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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 410/2024 promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
APPELLANTI contro rappresentato e difeso dall'Avv. POMPEI LUCA Controparte_1
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.2.2021 notificava ad il decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_4
provvisoriamente esecutivo n. 712/2020 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
28.12.2020, per la somma di € 218.000,00, oltre interessi, onorari spese in forza di un contratto di mutuo.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione instaurando il giudizio Parte_4
R.G. n. 482/2021.
pagina 1 di 4 Costituito regolarmente il contradditorio, nelle more del procedimento il predetto Pt_4
decedeva e ne veniva comunicata la morte alla controparte da parte dell'avv. Meloni tramite pec datata 21.3.2024, in riscontro alla precedente comunicazione della controparte.
All'udienza del 17.7.2024, successiva a tale comunicazione la parte convenuta-opposta informava il Giudice del decesso dell'attore, chiedendo di dichiarare l'estinzione del processo e, in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori. La difesa dell'attore, si opponeva alla richiesta rilevando che la morte della parte poteva essere dichiarata solo dal procuratore della stessa chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza.
Il Giudice, con ordinanza, decideva solo sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva
CTU grafica e rinviava all'udienza 27.11.2024 senza pronunciarsi in ordine alla richiesta di interruzione.
In data 8.11.2024, la difesa della parte convenuta-opposta depositava istanza di estinzione del giudizio producendo la comunicazione a lei inviata dai procuratori della controparte in data
21.3.2024 nella quale essi le avevano informalmente comunicato la morte del loro assistito,
In data 9.11.2024 Il Tribunale, senza fissare udienza, con ordinanza, comunicata in data
11.11.2024, accoglieva l'istanza formulata dalla difesa del e dichiarava l'estinzione del CP_1
giudizio per mancata riassunzione nel termine trimestrale.
Avverso la suddetta ordinanza hanno presentato appello , e Parte_1 Parte_2
, eredi di , basato su tre motivi: Parte_3 Parte_4
1. Violazione del principio del contraddittorio - nullità del provvedimento.
2. Erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art. 300 cpc.
3. Tardività della eccezione di estinzione, inammissibilità del deposito di documenti.
Si è costituito in giudizio , il quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 308 c.p.c, e nel merito, ne ha domandato il rigetto sostenendo che la comunicazione allegata alla sua istanza era idonea a rendere la controparte formalmente edotta del decesso dell'assistito ai fini del decorso dei termini utili per la riassunzione. Inoltre, ha contestato l'eccezione di tardività della propria istanza di estinzione avendo egli notiziato il giudice del decesso alla prima udienza utile ovvero alla prima udienza successiva del 17.07.2024 rispetto alla comunicazione avuta avvenuta il 21.03.2024.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello
Occorre inizialmente soffermarsi sulla eccezione preliminare formulata da parte appellata e relativa all'inammissibilità dell'appello.
La difesa del ha sostenuto che essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio con CP_1
un'ordinanza, essa, ai sensi dell'art. 308 c.p.c. doveva essere impugnata solo tramite reclamo al collegio da proporsi entro 10 giorni dalla sua emissione, e non invece mediante appello.
Di conseguenza, ha eccepito l'inammissibilità della presente l'impugnazione avverso l'ordinanza estintiva del procedimento di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità è priva di pregio.
Sul tema la Suprema Corte con Cassazione civile sez. II - 17/11/2017, n. 27311 stabilisce che “Il provvedimento con il quale il giudice istruttore in funzione di giudice unico dichiara l'estinzione del processo è impugnabile non con reclamo al collegio ma, anche se ha forma di ordinanza, con appello”.
Pertanto, il provvedimento tramite il quale il giudice istruttore quale Giudice Unico provvede ad estinguere un processo non è soggetto a reclamo e, dato che determina la chiusura del processo sulla base della decisione di una questione pregiudiziale relativa al processo, ha natura di sentenza, anche quando viene emessa in forma di ordinanza, essa è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Trasponendo il suddetto principio al caso in esame risulta evidente che il Tribunale emetteva la sua ordinanza in funzione di Giudice monocratico non rientrando l'oggetto di causa tra quelli che ai sensi dell'art. 50bis c.p.c. il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Pertanto, la forma dell'appello appare corretta e l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
Sul merito dell'appello.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato che l'ordinanza di estinzione del processo veniva emessa a seguito di una mera istanza di parte opposta, senza fissazione di udienza e perciò senza consentire alla opponente di esercitare sul punto il diritto di difesa, nonostante pagina 3 di 4 fosse già fissata udienza per il 27.11.2024 nella quale la questione poteva essere discussa, con conseguente nullità del provvedimento.
Il motivo di appello è fondato.
Sul tema specifico la Suprema Corte statuisce che: “L'ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. (Cass. Sez. 6, 09/12/2021, n. 39170, Rv. 663349 - 01)
Ebbene, come facilmente rilevabile dagli atti di causa, il primo giudice emetteva l'ordinanza impugnata solo a seguito dell'istanza depositata dall'odierno appellato, senza suscitare il contradditorio sul tema, non concedendo alla controparte di interloquire sull'argomento e ledendo pertanto il suo diritto di difesa garantito dal codice di rito e dalla Costituzione.
Il provvedimento emesso risulta, pertanto, nullo per violazione dell'art. 308 c.p.c. con remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'accoglimento dell'eccezione di nullità risulta assorbente rispetto all'esame degli altri motivi di appello proposti.
In considerazione del fatto che nessuna delle due parti ha dato origine alla nullità del provvedimento impugnato ritiene questa Corte di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando:
- In accoglimento dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
dichiara nulla l'ordinanza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data
[...]
09.11.2024 nel procedimento con Rg. 482/2021:
- Rimette le parti davanti al Tribunale di Tempio Pausania per la prosecuzione del giudizio;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Sassari 20.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 410/2024 promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
APPELLANTI contro rappresentato e difeso dall'Avv. POMPEI LUCA Controparte_1
APPELLATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.2.2021 notificava ad il decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_4
provvisoriamente esecutivo n. 712/2020 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
28.12.2020, per la somma di € 218.000,00, oltre interessi, onorari spese in forza di un contratto di mutuo.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione instaurando il giudizio Parte_4
R.G. n. 482/2021.
pagina 1 di 4 Costituito regolarmente il contradditorio, nelle more del procedimento il predetto Pt_4
decedeva e ne veniva comunicata la morte alla controparte da parte dell'avv. Meloni tramite pec datata 21.3.2024, in riscontro alla precedente comunicazione della controparte.
All'udienza del 17.7.2024, successiva a tale comunicazione la parte convenuta-opposta informava il Giudice del decesso dell'attore, chiedendo di dichiarare l'estinzione del processo e, in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori. La difesa dell'attore, si opponeva alla richiesta rilevando che la morte della parte poteva essere dichiarata solo dal procuratore della stessa chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza.
Il Giudice, con ordinanza, decideva solo sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, disponeva
CTU grafica e rinviava all'udienza 27.11.2024 senza pronunciarsi in ordine alla richiesta di interruzione.
In data 8.11.2024, la difesa della parte convenuta-opposta depositava istanza di estinzione del giudizio producendo la comunicazione a lei inviata dai procuratori della controparte in data
21.3.2024 nella quale essi le avevano informalmente comunicato la morte del loro assistito,
In data 9.11.2024 Il Tribunale, senza fissare udienza, con ordinanza, comunicata in data
11.11.2024, accoglieva l'istanza formulata dalla difesa del e dichiarava l'estinzione del CP_1
giudizio per mancata riassunzione nel termine trimestrale.
Avverso la suddetta ordinanza hanno presentato appello , e Parte_1 Parte_2
, eredi di , basato su tre motivi: Parte_3 Parte_4
1. Violazione del principio del contraddittorio - nullità del provvedimento.
2. Erronea applicazione di norme processuali in relazione all'art. 300 cpc.
3. Tardività della eccezione di estinzione, inammissibilità del deposito di documenti.
Si è costituito in giudizio , il quale, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 308 c.p.c, e nel merito, ne ha domandato il rigetto sostenendo che la comunicazione allegata alla sua istanza era idonea a rendere la controparte formalmente edotta del decesso dell'assistito ai fini del decorso dei termini utili per la riassunzione. Inoltre, ha contestato l'eccezione di tardività della propria istanza di estinzione avendo egli notiziato il giudice del decesso alla prima udienza utile ovvero alla prima udienza successiva del 17.07.2024 rispetto alla comunicazione avuta avvenuta il 21.03.2024.
La Corte ha deciso la causa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello
Occorre inizialmente soffermarsi sulla eccezione preliminare formulata da parte appellata e relativa all'inammissibilità dell'appello.
La difesa del ha sostenuto che essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio con CP_1
un'ordinanza, essa, ai sensi dell'art. 308 c.p.c. doveva essere impugnata solo tramite reclamo al collegio da proporsi entro 10 giorni dalla sua emissione, e non invece mediante appello.
Di conseguenza, ha eccepito l'inammissibilità della presente l'impugnazione avverso l'ordinanza estintiva del procedimento di primo grado.
L'eccezione di inammissibilità è priva di pregio.
Sul tema la Suprema Corte con Cassazione civile sez. II - 17/11/2017, n. 27311 stabilisce che “Il provvedimento con il quale il giudice istruttore in funzione di giudice unico dichiara l'estinzione del processo è impugnabile non con reclamo al collegio ma, anche se ha forma di ordinanza, con appello”.
Pertanto, il provvedimento tramite il quale il giudice istruttore quale Giudice Unico provvede ad estinguere un processo non è soggetto a reclamo e, dato che determina la chiusura del processo sulla base della decisione di una questione pregiudiziale relativa al processo, ha natura di sentenza, anche quando viene emessa in forma di ordinanza, essa è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Trasponendo il suddetto principio al caso in esame risulta evidente che il Tribunale emetteva la sua ordinanza in funzione di Giudice monocratico non rientrando l'oggetto di causa tra quelli che ai sensi dell'art. 50bis c.p.c. il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Pertanto, la forma dell'appello appare corretta e l'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.
Sul merito dell'appello.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno lamentato che l'ordinanza di estinzione del processo veniva emessa a seguito di una mera istanza di parte opposta, senza fissazione di udienza e perciò senza consentire alla opponente di esercitare sul punto il diritto di difesa, nonostante pagina 3 di 4 fosse già fissata udienza per il 27.11.2024 nella quale la questione poteva essere discussa, con conseguente nullità del provvedimento.
Il motivo di appello è fondato.
Sul tema specifico la Suprema Corte statuisce che: “L'ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. (Cass. Sez. 6, 09/12/2021, n. 39170, Rv. 663349 - 01)
Ebbene, come facilmente rilevabile dagli atti di causa, il primo giudice emetteva l'ordinanza impugnata solo a seguito dell'istanza depositata dall'odierno appellato, senza suscitare il contradditorio sul tema, non concedendo alla controparte di interloquire sull'argomento e ledendo pertanto il suo diritto di difesa garantito dal codice di rito e dalla Costituzione.
Il provvedimento emesso risulta, pertanto, nullo per violazione dell'art. 308 c.p.c. con remissione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
L'accoglimento dell'eccezione di nullità risulta assorbente rispetto all'esame degli altri motivi di appello proposti.
In considerazione del fatto che nessuna delle due parti ha dato origine alla nullità del provvedimento impugnato ritiene questa Corte di procedere alla compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando:
- In accoglimento dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
dichiara nulla l'ordinanza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data
[...]
09.11.2024 nel procedimento con Rg. 482/2021:
- Rimette le parti davanti al Tribunale di Tempio Pausania per la prosecuzione del giudizio;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Sassari 20.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
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