Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3014 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(SU) il 11/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luciano Cau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luciano Cau, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ON, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali mutamenti di residenza.
2. Il figlio sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori secondo le Per_1 norme sull'affidamento condiviso e abiterà con la madre nella casa di sua proprietà, sita in ON (SU) nella Via Giacomo Puccini n. 12, ove verrà stabilita la sua residenza.
3. I coniugi svolgeranno congiuntamente le funzioni genitoriali, vigilando sulle metodiche di insegnamento svolte dall'altro e concordando tutte le decisioni di maggiore importanza relative all'istruzione ed educazione del figlio.
4. I genitori potranno esercitare la potestà separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro;
le decisioni di maggiore interesse e, segnatamente, quella relativa ad eventuale mutamento della residenza abituale, andranno adottate di comune accordo e i coniugi dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla prole e dovranno entrambi assolvere ai compiti di cura, educazione e istruzione.
Pag. 2 di 3 CP_ 5. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti Per_1 modalità:
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica sera nei mesi invernali e alle ore 21,00 nei mesi estivi;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- per almeno dieci giorni consecutivi durante le vacanze estive;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
6. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), a titolo di concorso al mantenimento del figlio, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT.
I ricorrenti concordano che detta somma sarà versata entro il giorno 25 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, presso il conto corrente intestato a Pt_1
IBAN [...].
[...]
7. Con particolare riferimento alle spese straordinarie, i ricorrenti dichiarano che ciascuno parteciperà alle stesse nella misura del 50%.
CP_ 8. Il Sig. si impegna a versare l'assegno unico in favore della Sig.ra Pt_1
[...]
9. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti e, quindi, rinunciare a qualunque assegno a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
10. La Sig.ra ed il Sig. si dichiarano entrambi Parte_1 Controparte_1 soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, riservandosi, come per legge, di chiedere eventuali future modificazioni in caso di mutamento della condizione attuale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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