Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere -
- dott.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3357/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 27/2024 del 2.1.2024, assunta in decisione ai sensi degli artt. 281sexies e 350bis c.p.c. all'udienza collegiale di discussione orale dell'11.3.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, previa concessione dell'ulteriore termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima, e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, nonché a margine dell'atto di gravame, dall'avv. Giancarlo Pinzero (c.f. ), presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Napoli, alla via delle Fiorentine a Chiaia n. 11;
APPELLANTE
E
(c.f. ), quale Impresa Designata dal F.G.V.S. – Controparte_1 P.IVA_1
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio rep. n. 186905/30367, Persona_1 dall'avv. Pietro Russo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Caianello, alla via Russi n. 2 (p.e.c.: ; Email_1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Ebbene, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli Parte_1
Nord ha dichiarato l'improponibilità della domanda dallo stesso proposta nei confronti della società quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Controparte_1
Strada, volta a ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 27.7.2022, in Succivo, allorquando l'attore, alla guida di un motociclo, era investito da un'autovettura non identificata.
Il Tribunale, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta , ha ritenuto Controparte_1
l'improponibilità della domanda in ragione dell'inosservanza dell'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni, secondo cui la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal danneggiato alla
Compagnia assicurativa deve recare l'attestazione medica che provi l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, o, in caso di guarigione non ancora avvenuta, l'indicazione della tipologia delle lesioni riportate, accompagnate dall'eventuale certificato rilasciato dal Pronto
Soccorso.
Nel caso di specie, parte attrice aveva omesso di conformarsi al disposto della citata normativa, allegando in modo generico e non documentato l'esistenza di danni alla persona.
Da tanto, ha osservato il primo giudice, discendeva l'improponibilità della domanda, risultando compromessa la facoltà dell'assicuratore di valutare la fondatezza della richiesta e di procedere, dunque, a formulare una proposta di risarcimento, in violazione dei principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.
Avverso tale ratio decidendi, l'odierno appellante fa rilevare la non applicabilità, al caso in esame, dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Tale disposizione, si argomenta nel gravame, atterrebbe infatti alle sole ipotesi in cui può trovare applicazione la procedura di indennizzo diretto prevista dal Codice, e, segnatamente, al caso di incidenti tra due veicoli assicurati e identificati, al caso di sinistri con danni alle cose trasportate, e, infine, al caso di sinistri con danni ai conducenti per lesioni di lieve entità.
Ne conseguirebbe, ad avviso dell'appellante, la non applicabilità ai sinistri, come quello in ispecie, in cui sia coinvolto un veicolo non identificato, e a cui siano conseguite lesioni per un grado di invalidità superiore alla soglia del 9%.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 2 di 7 La società appellata si è costituita in lite chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del gravame e sollecitandone, in ogni caso, il rigetto.
All'esito della prima udienza, il Presidente Istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'articolo 350, comma 3, c.p.c., ha fatto precisare le conclusioni dinanzi a sé, e, successivamente, ha rinviato la causa all'udienza dell'11.3.2025 per la discussione dinanzi al Collegio.
All'esito della discussione delle parti, la causa può essere decisa come segue.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come premesso, le doglianze di parte appellante sono incentrate sulla non applicabilità della disciplina normativa richiamata dal primo giudice a sostegno della ritenuta improponibilità della domanda.
In particolare, il gravame proposto è articolato sull'ambito di operatività della procedura di indennizzo diretto disciplinata dal Codice delle assicurazioni private, che, ad avviso dell'appellante, non sarebbe suscettibile di applicazione nelle ipotesi in cui, come nella vicenda al vaglio, il sinistro per il quale è richiesto il risarcimento coinvolga un veicolo non identificato e abbia prodotto lesioni di rilevante entità.
In sostanza, argomenta l'appellante, la menzionata norma non potrebbe trovare applicazione in materia di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussistendo in tali casi l'obbligo, a carico del danneggiato, di provvedere alla denuncia nelle forme imposte dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.
L'argomento non è condivisibile.
La sentenza di prime cure ha indicato quale unico presupposto normativo della dichiarata improponibilità l'art. 148 del Codice delle assicurazioni, che, come evidente dal tenore della norma (e della relativa rubrica), disciplina in termini generali la procedura di risarcimento, specificando il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta indirizzata all'assicuratore.
Il primo comma della norma, infatti, individua il contenuto della richiesta di risarcimento con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, disponendo che, entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia e della relativa documentazione, l'impresa di assicurazione formuli al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, o, in alternativa, che la stessa comunichi specificamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il successivo secondo comma, integrando l'ambito applicativo delineato al comma precedente, prevede testualmente che “l'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 3 di 7 risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso”, successivamente specificando che “la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1”, e che la stessa deve essere accompagnata, tra l'altro, dai dati relativi all'entità delle lesioni subite, nonché dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Come evidente dal tenore delle richiamate disposizioni, l'onere posto a carico del danneggiato assume una portata di carattere generale, prescindendo dalla natura del danno e dall'entità delle lesioni conseguenti al sinistro.
Del resto, le ipotesi specificamente richiamate dall'appellante a sostegno della richiamata inapplicabilità della norma attengono alla particolare procedura di risarcimento diretto che, tuttavia, non è disciplinata dall'art. 148, rinvenendo il proprio presupposto normativo nel successivo art. 149.
Quest'ultimo, infatti, presenta un ambito applicativo ristretto, limitato ai soli sinistri tra veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e con riferimento al solo risarcimento dei danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, o, ancora, al risarcimento del danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché contenuto nel limite previsto dall'art. 139 (cd. “micropermanenti”).
Né può condividersi l'assunto, anch'esso sotteso alle difese dell'appellante, secondo cui le richiamate prescrizioni non possono trovare applicazione in caso di sinistri indennizzati dal
Fondo.
A tal proposito, va osservato come un onere di denuncia analogo a quello previsto dall'art. 148 sia imposto, in caso di sinistri cagionati da veicoli non identificati, dall'art. 287 del Codice delle assicurazioni, ove si prevede che “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP
- Fondo di garanzia per le vittime della strada”.
Tale disposizione ha peraltro costituito oggetto di diversi interventi della Corte Costituzionale, che, pronunciandosi in ordine alla legittimità dell'obbligo della doppia comunicazione all'impresa designata e alla CONSAP, ha individuato la ratio della norma nell'intento di rafforzare la tutela del danneggiato attraverso la promozione di meccanismi procedurali idonei ad assicurare una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative, intento la cui realizzazione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 4 di 7 passa, altresì, attraverso la fase precontenziosa prevista dal procedimento disciplinato dagli artt.
145 e 148 del Codice delle assicurazioni (tra le altre, Corte cost. ord. n. 73/2012).
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sottolineato che, a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia impedito con la propria condotta all'assicuratore di comprendere i termini del contendere e di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice (in tal senso Cass. n. 15445/2021).
Infatti, ha osservato la Suprema Corte, “la proponibilità della domanda risarcitoria è legata sia a un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta – sia al requisito sostanziale della collaborazione, nella fase stragiudiziale, tra danneggiato e assicuratore della RCA, che deve essere improntata a correttezza ex art. 1175 c.c. e a buona fede ex art. 1375 c.c.” (Cass. n. 4936/2018).
Sulla scorta della menzionata normativa, correttamente richiamata, il Tribunale ha osservato come, nella specie, la richiesta trasmessa all'assicuratore non integrasse il contenuto minimo richiesto per la proponibilità della domanda.
Difatti, nella lettera di messa in mora inoltrata a e alla CONSAP, l'odierno Controparte_1 appellante si limitava a richiamare le lesioni riportate nel referto rilasciato dal Pronto Soccorso di
Caserta, ove, tuttavia, i traumi subiti erano genericamente menzionati nelle indicazioni anamnestiche, in forma di contusione al gomito destro, e di trauma facciale e addominale.
La richiesta trasmessa non recava, invece, alcuna indicazione dell'eventuale stabilizzazione dei postumi riportati nel certificato, né dava menzione dell'eventuale stato delle lesioni dichiarate al momento dell'accettazione in Pronto Soccorso, rimettendo all'assicuratore la nomina di un medico per l'accertamento dei danni patiti in seguito al sinistro.
Rispetto a tali argomenti, valorizzati dalla pronuncia di prime cure, l'odierno appellante nulla ha controdedotto in sede di gravame, limitandosi a evidenziare di aver allegato alla richiesta di risarcimento il primo referto rilasciato dal Pronto Soccorso, utile a comprendere le lesioni riportate a seguito del rappresentato sinistro e ad assolvere l'onere informativo imposto al danneggiato.
A tal proposito, va tuttavia osservato come l'originario attore non abbia dedotto alcunché in ordine alla contestazione tempestivamente sollevata dall'odierna appellata , Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 5 di 7 concernente l'omessa trasmissione del citato referto, neppure menzionato tra i documenti allegati alla richiesta di risarcimento prodotta in copia.
Trattasi, pertanto, di circostanza rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Ulteriormente, va osservato come parte appellante non abbia in ogni caso allegato di aver trasmesso alla società la copia della cartella clinica relativa al ricovero presso l'Azienda
Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli, ove il danneggiato, già sottoposto a verifica chirurgica delle lesioni addominali presso l'Ospedale di Aversa, era trasferito per gli esami di opportuna competenza e la successiva degenza.
Invero, di tale documento – e degli eventi in esso descritti – non è fatta menzione in alcuna delle comunicazioni intercorse con la Compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale, risultando violato, anche sotto tale profilo, il canone della collaborazione che si impone alle parti prima dell'apertura della fase contenziosa.
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'appello proposto da va rigettato, e Parte_1 la pronuncia di improponibilità di cui alla sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
Il valore della causa, tenuto conto della natura prevalentemente processuale delle questioni affrontate, e dell'assenza di rilevanti profili di merito, può essere individuato nello scaglione
“indeterminabile – complessità bassa”; in considerazione del tenore delle difese svolte, il compenso è liquidato nei valori minimi.
Sussistono infine, a carico dell'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del
D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione proposta, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 27/2024 del Parte_1
2.1.2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società
[...]
liquidandole in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 6 di 7 misura del 15% e accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello già versato per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3357/2024 r.g. – sentenza – pagina 7 di 7