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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 672/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - consigliere
Dott. Alessandro Liprino - consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 672/2019 R.G., vertente
TRA
(CF ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (C.F. , presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per P.IVA_2
legge domiciliato, con indicazione dei seguenti recapiti per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria: fax 0965811224, pec Email_1
Appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
) rappresentato e difeso, nel giudizio di promo grado, dall'Avv. Giosuè C.F._1
Domenico Megna, con studio in Laureana di LO (RC), alla via Roma n. 48;
Appellato contumace
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, 14 – 00142 - C.F. e P.I. , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_3
Calabria e per esso l'avv. Fabio Rovito, giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Rep. 44953, Racc. nr. 25857 del 25.07.2019, rappresentata e Persona_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario De Tommasi del Foro di Reggio Calabria,
(CF. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
Reggio Calabria, via Castello n. 1, con indicazione dei seguenti recapiti per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria: fax 0965.811995, pec:
Email_2
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 399/2019 del
17.04.2019, emessa nel proc. nr. 1730/2015 R.G., non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma I c.p.c., conveniva innanzi al Parte_2
Tribunale di Palmi e il ed impugnando Controparte_3 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06420159017369127000, relativa alle cartelle di pagamento n. 094200500402677447000 e n. 09420060019282670000, notificatagli da
L'attore deduceva: omessa notifica dell'atto presupposto;
omessa Controparte_3
e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento quale atto propedeutico al pignoramento;
intervenuta prescrizione della cartella di pagamento. Chiedeva, quindi, di dichiarare, in via preliminare, la nullità della cartella di pagamento e degli atti successivi per omessa notifica dell'atto presupposto;
in via subordinata, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento;
in via gradata, dichiarare estinto il debito per intervenuta prescrizione;
in via ulteriormente gradata, dichiarare il decaduto dal diritto di richiedere le somme per Parte_1 violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e DLGS 46/49; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto, con condanna di parte attrice alle spese. In particolare, deduceva che l'intimazione e le cartelle di pagamento concernevano crediti per condanna a pena pecuniaria e per spese di giustizia, soggetti a termine di prescrizione decennale;
che peraltro il decorso della prescrizione era stato interrotto dall'intimazione di cui alla nota della Corte d'appello di Reggio Calabria prot. n. 154 del 2.3.2006, notificata a mezzo pag. 2/9 Ufficiali giudiziari e tramite il servizio postale, perfezionatasi con consegna del plico raccomandato n. 771660411147, in data 15 marzo 2006. Quanto all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, dedotta da parte attrice, osservava che, essendo impugnata una mera intimazione di pagamento, che non è atto dell'esecuzione forzata, la domanda non poteva essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ma unicamente come atto di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione. Contestava altresì la censura di tardività dell'iscrizione a ruolo evidenziando la pacifica natura ordinatoria del termine invocato e la sua inapplicabilità al caso di specie, essendo sto introdotto da norme entrate in vigore successivamente all'esecutività del titolo oggetto di causa.
Anche si costituiva in giudizio deducendo, in via preliminare, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla debenza delle somme indicate nella cartella esattoriale e contestando la domanda attorea.
Secondariamente, contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevando che la mancata opposizione della cartella esattoriale nei termini perentori di cui all'art. 24 c.5
Dlgs 46/99 rende non più contestabile l'an debeatur, cristallizzando la pretesa creditoria in un vero e proprio titolo esecutivo soggetto al termine prescrizionale ordinario.
Successivamente alla soppressione di veniva disposta Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , Controparte_2 che si costituiva ribadendo le difese già svolte.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale accogliendo la domanda di parte attrice, disponeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420159017369127000 e le sottese cartelle esattoriali e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese processuali liquidate a favore del Controparte_2 procuratore distrattario nella misura di €. 400,00 oltre spese generali, esborsi ed accessori se dovuti.
Il ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 Parte_1 di primo grado e il rigetto della domanda di parte attrice, con condanna della stessa alle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 29, L. nr. 689/1981, violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. (natura decennale della prescrizione della condanna alle spese processuali); incompetenza funzionale del pag. 3/9 giudice civile in ordine alla condanna alla pena pecuniaria;
2) infondatezza degli altri motivi di opposizione spiegati in primo grado;
3) regolamento delle spese di lite. si è costituita con comparsa depositata il Controparte_2
13.11.2019, proponendo tempestivamente a sua volta appello incidentale adesivo, aderendo alle censure spiegate dal e riproponendo le eccezioni e Controparte_4 le argomentazioni dedotte in primo grado. In particolare, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla fase antecedente alla consegna dei ruoli, riguardanti l'ente impositore, titolare del credito, e non l'ente esattore, al quale è demandata esclusivamente la successiva fase di riscossione. Ha quindi sostenuto che – stante la regolare notifica, da parte dell' delle cartelle Controparte_5 esattoriali nr. 094200500402677447000 e nr. 0942006001928267000, entro i termini di legge dalla consegna del ruolo da parte dell'ente impositore, avvenuta rispettivamente, in data 16.02.2006 e 23.10.2006, nonché la successiva notifica dell'intimazione di pagamento nr. 09420159017369127000 avvenuta in data 3.11.2015 - nessun termine prescrizionale decennale è decorso. In ogni caso, nessuna prescrizione sarebbe maturata, vista l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo di cui alla nota della Corte d'appello di
Reggio Calabria prot. nr. 154 del 2 marzo 2006, notificata mediante consegna del plico raccomandato nr. 771660411147, in data 15.03.2006. Infine, ha censurato la condanna alle spese del giudizio di primo grado, in quanto, anche in caso di accoglimento della domanda, la condotta pienamente legittima dell' avrebbe Controparte_5 dovuto quanto meno giustificare la compensazione delle spese.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, occorre rilevare che l'appellato non si è costituito Parte_2 nel presente grado di giudizio, sebbene regolarmente citato in appello con atto di citazione notificato al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Lo stesso, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
§
2) Sempre in via preliminare, occorre delibare il motivo di appello del Parte_1
, col quale è stata dedotta l'incompetenza funzionale del giudice civile in
[...]
pag. 4/9 relazione alla pena pecuniaria. Sul punto, giova evidenziare che, se la questione prospettata fosse inquadrabile tra quelle attinenti alla competenza, l'eccezione sarebbe tardiva, in quanto proposta oltre termini di cui all'art. 38 c.p.c. Tuttavia, argomentando da un recente arresto delle Sezioni unite (n. 38596 del 6/12/2021), deve ritenersi che nella fattispecie si tratti di questione attinente alla ripartizione degli affari tra articolazioni interne del medesimo ufficio, con i conseguenti riverberi sul regime delle eccezioni e della rilevabilità d'ufficio.
Precisato quanto sopra, si osserva che l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processuale penale non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. pen., Sez. un., 29/09/2011,
n. 491)
Tale lettura trova riscontro anche in una recente sentenza di legittimità Cass pen.,
Sez. I, 04/05/2023, n. 30550) secondo cui, in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
§
3) Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 5/9 Come evidenziato dal appellante, i crediti per i quali è stata emessa la Parte_1 cartella impugnata si riferiscono alla condanna alla pena pecuniaria di € 300,00 di multa nonché alla condanna alle spese processuali maturate con l'irrevocabilità della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria n. 344/2004, pronunciata il 26 febbraio 2004, depositata il 2 marzo 2004 e resa esecutiva il 21 settembre 2004,
a definizione del procedimento penale n. 1084/1998 r.g.n.r. e 1551/2002 R.G.
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di parte attrice ritenendo applicabile al caso di specie il termine prescrizione “di 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento e quello successivo, di ulteriori 5, decorrente dal momento in cui l'Ente impositore consegna il titolo all'Agente di Riscossione e questa avvia
l'azione di riscossione”. Tale statuizione è erronea e non applicabile al caso di specie, in ragione della natura dei crediti per cui è causa, derivanti da condanna con sentenza penale irrevocabile.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 172 c.p. la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Come spiegato dalla Corte di cassazione, con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza. (Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 22515 del 28/02/2024 Cc. - dep.
04/06/2024, Rv. 286582 – 01).
Inoltre, una volta che il credito erariale per la pena pecuniaria venga iscritto a ruolo,
è soggetto alla sola disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, giacché il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui per il ricorrente è scaduto il termine fissato dalla legge per l'inizio dell'esecuzione spontanea della pena. (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 53156/2018, dep. il
27.11.2018).
Per quanto riguarda la condanna alle spese processuali, trattandosi di credito scaturente da condanna giudiziale passata in giudicato, la prescrizione è soggetta al termine decennale che al 3 novembre 2015 non era ancora decorso. Anche Il termine pag. 6/9 di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. (circolare Ministero della Giustizia 26 giugno 2003).
Orbane, nell'atto introduttivo del giudizio di grado, l'attore ha dichiarato di avere ricevuto l'intimazione di pagamento il 3 novembre 2015. e Controparte_3
l' hanno documentato la notifica delle sottese Controparte_2 cartelle di pagamento nn. 094200500402677447000 e 09420060019282670000, rispettivamente, in data 16 febbraio 2006 e 23 ottobre 2006 (v. copia autenticata delle copie degli avvisi di ricevimento comprovanti la notifica delle cartelle di pagamento, quali depositati in primo grado da e dall' Controparte_3 Controparte_2
e estratti dal fascicolo telematico del processo). A ciò si aggiunga che il
[...]
ha documentato l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo della Parte_1 prescrizione in quanto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 (v. copia autentica della nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 della
Corte d'Appello di Reggio Calabria) ha richiesto al debitore il pagamento delle somme concernenti le condanne alle spese processuali disposte dalla Corte d'Appello
e dalla Corte di cassazione, mediante notifica, per mezzo degli Ufficiali giudiziari, perfezionatasi con consegna da parte del servizio postale, del plico raccomandato n.
771660411147, in data 15 marzo 2006. (v. copia autentica dell'avviso postale di ricevimento attestante della richiesta di pagamento in data la notifica in data 15 marzo 2006 depositata in primo grado dal ). Pertanto, risulta evidente che, Parte_1 alla data di notifica della cartella di pagamento, i crediti controversi non erano ancora prescritti. Ne deriva che l'eccezione di prescrizione avanzata da parte attrice deve essere respinta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, basata esclusivamente sull'accoglimento di tale ragione più liquida.
§
4) L'accoglimento del suddetto motivo impone di esaminare le ulteriori questioni dedotte in primo grado e assorbite dall'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
pag. 7/9 Come si è accennato nel riepilogo dello svolgimento del processo, parte attrice ha lamentato anche l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento quale atto propedeutico al pignoramento. Anche queste doglianze sono infondate.
La doglianza dell'omessa notifica dell'atto presupposto è manifestamente infondata, bastando rammentare che, nella fattispecie, le somme oggetto di riscossione derivavano da una sentenza penale irrevocabile, all'esito di procedimento con contradditorio regolarmente instaurato nei confronti dell'imputato, il quale aveva resistito fino in cassazione. Si è già detto, inoltre, che il pagamento era già stato richiesto con nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 della Corte d'Appello di Reggio
Calabria. Parimenti infondate sono anche le altre doglianze sollevate in primo grado dal circa l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, in quanto smentite dalla Pt_2 documentazione versata in atti dall' , dalla quale si evince la CP_5 Controparte_5 regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Avuto riguardo, infine, alla dedotta tardività dell'iscrizione a ruolo, l'eccezione non ha pregio nel caso di specie, in ragione della peculiare natura delle somme oggetto di esazione, dovendosi evidenziare che, in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (Cassazione civile sez. III, 10/05/2023, n.12614).
§
In applicazione del principio della soccombenza e considerato il complessivo esito della causa, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellato
[...] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del Pt_2 [...]
e di , liquidate secondo i parametri di Parte_1 Controparte_2 cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200) e nella misura corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere, in pag. 8/9 complessivi € 1.278,00 per il primo grado e in complessivi € 1.458,00 per il grado di appello, per un totale di complessivi € 2.736,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 ed avverso la sentenza n. 399/2019 del 17.04.2019 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Palmi, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1 respinge l'opposizione proposta da all'intimazione di pagamento Parte_2
n. 06420159017369127000, relativa alle cartelle di pagamento n.
094200500402677447000 e n. 09420060019282670000;
2 condanna alla refusione, in favore del e Parte_2 Parte_1 di , alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate Controparte_2 in complessivi € 2.736,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per ciascna di dette parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 672/2019 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - consigliere
Dott. Alessandro Liprino - consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 672/2019 R.G., vertente
TRA
(CF ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (C.F. , presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per P.IVA_2
legge domiciliato, con indicazione dei seguenti recapiti per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria: fax 0965811224, pec Email_1
Appellante
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 [...]
) rappresentato e difeso, nel giudizio di promo grado, dall'Avv. Giosuè C.F._1
Domenico Megna, con studio in Laureana di LO (RC), alla via Roma n. 48;
Appellato contumace
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in Roma, Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, 14 – 00142 - C.F. e P.I. , in persona del Responsabile Contenzioso P.IVA_3
Calabria e per esso l'avv. Fabio Rovito, giusta procura speciale per atto del Notaio di Roma, Rep. 44953, Racc. nr. 25857 del 25.07.2019, rappresentata e Persona_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario De Tommasi del Foro di Reggio Calabria,
(CF. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._2
Reggio Calabria, via Castello n. 1, con indicazione dei seguenti recapiti per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria: fax 0965.811995, pec:
Email_2
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 399/2019 del
17.04.2019, emessa nel proc. nr. 1730/2015 R.G., non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615 comma I c.p.c., conveniva innanzi al Parte_2
Tribunale di Palmi e il ed impugnando Controparte_3 Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 06420159017369127000, relativa alle cartelle di pagamento n. 094200500402677447000 e n. 09420060019282670000, notificatagli da
L'attore deduceva: omessa notifica dell'atto presupposto;
omessa Controparte_3
e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento quale atto propedeutico al pignoramento;
intervenuta prescrizione della cartella di pagamento. Chiedeva, quindi, di dichiarare, in via preliminare, la nullità della cartella di pagamento e degli atti successivi per omessa notifica dell'atto presupposto;
in via subordinata, la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella di pagamento;
in via gradata, dichiarare estinto il debito per intervenuta prescrizione;
in via ulteriormente gradata, dichiarare il decaduto dal diritto di richiedere le somme per Parte_1 violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e DLGS 46/49; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e Parte_1 chiedendone il rigetto, con condanna di parte attrice alle spese. In particolare, deduceva che l'intimazione e le cartelle di pagamento concernevano crediti per condanna a pena pecuniaria e per spese di giustizia, soggetti a termine di prescrizione decennale;
che peraltro il decorso della prescrizione era stato interrotto dall'intimazione di cui alla nota della Corte d'appello di Reggio Calabria prot. n. 154 del 2.3.2006, notificata a mezzo pag. 2/9 Ufficiali giudiziari e tramite il servizio postale, perfezionatasi con consegna del plico raccomandato n. 771660411147, in data 15 marzo 2006. Quanto all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, dedotta da parte attrice, osservava che, essendo impugnata una mera intimazione di pagamento, che non è atto dell'esecuzione forzata, la domanda non poteva essere qualificata come opposizione all'esecuzione, ma unicamente come atto di accertamento negativo del credito dell'Amministrazione. Contestava altresì la censura di tardività dell'iscrizione a ruolo evidenziando la pacifica natura ordinatoria del termine invocato e la sua inapplicabilità al caso di specie, essendo sto introdotto da norme entrate in vigore successivamente all'esecutività del titolo oggetto di causa.
Anche si costituiva in giudizio deducendo, in via preliminare, il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti alla debenza delle somme indicate nella cartella esattoriale e contestando la domanda attorea.
Secondariamente, contestava l'eccezione di intervenuta prescrizione rilevando che la mancata opposizione della cartella esattoriale nei termini perentori di cui all'art. 24 c.5
Dlgs 46/99 rende non più contestabile l'an debeatur, cristallizzando la pretesa creditoria in un vero e proprio titolo esecutivo soggetto al termine prescrizionale ordinario.
Successivamente alla soppressione di veniva disposta Controparte_3
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , Controparte_2 che si costituiva ribadendo le difese già svolte.
Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Tribunale accogliendo la domanda di parte attrice, disponeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420159017369127000 e le sottese cartelle esattoriali e condannava l'
[...]
al pagamento delle spese processuali liquidate a favore del Controparte_2 procuratore distrattario nella misura di €. 400,00 oltre spese generali, esborsi ed accessori se dovuti.
Il ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 Parte_1 di primo grado e il rigetto della domanda di parte attrice, con condanna della stessa alle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 29, L. nr. 689/1981, violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. (natura decennale della prescrizione della condanna alle spese processuali); incompetenza funzionale del pag. 3/9 giudice civile in ordine alla condanna alla pena pecuniaria;
2) infondatezza degli altri motivi di opposizione spiegati in primo grado;
3) regolamento delle spese di lite. si è costituita con comparsa depositata il Controparte_2
13.11.2019, proponendo tempestivamente a sua volta appello incidentale adesivo, aderendo alle censure spiegate dal e riproponendo le eccezioni e Controparte_4 le argomentazioni dedotte in primo grado. In particolare, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla fase antecedente alla consegna dei ruoli, riguardanti l'ente impositore, titolare del credito, e non l'ente esattore, al quale è demandata esclusivamente la successiva fase di riscossione. Ha quindi sostenuto che – stante la regolare notifica, da parte dell' delle cartelle Controparte_5 esattoriali nr. 094200500402677447000 e nr. 0942006001928267000, entro i termini di legge dalla consegna del ruolo da parte dell'ente impositore, avvenuta rispettivamente, in data 16.02.2006 e 23.10.2006, nonché la successiva notifica dell'intimazione di pagamento nr. 09420159017369127000 avvenuta in data 3.11.2015 - nessun termine prescrizionale decennale è decorso. In ogni caso, nessuna prescrizione sarebbe maturata, vista l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo di cui alla nota della Corte d'appello di
Reggio Calabria prot. nr. 154 del 2 marzo 2006, notificata mediante consegna del plico raccomandato nr. 771660411147, in data 15.03.2006. Infine, ha censurato la condanna alle spese del giudizio di primo grado, in quanto, anche in caso di accoglimento della domanda, la condotta pienamente legittima dell' avrebbe Controparte_5 dovuto quanto meno giustificare la compensazione delle spese.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In via preliminare, occorre rilevare che l'appellato non si è costituito Parte_2 nel presente grado di giudizio, sebbene regolarmente citato in appello con atto di citazione notificato al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Lo stesso, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
§
2) Sempre in via preliminare, occorre delibare il motivo di appello del Parte_1
, col quale è stata dedotta l'incompetenza funzionale del giudice civile in
[...]
pag. 4/9 relazione alla pena pecuniaria. Sul punto, giova evidenziare che, se la questione prospettata fosse inquadrabile tra quelle attinenti alla competenza, l'eccezione sarebbe tardiva, in quanto proposta oltre termini di cui all'art. 38 c.p.c. Tuttavia, argomentando da un recente arresto delle Sezioni unite (n. 38596 del 6/12/2021), deve ritenersi che nella fattispecie si tratti di questione attinente alla ripartizione degli affari tra articolazioni interne del medesimo ufficio, con i conseguenti riverberi sul regime delle eccezioni e della rilevabilità d'ufficio.
Precisato quanto sopra, si osserva che l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo processuale penale non ha modificato il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti, in tale materia, fra giudice dell'esecuzione penale e giudice civile. Tale testo normativo, invero, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell'art. 29, d.lgs. 24 febbraio 1999, n. 46, secondo il quale alle entrate non tributarie «non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602» (escludente la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) «e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie». Ne consegue che ogni contestazione prospettata, in sede di riscossione, sulla quantificazione delle spese processuali operata dall'ufficio competente sulla base della statuizione recata dalla sentenza penale, deve essere proposta avanti il giudice civile con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (Cass. pen., Sez. un., 29/09/2011,
n. 491)
Tale lettura trova riscontro anche in una recente sentenza di legittimità Cass pen.,
Sez. I, 04/05/2023, n. 30550) secondo cui, in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
§
3) Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
pag. 5/9 Come evidenziato dal appellante, i crediti per i quali è stata emessa la Parte_1 cartella impugnata si riferiscono alla condanna alla pena pecuniaria di € 300,00 di multa nonché alla condanna alle spese processuali maturate con l'irrevocabilità della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria n. 344/2004, pronunciata il 26 febbraio 2004, depositata il 2 marzo 2004 e resa esecutiva il 21 settembre 2004,
a definizione del procedimento penale n. 1084/1998 r.g.n.r. e 1551/2002 R.G.
La sentenza di primo grado ha accolto la domanda di parte attrice ritenendo applicabile al caso di specie il termine prescrizione “di 5 anni dalla notifica del verbale di accertamento e quello successivo, di ulteriori 5, decorrente dal momento in cui l'Ente impositore consegna il titolo all'Agente di Riscossione e questa avvia
l'azione di riscossione”. Tale statuizione è erronea e non applicabile al caso di specie, in ragione della natura dei crediti per cui è causa, derivanti da condanna con sentenza penale irrevocabile.
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 172 c.p. la pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Come spiegato dalla Corte di cassazione, con riferimento al regime vigente prima dell'operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini della estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza, cessa di decorrere con la iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento e non conosce cause di sospensione o interruzione della sua decorrenza. (Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 22515 del 28/02/2024 Cc. - dep.
04/06/2024, Rv. 286582 – 01).
Inoltre, una volta che il credito erariale per la pena pecuniaria venga iscritto a ruolo,
è soggetto alla sola disciplina relativa alla prescrizione decennale dei crediti erariali, giacché il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui per il ricorrente è scaduto il termine fissato dalla legge per l'inizio dell'esecuzione spontanea della pena. (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 53156/2018, dep. il
27.11.2018).
Per quanto riguarda la condanna alle spese processuali, trattandosi di credito scaturente da condanna giudiziale passata in giudicato, la prescrizione è soggetta al termine decennale che al 3 novembre 2015 non era ancora decorso. Anche Il termine pag. 6/9 di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. (circolare Ministero della Giustizia 26 giugno 2003).
Orbane, nell'atto introduttivo del giudizio di grado, l'attore ha dichiarato di avere ricevuto l'intimazione di pagamento il 3 novembre 2015. e Controparte_3
l' hanno documentato la notifica delle sottese Controparte_2 cartelle di pagamento nn. 094200500402677447000 e 09420060019282670000, rispettivamente, in data 16 febbraio 2006 e 23 ottobre 2006 (v. copia autenticata delle copie degli avvisi di ricevimento comprovanti la notifica delle cartelle di pagamento, quali depositati in primo grado da e dall' Controparte_3 Controparte_2
e estratti dal fascicolo telematico del processo). A ciò si aggiunga che il
[...]
ha documentato l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo della Parte_1 prescrizione in quanto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 (v. copia autentica della nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 della
Corte d'Appello di Reggio Calabria) ha richiesto al debitore il pagamento delle somme concernenti le condanne alle spese processuali disposte dalla Corte d'Appello
e dalla Corte di cassazione, mediante notifica, per mezzo degli Ufficiali giudiziari, perfezionatasi con consegna da parte del servizio postale, del plico raccomandato n.
771660411147, in data 15 marzo 2006. (v. copia autentica dell'avviso postale di ricevimento attestante della richiesta di pagamento in data la notifica in data 15 marzo 2006 depositata in primo grado dal ). Pertanto, risulta evidente che, Parte_1 alla data di notifica della cartella di pagamento, i crediti controversi non erano ancora prescritti. Ne deriva che l'eccezione di prescrizione avanzata da parte attrice deve essere respinta, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, basata esclusivamente sull'accoglimento di tale ragione più liquida.
§
4) L'accoglimento del suddetto motivo impone di esaminare le ulteriori questioni dedotte in primo grado e assorbite dall'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
pag. 7/9 Come si è accennato nel riepilogo dello svolgimento del processo, parte attrice ha lamentato anche l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento quale atto propedeutico al pignoramento. Anche queste doglianze sono infondate.
La doglianza dell'omessa notifica dell'atto presupposto è manifestamente infondata, bastando rammentare che, nella fattispecie, le somme oggetto di riscossione derivavano da una sentenza penale irrevocabile, all'esito di procedimento con contradditorio regolarmente instaurato nei confronti dell'imputato, il quale aveva resistito fino in cassazione. Si è già detto, inoltre, che il pagamento era già stato richiesto con nota prot. n. 154 del 2 marzo 2006 della Corte d'Appello di Reggio
Calabria. Parimenti infondate sono anche le altre doglianze sollevate in primo grado dal circa l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, in quanto smentite dalla Pt_2 documentazione versata in atti dall' , dalla quale si evince la CP_5 Controparte_5 regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Avuto riguardo, infine, alla dedotta tardività dell'iscrizione a ruolo, l'eccezione non ha pregio nel caso di specie, in ragione della peculiare natura delle somme oggetto di esazione, dovendosi evidenziare che, in tema di riscossione di spese processuali penali, il termine per procedere all'iscrizione a ruolo di cui all'art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha, perciò, natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa in tal senso e dell'assenza di uno spazio operativo funzionale per l'istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria (Cassazione civile sez. III, 10/05/2023, n.12614).
§
In applicazione del principio della soccombenza e considerato il complessivo esito della causa, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellato
[...] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del Pt_2 [...]
e di , liquidate secondo i parametri di Parte_1 Controparte_2 cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore della controversia per come indicato in atti (scaglione di riferimento da € 1.101 a € 5.200) e nella misura corrispondente ai minimi tariffari, ritenuta equa considerato l'oggetto del contendere, in pag. 8/9 complessivi € 1.278,00 per il primo grado e in complessivi € 1.458,00 per il grado di appello, per un totale di complessivi € 2.736,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 ed avverso la sentenza n. 399/2019 del 17.04.2019 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Palmi, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1 respinge l'opposizione proposta da all'intimazione di pagamento Parte_2
n. 06420159017369127000, relativa alle cartelle di pagamento n.
094200500402677447000 e n. 09420060019282670000;
2 condanna alla refusione, in favore del e Parte_2 Parte_1 di , alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate Controparte_2 in complessivi € 2.736,00, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per ciascna di dette parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. ssa Patrizia Morabito
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