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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n.
1733/2025 r.g., decisa nell'udienza del 27/05/2025, promossa da
, con l'avv. TROINA MASSIMO;
Parte_1
ricorrente
contro
, non costituito;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a corrispondere la prestazione in oggetto. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 27/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n.
1733/2025 r.g., decisa nell'udienza del 27/05/2025, promossa da
, con l'avv. TROINA MASSIMO;
Parte_1
ricorrente
contro
, non costituito;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a corrispondere la prestazione in oggetto. CP_1
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese
Taranto, 27/05/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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