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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 67712 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Franco Di Lorenzo, giusta procura in atti Attrice
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Vincenzo Scuderi, giusta procura in atti Convenuto
OGGETTO: azione di regresso
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
30.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, Parte_1
premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n.3468/20 del
[...]
15.1/17.2.2020 era stata dichiarata giudizialmente la paternità di
[...]
della figlia , nata dalla loro relazione, cessata, in data 7.8.90; CP_1 CP_2
che la convivenza, iniziata nell'anno 1986, era cessata prima della nascita della figlia;
che il padre non aveva inteso riconoscere la figlia né aveva provveduto al di lei mantenimento, frequentando regolarmente la bambina nei primi anni di vita i nonni paterni e le altre figlie del padre, frequentazione cessata con il trasferimento della famiglia paterna;
che aveva integralmente provveduto a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie della figlia, la quale aveva praticato sport a livello agonistico, frequentato corsi di lingua spagnola, francese ed inglese con frequenti soggiorni all'estero, sino al trasferimento a Londra, nell'anno 2013; che i propri modesti redditi, a fronte di quelli ben superiori del padre le avevano consentito soltanto con grandi sacrifici di mantenere la figlia, tutto ciò premesso chiedeva il riconoscimento, in via equitativa della somma di euro 500,00 mensili dalla nascita sino al novembre 2013, somma comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie affrontate o nella diversa somma di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava le richieste dell'attrice sostenendo che dal 1990 al 2002, data del trasferimento, la propria famiglia aveva contribuito al mantenimento di , CP_2
provvedendo a tutte le esigenze della stessa;
che le spese documentate per l'attività sportiva dalla madre arrivavano sino all'anno 2004, che non erano
2 documentati i costi per i corsi di lingua straniera e di hostess di terra;
che successivamente alla nascita della figlia aveva contratto matrimonio da cui erano nate altre due figlie;
che i propri redditi non erano dell'entità dedotta dall'attrice, così essendo esorbitante il contributo richiesto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto della domanda, in via subordinata il riconoscimento a suo carico della misura di mantenimento secondo giustizia.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non ammesse le prove orali articolate dalle parti, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 30.10.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, deve in linea generale osservarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Pur in presenza di numerose discriminazioni a carico dei figli nati fuori del matrimonio, superate solo con la riforma della l. 219/2012 e n.154/2013, sia il dettato costituzionale sia il codice civile riconoscevano l'esistenza di tali doveri anche nel caso di accertamento giudiziale che ha gli stessi effetti del riconoscimento, in quanto l'art. 261 c.c. disponeva che il riconoscimento comportasse per il genitore che l'aveva compiuto “l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”, doveri e diritti enucleati nei richiamati artt. 147 e 148
c.c.. A completamento della disciplina codicistica, l'art. 155 (nel testo novellato dalla l.n. 54/2006 ora trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedeva, anche in caso di dissoluzione del vincolo affettivo tra i genitori (stante l'applicabilità della norma ai figli nati fuori del matrimonio ai sensi dell'art. 4 l.n. 54/20069), il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di “ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché il
3 dovere in capo ai genitori di provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, obbligo destinato a protrarsi anche oltre la minore età del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (art. 155 quinquies ora trasfuso nell'art. 337 septies). Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di
Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c.
Romania e Ungheria).
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti
4 disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (cfr., Cass., sent. n. 15100/2005; Cass. n. 7960/2017; Cass. 11047/22).
Inoltre, e sempre con riferimento alla ammissibilità dell'azione di regresso nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, la Suprema Corte non ha escluso che le due azioni possano essere proposte insieme, nel medesimo procedimento, potendo, tuttavia, il titolo giudiziale essere azionato dalla parte creditrice solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Nel merito, ha chiesto il rimborso di quanto sostenuto per la Parte_1
figlia dalla nascita (nel 1990) all'indipendenza economica che deve ritenersi raggiunta, come da incontestata allegazione, a far data dal novembre 2013 con il trasferimento della figlia in Londra, irrilevanti, al riguardo, le successive vicende che l'hanno interessato.
Quanto alla determinazione dei costi sostenuti dalla madre per il mantenimento della figlia, indimostrato dal padre il contributo fornito anche per il tramite della famiglia d'origine, valutati i redditi delle parti come documentati, le esigenze della figlia rapportate all'intero percorso di crescita, le documentate spese straordinarie sostenute, ritiene il Tribunale che tali importi debbano essere equitativamente determinati per il periodo dall'agosto 1990 al novembre 2013- considerando, come dies a quo la nascita della figlia e come dies ad quem la data del 30 novembre 2013-, in € 280,00 mensili (importo già rivalutato), da porre a carico del padre a titolo di rimborso della spese già sostenute dalla madre, per una somma complessiva pari a € 78400,00 (280 mesi x € 280).
A tale importo dovranno essere applicati, gli interessi, che stante l'assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, saranno dovuti a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. sez. I, 22.7.2014, n.16657).
5 Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra le parti principali e sono distratte allo Stato ex art.133 TUSPG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
6660/20, così provvede:
1) Condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 78400,00 a titolo di somme arretrate per il
[...]
mantenimento della figlia, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al dì del soddisfo;
2) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidandole in complessivi euro 5460,00, oltre Iva, CP0pa, e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133
TUSG
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 67712 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Franco Di Lorenzo, giusta procura in atti Attrice
E
1 , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Vincenzo Scuderi, giusta procura in atti Convenuto
OGGETTO: azione di regresso
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
30.10.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, Parte_1
premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n.3468/20 del
[...]
15.1/17.2.2020 era stata dichiarata giudizialmente la paternità di
[...]
della figlia , nata dalla loro relazione, cessata, in data 7.8.90; CP_1 CP_2
che la convivenza, iniziata nell'anno 1986, era cessata prima della nascita della figlia;
che il padre non aveva inteso riconoscere la figlia né aveva provveduto al di lei mantenimento, frequentando regolarmente la bambina nei primi anni di vita i nonni paterni e le altre figlie del padre, frequentazione cessata con il trasferimento della famiglia paterna;
che aveva integralmente provveduto a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie della figlia, la quale aveva praticato sport a livello agonistico, frequentato corsi di lingua spagnola, francese ed inglese con frequenti soggiorni all'estero, sino al trasferimento a Londra, nell'anno 2013; che i propri modesti redditi, a fronte di quelli ben superiori del padre le avevano consentito soltanto con grandi sacrifici di mantenere la figlia, tutto ciò premesso chiedeva il riconoscimento, in via equitativa della somma di euro 500,00 mensili dalla nascita sino al novembre 2013, somma comprensiva delle spese ordinarie e straordinarie affrontate o nella diversa somma di giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava le richieste dell'attrice sostenendo che dal 1990 al 2002, data del trasferimento, la propria famiglia aveva contribuito al mantenimento di , CP_2
provvedendo a tutte le esigenze della stessa;
che le spese documentate per l'attività sportiva dalla madre arrivavano sino all'anno 2004, che non erano
2 documentati i costi per i corsi di lingua straniera e di hostess di terra;
che successivamente alla nascita della figlia aveva contratto matrimonio da cui erano nate altre due figlie;
che i propri redditi non erano dell'entità dedotta dall'attrice, così essendo esorbitante il contributo richiesto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto della domanda, in via subordinata il riconoscimento a suo carico della misura di mantenimento secondo giustizia.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., non ammesse le prove orali articolate dalle parti, acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 30.10.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione, con termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso, deve in linea generale osservarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Pur in presenza di numerose discriminazioni a carico dei figli nati fuori del matrimonio, superate solo con la riforma della l. 219/2012 e n.154/2013, sia il dettato costituzionale sia il codice civile riconoscevano l'esistenza di tali doveri anche nel caso di accertamento giudiziale che ha gli stessi effetti del riconoscimento, in quanto l'art. 261 c.c. disponeva che il riconoscimento comportasse per il genitore che l'aveva compiuto “l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”, doveri e diritti enucleati nei richiamati artt. 147 e 148
c.c.. A completamento della disciplina codicistica, l'art. 155 (nel testo novellato dalla l.n. 54/2006 ora trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedeva, anche in caso di dissoluzione del vincolo affettivo tra i genitori (stante l'applicabilità della norma ai figli nati fuori del matrimonio ai sensi dell'art. 4 l.n. 54/20069), il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di “ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché il
3 dovere in capo ai genitori di provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, obbligo destinato a protrarsi anche oltre la minore età del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (art. 155 quinquies ora trasfuso nell'art. 337 septies). Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di
Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c.
Romania e Ungheria).
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti
4 disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore (cfr., Cass., sent. n. 15100/2005; Cass. n. 7960/2017; Cass. 11047/22).
Inoltre, e sempre con riferimento alla ammissibilità dell'azione di regresso nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, la Suprema Corte non ha escluso che le due azioni possano essere proposte insieme, nel medesimo procedimento, potendo, tuttavia, il titolo giudiziale essere azionato dalla parte creditrice solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Nel merito, ha chiesto il rimborso di quanto sostenuto per la Parte_1
figlia dalla nascita (nel 1990) all'indipendenza economica che deve ritenersi raggiunta, come da incontestata allegazione, a far data dal novembre 2013 con il trasferimento della figlia in Londra, irrilevanti, al riguardo, le successive vicende che l'hanno interessato.
Quanto alla determinazione dei costi sostenuti dalla madre per il mantenimento della figlia, indimostrato dal padre il contributo fornito anche per il tramite della famiglia d'origine, valutati i redditi delle parti come documentati, le esigenze della figlia rapportate all'intero percorso di crescita, le documentate spese straordinarie sostenute, ritiene il Tribunale che tali importi debbano essere equitativamente determinati per il periodo dall'agosto 1990 al novembre 2013- considerando, come dies a quo la nascita della figlia e come dies ad quem la data del 30 novembre 2013-, in € 280,00 mensili (importo già rivalutato), da porre a carico del padre a titolo di rimborso della spese già sostenute dalla madre, per una somma complessiva pari a € 78400,00 (280 mesi x € 280).
A tale importo dovranno essere applicati, gli interessi, che stante l'assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, saranno dovuti a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. sez. I, 22.7.2014, n.16657).
5 Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra le parti principali e sono distratte allo Stato ex art.133 TUSPG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
6660/20, così provvede:
1) Condanna alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 78400,00 a titolo di somme arretrate per il
[...]
mantenimento della figlia, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al dì del soddisfo;
2) condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidandole in complessivi euro 5460,00, oltre Iva, CP0pa, e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133
TUSG
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
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