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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 10651/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VENEZIANI MARIA LAURA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TROMBINI MARISA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 19/05/2025, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a in data 14.7.12 (atto trascritto nei registri dello
[...] CP_2 stato civile del Comune di Lumezzane al numero 17 parte II serie A dell'anno 2012), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 20.5.25;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 12.12.23;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1 – affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
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2 – il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di € 400 per ciascuno, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 – Il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie a favore dei figli secondo il protocollo in uso presso codesto Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato;
4 – Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé i figli quando vuole, previo accordo con la madre, assecondando anche la volontà dei figli, e comunque: - Il martedì e il giovedì ogni settimana e a week end alternati (sabato e domenica);
5 – Durante l'estate, cioè dalla fine della scuola, i genitori potranno modificare il calendario di frequentazione “ordinario” in relazione alle esigenze dei bambini, al fine di consentire loro di trascorrere l'estate nella casa al lago, così come fatto fino ad ora;
6 – Durante l'estate i genitori avranno diritto a portare con sé i figli in vacanza per 15 gg anche non consecutivi in relazione alle esigenze dei figli;
7 – Vacanze di Natale: 7 gg per ciascuno alternando il periodo 24-31 dicembre 31 dicembre 6 gennaio;
vacanze di Pasqua 3 gg consecutivi alternando di anno in anno la S. Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
8 – La casa coniugale, di proprietà della moglie viene assegnata alla stessa»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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