Articolo 20 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 19Articolo 21
Versione
31 ottobre 1942
>
Versione
1 gennaio 2002
Art. 20. Sistemazioni edilizie a carico dei privati.
Procedura coattiva.

Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il podesta' ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine.

Decorso tale termine il podesta' diffidera' i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potra' procedere all'espropriazione.

Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.
((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 62) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2002.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto:
- ( con l'art. 58, comma 1, numero 62)) l'abrogazione degli articoli 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
- (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002;
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente