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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Raguccia Teres'Alba, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], [...], elettivamen- Controparte_1
te domiciliata presso lo studio dell'avv. Incardona Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 ottobre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 6 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 23 febbraio 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto a Palma di Montechiaro - il 26 luglio 2010 - con dalla Controparte_1
cui unione sono nati due figli, e minorenni. Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto dell' 1- 5 luglio 2021, divenu- to esecutivo il 19 luglio 2021, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la modifica del regime di visite dei figli con- cordato con la in sede di separazione, fermo restando l'affidamento CP_1
condiviso degli stessi a entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, nonché la riduzione dell'importo dell'assegno di manteni- mento previsto a suo carico in favore di quest'ultimi, tenuto conto del suo stato di disoccupazione e del miglioramento delle condizioni economiche del- la CP_1
Con memoria, depositata il 31 maggio 2023, si è costituita Controparte_1
la quale ha aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamen- to condiviso dei figli con collocamento stabile presso il proprio domicilio e ha chiesto la conferma di quanto concordato con il in sede di separa- Pt_1
- 2 - zione sia in ordine al regime di frequentazione tra il medesimo e i figli, sia in ordine all'obbligo posto a suo carico di versarle per il loro mantenimento una somma pari ad euro 350,00 (250,00 per e 100,00 per Per_1 Persona_2
già percettrice di indennità di frequenza per un importo pari ad euro 500,00), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle rispettive difese.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter
c.p.c. del 14 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto dell'1-5 luglio 2021, divenuto esecutivo il 19 luglio 2021, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, non essendo emerse ragioni ostative, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno.
Quanto al regime di visite, va previsto che il quale genitore non col- Pt_1
locatario, possa incontrate i figli liberamente, previo accordo con la madre, ferma restando la volontà dei minori e compatibilmente con gli impegni sco- lastici e ludici degli stessi, nonché con le particolari esigenze di Persona_2
affetta da disabilità.
In caso di disaccordo e tenuto conto della volontà dei minori, va previsto che il possa incontrarli per due pomeriggi a settimana nei giorni di mar- Pt_1
tedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 , nonché, a settimane alterne, un fine settimana dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
nonché nel periodo estivo per quindici giorni anche consecutivi da concorda- re con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel periodo natalizio per cinque giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale, alterando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
La inoltre, dovrà garantire delle chiamate o videochiamate tra padre CP_1
e figli in un orario concordato dai genitori, tenuto conto dell'esigenze di que- sti ultimi e dei minori.
- 4 - Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, considerato che il risulta svolgere Pt_1
attività lavorativa, va confermato l'obbligo in capo al medesimo di corrispon- dere a a titolo di mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1 [...]
un assegno mensile pari ad euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Per_2
Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, di cui euro 250,00 per
[...]
ed euro 100,00 per già percettrice di indennità di fre- Pt_2 Persona_2
quenza in ragione della sua disabilità, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Empedocle il 26 luglio 2010 da e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 10, parte
II, serie B, anno 2010;
DISPONE
l'affidamento condiviso dei figli minori e e a Per_1 Persona_3
entrambi i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di disaccordo, secondo
- 5 - quanto previsto in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli e un asse- Per_1 Persona_4
gno mensile complessivo di euro 350,00, di cui euro 250,00 per ed Per_1
euro 100,00 per rivalutali secondo gli indici Istat, entro il gior- Persona_2
no dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Raguccia Teres'Alba, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
nata a [...], [...], elettivamen- Controparte_1
te domiciliata presso lo studio dell'avv. Incardona Angelo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 18 ottobre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 6 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 23 febbraio 2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio con- tratto a Palma di Montechiaro - il 26 luglio 2010 - con dalla Controparte_1
cui unione sono nati due figli, e minorenni. Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, omologata da questo Tribunale con decreto dell' 1- 5 luglio 2021, divenu- to esecutivo il 19 luglio 2021, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, previa emissione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la modifica del regime di visite dei figli con- cordato con la in sede di separazione, fermo restando l'affidamento CP_1
condiviso degli stessi a entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio materno, nonché la riduzione dell'importo dell'assegno di manteni- mento previsto a suo carico in favore di quest'ultimi, tenuto conto del suo stato di disoccupazione e del miglioramento delle condizioni economiche del- la CP_1
Con memoria, depositata il 31 maggio 2023, si è costituita Controparte_1
la quale ha aderito alla domanda principale, nonché alla richiesta di affidamen- to condiviso dei figli con collocamento stabile presso il proprio domicilio e ha chiesto la conferma di quanto concordato con il in sede di separa- Pt_1
- 2 - zione sia in ordine al regime di frequentazione tra il medesimo e i figli, sia in ordine all'obbligo posto a suo carico di versarle per il loro mantenimento una somma pari ad euro 350,00 (250,00 per e 100,00 per Per_1 Persona_2
già percettrice di indennità di frequenza per un importo pari ad euro 500,00), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione, il Presi- dente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con successivi atti ciascuna parte ha insistito nelle rispettive difese.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter
c.p.c. del 14 ottobre 2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la doman- da volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fon- data e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto dell'1-5 luglio 2021, divenuto esecutivo il 19 luglio 2021, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
- 3 - Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste al- cuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Per il resto, non essendo emerse ragioni ostative, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno.
Quanto al regime di visite, va previsto che il quale genitore non col- Pt_1
locatario, possa incontrate i figli liberamente, previo accordo con la madre, ferma restando la volontà dei minori e compatibilmente con gli impegni sco- lastici e ludici degli stessi, nonché con le particolari esigenze di Persona_2
affetta da disabilità.
In caso di disaccordo e tenuto conto della volontà dei minori, va previsto che il possa incontrarli per due pomeriggi a settimana nei giorni di mar- Pt_1
tedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 , nonché, a settimane alterne, un fine settimana dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica;
nonché nel periodo estivo per quindici giorni anche consecutivi da concorda- re con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel periodo natalizio per cinque giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale, alterando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
La inoltre, dovrà garantire delle chiamate o videochiamate tra padre CP_1
e figli in un orario concordato dai genitori, tenuto conto dell'esigenze di que- sti ultimi e dei minori.
- 4 - Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, considerato che il risulta svolgere Pt_1
attività lavorativa, va confermato l'obbligo in capo al medesimo di corrispon- dere a a titolo di mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1 [...]
un assegno mensile pari ad euro 350,00, rivalutabili secondo gli indici Per_2
Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, di cui euro 250,00 per
[...]
ed euro 100,00 per già percettrice di indennità di fre- Pt_2 Persona_2
quenza in ragione della sua disabilità, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto Empedocle il 26 luglio 2010 da e trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 10, parte
II, serie B, anno 2010;
DISPONE
l'affidamento condiviso dei figli minori e e a Per_1 Persona_3
entrambi i genitori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di disaccordo, secondo
- 5 - quanto previsto in parte motiva;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento dei figli e un asse- Per_1 Persona_4
gno mensile complessivo di euro 350,00, di cui euro 250,00 per ed Per_1
euro 100,00 per rivalutali secondo gli indici Istat, entro il gior- Persona_2
no dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 febbraio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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