Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 08/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07755/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7755 del 2020, proposto da
SI Pesci, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Danti, con domicilio digitale come in atti;
contro
Comune di Capodimonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n. 27 del 05.06.2020, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione ex Art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ex Art. 7 Legge 47/85, a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Capodimonte, notificata in data 22 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in data 12 luglio 2024, parte ricorrente ha depositato copia del Permesso di Costruzione in Sanatoria Prot. n. 1475 del 24.02.2023, rilasciato dal Comune di Capodimonte con il quale è stato definito il relativo procedimento avente ad oggetto le medesime opere di cui all’ordine di demolizione impugnato in questa sede.
Considerato che l’adozione del suddetto atto comporta l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata in questa sede.
Ritenuto, dunque, che sia venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente ricorso non potendo la stessa ricevere alcuna utilità da un suo eventuale accoglimento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, debba essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO