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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1420/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra UCrino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1420/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. CAPONETTI PIETRO e dall'avv. Parte_1
AP UC ed elettivamente domiciliata in VIA CIRO MENOTTI 24 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2715 del 24.3.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 27.11.20 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere recluso ininterrottamente dal 10.01.2007 in vari istituti di pena Controparte_1 tra i quali quello di Cremona, Porto Azzurro e Milano-Opera; di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di febbraio 2009 sino al mese di ottobre 2018 presso il carcere di Cremona, Porto Azzurro e Milano-Operacon mansioni di “Scopino, cat. C”; “Addetto alla lavanderia, cat. B”; “Addetto alle pulizie, cat. D”
Lamentava che i livelli retributivi erano rimasti fermi al 1992, in violazione di appositi precetti costituzionali e di legge (art. 36 Cost., art. 20 della legge 354/1975, ma anche da apposite circolari ministeriali, vedasi la n. 2294/4748 del 9.3.1976).
Rilevava che dopo oltre venticinque anni, solo a far tempo dal 1' ottobre 2017, il aveva CP_1 finalmente provveduto ad adeguare le mercedi, rimanendo però scoperti i lavori pregressi di cui chiedeva la liquidazione con analitici conteggi.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccependo, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. con riferimento ai crediti vantati dalla parte ricorrente nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'an della pretesa, riteneva maturata la prescrizione quinquennale per una parte dei crediti azionati e accoglieva solo in parte il ricorso .
Ha proposto appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
2948 c.c. e l' errata individuazione del decorso del termine di prescrizione quinquennale, nonché eccependo l'errore materiale in cui era incorso il tribunale anche con applicazione del termine prescrizionale ritenuto operate e non condiviso dalla parte attrice .
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante di aver allegato e provato di essere in stato di detenzione in carcere da febbraio 2008 e di aver svolto attività lavorativa fino a ottobre 2018 e dal gennaio 2013 presso il medesimo carcere di Opera con la conseguenza che non potevano ritenersi prescritti i periodi da gennaio 2016 come argomentato in sentenza visto che la sentenza ancorava la prescrizione alla prestazione svolta nell'ultimo degli istituti di pena;
infatti deduceva che il precedente rapporto non era cessato il 31.12.2017 con la conseguenza che il termine per rivendicare le differenze retributive non era iniziato a decorrere dall'1.1.18, deduceva inoltre che in costanza di rapporto di lavoro operava la sospensione del termine . Con il secondo motivo di appello contestava l'esistenza di una pluralità di contratti a termine e argomentava la peculiare natura del rapporto di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione , e la non imputabilità al detenuto di eventuali sospensioni o interruzioni della prestazione.
Con il terzo motivo contestava la decorrenza del dies a quo della prescrizione a fra data dalla notifica del ricorso piuttosto che dal suo deposito in cancelleria.
Insisteva pertanto per la condanna al pagamento di euro 29.402,43 ovvero della minor somma di euro
25.080,77 , in luogo della minor somma liquidata nella sentenza impugnata.
Il non si costituiva restando contumace . Controparte_1
All'udienza odierna , all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è fondato .
E' assorbente e decisivo l'accoglimento del secondo motivo di appello.
Non avendo il censurato la fondatezza dell'an della pretesa, passata in autorità di giudicato CP_1 in tema di prescrizione ci si riporta a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 17484/2024, resa in analoga fattispecie .
Nella sentenza suindicata, i giudici di legittimità, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Nella parte motiva della pronuncia richiamata (confermata da successive decisioni di segno conforme, tra cui, da ultimo, Cass. Sez. L, n. 19007/2024, n. 5510/2025), la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal , avente ad oggetto le medesime censure sollevate Controparte_1 dall'Amministrazione nel presente giudizio, ha chiarito: “9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n.
341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'. (…) In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte. 10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f)
l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo
(come ad esempio graduatorie …). 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. (…) In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e
124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. 13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”. Dall'applicazione dei principi innanzi richiamati discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , posto che, come detto, la prescrizione dei crediti Controparte_1 retributivi per cui è causa, correlati all'unico rapporto di lavoro del con Parte_1
l'Amministrazione appellata – rispetto al quale sono irrilevanti le cessazioni/interruzioni intermedie
(corrispondenti ai mesi in cui non sono presenti buste paga) – non decorrono prima della cessazione definitiva del rapporto stesso.
Nel caso di specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. era Parte_1 ancora detenuto;
dalle buste paga allegate al ricorso di primo grado risulta aver lavorato fino al 2018.
Ebbene, il appellato non ha dimostrato che il rapporto di lavoro del ricorrente , da ritenersi CP_1 unico, era definitivamente cessato a quella data o precedentemente e il ricorso è stato notificato il
20.2.21 .
In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro fosse cessato ad ottobre 2018 , il termine di prescrizione non sarebbe maturato avuto riguardo alla data dell'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c
L'accoglimento del secondo motivo di appello rende superflua ogni valutazione sugli altri due motivi di appello che trovavano fondamento nell'applicabilità di autonomi termini prescrizionali riferibili a ciascun contratto a termine convenuto tra le parti, ovvero nel calcolo della prescrizione dal deposito del ricorso piuttosto che dalla sua notifica, accertamento totalmente irrilevante nel caso di specie ai fini dell'accoglimento della pretesa per come sopra motivata .
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato il al pagamento, in favore di in relazione Controparte_1 Parte_1 al periodo lavorativo dal febbraio 2009 a ottobre 2018 della somma di € 29402,43 , a titolo di differenze retributive e differenze di TFR, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
Le spese di lite seguono la soccombenza come già nel giudizio di primo grado
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, ferma per il resto:
- condanna il al pagamento, in favore di in relazione Controparte_1 Parte_1 al periodo lavorativo da febbraio 2009 a ottobre 2018, della somma di €29402,43 ( in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di euro 8656,77 ) , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
. condanna il al pagamento delle spese di lite come già liquidate nella sentenza impugnata CP_1 per il primo grado e liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% per il presente grado , da distrarsi in favore dei procuratori PO UC e PO TR, antistatari
La Presidente
MA NI RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI RZ Presidente rel.
Dott. ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. Ssa Alessandra UCrino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/07/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1420/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. CAPONETTI PIETRO e dall'avv. Parte_1
AP UC ed elettivamente domiciliata in VIA CIRO MENOTTI 24 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2715 del 24.3.22
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 27.11.20 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere recluso ininterrottamente dal 10.01.2007 in vari istituti di pena Controparte_1 tra i quali quello di Cremona, Porto Azzurro e Milano-Opera; di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di febbraio 2009 sino al mese di ottobre 2018 presso il carcere di Cremona, Porto Azzurro e Milano-Operacon mansioni di “Scopino, cat. C”; “Addetto alla lavanderia, cat. B”; “Addetto alle pulizie, cat. D”
Lamentava che i livelli retributivi erano rimasti fermi al 1992, in violazione di appositi precetti costituzionali e di legge (art. 36 Cost., art. 20 della legge 354/1975, ma anche da apposite circolari ministeriali, vedasi la n. 2294/4748 del 9.3.1976).
Rilevava che dopo oltre venticinque anni, solo a far tempo dal 1' ottobre 2017, il aveva CP_1 finalmente provveduto ad adeguare le mercedi, rimanendo però scoperti i lavori pregressi di cui chiedeva la liquidazione con analitici conteggi.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccependo, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. con riferimento ai crediti vantati dalla parte ricorrente nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'an della pretesa, riteneva maturata la prescrizione quinquennale per una parte dei crediti azionati e accoglieva solo in parte il ricorso .
Ha proposto appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
2948 c.c. e l' errata individuazione del decorso del termine di prescrizione quinquennale, nonché eccependo l'errore materiale in cui era incorso il tribunale anche con applicazione del termine prescrizionale ritenuto operate e non condiviso dalla parte attrice .
Ha sostenuto, in particolare, l'appellante di aver allegato e provato di essere in stato di detenzione in carcere da febbraio 2008 e di aver svolto attività lavorativa fino a ottobre 2018 e dal gennaio 2013 presso il medesimo carcere di Opera con la conseguenza che non potevano ritenersi prescritti i periodi da gennaio 2016 come argomentato in sentenza visto che la sentenza ancorava la prescrizione alla prestazione svolta nell'ultimo degli istituti di pena;
infatti deduceva che il precedente rapporto non era cessato il 31.12.2017 con la conseguenza che il termine per rivendicare le differenze retributive non era iniziato a decorrere dall'1.1.18, deduceva inoltre che in costanza di rapporto di lavoro operava la sospensione del termine . Con il secondo motivo di appello contestava l'esistenza di una pluralità di contratti a termine e argomentava la peculiare natura del rapporto di lavoro tra il detenuto e l'amministrazione , e la non imputabilità al detenuto di eventuali sospensioni o interruzioni della prestazione.
Con il terzo motivo contestava la decorrenza del dies a quo della prescrizione a fra data dalla notifica del ricorso piuttosto che dal suo deposito in cancelleria.
Insisteva pertanto per la condanna al pagamento di euro 29.402,43 ovvero della minor somma di euro
25.080,77 , in luogo della minor somma liquidata nella sentenza impugnata.
Il non si costituiva restando contumace . Controparte_1
All'udienza odierna , all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
L'appello è fondato .
E' assorbente e decisivo l'accoglimento del secondo motivo di appello.
Non avendo il censurato la fondatezza dell'an della pretesa, passata in autorità di giudicato CP_1 in tema di prescrizione ci si riporta a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n. 17484/2024, resa in analoga fattispecie .
Nella sentenza suindicata, i giudici di legittimità, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus”.
Nella parte motiva della pronuncia richiamata (confermata da successive decisioni di segno conforme, tra cui, da ultimo, Cass. Sez. L, n. 19007/2024, n. 5510/2025), la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto dal , avente ad oggetto le medesime censure sollevate Controparte_1 dall'Amministrazione nel presente giudizio, ha chiarito: “9. Resta, dunque, ineludibile la stretta connessione con la detenzione e con la funzione di rieducazione della pena a questa collegata. È tale funzione che unifica i rapporti e li rende comunque differenti dal “lavoro libero”, non quanto alle modalità ma sicuramente quanto al contesto (descritto nella sopra citata sentenza della Corte cost. n.
341 del 2006) che in sé è significativo di un 'metus'. (…) In particolare, per quanto qui rileva, nei periodi in cui non risulta svolta attività lavorativa, il detenuto è soggetto al 'metus' datoriale in relazione all'attività che aspira a svolgere e valga, al riguardo, sottolineare che: - i posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria sono quantitativamente e qualitativamente dimensionati in rapporto alle effettive esigenze di ogni singolo istituto ed ai servizi in esso previsti;
- le stesse lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti (cfr. art. 25 bis dell'ord. penitenz. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 124/2018); - non sussiste alcuna possibilità di prevedere, in relazione alla casa circondariale ovvero alle condizioni di reclusione ove si sta scontando la pena, non solo se sia possibile in concreto svolgere attività lavorativa ma neppure se sia ipotizzabile l'assegnazione a mansioni diverse o eguali rispetto ad altre già svolte. 10. Il meccanismo sopra descritto pone i detenuti che aspirano a lavorare in una condizione di “metus” che si qualifica come tale anche ove in sé considerata, stante l'assoluta specialità del lavoro carcerario. In particolare, questo si desume da plurimi elementi: a) l'essere rimessa alla direzione dell'istituto l'elaborazione e l'indicazione di un piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive;
b) l'inidoneità della previsione legislativa di una commissione interna a realizzare un sistema che non rimetta in concreto alla discrezionalità dell'istituto la scelta del detenuto da assegnare al lavoro (commissione, come detto, introdotta solo con la riforma del 2018 e comunque autonoma nel deliberare criteri ed elenchi: si consideri che il comma 6 del nuovo art. 20 dell'ord. penitenz. prevede che alle riunioni della commissione partecipa un rappresentante dei detenuti e degli internati ma «senza potere deliberativo»); c) la notoria scarsezza dei lavori in rapporto al numero dei detenuti;
d) la endemica carenza di risorse da investire in retribuzioni;
e) la presenza di possibilità di lavoro solo in taluni istituti penitenziari e non in altri;
f)
l'assenza di regole generali e predeterminate tali da garantire una certa forma di controllo preventivo
(come ad esempio graduatorie …). 11. Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. (…) In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e
124/2018 il nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. 13. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro
(come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. 15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie. 16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)”. Dall'applicazione dei principi innanzi richiamati discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , posto che, come detto, la prescrizione dei crediti Controparte_1 retributivi per cui è causa, correlati all'unico rapporto di lavoro del con Parte_1
l'Amministrazione appellata – rispetto al quale sono irrilevanti le cessazioni/interruzioni intermedie
(corrispondenti ai mesi in cui non sono presenti buste paga) – non decorrono prima della cessazione definitiva del rapporto stesso.
Nel caso di specie, al momento del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. era Parte_1 ancora detenuto;
dalle buste paga allegate al ricorso di primo grado risulta aver lavorato fino al 2018.
Ebbene, il appellato non ha dimostrato che il rapporto di lavoro del ricorrente , da ritenersi CP_1 unico, era definitivamente cessato a quella data o precedentemente e il ricorso è stato notificato il
20.2.21 .
In ogni caso, anche a voler ritenere che il rapporto di lavoro fosse cessato ad ottobre 2018 , il termine di prescrizione non sarebbe maturato avuto riguardo alla data dell'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c
L'accoglimento del secondo motivo di appello rende superflua ogni valutazione sugli altri due motivi di appello che trovavano fondamento nell'applicabilità di autonomi termini prescrizionali riferibili a ciascun contratto a termine convenuto tra le parti, ovvero nel calcolo della prescrizione dal deposito del ricorso piuttosto che dalla sua notifica, accertamento totalmente irrilevante nel caso di specie ai fini dell'accoglimento della pretesa per come sopra motivata .
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato il al pagamento, in favore di in relazione Controparte_1 Parte_1 al periodo lavorativo dal febbraio 2009 a ottobre 2018 della somma di € 29402,43 , a titolo di differenze retributive e differenze di TFR, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
Le spese di lite seguono la soccombenza come già nel giudizio di primo grado
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, ferma per il resto:
- condanna il al pagamento, in favore di in relazione Controparte_1 Parte_1 al periodo lavorativo da febbraio 2009 a ottobre 2018, della somma di €29402,43 ( in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di euro 8656,77 ) , oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
. condanna il al pagamento delle spese di lite come già liquidate nella sentenza impugnata CP_1 per il primo grado e liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% per il presente grado , da distrarsi in favore dei procuratori PO UC e PO TR, antistatari
La Presidente
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