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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 238/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 429 del 15.11.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
La , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gianluca Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia
– appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di
Bologna – appellato trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.4.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza del 10.4.2025 nessuno è comparso, come anche è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione l'appellante è stato reso edotto
1 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione, che in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 238/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 429 del 15.11.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
La , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gianluca Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia
– appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di
Bologna – appellato trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.4.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. All'udienza del 10.4.2025 nessuno è comparso, come anche è a dirsi in relazione all'odierna udienza, della cui fissazione l'appellante è stato reso edotto
1 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., disposizioni applicabili al grado di appello in forza del richiamo disposto dall'art. 359 c.p.c.
L'estinzione del processo d'appello, che a tali presupposti consegue, deve essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
c.p.c., disposizione, che in relazione a tale declaratoria, fa rinvio alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2). Ai casi previsti da quest'ultima norma, peraltro, rinvia l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica.
2. Occorre dunque dichiarare estinto il giudizio per mancata comparizione delle parti.
Nulla sulle spese in ragione della pronuncia adottata.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna il 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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