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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 9472 dell'anno 2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi,
TRA
in persona del rappresentante legale pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti C. Magistro, P. Magistro e P. Tarquini,
domiciliata come in atti
ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
in persona del rappresentante legale pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Carrozzini e C. D'Intino, domiciliata come in atti
CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE
§§§
Oggetto: Risarcimento danno da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
anche solo “parte attrice”), premesso che:
- con scrittura privata del 20.12.1999, la e la Parte_1 [...]
(di seguito anche “parte convenuta”) concordavano di realizzare Controparte_1
insieme un progetto edilizio da attuarsi nell'ambito di un “Programma di
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio” (c.d. PRUSST) per il
Comune di Foggia;
- nella medesima scrittura, parte attrice prometteva di vendere alla Controparte_1
che si impegnava ad acquistare, la p.lla n. 663 e concedeva, sempre alla parte
[...]
convenuta, un'opzione gratuita sulla p.lla n. 662 (le predette particelle ricadevano sul suolo che sarebbe stato interessato dal succitato piano di edificazione);
- per realizzare l'impegno assunto, le parti stabilivano: 1) il “sistema di trasferimento”
in favore della da meglio definire in seguito;
2) gli elementi Controparte_1
della permuta e della cubatura da riconoscere alla Parte_1
nonché 3) la ripartizione delle spese e degli oneri di progettazione e amministrativi,
posti a carico della Controparte_1
- con decreto n. 167 del 23.03.2015, il Presidente della Giunta Regionale, al termine di un lungo iter e a seguito i modifiche apportate rispetto al progetto originario, ha approvato l'“Accordo di Programma” proposto dalla e dalla Controparte_1
stabilendo per l'inizio dei lavori il termine perentorio e Parte_1
improrogabile di 18 mesi, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.), avvenuta il 02.04.2015, sotto pena della decadenza dell'autorizzazione di cui al decreto medesimo;
- la ha impedito che si procedesse all'esecuzione Controparte_1
dell'intervento e all'avvio dei lavori entro la data decadenziale del 02.10.2016,
2 omettendo di porre in essere, per tempo, tutte le attività necessarie al completamento del procedimento per il successivo rilascio, da parte dle degli assensi Parte_2
edilizi: più nello specifico, per aver depositato il richiesto frazionamento catastale solo relativamente alla p.lla 663 di sua proprietà (come acquistata in via definitiva con atto pubblico del 28.04.2000) e non anche per la p.lla 662, di proprietà della (v. all. Pt_1
n. 12 fascicolo parte attrice);
- così facendo parte convenuta ha violato gli obblighi contrattuali assunti con la scrittura privata del 20.12.1999;
tanto premesso, parte attrice ha vocato in giudizio parte convenuta per sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, quantificato in €
1.549,370,70 (giusta penale prevista nella scrittura del 1999 pari a £ 3.000.000.000) ed in ulteriori € 2.500.000,00, pari al 28% del valore di permuta delle opere che sarebbero state edificate che, secondo gli accordi contrattuali intercorsi, sarebbero stati di spettanza della Pt_1
Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la quale, ritenuta la domanda ex adverso articolata totalmente infondata in fatto e in diritto, ha dedotto che:
- la scrittura priva intercorsa tra le parti nel 1999 era ormai priva di efficacia tra le parti medesime, essendo decorsi da tempo i termini previsti per la sua esecuzione;
- la con missiva dell'11.07.2011, aveva comunque Parte_1
receduto dalla detta scrittura privata, posta a fondamento dell'odierna domanda;
- il comune progetto urbanistico era in realtà naufragato per inadempimento addebitale unicamente alla stessa la quale, a seguito del succitato recesso dagli accordi Pt_1
originari, in qualità di proprietaria della p.lla 662, e comunque anche in base alla medesima scrittura, era l'unica onerata di presentare il frazionamento richiesto dalla
3 P.A. per la particella 662, al fine della chiusura dell'iter amministrativo (rilascio permessi di costruire) e del previsto avvio dei lavori entro il termine concesso a pena di decadenza dalla P.A. medesima;
- la era quindi l'unica ad essere venuta meno ai propri Parte_1
obblighi e ai principi di correttezza e buona fede;
ciò premesso, parte convenuta ha anche spiegato domanda riconvenzionale chiedendo:
1) nel caso fosse ritenuta ancora valida e non disdettata la scrittura del 20.12.1999, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale,
quantificato in € 1.549,370,70 (giusta penale prevista nella scrittura de qua);
2) in caso contrario, chiedeva che l'attrice venisse condannata al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., da quantificarsi in € 4.000.000
oltre rivalutazione e interessi;
3) nonché la restituzione di tutti i costi sostenuti dalla durante tutto l'iter CP_1
amministrativo finalizzato all'approvazione dell'accordo di programma (come allegati alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), poi rimasto inattuato;
4) con condanna in ogni caso alla rifusione delle psese di lite e inoltre con condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa, la ha fatto anche richiesta di sequestro Parte_1
conservativo di tutti i beni della sino alla concorrenza della Controparte_1
somma di € 4.000.000,00, ma, con provvedimento del 13.11.2017, l'stanza cautelare è
stata rigettata, ordinanza confermata anche nel susseguente giudizio a seguito di reclamo della medesima parte attrice, con rinvio in entrambi i casi, quanto alle spese di lite, al presente giudizio di merito.
4 Istruita la causa con le sole prove documentali, rigettate le richieste istruttorie delle parti, il procedimento è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2024.
Sulle conclusioni dei difensori delle parti, medainte note scritte depositate telematicamente, con ordinanza del 19.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione,
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§§§
Nel merito la domanda principale è infondata e va rigettata.
L'attrice ha fondato la propria domanda sull'esistenza e attuale efficacia tra le parti della scrittura privata del 20.12.1999, allegando l'inadempimento contrattuale della convenuta agli impegni ivi assunti, avendo questa, in sostanza, al dunque e cioè al termine di un lunghissimo iter procedurale amministrativo-urbanistico, richiesto l'autorizzazione a costruire solo sulla propria particella, già acquisita nel 2000 dalla controparte, impedendo il completamento del PRUSST e dell'accordo di programma approvati dalla P.A. e, quindi, l'attuazione dell'edificazione che avrebbe dovuto ridondare anche a vantaggio della controparte.
La controversia va dunque risolta partendo dall'analisi delle pattuizioni previste nella succitata scrittura privata, con la quale:
- le parti, al fine dell'attuazione del comune progetto di urbanizzazione dell'area interessata, comprensiva delle particelle 662 e 663, stipulavano una promessa di vendita avente a oggetto la p.lla n. 663, originariamente di proprietà della Parte_1
promessa poi attuata mediante atto notarile dell'anno successivo e
[...]
versamento del prezzo da parte della società convenuta;
5 - la concedeva altresì alla una Parte_1 Controparte_1
opzione gratuita sulla ulteriore p.lla n. 662;
- le parti concordavano di realizzare insieme un progetto edilizio da attuarsi nell'ambito di un “Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio”
(c.d. PRUSST) per il Comune di Foggia e, a tal fine, stabilivano 1) il “sistema di
trasferimento” in favore della da meglio definire in seguito;
Controparte_1
2) gli elementi della permuta e della cubatura da riconoscere alla Parte_1
nonché 3) la ripartizione delle spese e degli oneri di progettazione e
[...]
amministrativi, posti a carico della Controparte_1
- stabilivano, altresì, all'art. 11, che l'impegno assunto con la scrittura del 1999 avrebbe vincolato le parti per due anni dalla data della sottoscrizione e che il vincolo si sarebbe protratto per (soli) altri due anni, qualora non fosse intervenuta prima espressa disdetta di una delle parti;
- inoltre, all'art. 12, il divieto, nella vigenza dell'accordo, di “alienare, nè concedere a
terzi opzione senza il consenso dell'altra parte, ed in caso di inadempienza” la vista penale di £ 3.000.000.000.
Dunque, con la suddetta scrittura le parti stipulavano una preliminare di vendita e un'opzione gratuita, con lo scopo comune di realizzare un progetto edilizio complesso,
da attuarsi nell'ambito di un “Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo
Sostenibile del Territorio” (c.d. PRUSST) per il Comune di Foggia, alle condizioni ivi previste, prevedendo, però, un orizzonte temporale di durata degli accordi (due anni a partire dal giorno della sottoscrizione, rinnovabile, ma per due soli anni e qualora non fosse intervenuta espressa disdetta alla prima scadenza).
Non è revocabile in dubbio che, con la previsione di cui all'art. 11, i contraenti avessero inteso determinare la durata del vincolo, prevendendo il rinnovo automatico solo per
6 una volta e salvo recesso: detta determinazione temporale del vincolo, oltre a emergere inequivocabilmente dal tenore letterale della pattuizione, appare anche plausibile per la natura dell'affare, potendosi prevedere un iter procedimentale lungo, con possibili variazioni delle condizioni e anche con possibile esito negativo.
Appurato che le parti avevano stabilito expressis verbis la durata del vincolo, occorre rilevare che la condotta asseritamente integrante gli estremi dell'inadempimento contrattuale attribuita alla si colloca, in realtà, fuori dal Controparte_1
periodo di efficacia del contratto precedentemente concluso.
Infatti, appurato che il contratto ha cessato di vincolare le parti in data 20.12.2003
(quattro anni dalla sottoscrizione) e, accertato che il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma è stato pubblicato sul BURP in data 02.04.2015, l'asserito inadempimento addebitato alla - consistito nel mancato deposito del CP_1
frazionamento anche per la p.lla 662 di proprietà della - si colloca all'indomani Pt_1
della pubblicazione del decreto, la condotta contestata riguarda un contratto ormai scaduto.
Pertanto, già sull abase di tale elemento, deve già concludersi che la convenuta non è
incorsa in alcun inadempimento contrattuale, in quanto, all'indomani della pubblicazione del decreto (aprile 2015), le parti erano ormai sciolte dal predetto vincolo contrattuale.
Quand'anche poi, ciò che non è però come si vedrà subito sotto, si volesse ritenere che le parti per facta concludentia abbiano inteso prolungare la durata del contratto del 1999
rispetto alla data originariamente prevista (al più il 20.12.2003, a quattro anni dalla sottoscrizione), comunque l'inadempimento addebitato dalla convenuta si collocherebbe successivamente alla missiva dell'11.07.2011 con la quale la Parte_1
7 ha comunicato alla il recesso dagli accordi intercorsi tra Pt_1 Controparte_1
le parti.
La detta volontà si evince infatti dalle successive missive, dalle quali emerge sì la volontà delle parti di collaborare ulteriormente, avendo il comune interesse alla realizzazione del complessivo progetto edificatorio, ma solo previo concordamento di nuove intese con riguardo ai rapporti interni.
Il fatto che le parti non siano riuscite a raggiungere le dette nuove intese appare essere proprio alla base delle controversie, tra cui la presente, che hanno visto le parti contrapposte nei due giudizi avviati e alla base delle reciproche accuse di inadempimento.
Appare oggettivamente dalla documentazione prodotta che, a un certo punto, sia prevalsa l'idea di realizzare ciascuna autonomamente, in relazione alla particella di rispettiva spettanza, l'intervento di pertinenza, previo accordo circa le “compensazioni
e/o differenze di prezzo ai valori già concordati” (v. docc. nn. 9, 10, 11 e 12 fascicolo parte convenuta).
Ad ogni modo, la pretesa della che, nell'anno 2016, a seguito Pt_1
dell'approvazione dell'accordo di programma da parte della Regione, fosse la
[...]
a elaborare e presentare il frazionamento, anche per la particella 662, la cui CP_1
mancata presentazione è per ammissione comune delle parti alla base della decadenza dell'accordo di programma ormai perfezionatosi, appare priva di fondamento.
Tal obbligo non emerge, a ben vedere, neanche dal tenore letterale dei patti sottoscritti dalla nella scrittura privata del 1999 (ove di parla letteralmente di oneri di CP_1
progettazione e ottenimento delle autorizzazione amministrative a carico della medesima società, senza specificazione dei singoli precisi adempimenti), non essendo possibile affermare che fosse obbligazione certa della quella di provvedere al CP_1
8 frazionamento anche per la particella 662, ancora di proprietà della società attrice, anche a prescindere dall'avvenuta scadenza del medesimo contratto e dal recesso successivo di parte attrice, che pure appare indubitabile.
§§§
Venendo poi alla successiva promessa di cessione di cubatura da realizzarsi sulla predetta p.lla 662, stipulata il 29.09.2001 tra le medesime parti, la stessa è stata utilizzata dall'attrice in questa sede (salvo il diverso giudizio che già vede le società
contrapposte in merito alla restituzione del corrispettivo ivi previsto e versato, non essendosi mai stipulato l'atto definitivo), soprattutto per dimostrare il collegamento delle pattuizioni del 1999 e del 2001, nell'ambito dell'unitario assetto di interessi mirante all'obiettivo unificante della realizzazione dell'edificazione complessiva oggetto del PRUSST proposto e dell'accordo di programma conseguenziale, che avrebbe dovuto condurre alla “compensazione” dei reciproci impegni economici mediante assegnazione reciproca della realizzanda cubatura, e quindi la continuità degli impegni e la proroga (di fatto?) degli accordi in essere tra le parti.
Tale è la premessa da cui l'attrice trae, in questa sede, la conseguenza della richiesta risarcitoria, per inadempimento del complessivo impegno assunto, passando,
logicamente, per la necessaria affermazione dell'attuale efficacia e vincolatività delle dette scritture private, non attuatesi (la seconda in particolare, ma anche l'opzione per la cessione della particella 662 alla per esclusiva colpa della convenuta società, CP_1
che al momento dell'approvazione dell'accordo di programma avrebbe illegittimamente optato per la prosecuzione in autonomia dell'intervento edilizio sulla sua sola proprietà.
Non può convenirsi su tale ricostruzione e, ciò, a prescindere in gran parte dalla fondatezza dell'affermazione o meno dell'esistenza di un collegamento contrattuale tra la scrittura del 1999 e quella del 2001.
9 Come già ampiamente affermato anche nella sentenza della Corte di Appello di Bari n.
222/20, pronunciata tra le medesime parti sulla connessa questione della restituzione di quanto versato dalla sulla base del preliminare del 2001 e pienamente condivisa CP_1
dal sottoscritto decidente, con riguardo alla qualificazione in diritto dei rapporti intercorsi tra le parti (ovviamente per quanto qui rilevante), possono effettuarsi le seguenti affermazioni.
1) Occorre nel caso de quo distinguere tra la volontà delle parti di portare avanti, per quanto di rispettiva competenza, il procedimento amministrativo di approvazione del piano particolareggiato urbanistico e le conseguenti richieste di autorizzazioni edilizie,
dagli accordi privati intercorsi tra le parti in merito alla modalità di realizzazione concreta della cubatura assentita dalla P.A. e alla ripartizione interna di oneri e profitti dell'affare congiunto (oneri per la progettazione e per le pratiche amministrative,
cessioni di cubatura al Comune e/o oneri di urbanizzazione, conseguente ripartizione finale tra le parti della titolarità dell'edificato in relazione all'investimento effettuato da ciascuno); insomma, un conto era la collaborazione per l'approvazione dell'accordo di programma, un conto il tentativo (evidentemente non riuscito) di stabilire a monte anche le condizioni di realizzazione in comune, in fase esecutiva, dello stesso programma, una volta assentito.
2) Analizzate allora le concrete pattuizioni effettivamente intercorse tra le parti, dalle quali non può prescindersi in nome di un generale (e generico) intento comune, si può
affermare che le pattuizione accessorie afferenti le due scritture private del 1999 e del
2001, se pur avvinte da reciproca dipendenza in vista dell'obiettivo comune, vanno nel caso de quo prese autonomamente, a ciò non ostando comunque l'ipotetico collegamento negoziale, in quanto ciascuna di esse si caratterizza comunque per una
10 propria causa e conserva comunque una propria autonomia giuridica (si può rinviare al riguardo alla giurisprudenza già citata nella sentenza della Corte d'Appello del 2020).
Da quanto precede deriva che:
a) laddove l'accordo del 1999 fu pienamente attuato dalle parti quanto alla cessione alla peraltro dietro pagamento dell'intero corrispettivo (sul punto parte attrice non CP_1
ha dedotto alcunché), della particella 663, lo stesso, evidentemente per concorde volontà, non è stato attuato quanto all'esercizio dell'opzione gratuita per l'acquisto anche della particella 662;
b) anche la scrittura privata del 2001 (preliminare di cessione di cubatura), che evidentemente corregge o integra le originarie pattuizioni, essendo già mutate,
altrettanto evidentemente, le condizioni reciproche rispetto al 1999, non è stata a sua volta attuata (a parte la questione di cui al diverso giudizio inerente all'obbligo restitutorio gravante sulla oggetto della sentenza della Parte_1
Corte d'Appello e che qui non rileva);
c) quanto sopra non ha impedito alle parti di continuare a collaborare per lunghi anni al fine dell'approvazione dell'accordo di programma a opera della Regione, avvenuta solo nel 2015, il che dimostra, al di là del collegamento funzionale o meno tra le due pattuizioni concrete, l'autonomia dei due impegni su ricordati e il fatto che l'eventuale esecuzione separata dell'accordo sulle due particelle di rispettiva spettanza non può
essere intesa in defintiva come inadempimento, nemmeno della CP_1
d) ad ulteriore dimostrazioni di quanto sopra, sta proprio tutto lo scambio di corrispondenza offerto dalle parti nel presente giudizio, dal quale emerge l'insoddisfazione di entrambe le parti rispetto agli accordi, parziali, in essere per l'esecuzione del futuro programma edilizio e il recesso formalizzato dalla nel Pt_1
2011, a cui hanno fatto seguito trattative per raggiuingere un accordo complessivo
11 soddisfacente per entrambe le parti, trattative evidentemente fallite senza responsabilità
in definitiva di una parte specifica;
e) come si è già visto, inoltre, non può affermarsi comunque in capo alla come CP_1
derivante dall'una o dall'altra scrittura o dal presunto programma complessivo voluto dalle parti, l'esistenza in particolare di una specifica obbligazione relativa alla predisposizione e presentazione del frazionamento richiesto dalla P.A. anche per la particella 662 (mai acquistata in via definitiva in forza dell'opzione di cui alla scrittura del 1999 e sulla quale non si era nemmeno mai concretizzato il definitivo passaggio della cubatura di cui alla scrittura del 2001).
Concludendo, per tutto quanto innanzi detto, la domanda attrice va rigettata perché non può configurarsi in capo alla sulla base dei complessivi accordi intercorsi tra le CP_1
parti, e come visto a prescindere anche dall'individuazione di un collegamento negoziale, alcun inadempimento.
Semmai, come emerge anche dalla sentenza della Corte d'Appello, sorge l'esigenza di riequilibrare le posizioni patrimoniali delle parti, alla luce del fatto che le stesse sono infine decadute anche dall'accordo di programma assentito dalla Regione Puglia, per mancanza di avvio dei lavori nel termine assegnato, non potendo quindi più realizzare i loro scopi originari.
§§§
Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale della convenuta possono spendersi, in parte, analoghi ragionamenti rispetto a quanto già sopra affermato in relazione alla domanda principale della rimanendo sempre nell'ambito dell'oggetto Pt_1
specifico del presente giudizio, con esito solo parzialmente difforme nei termini di cui subito sotto.
12 La in sede di domanda riconvenzionale, addebita infatti Controparte_1
specularmente alla la responsabilità della mancata Parte_1
realizzazione dell'Accordo di Programma per non aver provveduto, stavolta la Pt_1
a depositare, in qualità di proprietaria della p.lla 662, il medesimo frazionamento oggetto dell'addebito principale della alla Pt_1 CP_1
La ha richiesto dunque la condanna dell'attrice, a titolo di responsabilità CP_1
contrattuale (qualora la scrittura del 1999 fosse ritenuta ancora vincolante) e quindi sulla base della penale contrattuale ivi prevista, ovvero, in alternativa, per responsabilità
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La ha poi chiesto in ogni caso la rifusione delle spese affrontate nell'interesse CP_1
comune in vista dell'attuazione dell'accordo di programma poi non realizzatosi, in sostanza, come visto, per la scadenza del termine concesso dalla P.A. senza che le parti abbiano raggiunto un accordo complessivo sull'esecuzione dello stesso.
1) Ebbene, quanto alla domanda tesa alla condanna della al risarcimento del Pt_1
danno per inadempimento contrattuale, ma solo nel caso in cui il giudice riconoscesse la vigenza tra le parti delle scritture del 1999 e del 2001 negata dalla medesima parte, la stessa va rigettata per le stesse ragioni che hanno giustificato il rigetto della domanda attrice: non esisteva più in realtà alcun accordo tra le parti.
Non vi sono mai stati tra le parti, sulla base delle scritture prodotte, peraltro molto risalenti rispetto al tempo (oltre 15 anni dopo) in cui si è concretizzato l'accordo di programma scaduto, impegni relativi a obblighi specifici che possano dirsi inadempiuti da una parte e dall'altra.
Le dette pattuizioni inoltre vanno ormai considerate prive di efficacia:
a) la prima, per il venire a maturarsi del termine di durata ivi espressamente previsto
(art. 11: “Il presente impegno si intenderà valido per la durata di 2 anni a partire da
13 oggi, ma si intenderà rinnovato per un pari periodo, qualora non intervenga espressa
disdetta da una delle parti”): fu dunque previsto un unico rinnovo del detto termine,
allo scadere del quale (quindi già nel 2003) lo stesso accordo doveva intendersi comunque risolto;
b) la seconda scrittura, per l'avverarsi della doppia condizione risolutiva (la seconda delle quali alternativa e potestativa in favore della prevista al punto c) della CP_1
stessa (“Le parti concordano che la presente scrittura sarà automaticamente rinnovata
di sei mesi in sei mesi fino a quando o il piano di edilizia concordato non sarà
approvato o fino a quando la società non riterrà di richiedere la Controparte_1
restituzione delle somme oggi versate…”): entrambe le condizioni si sono avverate da tempo, in particolare già da tempo la ha chiesto la restituzione delle somme CP_1
erogate (domanda oggetto anche del giudizio antecedente all'attuale, attualmente pendente in Cassazione e di cui alla sentenza della Corte d'Appello sopra già ricordata);
c) se ciò non bastasse, entrambe le parti hanno manifestato nel tempo, e nella corrispondenza tra le medesime intercorsa e qui prodotta, la reciproca volontà di porre nel nulla i medesimi accordi.
§§§
Va del pari rigettata anche la richiesta di condanna dell'attrice, convenuta in riconvenzione, per responsabilità extracontrattuale, non emergendo dagli atti del giudizio gli estremi del fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Il rifiuto della a proseguire nella predisposizione degli atti necessari alla Pt_1
realizzazione dell'accordo di programma autorizzato, risulta giustificato fin dall'origine dalla circostanza sopravvenuta consistita nella variante richiesta dalla P.A., la quale,
incidendo sulla cubatura da realizzare, apportava una modifica non secondaria alla ripartizione degli oneri e dei ricavi come inizialmente prevista dalle parti nella scrittura
14 del 1999 e, pertanto, fa ritenere che il ritiro della sia dipeso dall'assenza ormai Pt_1
di convenienza dell'affare per sé: da cui anche l'assenza di colpa.
Come emerge dalla corrispondenza intercorsa e dalle reciproche deduzioni, a un certo punto la medesima è sembrata comprendere le ragioni della Controparte_1
a non proseguire nelle trattive, tant'è che propone nuove condizioni, Pt_1
comunque non accolte dalla (v. doc. n. 7 fascicolo di parte convenuta). Pt_1
Le trattative medesime, resesi necessarie nel corso del tempo, denunciano che non vi è
mai stato un progamma definito, come già visto sopra, quanto all'esecuzione dell'accordo di programma: da ciò è dipeso l'insuccesso dell'affare, senza che possano attribuirsi colpe all'una o all'altra parte.
D'altronde non è ipotizzabile che una delle due parti dovesse necessariamente addivenire all'esecuzione del programma edilizio anche a discapito delle proprie compatibilità economiche e della propria convenienza, date anche le mutate condizioni concordate con la P.A. dopo l'originaria presentazione del piano da parte della Pt_1
In definitiva, dagli atti del giudizio emerge che, a fronte della sopravvenuta richiesta di apportare varianti all'accordo di programma, posta come conditio sine qua non per la realizzazione del progetto, entrambe le parti non abbiano saputo trovare un nuovo equilibrio dei reciproci interessi che consentisse loro il conseguimento dell'obiettivo originario comune alla realizzazione dell'intervento urbanistico.
Non sussistono nemmeno in definitiva gli elementi per poter affermare una responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in capo alla Parte_1
connessa alla mancata attuazione del programma urbanistico originariamente ipotizzata dalle parti, tantomeno sub specie della lesione dell'immagine o alla reputazione della società convenuta.
§§§
15 Risulta invece parzialmente fondata, nei limiti che seguono, la domanda di restituzione delle spese affrontate e documentate dalla sola per pervenire comunque CP_1
all'approvazione dell'accordo di programma.
Come già anticipato, venuti meno gli accordi tra le parti, oltre che, alla fine, anche la possibilità di realizzazione del piano urbanistico, si pone il problema del riequilibrio delle posizioni patrimoniali delle parti dei detti accordi (escluso quanto già oggetto di separato giudizio).
Come sopra già visto, la scrittura privata del 1999 prevedeva che gli oneri di progettazione e amministrativi relativi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie fossero a carico della nell'ovvio presupposto CP_1
tuttavia che arrivasse a compimento la realizzazione del piano, con le conseguenti compensazioni in termini di affidamento anche dell'appalto e di suddivisione della cubatura di risulta.
Il venir meno degli accordi e del piano giustificano quindi il riconoscimento alla società
convenuta del rimborso delle spese affrontate, limitatamente tuttavia al 50% delle stesse: anche gli effetti negativi derivati dal mancato affare devono in sostanza essere ripartiti in parti uguali tra le parti.
Non risulta infatti, né dall'accordo del 1999 né in quello del 2001 (ormai conclusosi come visto), che la avvesse assunto anche l'alea della mancata approvazione CP_1
del piano urbanistico o comunque della sua mancata realizzazione per qualsiasi causa;
emerge anzi dal tenore complessivo degli atti, per come anche ricostruito dalle parti,
l'intenzione di suddividere in parti proporzionali oneri e guadagni.
La mancata partecipazione alle medesime spese, pro quota, costituirebbe allora per l'attrice una ingiusta locupletazione, priva di causa, ritenendosi equa a tal fine una suddivisione delle spese al 50%.
16 Su detta somma, trattandosi di obbligo di rimborso e quindi, deve ritenersi, di debito di valuta, spettano alla convenuta gli interessi, nella misura legale, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
non spetta invece il maggior danno da svalutazione.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, la Parte_1
deve essere condannata, a titolo di rifusione per l'ingiustificato
[...]
arricchimento, a rifondere alla il 50% delle spese sostenute Controparte_1
per la coltivazione del procedimento amministrativo nell'interesse comune, pari a complessivi € 17.129,96 (il 50% di € 34.259,92, come documentate in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), oltre agli interessi come sopra indicati.
§§§
L'integrale rigetto della domanda attrice e il limitato accoglimento della domanda riconvenzionale determinano, da un lato, l'impossibilità di individuare i presupposti per la condanna di una parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., e, dall'altro, la equa compensazione per il 50% delle spese di lite del presente giudizio di merito, che sono liquidate in dispositivo, già così ridotte, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, stante la somma effettivamente riconosciuta, al punto medio.
L'integrale rigetto della domanda attorea determina, invece, la condanna della stessa a rifondere alla tutte le spese processuali sostenute nel giudizio Controparte_1
cautelare, anche per la fase di reclamo, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii., come vigente al momento della conclusione dei detti giudizi, al punto minimo, stante la non particolare complessità delle questioni, scaglione fino a €
4.000.000 (sulla base della domanda cautelare respinta), con esclusione della fase istruttoria/trattazione non svoltasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione regolarmente notificato, dalla nei confronti di Parte_1 [...]
nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima articolata nei Controparte_1
confronti dell'attrice, così provvede:
1. Rigetta la domanda principale;
2. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
condanna parte attrice al rmborso in favore della convenuta della somma di €
17.129,96, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta del 50% delle spese processuali della presente fase di merito, che liquida € 843,00 (1.686/2) per esborsi e in € 2.538,50 (5.077/2) per onorari, oltre rimb.forf. (15%), iva e cpa come per legge;
4. Condanna, infine, parte attrice alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel procedimento cautelare n. 9472-1/16 RG e in quello di reclamo n. 8901/17 RG, che si liquidano in € 16.316,00 complessive (8.158 x 2), per onorari, oltre rimb. forf. (15%), iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in data 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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