Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8948/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
IN PROPRIO E N.Q. DI CORRESPONS. Parte_1 [...]
, , Controparte_1 CP_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti BATTIATO DOMENICO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to LUZI MARCO, CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Parte ricorrente, nelle precisate qualità, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 000554811, notificata in data 6.08.2024, con cui le è stato richiesto il
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pagamento degli importi ivi riportati, a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi, ex art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983.
Con decreto del 4.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva, sulla base del rilievo che il ricorso risultava proposto oltre il termine di legge.
Si è costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone CP_3
preliminarmente la tardività.
All'udienza che precede, come sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione.
La parte ricorrente ha contestato l'eccezione di tardività dell , con note sostitutive, CP_3
come in atti.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere seriale della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
2. Gli atti opposti.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463
(conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito
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dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 .
Di recente, peraltro, l'art. 23, co. 1, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 ha previsto che
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
3. Normativa applicabile ed inammissibilità.
L'art. 6 del D.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'art. 22 l. 689/1981, in particolare, prevede “Salvo quanto previsto dall' articolo 133
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150”.
L'art. 6 del d.lgs. 150/2011, al comma 6, prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Nel caso di specie, come riferito dalla stessa parte ricorrente l'ordinanza ingiunzione è
stata notificata il 6 agosto 2024, mentre il ricorso è stato depositato il 25.9.2024, dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
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Non appare applicabile, nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini, posto che l'opposizione riguarda una sanzione derivante dall'asserita omissione contributiva.
La causa, dunque, rientra tra quelle di lavoro e previdenza per cui non opera la sospensione feriale dei termini.
Questo è stato evidenziato anche dalle Sezioni Unite richiamate da parte ricorrente
(Cassazione civile sez. un., 29/01/2021, n.2145), le quali hanno esposto quanto segue:
“7.1. In questa prospettiva, appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive.
La L. n. 689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs. n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, come opportunamente evidenziato dal Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.
Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.
7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione,
che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro,
rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un
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rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti - soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass. 14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi
è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate.
Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un. 683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, nè si attenua la finalità
generai preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1.
Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del
1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della L. n. 742 del 1969, art. 3, in quanto la sollecita
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definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Analoghe
esigenze non sono invece ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.” (Cassazione civile sez.
un., 29/01/2021, n.2145).
Alla luce di queste premesse, va dunque letto il principio di diritto, secondo cui “"Nel
regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne
consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale,
deve tenersi conto della detta sospensione.
Nel caso di specie, come detto, l'ordinanza ingiunzione riguarda la fattispecie dell'omissione contributiva, e dunque rientra nel novero delle cause di lavoro e di previdenza, per le quali è esclusa la sospensione feriale dei termini.
Il ricorso è dunque inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni.
Stante la difficoltà interpretativa della questione le spese vanno compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA inammissibile il ricorso;
COMPENSA le spese.
Così deciso e depositato, in Catania, lì 19.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
4. (Dott. Mario Fiorentino)
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