Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 226/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San
[...]
Carlo n. 156, elettivamente domiciliata in Jesi alla Via Sauro n. 3, presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Illuminati, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Cristina Margutti, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Sessano P.IVA_2 del Molise (IS) alla Zona Industriale, nonché (c.f. Controparte_3
) residente in [...], C.F._1 CP_4
(c.f. ), residente in [...]alla Via Santo Spirito e
[...] C.F._2 CP_5
c.f. ), residente in [...]
Torre n. 1, tutti elettivamente domiciliati in Isernia alla Via Umbria (Centro Comm. e Aff.),
Int. b/24, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cappellu, che li rappresenta e difende, giusta
1
OGGETTO: rapporti bancari in conto corrente – ripetizione d'indebito – fideiussioni e contratto autonomo di garanzia, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 1001/2021 in data 29/30.07.2021 del Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1001/2021 in data 29/30.07.2021 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da
, nonché dai garanti Controparte_2 CP_3
e nei confronti di già
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
al fine di sentir revocare l'ingiunzione emessa in via Controparte_6
solidale nei loro confronti per il pagamento della complessiva somma di €.105.913,46 di cui
€.94.800,51 quale saldo debitore del c/c acceso in data 19.07.2000 ed €.11.112,95 a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento stipulato in data 3.08.2012, adducendo parte opponente la nullità di entrambi per difetto di forma scritta ad substantiam con conseguente richiesta di espunzione di tutti gli interessi anatocistici, c.m.s., interessi ultralegali, oneri spese e valute, nonché la falsità di tutte le sottoscrizioni ivi apposte, anche quelle sugli atti costitutivi di fideiussione e lamentando, inoltre, l'applicazione di interessi usurari e l'estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c., avendo il giudicante rigettato per carenza di specificità l'eccezione di disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. delle copie rispetto agli originali dei contratti controversi, nonché per infondatezza l'eccezione riguardante i contratti c.d. monofirma e per inammissibilità quella di nullità del contratto di c/c per applicazione di interessi usurari in quanto eccessivamente generica, ha accolto sia l'eccezione relativa alla nullità della c.m.s. per prevedere la sola percentuale di applicazione della commissione, sia la domanda di nullità per indeterminatezza delle aperture di credito in data 5.11.2014 di complessivi €.127.000, sia quella di illegittima applicazione di interessi anatocistici maturati nel periodo successivo all'1.01.2014 e, riscontrata all'esito di CTU una differenza in favore del correntista di €.119.107,92 che, in considerazione del minore ammontare dei saldi debitori dei due rapporti e dell'importo ricevuto dalla banca da parte del di garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, determina Parte_2 un'insussistenza del credito azionato, negando infine la natura di contratto autonomo alle
2 garanzie fideiussorie, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite e ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inesistente il credito della banca mutuando acriticamente le risultanze della CTU in violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c., senza motivare in ordine alla mancata considerazione delle osservazioni del CTP, non recepite nell'elaborato peritale definitivo ed esplicative degli errori commessi dal CTU che, qualora emendati, condurrebbero a ritenere esistente il credito della banca, anche se – in ipotesi – in termini diversi da quelli ingiunti: di qui la necessità di rinnovo della CTU;
l'errore commesso dalla sentenza consiste anche nella dichiarazione di nullità per indeterminatezza delle c.m.s. previste nel contratto di c/c per indeterminatezza derivante dall'avere la banca indicato solo la percentuale dell'1,250%, atteso che il valore su cui applicare la percentuale, il periodo continuativo e quello di riferimento sono dati ricavabili dalle allegazioni e dagli elementi documentali in atti, non avendo gli opponenti mai contestato di essere a conoscenza delle condizioni riportate nel Foglio Informativo Analitico messo a loro disposizione;
il giudicante ha erroneamente ritenuto affetto da indeterminatezza il contratto di anticipazione bancaria, senza considerare che le linee di credito nn. 1 e 2 erano doppiamente asteriscate, in quanto oggetto di semplici “variazioni accessorie senza effetti novativi” quindi insuscettibili di pattuizioni successive o nuove impossibili da reperire negli atti di causa e, pertanto, erroneamente sono state espunte tutte le rimesse dai c/anticipi al sbf, pur in presenza di valide pattuizioni;
ulteriore vizio della sentenza attiene alla illegittimità degli interessi anatocistici maturati nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art 1, co.
629 L. n. 147/2013 ritenendo l'immediata applicazione della nuova normativa a partire dalla modifica (1.01.2014) sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo, pur trattandosi di eccezione sollevata dagli opponenti in memoria istruttoria n. 2 e non più riformulata nelle conclusioni definitive;
il Tribunale ha erroneamente negato la natura di contratti autonomi di garanzia alle obbligazioni sottoscritte dagli opponenti , CP_4
ed , tali definiti anche da essi stessi, qualificandoli fideiussori, pur in CP_5 CP_3
presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”; vi è stata omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento del credito della banca al momento del deposito del d.i. opposto, in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.; la sentenza è viziata anche per aver disposto la condanna al pagamento integrale delle spese di lite e di CTU, pur avendo dichiarato inammissibile il disconoscimento effettuato dagli opponenti ex art. 2719 c.c.,
3 ritenute infondata l'eccezione di carenza di forma scritta ex art 117 TUB dei contratti di apertura di c/c e di finanziamento ed inammissibile l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati al rapporto di c/c, limitandosi ad accogliere le sole domande tardivamente introdotte nel giudizio, per cui le spese meriterebbero quantomeno di essere compensate.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio Controparte_2
, , e chiedendo il rigetto
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 dell'avverso gravame ed evidenziando la correttezza della CTU le cui risultanze costituiscono il frutto di un puntuale contraddittorio tecnico basato sulla insussistenza di documenti contrattuali relativi alle aperture di credito e sugli effetti della nullità per difetto di forma scritta delle relative convenzioni, posto che le osservazioni dei consulenti di parte sono state tutte vagliate nel corso della CTU, come risulta dai verbali delle operazioni peritali, per cui sarebbe irrilevante l'invocato suo rinnovo;
la sentenza è da ritenersi corretta anche nella parte in cui ha ritenuto la nullità della c.m.s. per difetto di sufficiente determinatezza della relativa clausola, non potendo supplire alla carenza di un elemento strutturale del contratto il ricorso a criteri di interpretazione extratestuali e dovendo il contratto comunque richiamare criteri prestabiliti ed oggettivi, non essendo in esso previsto alcun rinvio ai fogli informativi analitici, ma solo in relazione alle “altre condizioni con noi, non espressamente concordate”, né essendovi prova che siffatto documento fosse proprio quello messo a disposizione della clientela nel periodo dei fatti controversie neppure essendo invocabile il principio di non contestazione;
correttamente la sentenza ha reputato indeterminato il contratto relativo al rapporto di anticipazione bancaria, disciplinato solo quanto all'apertura di credito in c/c per €.50.000, avendo rimesso a separati “successivi” accordi, non prodotti in atti, la regolamentazione delle ulteriori linee di credito costituite dall'anticipo documenti Italia, dagli anticipi di portafoglio commerciale presentato s.b.f. e dalla linea crediti anticipi export;
tempestiva, nonché reiterata anche in sede di p.c., è da ritenersi l'eccezione sollevata in ordine alla illegittimità degli interessi anatocistici maturati nel periodo successivo all'entrata in vigore della L. 147/2013 e motivata deve ritenersi la sentenza impugnata che ha espresso per relationem il proprio convincimento mediante il richiamo alla giurisprudenza ivi citata in materia di divieto assoluto di anatocismo nel periodo considerato;
quanto all'errata qualificazione delle garanzie prestate dagli opponenti, in linea con l'orientamento di legittimità, l'appellante non ha formulato alcuna valida argomentazione contraria;
correttamente il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda di accertamento del credito della banca, avendolo del tutto escluso nell'an; legittima è, in
4 ogni caso, la condanna della banca al pagamento delle spese di lite quale parte totalmente soccombente.
A seguito di ordinanza del 10.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui, recependo acriticamente le risultanze della CTU, ha dichiarato inesistente il credito della banca, azionato in virtù del contratto di conto corrente in data 19.07.2000 ed annessa apertura di credito del 5.11.2014, articolata in varie linee con scadenza 22.04.2016 (Linea 1: Anticipo doc Italia per €.17.000;
Linea 2: Anticipo PTF commerciale al SBF per €.60.000; Linea 3: Apertura di credito in c/c n 364 per €.50.000; Linea 4: “ Anticipi Export “ per €.30.000 a revoca), senza tenere in considerazione che dall'esame della CTU definitiva del 22.01.2021 non è possibile individuare le risposte specifiche ai quesiti originari, in particolare quali importi siano risultati illegittimi a titolo di c.m.s. (quesito n. 1), quali per interessi anatocistici (quesito n.
2), quali per oneri e spese non pattuiti (quesito n. 3) e quali per interessi ultralegali ed oneri non pattuiti sulle linee di credito nn. 1, 2 e 4 (quesito n. 4).
L'assunto è infondato, atteso che il CTU all'udienza di comparizione in data 3.03.2020 veniva invitato ad “indicare un saldo complessivo ed unitario alla luce dei correttivi di cui ai quesiti 1, 2 e 3” e che alla successiva udienza del 22.10.2020 era invitato “a rispondere al quesito originario con i seguenti correttivi: quesito A) determini il saldo del c/c espungendo le CMS e le spese non pattuite, determinando gli interessi da applicare sul saldo via via rettificato (applicando l'anatocismo se non nei periodi indicati nell'originario quesito); quesito B) identico al quesito A) ma con espunzione degli interessi determinati dal rapporto di anticipazione bancaria laddove le competenze maturare in quel rapporto e contabilizzate nel rapporto di c/c non siano documentate”.
Osserva il Collegio come nel caso di specie non ricorrano i presupposti della mancanza della motivazione della sentenza quale causa di nullità ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., in quanto dalla sua lettura si evince con chiarezza la descrizione del processo cognitivo attraverso cui il giudice di prime cure è passato dalla situazione iniziale di ignoranza dei fatti a quella finale costitutiva del giudizio, tanto che i singoli passi della sentenza sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi da parte appellante, che ne ha fatto oggetto di gravame. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua
5 radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee
a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili” (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 7021 dell'11.03.2020): situazione che, invero, non ricorre nel caso in esame, in cui sono chiaramente individuabili le ragioni poste a fondamento della decisione. Quanto, in particolare, al capo della sentenza che ha ritenuto di condividere in toto le risultanze peritali, è ius receptum il principio secondo cui il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato, essendo sufficiente il semplice richiamo alla perizia, idoneo in questi casi ad assolvere all'obbligo di motivazione e la sentenza che rinvia alla soluzione fornita dal consulente tecnico non è considerata viziata o nulla (così Cass. civ., sent. n. 7266 del 10 aprile 2015). Il suesposto principio è stato richiamato anche in seguito dalla stessa giurisprudenza di legittimità a tenore della quale, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (Cassazione civile, Sez.
II, Sentenza n. 21504 del 31.08.2018), come verificatosi nel caso di specie, in cui la sentenza gravata fa diffusi riferimenti ai passi salienti della CTU, al fine di condividerli (cfr. pagg. 13
e 14 sent,).
Va, peraltro, considerato come le risultanze peritali siano state fatte proprie dal giudicante sul presupposto dell'accertata nullità dei contratti di anticipazione e all'esito del deposito di una pluralità di attività, costituite oltre che dal deposito delle bozze di perizia, anche dalle risposte fornite dal CTU alle molteplici osservazioni man mano sollevate dai due CTP, nonché dai vari chiarimenti resi alle parti in sede di integrazione peritale (si consideri che le
CTU in atti sono ben tre e risultando depositate in data 15.06.2019, 30.04.2020 e
22.01.2021), venendosi così ad ottenere un elaborato finale altamente complesso sia dal punto di vista delle indagini eseguite, che sono passate attraverso l'accurato esame di una cospicua documentazione contrattuale e movimentazioni contabili e lo svolgimento di un pieno e regolare contraddittorio tecnico tra le parti, le quali hanno peraltro avuto modo in più occasioni di confrontarsi tra loro e con il CTU, anche al cospetto del giudice in udienza, sia dal punto di vista pratico e metodologico, considerato che le integrazioni confluite nell'elaborato finale vanno doverosamente messe a raffronto con i calcoli già eseguiti dal
6 CTU nelle rispettive e numerose tabelle allegate ai vari elaborati presenti in atti, avendo come presupposto l'integrazione dei quesiti precedenti (cfr. il trascritto verbale di udienza del 22.10.2020): motivo per cui l'ammissione di un'ennesima consulenza appare del tutto irrilevante e dispendiosa, poiché non apporterebbe alcun beneficio, avendo ogni richiesta delle rispettive parti, avanzata sia all'esito dell'esame di ciascuna delle bozze interlocutorie che della perizia definitiva che ne è seguita, trovato debita ed esaustiva risposta nei chiarimenti suddetti.
La difesa appellante si duole, inoltre, delle conclusioni del CTU che, anziché determinare il diverso saldo del c/c come richiesto nel quesito, si sarebbe spinto a quantificare in
€.119.107,92 la differenza calcolata in favore del correntista come da ipotesi B1, pur in assenza di una richiesta restitutoria che, pertanto, costituirebbe domanda del tutto estranea al thema decidendum: il motivo è da ritenersi infondato, in quanto trattasi di azione di ripetizione dell'indebito, come chiaramente emerge dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione in opposizione: “in via subordinata, previa esatta rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, porre in compensazione le somme che la UR ha indebitamente versato in forza dei contratti di conto corrente e di prestito finanziario nulli e l'eventuale residuo credito della ” (cfr. pag. 5), pertanto il motivo merita Controparte_1 rigetta.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta il vizio della sentenza per aver dichiarato la nullità ex art 1346 c.c. delle c.m.s. previste nel contratto di c/c del 19.07.2000, recante esclusivamente l'indicazione c.m.s. e le percentuali di applicazione della commissione, criticando quale elemento di indeterminatezza l'assenza della specificazione della modalità di calcolo della commissione rilevata dal primo giudice, senza tuttavia aver considerato le risultanze per tabulas, quale il Foglio Informativo analitico, in cui la dicitura di
“Commissione di massimo scoperto 1,250 per mille assoluta” starebbe ad indicarne il calcolo sul massimo saldo “dare” risultante nel conto scalare per tutta la durata della massima esposizione e nel periodo trimestrale di riferimento.
La censura non coglie nel segno.
Reputa questa Corte territoriale di aderire ai principi della consolidata giurisprudenza che ha affermato che la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo. E', infatti, necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba
7 intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo (e nel caso in esame, oltre al dato percentuale, non è possibile ricavare in contratto alcun altro dato oggettivo nel senso specificato dalla Suprema
Corte), la relativa pattuizione va ritenuta nulla, configurandosi una violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca ex art. 117 TUB, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico (cfr., ex multis, la recente
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
Non è, perciò, legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (v. Cassazione
Civile, Sez. I, 20 giugno 2022, n. 19825; tra la giurisprudenza di merito, si vedano, ad es.,
Tribunale Monza 22.11.2011, Tribunale Novara 16.07.2010 n. 774, Tribunale Parma
23.03.2010, App. Roma 13.09/2001, App. Lecce 27.06.2000), in mancanza di prova che il
“Foglio Informativo analitico” in atti e datato 1.07.2000, non facendo parte del contratto di c/c in esame che è stato sottoscritto in epoca successiva, né essendo in esso espressamente richiamato se non limitatamente alle “altre condizioni, con noi non espressamente concordate”, sia effettivamente quello messo a disposizione dei clienti (cfr. pag. 10 sent.).
Ulteriore vizio della sentenza, costituente l'oggetto del terzo motivo di gravame e determinato dall'errore in cui sarebbe incorso il CTU, concerne la parte della decisione impugnata in cui, in violazione dell'art. 101, ultimo comma, c.p.c. a seguito del rilievo ex officio, il primo giudice ha ravvisato l'indeterminatezza del contratto di anticipazione bancaria 5.11.2014, con conseguente espunzione di tutti gli interessi ultralegali ed oneri delle suddette linee di credito per risultare non pattuiti tra le parti pur in presenza dei documenti nn. 29 e 30 che disciplinavano gli affidamenti (apertura di credito in c/c n. 364 rispettivamente del 10.11.2003 e del 3.02.2004), ritenuti però incompatibili con il contratto di apertura di credito in c/c n. 364 in data 5.11.2014 per le n. 4 linee sopra descritte, nel quale per la determinazione delle condizioni economiche si fa riferimento al documento di sintesi allegato.
Il rilievo non può essere accolto.
Come già correttamente argomentato in modo convincente e condivisibile dal giudice di prime cure, il suddetto documento reca le sole condizioni applicabili alla “apertura di credito in conto corrente” per €.50.000 precisando, quanto alle altre linee di credito “riportate nella
8 precedente elencazione e non nella seguente” (segnatamente: “anticipo documenti Italia”,
“Anticipi di PTF Commerciale presentato al SBF” e “L.C. anticipi export”) che “si rinvia alle condizioni pattuite con separati accordi e ai relativi Documenti di sintesi specifici”.
Ebbene, recita la sentenza, “Tali accordi – che dovevano essere stipulati in data 5.11.2014 o in altra successiva – non sono stati prodotti in giudizio. La banca si difende sul punto facendo riferimento ad accordi precedenti, incompatibili, tuttavia, con la generica previsione sopra riportata, secondo cui “per le altre linee di credito riportate nella precedente elencazione e non nella seguente si rinvia alle condizioni pattuite con separati accordi ed ai relativi Documenti di sintesi specifici”. Tale previsione contrattuale – infatti – avrebbe imposto nuove pattuizioni nelle quali fosse chiaro il riferimento al contratto del
5.11.2014” (cfr. pag. 12 sent.) e pertanto, in presenza di siffatti evidenti rilievi, corretto risulta l'accoglimento della domanda di nullità in ragione dell'indeterminatezza del rapporto di anticipazione bancaria, come formulata dalla società opponente.
La Corte non ravvisa, inoltre, alcuna violazione dell'ultimo comma dell'art. 101 c.p.c., in quanto l'eccezione di nullità del contratto di anticipazione, pur se tardivamente nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., risulta sollevata in una fase del processo che, dal punto di vista cronologico, consente ampiamente lo scambio di atti difensivi tra le parti, pertanto, la dichiarazione del primo giudice di poterla comunque apprezzare in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio ex art. 127 TUB, non incide ai fini della violazione del principio del contraddittorio, avendo la difesa della banca avuto l'opportunità non solo di replicare, ma anche di istruire un'adeguata difesa al riguardo per contraddire l'eccezione a sé avversa.
Il quarto motivo di doglianza attiene alla illegittimità degli interessi anatocistici maturati nel periodo successivo alla entrata in vigore della c.d. legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del
27 dicembre 2013, art. 1, co. 629) che, modificando l'art. 120, co. 2 TUB, ha introdotto il divieto di anatocismo, anche annuale, applicabile anche al c/c in oggetto in quanto chiuso il
27.12.2016, assumendo parte appellante sia la sua tardiva formulazione in memoria istruttoria n. 2 senza reiterarla nelle conclusioni definitive, sia l'inapplicabilità della citata disposizione legislativa fino al 30.09.2016 in attesa dell'intervento attuativo del CICR, lamentando la carenza di motivazione della sentenza che, meramente richiamando dei precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto l'immediata applicazione della nuova normativa a partire dalla modifica dell'1.01.2014.
L'assunto non è condivisibile.
Rileva questa Corte territoriale la inammissibilità dell'eccezione di tardività, in quanto non soggetta al divieto dei nova di cui all'art. 345 c.p.c., poiché le questioni riguardanti
9 l'anatocismo attengono ai profili di nullità del contratto e, come tali, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Passando allo scrutinio dell'eccezione nel merito, occorre rilevare che sussiste contrasto giurisprudenziale in merito alla immediata applicabilità o meno del disposto normativo del novellato art. 120, co. 2, TUB dalla data della sua entrata in vigore dell'1.01.2014, argomentando una prima corrente dal suo tenore letterale (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”: regolamento di fatto mai adottato prima che l'anatocismo venisse nuovamente novellato e reintrodotto dalla successiva legge n. 18/2016, art. 17 bis) per ritenere esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera attuativa CICR, emanata in data 3.08.2016, peraltro quando nel caso in esame il rapporto non era ancora estinto (si vedano App. Torino, sent. n. 509 del 20.03.2019; Trib. Pescara, sent. 23.08.2018 n. 1194; Trib. Cuneo, sent. n.
738 del 14.07.2017; Trib. Cosenza, sent. 5.05.2016; Trib. Bologna, ordin. 25.03.2016; Trib.
Bologna, sent, 9.1.2015); la seconda ed opposta corrente, cronologicamente iniziatasi ad affermare in epoca successiva, si è invece espressa in favore dell'assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi, nell'assunto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuative da parte del CICR, anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
9127 del 6.05.2015), a conferma dell'orientamento del Tribunale di Milano, richiamato dal primo giudice, che ha dichiarato illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi (Tribunale di Milano, ordin. 25.03.2015; Tribunale di Milano, ordin. 3.04.2015; Tribunale di Milano, sent.
29.07.2015). Si vedano, altresì, nello stesso senso, Trib. Roma, sent. n. 21951 del
23.11.2016; Collegio di Coordinamento ABF, 8.10.2015 n. 7854, App. Firenze, sentenza n.
1724 del 4.08.2023; App Venezia, sentenza n. 838 del 12.04.2023.
Reputa il Collegio di poter aderire a quest'ultimo orientamento, condividendo l'autorevole principio affermato dalla Corte di Cassazione, a tenore del quale “l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante
10 indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria“ (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 30.07.2024, n. 21344).
Per la Suprema Corte, nonostante il dettato normativo sia impreciso in quanto il riferimento agli interessi periodicamente capitalizzati sembra presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi, non pare però possibile giungere ad una diversa interpretazione da quella del divieto di anatocismo posto dalla disposizione, peraltro in coerenza con i lavori parlamentari (la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura), in cui il testo normativo in esame venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi. D'altra parte, anche la successiva modifica dell'art. 120, co.
2, introdotta dalla L. n. 49/2016 di conversione del D.L. n. 18/2016, ha stabilito, in modo più chiaro, che gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
In definitiva, secondo la Cassazione, la versione del comma 628 introdotto nel 2013 non è altro che l'anticipazione del precetto, più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, co. 2, introdotta dalla citata L. n. 49/2016, per cui gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori e vanno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, con la conseguenza che va, pertanto, escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. CICR del 9 febbraio 2000, indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
Ed inoltre, aggiunge la Corte di Cassazione, la nuova norma primaria sul divieto di anatocismo, nel demandare all'organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari, rendeva di fatto superfluo l'intervento del CICR sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi, poiché la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto CICR.
Con il quinto motivo parte appellante si duole della negazione in sentenza della natura di contratti autonomi di garanzia alle fideiussioni sottoscritte dagli appellati , CP_3
e , nonostante i contratti in questione prevedessero tutti le “clausole a CP_4 CP_5 semplice richiesta e riviviscenza … rimossa sin da ora ogni eccezione e/o opposizione”, errando il Tribunale nel ritenere la “presenza di un contratto espressamente qualificato come fideiussione” e la mancanza “della previsione – in termini chiari ed univoci - del dato
11 caratterizzante il contratto autonomo di garanzia – vale a dire l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al garantito”.
Il motivo non può essere accolto.
Argomentando dall'art. 1945 c.c. osserva, a tal proposito, la Corte che ai sensi della clausola di cui alla lett. I) degli atti costitutivi di fideiussione versati in atti la rinuncia ad opporre eccezioni è limitata al momento del recesso dai rapporti con il debitore, così potendosi applicare il principio giurisprudenziale secondo cui è configurabile il contratto autonomo di garanzia solo nel caso in cui il contratto contenga contemporaneamente sia l'obbligo di pagamento a prima richiesta scritta che la rinuncia ad opporre eccezioni, in quanto solo siffatta combinazione manifesterebbe la volontà di vincolarsi senza quel carattere di accessorietà che caratterizza la fideiussione.
Ed infatti, la sola presenza della dicitura di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente per qualificare un contratto autonomo, rilevando anche la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, essendo la pattuizione di siffatta clausola incompatibile con l'accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall'art. 1945 c.c. (Cass. Civ. 31 luglio 2015 n. 16213).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'uso di espressioni quali
“a prima richiesta”, “a semplice richiesta” e similari non è decisivo ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. 28 febbraio 2007 n. 4661), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. Civ. SS.UU. 18 febbraio 2010 n. 3947). Ed ancora, per qualificare un rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia non è sufficiente la previsione di una clausola di pagamento a prima richiesta, occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto all'obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa.
Ciò che consente di identificare la reale natura del contratto di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relativi ai vizi del rapporto principale (ex multis, Cass. n.
4717/2019; Cass. n. 15091/2021), sicché, oltre a considerare la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, ai fini della indagine circa la natura della garanzia, occorre
12 valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (cfr. Cass., SS.UU. n.
3947/2010; Cass. n. 4717/2019).
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta del creditore", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia;
infatti, la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c. (così Cassazione civile, sez. III, sent. 17 giugno 2013,
n. 15108)
Più recentemente è stato ribadito che la clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia”
o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria: cfr. Cass. Civ. sentenza n. 5478 del 29 febbraio
2024).
Anche secondo la giurisprudenza di merito, il contratto che contiene la prima clausola, ma non la seconda perché l'esclusione di eccezioni è limitata solo al tempo in cui la banca eserciterà il suo diritto di credito e niente più, rappresenta quindi un normalissimo contratto di fideiussione bancaria e non un contratto autonomo di garanzia (Tribunale Padova, sez. II,
29.01.2019).
Qualificati gli atti in esame come fideiussione di tipo tradizionale e non come contratti autonomi di garanzia, l'accertata invalidità dei rapporti principali si riverbera sulla validità delle garanzie prestate dagli attuali appellati e comporta che il successivo motivo riguardante l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento sia da ritenersi assorbito, con conseguente conferma del capo della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la banca parte opposta al pagamento integrale delle spese di lite e di CTU.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni altra ulteriore questione,
13 rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1001/2021 in data 29/30.07.2021 del Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia,
€.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
- Autorizza la distrazione in favore del procuratore antistatario richiedente, Avv. Stefano
Cappellu.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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