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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 16068 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 27.01.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato S. Di Fonso
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato E. Giovannetti
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del p.t. CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avvocato V. Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI. Come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.01.2025 mediante trattazione scritta
Rilevato in fatto ed in diritto che:
in ordine alla questione relativa alla impugnabilità dell'estratto di ruolo si è formato il giudicato implicito,
avendo il Giudice di prime cure deciso nel merito la controversia e non può più essere messa in discussione in difetto di appello incidentale;
nel merito, parte appellante con il primo motivo di gravame censura la sentenza appellata laddove il giudicante ha ritenuto correttamente notificata la cartella così argomentando: “ la cartella n.
09720150182166761000 è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. … per irreperibilità del destinatario
all'indirizzo di Via del Podere Rosa 77.”; CP_2
rileva, in particolare, che detta statuizione sarebbe manifestamente illegittima, attesa la circostanza che la cartella non sarebbe stata mai notificata e, quindi, la notifica risulterebbe inesistente, posto che il contribuente è stato indicato come sconosciuto alla Via del Podere Rosa 77;
il motivo è fondato dal momento che, alla data di notifica, il risultava regolarmente residente Parte_1
nel Comune di come da certificato storico di residenza, vertendosi, pertanto, in una ipotesi di CP_2
irreperibilità non assoluta, bensì relativa;
ed invero, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che caso di irreperibilità relativa, cioè nel caso di mancato rinvenimento del contribuente o di altra persona capace e disposta a ricevere l'atto nel luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente nel comune di domicilio fiscale, la notificazione và
eseguita per intero a norma dell'art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti ivi prescritti (deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, spedizione della raccomandata),
che sono tutti essenziali per il compimento e la costituzione della stessa fattispecie notificatoria", con la conseguente "inesistenza" della notificazione "eseguita direttamente a norma dell'art. 140 c.p.c., mediante il solo deposito nella casa comunale ed affissione nel relativo albo, senza che dalla relata risulti lo svolgimento di ricerche che abbiano accertato la mancanza nel comune dell'effettiva abitazione - o ufficio o azienda del contribuente (Cfr. Cass. 25079 del 2014);
ed ancora, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento,
che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (Cfr. Cass. n. 9782 del 2018);
ne consegue che nel caso in questione l'agente notificatore avrebbe dovuto effettuare una visura per accertarsi del luogo effettivo di trasferimento e/o di residenza dell'opponente, e successivamente, sulla scorta delle informazioni acquisite, avrebbe dovuto esperire l'attività di notifica delle cartelle ex art. 140 c.p.c., con il compimento degli adempimenti tutti previsti dal codice di rito, ivi compreso l'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto e la sua effettiva ricezione;
attesa la nullità della notifica della cartella di pagamento in contestazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981 è maturato in quanto, a fronte di verbali di accertamento posti a fondamento della cartella di pagamento impugnata relativi all'anno 2011, l'intimazione di pagamento
è stata notificata nel 2019;
alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere accolto con l'annullamento della cartella di pagamento n. 097 2015 0182166761 000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del
Codice della Strada;
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo e si distraggono come richiesto;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n. 16172 del 2022, così provvede:
a)- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 097 2015 0182166761 000
emessa nei confronti di;
Parte_1
b)- condanna l' e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di , che liquida in € 278,00 per compensi, Parte_1
oltre spese vive, spese generali, Iva e Cap come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato
Simona Di Fonso;
c)- condanna, altresì, l' e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , che liquida in € Controparte_4
462,00 per compensi, oltre spese esenti, spese generali;
Iva e Cap come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato Simona Di Fonso.
Roma, 27/03/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio