel corso di calcio. La spesa verrà suddivisa tra i genitori, come sancito alla condizione n.13 del presente accordo. I genitori già concordano che durante l'estate possa frequentare almeno 1 settimana Per_1 di campus;
5) starà con i genitori, in via pressoché paritetica, con le seguenti modalità: Per_1
a. Calendario ordinario
- I fine settimana dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al lunedì mattina, saranno alternati tra i genitori;
- Durante la settimana che termina con il fine settimana materno:
• Dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al mercoledì mattina, starà con la madre;
Per_1
• Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche sino al venerdì mattina, starà con il padre. Per_1
- Durante la settimana che termina con il fine settimana paterno:
• Dal lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche, sino al mercoledì mattina, starà con il padre;
Per_1
• Dal mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e/o attività extrascolastiche sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola, starà con la madre. Per_1
Di seguito si riporta lo schema del calendario sulle due settimane: lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica MD MD PD PD MD MD MD Cont PD PD MD PD PD PD b. Periodi di vacanza (da intendersi quelli identificati da calendario scolastico)
➢ Per le vacanze estive.
-Nel mese di giugno e luglio: potrà frequentare – salvo Per_1 ragioni impeditive legate allo studio - dei campus estivi e nel mentre sarà mantenuto il calendario ordinario. Il restante periodo non coperto da eventuali campus sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
- Nel mese di agosto: il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente la prima e la seconda metà del mese. Nel mese di settembre riprenderà a decorrere il calendario ordinario e l'alternanza partirà dal genitore che non ha tenuto con sé il figlio l'ultima settimana di agosto, salvo migliore accordo anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi e dei vari impegni del figlio.
➢ Per le vacanze natalizie.
trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore la metà delle vacanze scolastiche Per_1 natalizie dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, concordando i giorni esatti di ciascun periodo entro il 30 settembre di ciascun anno.
➢ Per i ponti e/o festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno): starà con il genitore cui spetta il fine Per_1 settimana prossimo al ponte (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di mercoledì o giovedì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo). Nel caso in cui un anno l'alternanza penalizzi il tempo con un genitore (una sola ricorrenza) all'altro verrà garantito, in aggiunta, almeno un ponte invernale o uno estivo.
I periodi di vacanza di cui al presente punto, in particolare estivi, dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ciascun anno. In caso di disaccordo dei genitori nella gestione del calendario di cui al presente punto prevarrà la volontà materna negli anni pari e paterna negli anni dispari. Gli accompagnamenti e i ritiri di prima delle partenze per le vacanze avverranno sempre a Per_1
Milano, salvo migliori accordi. 6) Quando sarà con il figlio, ciascun genitore dovrà riferire all'altro il luogo in cui si trovano, se in altre località diverse dalla città di residenza. Durante i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città/residenza sarà sempre comunicato il luogo di soggiorno, nonché le date degli spostamenti. In ogni caso, quando saranno con il figlio, i genitori avranno sempre l'obbligo di rendersi reperibili all'altro genitore.
7) trascorrerà il proprio compleanno festeggiando con entrambi i genitori, ove ciò risulti Per_1 possibile. I genitori concordano inoltre di compartecipare agli eventi/momenti importanti per il figlio (come ad es. recite scolastiche, saggi) e di avvisare l'altro genitore di tali appuntamenti.
8) La casa familiare, sita a Milano in via Camillo Hajech 37, in comproprietà tra i coniugi (con quote di proprietà rispettivamente del 70% in capo alla signora e del 30% in capo al signor Pt_1
), è assegnata con quanto l'arreda alla madre dove vivrà insieme al figlio, per i periodi di Per_1 propria spettanza. 9) La sig.ra terrà a proprio carico le spese condominiali ordinarie e le utenze relative alla Pt_1 casa familiare a decorrere dal mese in cui è cessata la convivenza con il sig. (luglio 2024). Per_1
I coniugi hanno stipulato, per l'acquisto della casa e i lavori necessari, due mutui (per un totale € 250.000,00) e un finanziamento sostenuti pro quota con l'obiettivo di raggiungere interamente il pagamento delle quote di titolarità dell'immobile (70% moglie – 30% marito):
“Mutuo dipendenti a tasso fisso”: importo finanziato € 80.000,00, durata 300 mesi – a partire dal 31 agosto 2015 - con una rata mensile di € 427,00 circa, che continuerà a essere sostenuta integralmente dalla signora fino a estinzione. Pt_1
“Secondo mutuo casa facile ipotecario”: importo finanziato € 170.000,00, durata 300 mesi – a partire dal 05 settembre 2015 – con una rata mensile di €. 836,17 circa, che continuerà a essere sostenuta integralmente dal signor fino a estinzione. Per_1
- Finanziamento “Fides”: intestato al signor con importo finanziato € 32.357,50, rata mensile Per_1
€ 484,50 che verrà pagata al 50% tra i coniugi con quota rispettivamente di € 242,25. I coniugi suddivideranno, secondo le proprie quote di titolarità dell'immobile (70% moglie – 30% marito) il rimborso a loro spettante dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle detrazioni fiscali operate per la ristrutturazione della casa coniugale.
10) Il signor provvederà, entro settembre 2025, a ritirare i propri effetti/beni personali Per_1 presenti all'interno della casa familiare, come da elenco dettagliato allegato al ricorso. Di più sarà fissato un giorno, sempre entro settembre 2025, per l'accesso alla cassetta di sicurezza presso l'agenzia del Banco di Desio, corso Indipendenza Milano, per il ritiro di beni di valore ivi contenuti (Sulla base del ricordo attuale: portasigarette d'argento, due accendini d'oro e un lingotto.)
11) I coniugi si impegnano altresì a mantenere in essere il conto cointestato Banco Desio n. 0432200 sul quale verranno addebitate esclusivamente le rate del mutuo e sul quale le parti si impegnano a versare la provvista per il pagamento di dette rate con le modalità stabilite al precedente punto 9). Il signor si impegna a eliminare fin da ora l'addebito della propria carta di credito su detto Per_1 conto.
12) I genitori, durante i periodi di propria spettanza, contribuiranno al mantenimento del figlio Per_1 in via diretta.
13) Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo Per_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 10 giugno 2025. Si riporta il dettaglio delle spese straordinarie come disciplinate dalle Linee Guida citate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
14) I coniugi danno atto di aver già estinto il rapporto lavorativo con la collaboratrice domestica da sempre al servizio del nucleo familiare, sig.ra , e di aver provveduto, nella misura del 50% CP_2 ciascuno, al pagamento del TFR. I genitori, se necessario, si avvarranno dell'aiuto di una domestica/tata in modo autonomo, sostenendone direttamente la spesa.
15) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento e con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
16) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio e in ragione di ciò si adopereranno per confermare l'autorizzazione al momento della formale richiesta presso gli Uffici (firma dei moduli e ove richiesto presentazione presso l'Ufficio). Resta inteso che i coniugi avranno l'obbligo reciproco di richiedersi l'autorizzazione all'espatrio in occasione di ciascun viaggio all'estero con il figlio minore.
17) Le spese e competenze legali relative al presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti, ed i rispettivi difensori sottoscrivono esclusivamente per la rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, LP.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio ad Acireale (CT) il 15/09/2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte. Così deciso in Milano, il 16.7.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG